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Roma, 5 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N. 15/2001

 

OGGETTO: LAVORO – RINNOVO CCNL AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA – ACCORDO DELL’1.2.2001.

 

L’1 febbraio è stato rinnovato dall’Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), assistita dalla Confetra, il CCNL in oggetto che era scaduto il 31 maggio 1999.

L’accordo ha disciplinato in particolare gli aspetti economici rinviando la definizione delle altre materie (tra cui apprendistato, lavoro interinale e Ente bilaterale) ad un successivo incontro che si terrà nelle prossime settimane.

 

Questi i termini dell’intesa.

 

Aumenti. Gli aumenti pattuiti coprono il triennio 1999/2001 e sono stati determinati considerando l’inflazione registratasi durante tale periodo, coerentemente con quanto stabilito dal Protocollo di Palazzo Chigi sul costo del lavoro del 23.7.1993. L’erogazione degli aumenti avverrà in due rate, di cui la prima decorrente già da febbraio e l’altra da settembre, secondo il seguente prospetto:

 

Livello

1/2/2001

1/9/2001

Totale

Quadro

116.800

48.000

164.800

 91.104

37.440

128.544

 78.840

32.400

111.240

 73.000

30.000

103.000

 69.496

28.560

 98.056

 58.400

24.000

 82.400

 

Una tantum. A copertura del periodo di vacanza contrattuale (1.6.1999 – 31.1.2001) è stata concordata una somma una tantum di lire 1.060.000 uguali per tutti da erogarsi in due rate di lire 530.000 ciascuna con le retribuzioni di aprile e luglio prossimi.

Si rammenta che l’una tantum non concorre al computo dei vari istituti contrattuali e del TFR, mentre ai fini fiscali e previdenziali deve essere considerata alla stregua della normale retribuzione.

 

Previdenza complementare. Sulla scorta di quanto già previsto dall’art.38 del precedente CCNL, è stato ribadito l’interesse a realizzare nel settore una forma di previdenza complementare. A tal fine è stato predeterminato il relativo finanziamento (contributo dell’1% a carico di aziende e lavoratori nonché una quota di TFR da stabilirsi) che scatterà nel momento in cui la suddetta previdenza sarà attivata.

 

Durata. Il nuovo contratto avrà durata sino al 31.12.2001 per la parte economica e sino al 31.12.2003 per la parte normativa.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/1998

 

Allegato uno

 

 

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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 18.10.1995

 

Addì 1 febbraio 2001 in Roma

                        tra

F.to    Unasca, assistita dalla Confetra

                         e

F.to    FILT - CGIL

F.to    FIT – CISL

F.to    UILTRASPORTI

 

È stato sottoscritto il seguente accordo di rinnovo del CCNL 18.10.1995 per il personale dipendente dalle aziende esercenti l’attività di autoscuola, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica.

Le parti convengono di completare il rinnovo del CCNL 18.10.1995 con la definizione delle seguenti materie:

 

§          Ente bilaterale

§          Mercato del lavoro (apprendistato, part-time, lavoro interinale)

§          Regolamento per la costituzione delle RSU

§          Recepimento dell'accordo interconfederale 24.7.1996 in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/94).

 

TABELLA AUMENTI

 

1/2/2001

1/9/2001

Totale

Parametri

116.800

48.000

164.800

200

91.104

37.440

128.544

156

78.840

32.400

111.240

135

73.000

30.000

103.000

125

69.496

28.560

 98.056

119

58.400

24.000

 82.400

100

 

Una Tantum

 

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula verrà corrisposto, a copertura del periodo 1.6.1999-31.1.2001, un importo forfettario lordo pro capite di lire 1.060.000.

L'importo di una tantum verrà corrisposto in due tranches di lire 530.000 ciascuna con le retribuzioni dei mesi di aprile e luglio 2001 e verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente all'1.6.1999 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 gg. mentre quelle pari o superiori a 15 gg. vengono computate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del TFR.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1.6.1999-31.1.2001 che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.

 

Previdenza complementare

 

Le parti ribadiscono l’interesse a realizzare nel settore una forma di previdenza complementare volontaria ai sensi del decreto legislativo n.124/93 e successive modificazioni.

Al finanziamento di tale forma previdenziale saranno destinati un contributo, a carico sia delle aziende che dei lavoratori, pari all’1% della retribuzione di cui all’art.16 del CCNL nonché la percentuale di TFR stabilita dalla legislazione vigente.

La decorrenza del contributo e della percentuale di TFR sarà decisa dalle parti una volta concordata la forma attuativa della previdenza complementare.

Le parti si impegnano ad attivare quanto prima l'esame per l'attuazione di quanto sopra che dovrà comunque concludersi entro il mese di ottobre 2001.

 

Decorrenza e durata

 

Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dall'1.2.2001 e scadenza al 31.12.2003.

Al 31.12.2001 verrà effettuata la valutazione dello scarto tra i tassi di inflazione presi a base degli aumenti contrattuali (1,7% per il 1999, 2,5% per il 2000 e 1,7% per il 2001) e quello effettivamente registrato limitatamente all'anno 2001, nonché si procederà all'incremento delle retribuzioni in base ai tassi programmati per il biennio 2002-2003.

FINE TESTO ACCORDO