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Roma, 1 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.12/2001

OGGETTO: PREVIDENZA - MANOVRA FINANZIARIA 2001 – LEGGE 23.12.2000, N.388, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 29.12.2000.

 

Si evidenziano le novità in materia previdenziale introdotte dalla legge finanziaria 2001.

 

Costo del lavoro (art.120). A decorrere dall’1 febbraio 2001 i contributi INPS dovuti dalle imprese sono stati ridotti dello 0,8%. La riduzione va applicata sull’aliquota per la CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che pertanto diventa pari all’1,68% per le imprese inquadrate previdenzialmente sia nell’industria che nel terziario. Secondo quanto precisato dall’INPS per le vie brevi, nessuna riduzione si applica ai datori di lavoro (tra cui associazioni di categoria) che sono esonerati dal versamento della suddetta aliquota in quanto garantiscono a proprie spese gli assegni familiari ai lavoratori interessati.

 

CIGS e mobilità (art. 78, comma 15). Sono state prorogate sino al 31 dicembre 2001 (precedente scadenza 31 dicembre 2000) la CIGS e la mobilità per le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti. Come è noto, alla luce di quanto stabilito dalla circolare INPS n.58/2000, tale proroga riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica che, essendo state assimilate alle imprese commerciali in senso stretto, come quest’ultime sono inquadrate nel settore terziario e applicano gli stessi ammortizzatori sociali.

E’ stato inoltre prorogato sempre sino al 31 dicembre 2001 (in precedenza 31 dicembre 2000) il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sino a 15 dipendenti. Al riguardo si rammenta che detta iscrizione, pur non dando diritto alla percezione di alcuna indennità, ha lo scopo di favorire la ricollocazione dei lavoratori in questione attraverso il riconoscimento, alle imprese che li assumono, dei consistenti benefici contributivi previsti dalla legge 223/91 (fiscalizzazione quasi totale per 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).

 

Cumulo pensione/reddito (art.72). A decorrere da quest’anno è stata alleggerita la disciplina del cumulo tra pensione e reddito. In primo luogo è stata ammessa, per i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità con almeno 40 anni di contributi, la totale cumulabilità con i redditi sia da lavoro dipendente che autonomo (in precedenza il cumulo totale era consentito solo per i redditi da lavoro autonomo).

Regole più favorevoli sono state introdotte anche per i pensionati di anzianità con meno di 40 anni di contributi. La pensione di costoro infatti, pur continuando ad essere totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente, subirà un abbattimento più contenuto allorché siano percepiti redditi da lavoro autonomo. In particolare la quota di pensione usufruibile sarà pari al trattamento minimo INPS (pari per il 2001 a lire 738.900 mensili) più il 70% (anziché il 50%) della parte eccedente; in ogni caso l’ammon-
tare della trattenuta sulla pensione non potrà superare il 30% dei redditi percepiti.

 

Incentivi al rinvio del pensionamento (art.75). Allo scopo di incoraggiare il rinvio del pensionamento anticipato sono stati introdotti, a decorrere dall’1 aprile 2001, consistenti incentivi contributivi per quei lavoratori che, avendo maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità, decidano di proseguire il rapporto di lavoro per almeno altri due anni. Durante tale periodo viene infatti meno ogni obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori, i quali, al termine del biennio, beneficeranno della pensione maturata al momento dello slittamento. Le modalità di attuazione della norma in esame saranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro.

 

Sanzioni previdenziali (art.116). Sono state alleggerite le sanzioni previdenziali a carico dei datori di lavoro per il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL. In particolare il nuovo sistema riduce l’entità delle sanzioni civili, distingue in maniera netta le differenti ipotesi di morosità e di evasione contributiva (in passato la non chiara demarcazione tra le due fattispecie aveva spesso comportato che semplici ritardi di pagamento fossero pesantemente sanzionati come evasione vera e propria), abolisce le sanzioni amministrative accessorie e restringe il campo di applicazione delle sanzioni penali facendole scattare solo nei casi di evasione di una certa entità.

 

Libro matricola (art.119). E’ stata ammessa l’adozione di fogli mobili anche per la tenuta del libro matricola, oltre che per quella del libro paga come previsto attualmente; tale novità non è tuttavia immediatamente operativa occorrendo uno specifico decreto ministeriale di attuazione.

 

Congedi per figli disabili (art.80, comma 2). E’ stata aggiunta una nuova ipotesi di congedo straordinario a quelle già previste dalla recente legge n. 53/2000 (cosiddetta legge sui congedi parentali). E’ stato infatti riconosciuto alla lavoratrice, madre di figlio disabile grave, il diritto ad un congedo della durata massima di due anni a totale carico dello Stato. Alla lavoratrice sarà corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’ultima retribuzione (fino ad un massimo di 70 milioni di lire annue); l’indennità verrà anticipata dal datore di lavoro che ne recupererà l’importo dai versamenti contributivi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.83 e 46/2000 e n. 7/1999

 

Allegato uno

 

M/f

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S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

 Stato (legge finanziaria 2001).

                           OMISSIS

                           Art.72.

              (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)

   1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le

pensioni  liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40

anni  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  anche  se

liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente.

   2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette

di  anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'

a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle forme

sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  eccedenti

l'ammontare  del  trattamento  minimo  del  Fondo pensioni lavoratori

dipendenti,  sono  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo nella

misura  del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni

caso,  superare  il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.

Per  i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 2001 si

applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.

                           Art.73.

                           OMISSIS

                           Art.75.

        (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)

   1.   Per   favorire  l'occupabilita'  dei  lavoratori  anziani,  a

decorrere  dal  1o  aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore

privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B

allegata  alla  legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi

dell'articolo  59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

e   successive  modificazioni,  per  l'accesso  al  pensionamento  di

anzianita',  e'  attribuita  la  facolta' di rinunciare all'accredito

contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per

l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

e   alle   forme   sostitutive   della   medesima.   In   conseguenza

dell'esercizio  della  predetta facolta' e per il periodo considerato

ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da

parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

   2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:

   a)  il  lavoratore  si  impegni,  al  momento dell'esercizio della

facolta'  medesima,  a  posticipare l'accesso al pensionamento per un

periodo  di  almeno  due  anni  rispetto  alla  prima  scadenza utile

prevista   dalla   normativa   vigente   e   successiva   alla   data

dell'esercizio della predetta facolta';

   b)  il  lavoratore  e il datore di lavoro stipulino un contratto a

tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

   3.  La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo

il  primo  periodo,  tale  facolta'  puo' essere esercitata anche per

periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

   4.  All'atto  del  pensionamento il trattamento liquidato a favore

del  lavoratore  che  abbia  perfezionato il diritto al pensionamento

esercitando  la  facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che

sarebbe  spettato  alla data di inizio del periodo di cui al comma 2,

sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in

ogni   caso  salvi  gli  adeguamenti  del  trattamento  pensionistico

spettanti  per  effetto della rivalutazione automatica al costo della

vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

   5.  Per  i  lavoratori  i  quali  abbiano  raggiunto un'anzianita'

contributiva  non  inferiore  ai  40  anni,  prima del raggiungimento

dell'eta'  di  60  anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di

restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul

reddito   di  attivita'  lavorativa  e'  destinato  alle  regioni  di

residenza   ed  e'  finalizzato  al  finanziamento  di  attivita'  di

assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti  e  alle famiglie; il

restante  60  per  cento concorre all'incremento dell'ammontare della

pensione,  calcolato  secondo il metodo contributivo, a decorrere dal

compimento dell'eta' di quiescenza.

   6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  del lavoro e della

previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, del

bilancio   e   della  programmazione  economica,  sono  stabilite  le

modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  con  particolare

riferimento  all'esercizio  della  facolta'  di  cui al comma 1, alla

verifica  della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla

reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.

                           Art.76.

                           OMISSIS

                           Art.78

(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza

e di lavori socialmente utili)

                           OMISSIS

15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del

Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236, per l'anno 2001:

   a)  sono  prorogati,  in attesa della riforma degli ammortizzatori

sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di

cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di  mobilita' di cui

all'articolo  62,  comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,

n.  488,  limitatamente  alle imprese esercenti attivita' commerciali

con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni,

ivi  compresa  la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e'

pari a lire 50 miliardi;

   b)  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.

4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,

come  modificato  dall'articolo  62, comma 5, della legge 23 dicembre

1999,  n.  488,  le  parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle

seguenti:  "31  dicembre  2001" e le parole: "per ciascuno degli anni

1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni

1999,  2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione e'

pari a lire 9 miliardi;

   c)  all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.

4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,

le  parole:  "31  dicembre  2000" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre  2001".  All'onere  derivante dalla presente disposizione si

provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;

   d)  il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,

e' sostituito dal seguente:

   "5.  A  decorrere  dal  10  gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1,

lettera  a),  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  dopo le parole:

"trasporti  e  comunicazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ""delle

lavanderie industriali"";

   e)  le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge

23  luglio  1991,  n.  223,  si  applicano  anche  nei  casi in cui i

lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo

11  della  citata  legge  n.  223  del  1991. L'onere derivante dalla

presente disposizione e' pari a lire 2 miliardi.

                           OMISSIS

                           Art.80

         (Disposizioni in materia di politiche sociali)

                           OMISSIS

2.     Dopo  il  comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.

53, e’ aggiunto il seguente:

   “4-bis.  La  lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore

padre,  anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o

delle  sorelle  conviventi  di soggetto con handicap in situazione di

gravita’ di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n.  104, accertata  ai sensi  dell’articolo 4, comma 1,  della  legge

medesima  da  almeno cinque  anni  e che abbiano titolo a  fruire dei

benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge

n.  104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto  a fruire

del congedo  di  cui al comma 2 del presente articolo entro  sessanta

giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente

ha   diritto  a  percepire  un’indennita’  corrispondente  all’ultima

retribuzione  e  il  periodo  medesimo  e’  coperto  da contribuzione

figurativa;  l’indennita’ e la contribuzione figurativa spettano fino

ad  un  importo  complessivo  massimo di lire 70 milioni annue per il

congedo di durata annuale. Detto importo e’ rivalutato annualmente, a

decorrere  dall’anno  2002,  sulla  base della variazione dell’indice

ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’indennita’ e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita’

previste   per   la   corresponsione  dei  trattamenti  economici  di

maternita’.  I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,

detraggono  l’importo  dell’indennita’  dall’ammontare dei contributi

previdenziali   dovuti   all’ente  previdenziale  competente.  Per  i

dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per

i  quali  non  e’  prevista  l’assicurazione  per  le  prestazioni di

maternita’,  l’indennita’ di cui al presente comma e’ corrisposta con

le  modalita’  di  cui  all’articolo  1 del decreto-legge 30 dicembre

1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio

1980,   n.  33.  Il  congedo  fruito  ai  sensi  del  presente  comma

alternativamente  da  entrambi  i  genitori, anche adottivi, non puo’

superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il periodo di

congedo  entrambi  i  genitori non possono fruire dei benefici di cui

all’articolo  33  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le

disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”.

                           OMISSIS

                           Art. 116.

         (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)

   1.  Alle  imprese  che  recepiscono, entro un anno dalla decisione

assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto

di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi

e  alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996,

n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,

n.  608,  e  successive modificazioni, e' concesso, per la durata del

programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore

a  cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma

2  per  i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma

3-sexies  dell'articolo  5  del citato decreto-legge n. 510 del 1996,

introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai

denunciati agli enti previdenziali.

   2.  Lo  sgravio  contributivo di cui al comma 1, determinato sulle

retribuzioni  corrisposte,  e' fissato nella misura del 100 per cento

per  il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per

cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20

per cento per il quinto anno.

   3.  Per  i  lavoratori  gia'  denunciati agli enti previdenziali e

interessati  dai  contratti  di  riallineamento di cui al comma 1 per

periodi  e  retribuzioni  non  denunciate,  e'  concesso  uno sgravio

contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2.

   4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione

anche  nei  confronti  delle imprese che hanno in corso, alla data di

entrata   in   vigore   della   presente   legge,   il  programma  di

riallineamento  ai  sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.

510  del  1996,  e  successive  modificazioni,  secondo  le  seguenti

modalita':

   a)  per  il  periodo  successivo  secondo  le  annualita' e con le

entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

   b)  per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo

sgravio   si  applica  sotto  forma  di  conguaglio  sulle  spettanze

contributive  gia'  versate per i lavoratori interessati al contratto

stesso  nelle  misure  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3. L'importo del

conguaglio  cosi'  determinato,  usufruibile  entro  il  termine  del

periodo  di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione

dello  sgravio  di  cui  alla  lettera  a),  e' utilizzato secondo le

modalita'  fissate  dagli  enti  previdenziali,  a valere anche sulle

regolarizzazioni  in  corso  di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5

del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75

della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

   5.  Agli  oneri  derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite

massimo  di  lire  200  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e

2003,  e  di  lire  100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

2006,  si  provvede  mediante  l'utilizzo delle risorse del Fondo per

l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni dalla legge 19

luglio 1993, n. 236.

   6.  All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma

3 e' abrogato.

   7.  All'articolo  78  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al  comma  3,  la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente:

"dieci",   dopo  le  parole:  "della  programmazione  economica,"  e'

inserita  la  seguente:  "due"  ed  e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  "Per  il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa

di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";

   b)  al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A

tale  fine  le  commissioni possono affidare l'incarico di durata non

superiore  a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata

non  superiore  a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre

2003,  a  soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere

favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che provvede,

altresi'  a  verificare  e valutare periodicamente l'attivita' svolta

dal  tutore,  segnalandone  l'esito  alla  rispettiva commissione per

l'adozione   delle   conseguenti   determinazioni;  per  la  relativa

attivita'  e'  autorizzata  la  spesa di lire 5 miliardi per ciascuno

degli  anni  2001,  2002  e  2003;  qualora  la  commissione  non sia

costituita  od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione

di  ogni  altra  relativa  determinazione  provvede  direttamente  il

Comitato di cui al comma 3";

   c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

   "5-bis.  All'onere  per  il  funzionamento  del Comitato di cui al

comma  3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma

4  si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo  66,  comma  1,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144. Le

somme  occorrenti  sono  attribuite  in  conformita' agli indirizzi e

criteri  determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale".

   8.  I  soggetti  che  non provvedono entro il termine stabilito al

pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali

ed  assistenziali,  ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella

dovuta, sono tenuti:

   a)  nel  caso  di  mancato  o  ritardato pagamento di contributi o

premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni

obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,

pari  al  tasso  ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la

sanzione   civile   non   puo'  essere  superiore  al  40  per  cento

dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza

di legge;

   b)  in  caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o  denunce

obbligatorie  omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il

datore  di  lavoro,  con  l'intenzione  specifica  di  non  versare i

contributi  o  premi,  occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le

retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione

d'anno,  pari  al  30  per  cento; la sanzione civile non puo' essere

superiore  al  60  per  cento dell'importo dei contributi o premi non

corrisposti  entro  la  scadenza  di legge. Qualora la denuncia della

situazione   debitoria   sia   effettuata   spontaneamente  prima  di

contestazioni  o  richieste da parte degli enti impositori e comunque

entro  dodici  mesi  dal  termine  stabilito  per  il  pagamento  dei

contributi  o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi

sia  effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti

sono  tenuti  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,

pari  al  tasso  ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la

sanzione   civile   non   puo'  essere  superiore  al  40  per  cento

dell'importo  dei  contributi  o  premi,  non  corrisposti  entro  la

scadenza di legge.

   9.  Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili

nelle  misure  previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si

sia   provveduto  all'integrale  pagamento  del  dovuto,  sul  debito

contributivo  maturano interessi nella misura degli interessi di mora

di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre  1973,  n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

   10.  Nei  casi  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o

premi  derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a contrastanti

orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza

dell'obbligo   contributivo,  successivamente  riconosciuto  in  sede

giudiziale  o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi

o   premi   sia  effettuato  entro  il