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Roma, 4 gennaio 2001
Oggetto: Lavoro – Nuove Ipotesi
Di Anticipazione Del TFR – Circolare Min.Lavoro n.85 del 29.11.2000.
Il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni applicative in
merito alle nuove ipotesi di anticipazione del TFR introdotte dalla legge
n.53/2000 sui congedi parentali. Secondo quella legge infatti, oltre ai
casi già previsti dall’art.2120 del codice civile (acquisto di prima casa e
spese sanitarie), l’anticipo del TFR può essere richiesto dal lavoratore anche
per le spese da sostenere durante le assenze non retribuite per maternità, per
malattia dei figli nonché per fini formativi.
In particolare la circolare ministeriale ha precisato che:
·
si applicano alle nuove ipotesi le condizioni previste in
via generale dal citato art.2120 (tra cui possesso da parte degli interessati
di un’anzianità di servizio di almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro
e contenimento dell’anticipazione nei limiti del 70% del TFR maturato);
·
poiché l’erogazione dell’anticipo del TFR nasce in questo
caso come sostegno finanziario al lavoratore in congedo parentale senza
retribuzione, l’ammontare dell’anticipazione deve mantenersi nei limiti delle
retribuzioni non percepite e dei relativi oneri contributivi; qualora l’importo
richiesto dovesse essere maggiore il lavoratore è tenuto a fornire idonea
documentazione delle spese che intende sostenere.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.83/2000
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Allegato uno |
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M/cp |
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. V
29
novembre 2000
PROT. 5/28333/70-TFR
ALLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
LORO SEDI
e,p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL
PERSONALE - DIV. VII
OGGETTO: Art. 7, co. 1, legge 8 marzo
2000, n. 53: nuove
ipotesi di ammissibilità all’anticipazione del trattamento di fine rapporto per
i lavoratori subordinati del settore privato. Prime indicazioni applicative.
La disposizione richiamata in oggetto stabilisce
che oltre ai casi già previsti dall’art. 2120, co. 8, cod. civ. il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati
nel contesto della stessa legge n. 53/2000, in particolare nell’art. 3, co. 2,
e negli artt. 5 e 6.
Per
l’effetto, viene accordata la possibilità di richiedere il beneficio
dell’anticipazione ai lavoratori a tempo indeterminato che
a. quali genitori, anche adottivi o affidatari, si
avvalgano del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino;
b. abbiano presentato domanda di congedo per la
formazione, accolta dal datore di lavoro;
c. partecipino a iniziative di formazione continua,
anche aziendali.
In merito all’assetto dispositivo come
sopra brevemente delineato, si ritiene opportuno di fornire prime indicazioni,
sotto il profilo interpretativo e sul piano pratico, ai fini del relativo
coordinamento con l’art. 2120 cod. civ. che contiene la disciplina generale del
diritto dei lavoratori a percepire l’anticipazione.
In primo luogo, rilevato che l’integrazione
al suddetto disposto codicistico riguarda l’ambito delle causali di
ammissibilità al beneficio, ne consegue che alle tre ipotesi aggiuntive di cui
sopra, in a), b) e c), si applicano le regole e le condizioni contemplate in
riferimento alle ipotesi originariamente previste dal co.8 succitato.
Più precisamente, sono condizioni di
accesso al beneficio
·
la maturazione di almeno
otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
·
il contenimento
dell’anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione
del rapporto alla data della richiesta nonché entro i limiti del 10% degli
aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti;
Relativamente alla condizione della
anzianità di servizio di almeno otto anni, si chiarisce che questa non trova
alcuna deroga nella dizione dell’art. 5 della l. n. 53 il quale attiene,
invece, alla possibilità di fruire del congedo per la formazione dopo cinque
anni di servizio. Ciò va inteso nel senso che qualora il lavoratore abbia
maturato detto periodo di servizio per ciò stesso può chiedere il congedo ex
art. 5 nel mentre solo al compimento dell’ottavo anno di servizio matura il
diritto alla relativa anticipazione.
Per quel che concerne la non reiterabilità
della richiesta, poiché l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro, tale limite vige pertanto
·
nel caso in cui,
ottenuta l’anticipazione per una delle causali già previste dall’art. 2120 cod.
civ., il dipendente in congedo parentale o formativo pretenda di accedere
ancora al beneficio per le causali di cui alla l. n. 53 più volte menzionata;
·
nel caso di esercizio
dell’uno o dell’altro diritto di assenza introdotti dalla predetta normativa e
di utilizzo della relativa anticipazione, se il dipendente si assenta
nuovamente per congedo parentale o formativo; in altri termini, se
l’anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della nascita o
adozione o affidamento di un figlio ne è esclusa una ulteriore nel caso di
successivo congedo ottenuto per la medesima causa .
Quanto sopra, ferme restando eventuali
clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di
categoria e aziendale e da contratti individuali.
In ordine, poi, alla anticipazione del TFR
ex art. 7, in ragione della genericità della dizione di legge possono sorgere
incertezze riguardo alla verifica della effettività delle spese da sostenere
durante i periodi di assenza
Premesso che la norma è intesa ad
agevolare, attraverso un supporto economico l’assolvimento della funzione
genitoriale o la promozione professionale dei dipendenti, tenuto conto della
riduzione o dell’assenza di retribuzione nei casi di congedi parentali o
formativi, a tratto generale ne deriva l’immediata sussistenza del nesso di
causalità tra l’esercizio del diritto di assenza, dal quale trae origine la
necessità di integrazione economica, e la domanda di anticipazione parziale di
somme comunque spettanti.
Poiché, dunque, la norma stessa nulla
dispone circa i documenti da produrre a corredo della richiesta di
anticipazione, nel silenzio della legge sembra di poter ritenere condizione
necessaria e sufficiente quella di indicare all’atto della richiesta scritta -
da presentare al datore di lavoro rispettivamente nei termini di cui agli artt.
3, co. 2, e 5, co. 4, l. 53 - la data di inizio del congedo in ordine al quale
la legge riconosce il diritto di richiedere l’anticipo in esame. In
particolare, per consentire l’adempimento dell’obbligo di corrispondere
l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la
data di inizio del congedo, si ritiene che i suddetti termini minimi debbano
essere rigorosamente osservati dai lavoratori aventi diritto. Tuttavia, stante
la lettera della disposizione di riferimento, gli aventi diritto sono
ovviamente facoltizzati a richiedere congedo e anticipazione anche con un
intervallo temporale maggiore, rispetto alla data di inizio dell’assenza, dei
quindici giorni (nel caso di congedo parentale) o dei trenta giorni (nel caso
di congedo formativo).
Peraltro, in relazione all’ulteriore
problematica della quantificazione delle tre nuove ipotesi di anticipazione,
l’indicazione normativa porta a ritenere che la richiesta economica al datore
di lavoro sia misurata nei limiti della sua funzione di integrazione, o
sostituzione, della retribuzione nonché di copertura degli oneri contributivi
per l’eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, semprechè detto
onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipazione.
Qualora, poi, il lavoratore ritenga che le
spese da sostenere di cui fa menzione l’art. 7 siano superiori all’ammontare
della retribuzione non corrisposta, questi dovrà fornire la relativa documentazione
probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore, beninteso
nel limite del 70% previsto dall’art. 2120 cod. civ.
Le Direzioni regionali in indirizzo
vorranno provvedere ad informare le sottordinate provinciali degli orientamenti
come sopra illustrati in ordine all’armonizzazione degli interventi che
potranno essere richiesti dall’utenza in parte qua e per ius superveniens.
IL
SOTTOSEGRETARIO DELEGATO
Sen.
Ornella Piloni