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Roma, 13 luglio 2001

 

CIRCOLARE N.102/2001

OGGETTO: FINANZIAMENTI – AZIONI POSITIVE PER LA PARITÀ UOMO–DONNA - D.M. 15.3.2001, SU G.U. N.132 DEL 9.6.2001.

 

Sono state modificate le modalità per richiedere il finanziamento delle azioni positive previste dalla legge n.125/91 per promuovere l’effettiva parità uomo–donna sul lavoro (ad esempio mediante la riqualificazione professionale del personale femminile). Come è noto ai finanziamenti, consistenti nel totale o parziale rimborso delle spese necessarie per la realizzazione delle suddette azioni, possono accedere le imprese di qualsiasi settore nonché organismi di altra natura (tra cui associazioni di categoria e centri di formazione professionale).

 

Nel sostituire il precedente D.M. 22/7/1991 il provvedimento in esame ha in particolare fissato nuovi termini per presentare le richieste di finanziamento (dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno) e ha introdotto un nuovo modello per la compilazione delle stesse.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/1991

 

Allegato uno

 

 

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G.U. N.132 DEL 9.6.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 2001

Disciplina   delle   modalita'   di   presentazione,   valutazione  e
finanziamento   dei  progetti  di  azione  positiva  per  la  parita'
uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
                              Decreta:
                                Art. 1. 
                 Requisiti del soggetto richiedente
  1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter
accedere  al  finanziamento,  deve  essere  in  possesso dei seguenti
requisiti di onorabilita':
    non  deve  aver  riportato condanne penali, se persona fisica per
se',  se  persona  giuridica  per  il  rappresentante  legale  e, ove
esistente, per l'amministratore delegato.
  Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
    non   deve   essere  o  essere  stata  assoggettata  a  procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni.
  A   tal   fine  dovra'  essere  presentata  apposita  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Qualora   il  soggetto  proponente  sia  un  centro  di  formazione
professionale:
    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestante
l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve
produrre apposita documentazione.
  Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:
    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestante
l'iscrizione    all'albo   regionale   e   deve   produrre   apposita
documentazione.
  2.  In  ogni  caso  quando  per la natura giuridica del soggetto la
normativa   vigente   richiede  l'iscrizione  all'albo,  la  relativa
certificazione deve essere prodotta.
  3.  La  documentazione  di cui ai commi precedenti va allegata alla
domanda  di  ammissione  al  beneficio,  a  pena  di improcedibilita'
dichiarata d'ufficio.
                               Art. 2.
        Modalita' e termini di presentazione delle richieste
  1.  I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  ivi  compresi  le
cooperative  e  i loro consorzi, i centri di formazione professionale
accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali  presentano  richiesta - in duplice copia, di cui una in
bollo  - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitato
nazionale  di  parita'  intesa  ad  ottenere l'ammissione al rimborso
totale  o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei
progetti  di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile
1991, n. 125.
  2.  La  domanda  di  ammissione ai benefici previsti deve recare in
allegato il progetto.
  3. A pena di improcedibilita', detto progetto:
    deve  essere  compilato  in base al Programma-obiettivo formulato
annualmente dal Comitato nazionale di parita';
    deve  essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce
parte  integrante  del  presente decreto, e che deve essere compilato
debitamente in ogni sua parte;
    deve  essere  sottoscritto,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui
all'art.   4   della   legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  dal  legale
rappresentante del proponente;
    deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati;
    deve   essere   inoltrato,   esclusivamente  a  mezzo  posta  con
raccomandata  con  ricevuta di ritorno, dal 1 ottobre al 30 novembre
di  ciascun  anno  che  precede  quello  in cui si intende realizzare
l'iniziativa. Fara' fede il timbro di spedizione postale;
    deve   recare  l'indicazione  della  tipologia  di  finanziamento
prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per
le pubbliche amministrazioni.
  4. Alla  domanda  dovra' inoltre essere allegata, secondo la natura
del   soggetto  proponente,  documentazione  pertinente  al  soggetto
medesimo   (statuto   e/o   atto  costitutivo,  visura  camerale  con
dichiarazione  antimafia, certificazione di qualita' "ISO 9000" per i
centri  di  formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni
altro  documento ritenuto opportuno), nonche' un sintetico curriculum
dell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni.
  5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal
Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per
ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.
                               Art. 3.
               Procedure di valutazione e approvazione
  1.  Il  Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla base
dei    criteri   indicati   nel   programma-obiettivo   ed   esprime,
a maggioranza,   parere   sul   finanziamento  dei  progetti  ammessi
all'istruttoria.
  2.  I  progetti  di  azioni  positive  sono  approvati  e ammessi a
finanziamento  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
  3.  In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale
devono  essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative
motivazioni.
  4.  A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoria
e  le  relative  decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di
ricevimento  delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo
in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'.
  5.  Al  progetto finanziato non possono essere apportate modifiche,
se  non  preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita',
in  caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo
restando quanto previsto dall'art. 8.
  6.  Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di
formazione  professionale previsti dal progetto qualora i registri di
presenza  di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente
vidimati  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio.
  7.  Non  saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per un
periodo  complessivo  non  superiore al 40% della durata inizialmente
prevista per la realizzazione del progetto.
                               Art. 4.
  Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca
  1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio
entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere
comprovato con atto di data certa.
  2.   Il   beneficiario  deve  dare  immediata  notifica  dell'avvio
dell'iniziativa  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.  L'erogazione  della prima quota e' subordinata all'esito
positivo  della  verifica  ispettiva,  di  cui all'ultimo comma primo
periodo  del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica
del  Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provinciale
del lavoro.
  3.  Il  finanziamento  concesso e' erogato in due quote, secondo le
seguenti modalita', alternative tra loro:
    a) prima modalita':
      ad  avvio  dell'iniziativa,  a titolo di contributo delle spese
sostenute  ivi  inclusi  gli  oneri relativi alla predisposizione del
progetto,  si  fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10%
del  finanziamento  autorizzato,  previa  verifica  ispettiva  di cui
all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.
  A   conclusione  di  tutte  le  azioni  programmate,  si  fa  luogo
all'erogazione  del  saldo  pari  al  restante  90%,  previa verifica
amministrativo-contabile   svolta  dalla  Direzione  provinciale  del
lavoro  - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base
della  valutazione  effettuata  dal  Comitato nazionale di cui sopra,
attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli
obiettivi  conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il
beneficiario  e'  tenuto  ad inviare al Comitato una relazione finale
concernente  il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per
la realizzazione del progetto;
    b) seconda modalita':
      la  prima  quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento
autorizzato,   viene   erogata   previa   presentazione  di  apposita
fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo uguale alla
somma  da  erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma
primo periodo del presente articolo.
  Il  saldo  in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioni
programmate,  previa  verifica  amministrativo-contabile svolta dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per
territorio,  e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato
Comitato   nazionale,   attestante   la  corretta  utilizzazione  dei
contributi  concessi  e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli
programmati.  A  tal  fine  il  beneficiario  e' tenuto ad inviare al
Comitato  una  relazione  finale  concernente  il conseguimento degli
obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
  La  verifica  ispettiva,  preordinata  all'erogazione  della  prima
quota,  dovra'  accertare  la  veridicita'  dei  dati contenuti nella
domanda  di  finanziamento,  nonche' l'effettivo avvio entro due mesi
dall'autorizzazione  e dovra' essere effettuata entro i trenta giorni
successivi  alla  notifica  di  cui  al  comma  2. Quella preordinata
all'erogazione    del    saldo    dovra'    essere    di    contenuto
amministrativo-contabile  e  dovra'  essere  effettuata entro novanta
giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.
                               Art. 5.
                      Monitoraggio e controllo
  1.  Il  Comitato nazionale di parita' salve le verifiche iniziali e
finali  di  cui  all'art.  4, puo' in ogni momento disporre ulteriori
visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei
progetti,   nonche'   fare   intervenire  i  consiglieri  di  parita'
competenti per territorio.
  2.  Il  Comitato  nazionale  di  parita'  puo' inoltre procedere ad
audizioni  delle  parti  coinvolte in un progetto, tenuto conto delle
problematiche  emerse  nel  corso  della  realizzazione  del progetto
medesimo.
                               Art. 6.
                         Parametro dei costi
  1.  I  costi  da inserire a preventivo devono fare riferimento, per
quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero
del  lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle
azioni cofinanziate dal F.S.E.
 
                               Art. 7.
                         Costi inammissibili
  1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:
    mancata produzione;
    acquisto di macchinari e attrezzature;
    borse di studio e indennita' orarie;
    ristrutturazione di impianti;
    fideiussione;
    quelle  derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art.
3, comma 5.
                               Art. 8.
                              Decadenza
  1.  La  mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione
provinciale   del   lavoro  -  Servizio  ispezioni,  territorialmente
competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la
conseguente ripetizione delle relative somme.
  2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente
alla    parte    non    attuata,    sulla    base   dell'accertamento
amministrativo-contabile  effettuato  dalla Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente.
     3.   Ai   fini   della  decadenza  parziale  dal  finanziamento,
intendendosi  per  tale  la  parziale  attuazione del progetto e/o la
parziale  o  totale  mancanza  di  raggiungimento  dell'obiettivo, il
Comitato  nazionale di parita' effettuera' la motivata valutazione di
propria competenza secondo i seguenti criteri:
    quando,  a  conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario
abbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, con
mera  riduzione  delle spese in relazione al finanziamento assegnato,
si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse;
    nel  caso  di  raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimento
dell'attivita'  progettuale  e delle relative spese, si procedera' al
rimborso di tutte le spese ammesse;
    nel   caso  in  cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  raggiunto
parzialmente  l'obiettivo,  comunque  in misura eccedente il 50%, pur
avendo  realizzato  tutte  le azioni e sostenuto tutte le spese, tali
spese  saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al
20%;
    nell'ipotesi   precedente,   ma   con   parziale   raggiungimento
dell'obiettivo  al  di  sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzione
percentuale delle spese in misura non inferiore al 20%;
    in  caso  di  mancato  o  parziale raggiungimento dell'obiettivo,
conseguente  ad  una  ridotta  attuazione  del progetto per cause non
riconducibili  alla volonta' del soggetto beneficiario, si procedera'
al riconoscimento delle spese sostenute.
                               Art. 9.
                          Norme transitorie
  1.  Per  i  progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la
previgente    disciplina,    continua    ad    operare   il   decreto
interministeriale 22 luglio 1991.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per il
seguito di competenza.
 
    Roma, 15 marzo 2001
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
          Salvi
          p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica 
          Solaroli
          Il Ministro per le pari opportunita' 
          Bellillo