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Roma, 26 gennaio 2001
CIRCOLARE N.9/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL –
PROROGA DELL’AUTOLIQUIDAZIONE AL 16 MARZO – DELIBERA N.1 DELL’11.1.2001
L’INAIL ha prorogato di un mese, cioè sino al 16 marzo 2001, il
termine per l’autoliquidazione dei premi da parte dei datori di lavoro.
Lo slittamento del termine, che formalmente dovrà essere ratificato
dal Ministro del Lavoro, è stato deciso in considerazione delle novità introdotte
dalla recente riforma dell’assicurazione contro gli infortuni (decreto
legislativo n.38/2000) con particolare riferimento alla nuova tariffa dei premi
in vigore da quest’anno.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/2000
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Allegato uno |
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INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera n. 1 dell'11 gennaio 2001
Differimento del termine stabilito per
l'autoliquidazione 2000/2001.
IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
nella seduta dell'11
gennaio 2001
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e
successive modificazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 367;
vista la relazione del Direttore generale in
data 22 dicembre 2000;
vista la propria delibera n. 646 del 16
novembre 2000, con la quale è stato ratificato il provvedimento Presidenziale
n. 35 del 7 novembre 2000 di approvazione del nuovo testo delle Tariffe dei
premi e delle relative Modalità di applicazione;
visto, in particolare, l'art. 29 delle
predette Modalità per l'applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi
assicurativi;
visti gli artt. 28 e 44 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
preso atto della richiesta di differimento
del termine per l'autoliquidazione 2000/2001 avanzata dalle Associazioni
Datoriali;
rilevato che nel mese di novembre 2000 non è
intervenuta la prevista pubblicazione del Decreto Ministeriale di approvazione
delle nuove Tariffe dei premi;
considerato che il quadro normativo vigente
accorda ai datori di lavoro per l'effettuazione delle operazioni connesse
all'autoliquidazione un periodo di almeno 45 giorni a decorrere dal termine
previsto per la notifica degli elementi di calcolo del premio;
valutato l'impatto delle innovazioni sia in
materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni
sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;
ritenuta, pertanto, condivisibile l'esigenza
rappresentata dalle Associazioni Datoriali;
verificata la compatibilità del differimento
del termine al 16 marzo 2001 con le esigenze di liquidità derivanti dalla
gestione fino al 31 marzo 2001, ivi compreso l'assolvimento degli impegni
assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei
crediti;
visto il decreto legge 30 dicembre 1987 n.
536 convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48 ed, in particolare, l'art. 10;
sentito il Direttore generale, il quale si è
espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento,
DELIBERA
di prorogare i termini stabiliti dall'art.
28, 4° comma, e dall'art. 44, 2° comma, del Testo Unico e successive
modificazioni, al 16 marzo, limitatamente all'anno 2001.
La presente deliberazione sarà sottoposta
all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa
conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI
IL PRESIDENTE
f.to Prof. Gianni BILLIA