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Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 6 febbraio 2001
CIRCOLARE N.16/2001
OGGETTO: TRIBUTI – MANOVRA
ECONOMICA 2001 – LEGGE 23.12.2000, N.388, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL
29.12.2000.
Si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte in
materia fiscale dalla legge finanziaria 2001.
Irpef (art.2) –
E’ stato previsto fino al 2003 il graduale alleggerimento della pressione
fiscale sulle persone fisiche, attraverso la riduzione delle aliquote
progressive e l’innalzamento delle detrazioni d’imposta per i redditi compresi
tra 30 e 60 milioni di lire annue.
Irpeg (art.4)
– L’attuale aliquota Irpeg del 37 per cento è stata ridotta al 36 per cento a
decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2001 e al 35 per cento a
decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2003; inoltre sono state
introdotte modifiche alla misura dell’acconto d’imposta attualmente pari al 98
per cento: in particolare nel 2001 è ridotto al 93,5 per cento, mentre nel 2002
e nel 2003 la misura verrà innalzata rispettivamente al 98,5 e 99 per cento.
Dit (art.6)
– Com’è noto, il d.lgvo 466/97 aveva introdotto una tassazione agevolata per le
società che incrementano il patrimonio sociale, prevedendo che una parte del
reddito, di ammontare corrispondente al rendimento teorico dell’incremento
patrimoniale, fosse assoggettata all’aliquota Irpeg del 19 per cento, fermo
restando che la tassazione agevolata e quella ordinaria non avrebbero dovuto
comportare un prelievo medio inferiore al 27%; ora la legge finanziaria, nel
confermare queste disposizioni agevolative, ha abolito il vincolo della
tassazione media del 27 per cento.
Superdit (art.6)
– E’ stata confermata anche per il periodo d’imposta 2001 l’applicazione della
cosiddetta Superdit, che consente la detassazione degli utili reinvestiti;
com’è noto la legge 342/2000 ha esteso il beneficio agli investimenti
immobiliari delle imprese di servizi.
Autotrasporto (art.6)
– Con decorrenza dal periodo di imposta 2001, per le imprese iscritte all’albo
degli autotrasportatori con ammontare dei ricavi fino a 360 milioni annui è
stata introdotta una deduzione forfetaria annua di lire 300 mila per ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente peso complessivo fino a 3,5 tonnellate; com’è
noto, l’agevolazione è stata prevista per compensare la mancanza del recupero
della carbon tax sui consumi di gasolio relativo ai veicoli leggeri.
Bonus assunzioni (art.7)
– Ai datori di lavoro che nel periodo d’imposta compreso tra l’1.10.2000 e il
31.12.2003 avranno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà concesso un credito d’imposta
pari a 800 mila lire mensili per ogni lavoratore assunto; i nuovi assunti
dovranno avere età non inferiore a 25 anni e dovranno essere disoccupati da
almeno due anni; l’incremento dovrà essere realizzato rispetto al numero medio
dei lavoratori occupati nel periodo 1.10.1999 – 30.9.2000; per le assunzioni
con contratto a tempo parziale il credito spetterà in misura proporzionale alle
ore prestate rispetto a quelle contrattuali.
Imprese individuali (art.9)
– Con decorrenza dal periodo d’imposta 2002 per gli imprenditori individuali è
stata introdotta la facoltà di optare per la tassazione del reddito d’impresa
applicando l’aliquota fissa Irpeg.
Nuove imprese (art.13)
– Le persone fisiche che intraprenderanno un’attività di lavoro autonomo o
d’impresa potranno avvalersi, per il periodo d’imposta in cui iniziano
l’attività e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede
il pagamento, in luogo dell’IRPEF, di un’imposta sostitutiva pari al 10 per
cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa; il beneficio è applicabile a
condizione che il reddito dichiarato non sia superiore a 60 milioni annui per
le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi; agli stessi
contribuenti è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari al 40 per
cento del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche.
Imprese marginali (art.14)
– E’ stata introdotta una tassazione forfetaria, pari al 15 per cento del
reddito imponibile, per le imprese marginali; sono definite marginali le
imprese che dichiarano ricavi non superiori ai limiti che verranno
successivamente individuati in relazione al settore di attività, e comunque non
superiori a 50 milioni di lire annue.
Irap (art.16)
– E’ stata introdotta una deduzione fiscale ai fini Irap qualora la base
imponibile non superi 350,3 milioni di lire annue.
Ici (art.18)
– Al fine di semplificare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili è
stato previsto, a decorrere da quest’anno, che l’acconto sia pari al 50 per
cento dell’imposta versata l’anno precedente (in luogo del 90% dell’imposta
calcolata per i primi 6 mesi dell’anno in corso); le scadenze di versamento
dell’acconto e del saldo restano confermate nelle date rispettivamente del 30
giugno e del 20 dicembre.
Sconto accise (artt.24
e 25) – Al fine di compensare le variazioni
dei prezzi dei prodotti petroliferi, per i primi sei mesi del 2001 le
aliquote delle accise sono state ridotte; per il gasolio usato come carburante,
in particolare, l’aliquota dell’accisa è stata fissata a 739 lire/litro; per le
imprese di autotrasporto l’aliquota è ulteriormente ridotta di 100 lire/litro
per il gasolio utilizzato per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate;
peraltro allo stato attuale l’agevolazione per le imprese di autotrasporto deve
ancora essere approvata dall’Unione Europea.
Telefonini (art.31)
– Per le imprese di autotrasporto merci è stata ammessa la completa
detraibilità ai fini Iva dell’imposta relativa agli impianti di telefonia fissa
installati all’interno dei veicoli.
Controlli (art.42)
– A decorrere dall’anno 2002 è stato previsto un controllo sistematico dei
contribuenti con volume di affari superiore a 10 miliardi; in particolare per i
contribuenti con volume di affari superiore a 50 miliardi il controllo sarà
esercitato almeno una volta ogni due anni; per gli altri contribuenti almeno
una volta ogni quattro anni.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
140/2000
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Allegati due |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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ALIQUOTE
IRPEF ANNO 2001
|
ALIQUOTA |
SCAGLIONE MENSILE |
IRPEF MENSILE |
|
18% |
L. 1.666.666 |
L. 300.000 |
|
24% |
L. 833.333 |
L. 200.000 |
|
32% |
L. 2.500.000 |
L. 800.000 |
|
39% |
L. 6.250.000 |
L.
2.437.500 |
|
45% |
oltre
L. 11.250.000 |
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DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2001
|
REDDITO ANNUALE (mio
lit) |
DETRAZIONE ANNUALE (lire) |
|
Fino a 12,0 |
2.220.000 |
|
Da 12 a 12,3 |
2.100.000 |
|
Da 12,3 a 12,6 |
2.000.000 |
|
Da 12,6 a 15,0 |
1.900.000 |
|
Da 15,0 a 15,3 |
1.750.000 |
|
Da 15,3 a 15,6 |
1.600.000 |
|
Da 15,6 a 15,9 |
1.450.000 |
|
Da 15,9 a 16,0 |
1.330.000 |
|
Da 16,0 a 17,0 |
1.260.000 |
|
Da 17,0 a 18,0 |
1.190.000 |
|
Da 18,0 a 19,0 |
1.120.000 |
|
Da 19,0 a 30,0 |
1.050.000 |
|
Da 30,0 a 40,0 |
950.000 |
|
Da 40,0 a 50,0 |
850.000 |
|
Da 50,0 a 60,0 |
750.000 |
|
Da 60,0 a 60,3 |
650.000 |
|
Da 60,3 a 70,0 |
550.000 |
|
Da 70,0 a 80,0 |
450.000 |
|
Da 80,0 a 90,0 |
350.000 |
|
Da 90,0 a 90,4 |
250.000 |
|
Da 90,4 a 100,0 |
150.000 |
|
Oltre 100,0 |
100.000 |
S.O.
alla G.U. n.302 del 29.12.2000 (fonte Guritel)
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2001).
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
OMISSIS
Art. 2.
(Disposizioni in
materia di imposte
sui redditi relative
alla
riduzione delle
aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle
deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10,
comma 3-bis, primo periodo, in materia di
deduzione per l'abitazione principale, le parole:
"fino a lire
1.800.000" sono sostituite
dalle seguenti: "fino
all'ammontare
della rendita catastale
dell'unita' immobiliare stessa e
delle
relative pertinenze,"; nel
medesimo comma il secondo periodo e'
soppresso;
b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e'
sostituito
dal
seguente: "Non si
tiene conto della variazione della dimora
abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero
o
sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare
non risulti
locata";
c) all'articolo 11,
comma 1, concernente
le aliquote e gli
scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
1) la lettera a), relativa
al primo scaglione di reddito,
e'
sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e'
sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire
20.000.000 e fino a lire 30.000.000
.... 24 per
cento, per l'anno 2001,
23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per
cento, a decorrere dall'anno
2003;";
3) nella lettera
c), relativa al terzo scaglione di reddito, le
parole: "33,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"32 per
cento a decorrere dall'anno
2001";
4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di
reddito, le
parole: "39,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"39 per
cento, per l'anno 2001,
38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per
cento, a decorrere dall'anno
2003";
5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di
reddito, le
parole: "45,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"45 per
cento, per l'anno 2001,
44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per
cento, a decorrere dall'anno 2003";
d) all'articolo 12, comma 1,
lettera b), in materia di detrazioni
per
carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'importo di
lire 516.000 per
l'anno 2001 e di lire 552.000 a
decorrere dal 1o gennaio 2002 e'
aumentato, rispettivamente, a lire
552.000 per l'anno 2001 e a lire
588.000 a decorrere dal 1o gennaio
2002, a condizione che
il reddito complessivo
non superi lire
100.000.000. I
predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per
l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando
la
detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, sempre che
il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000";
e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno, anche
a
fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i
seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente non supera lire
12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
100.000.000";
2) nel comma 2, all'alinea, dopo
le parole: "redditi di pensione"
sono inserite le seguenti:
"redditi di terreni per un importo non
superiore a lire 360.000";
3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale
ed
effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio
o di
cessazione dei suoi effetti
civili" sono soppresse e le parole: "il
reddito derivante da rapporti
di lavoro dipendente
di durata
inferiore all'anno" sono sostituite
dalle seguenti: "il reddito
derivante da rapporti di
lavoro dipendente con contratti
a tempo
indeterminato di durata inferiore
all'anno";
4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono
soltanto il reddito, non
superiore alla deduzione
prevista
dall'articolo 10,
comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle
relative pertinenze, il
reddito
derivante dai rapporti di
lavoro dipendente con contratto a tempo
determinato di durata inferiore
all'anno e il reddito derivante dagli
assegni periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio
o di
cessazione dei suoi effetti civili,
spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera
lire 9.100.000;
b) lire 300.000,
se l'ammontare del reddito
complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire
10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire
10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire
11.000.000 ma non lire
12.000.000";
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella
prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa non supera
lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare
complessivo, dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire
15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma
non a lire