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Roma, 6 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.16/2001

OGGETTO: TRIBUTI – MANOVRA ECONOMICA 2001 – LEGGE 23.12.2000, N.388, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 29.12.2000.

 

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte in materia fiscale dalla legge finanziaria 2001.

 

Irpef (art.2) – E’ stato previsto fino al 2003 il graduale alleggerimento della pressione fiscale sulle persone fisiche, attraverso la riduzione delle aliquote progressive e l’innalzamento delle detrazioni d’imposta per i redditi compresi tra 30 e 60 milioni di lire annue.

 

Irpeg (art.4) – L’attuale aliquota Irpeg del 37 per cento è stata ridotta al 36 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2001 e al 35 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2003; inoltre sono state introdotte modifiche alla misura dell’acconto d’imposta attualmente pari al 98 per cento: in particolare nel 2001 è ridotto al 93,5 per cento, mentre nel 2002 e nel 2003 la misura verrà innalzata rispettivamente al 98,5 e 99 per cento.

 

Dit (art.6) – Com’è noto, il d.lgvo 466/97 aveva introdotto una tassazione agevolata per le società che incrementano il patrimonio sociale, prevedendo che una parte del reddito, di ammontare corrispondente al rendimento teorico dell’incremento patrimoniale, fosse assoggettata all’aliquota Irpeg del 19 per cento, fermo restando che la tassazione agevolata e quella ordinaria non avrebbero dovuto comportare un prelievo medio inferiore al 27%; ora la legge finanziaria, nel confermare queste disposizioni agevolative, ha abolito il vincolo della tassazione media del 27 per cento.

 

Superdit (art.6) – E’ stata confermata anche per il periodo d’imposta 2001 l’applicazione della cosiddetta Superdit, che consente la detassazione degli utili reinvestiti; com’è noto la legge 342/2000 ha esteso il beneficio agli investimenti immobiliari delle imprese di servizi.

 

Autotrasporto (art.6) – Con decorrenza dal periodo di imposta 2001, per le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori con ammontare dei ricavi fino a 360 milioni annui è stata introdotta una deduzione forfetaria annua di lire 300 mila per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente peso complessivo fino a 3,5 tonnellate; com’è noto, l’agevolazione è stata prevista per compensare la mancanza del recupero della carbon tax sui consumi di gasolio relativo ai veicoli leggeri.

 

Bonus assunzioni (art.7) – Ai datori di lavoro che nel periodo d’imposta compreso tra l’1.10.2000 e il 31.12.2003 avranno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà concesso un credito d’imposta pari a 800 mila lire mensili per ogni lavoratore assunto; i nuovi assunti dovranno avere età non inferiore a 25 anni e dovranno essere disoccupati da almeno due anni; l’incremento dovrà essere realizzato rispetto al numero medio dei lavoratori occupati nel periodo 1.10.1999 – 30.9.2000; per le assunzioni con contratto a tempo parziale il credito spetterà in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle contrattuali.

 

Imprese individuali (art.9) – Con decorrenza dal periodo d’imposta 2002 per gli imprenditori individuali è stata introdotta la facoltà di optare per la tassazione del reddito d’impresa applicando l’aliquota fissa Irpeg.

 

Nuove imprese (art.13) – Le persone fisiche che intraprenderanno un’attività di lavoro autonomo o d’impresa potranno avvalersi, per il periodo d’imposta in cui iniziano l’attività e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento, in luogo dell’IRPEF, di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa; il beneficio è applicabile a condizione che il reddito dichiarato non sia superiore a 60 milioni annui per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi; agli stessi contribuenti è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari al 40 per cento del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche.

 

Imprese marginali (art.14) – E’ stata introdotta una tassazione forfetaria, pari al 15 per cento del reddito imponibile, per le imprese marginali; sono definite marginali le imprese che dichiarano ricavi non superiori ai limiti che verranno successivamente individuati in relazione al settore di attività, e comunque non superiori a 50 milioni di lire annue.

 

Irap (art.16) – E’ stata introdotta una deduzione fiscale ai fini Irap qualora la base imponibile non superi 350,3 milioni di lire annue.

 

Ici (art.18) – Al fine di semplificare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili è stato previsto, a decorrere da quest’anno, che l’acconto sia pari al 50 per cento dell’imposta versata l’anno precedente (in luogo del 90% dell’imposta calcolata per i primi 6 mesi dell’anno in corso); le scadenze di versamento dell’acconto e del saldo restano confermate nelle date rispettivamente del 30 giugno e del 20 dicembre.

 

Sconto accise (artt.24 e 25) – Al fine di compensare le variazioni  dei prezzi dei prodotti petroliferi, per i primi sei mesi del 2001 le aliquote delle accise sono state ridotte; per il gasolio usato come carburante, in particolare, l’aliquota dell’accisa è stata fissata a 739 lire/litro; per le imprese di autotrasporto l’aliquota è ulteriormente ridotta di 100 lire/litro per il gasolio utilizzato per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate; peraltro allo stato attuale l’agevolazione per le imprese di autotrasporto deve ancora essere approvata dall’Unione Europea.

 

Telefonini (art.31) – Per le imprese di autotrasporto merci è stata ammessa la completa detraibilità ai fini Iva dell’imposta relativa agli impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli.

 

Controlli (art.42) – A decorrere dall’anno 2002 è stato previsto un controllo sistematico dei contribuenti con volume di affari superiore a 10 miliardi; in particolare per i contribuenti con volume di affari superiore a 50 miliardi il controllo sarà esercitato almeno una volta ogni due anni; per gli altri contribuenti almeno una volta ogni quattro anni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 140/2000

 

Allegati due

 

D/d

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ALIQUOTE IRPEF ANNO 2001

 

ALIQUOTA

SCAGLIONE MENSILE

IRPEF MENSILE

18%

L.  1.666.666

L.   300.000

24%

L.    833.333

L.   200.000

32%

L.  2.500.000

L.   800.000

39%

L.  6.250.000

L. 2.437.500

45%

oltre L. 11.250.000

 

 

 

   DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2001

 

REDDITO ANNUALE

(mio lit)

DETRAZIONE ANNUALE

(lire)

Fino a 12,0

2.220.000

Da 12 a 12,3

2.100.000

Da 12,3 a 12,6

2.000.000

Da 12,6 a 15,0

1.900.000

Da 15,0 a 15,3

1.750.000

Da 15,3 a 15,6

1.600.000

Da 15,6 a 15,9

1.450.000

Da 15,9 a 16,0

1.330.000

Da 16,0 a 17,0

1.260.000

Da 17,0 a 18,0

1.190.000

Da 18,0 a 19,0

1.120.000

Da 19,0 a 30,0

1.050.000

Da 30,0 a 40,0

950.000

Da 40,0 a 50,0

850.000

Da 50,0 a 60,0

750.000

Da 60,0 a 60,3

650.000

Da 60,3 a 70,0

550.000

Da 70,0 a 80,0

450.000

Da 80,0 a 90,0

350.000

Da 90,0 a 90,4

250.000

Da 90,4 a 100,0

150.000

Oltre 100,0

100.000

 

S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2001).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

                           la seguente legge:

                           OMISSIS

                           Art. 2.

(Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  relative  alla

riduzione  delle  aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle

                            deduzioni)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  10,  comma  3-bis,  primo periodo, in materia di

   deduzione  per  l'abitazione  principale,  le parole: "fino a lire

   1.800.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "fino all'ammontare

   della  rendita  catastale  dell'unita'  immobiliare stessa e delle

   relative  pertinenze,";  nel  medesimo comma il secondo periodo e'

   soppresso;

   b)  all'articolo  10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito

dal  seguente:  "Non  si  tiene  conto  della variazione della dimora

abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero

o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'  immobiliare  non  risulti

locata";

   c)  all'articolo  11,  comma  1,  concernente  le  aliquote  e gli

   scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

   1)  la  lettera  a),  relativa  al  primo scaglione di reddito, e'

sostituita dalla seguente:

   "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";

   2)  la  lettera  b),  relativa al secondo scaglione di reddito, e'

sostituita dalla seguente:

   "b)  oltre  lire  20.000.000  e fino a lire 30.000.000 .... 24 per

cento,  per  l'anno  2001,  23  per  cento, per l'anno 2002, e 22 per

cento, a decorrere dall'anno 2003;";

   3)  nella  lettera  c), relativa al terzo scaglione di reddito, le

parole:  "33,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "32 per

cento a decorrere dall'anno 2001";

   4)  nella  lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le

parole:  "39,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "39 per

cento,  per  l'anno  2001,  38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per

cento, a decorrere dall'anno 2003";

   5)  nella  lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le

parole:  "45,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "45 per

cento,  per  l'anno  2001,  44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per

cento, a decorrere dall'anno 2003";

   d)  all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni

per  carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"L'importo  di  lire  516.000  per  l'anno  2001  e di lire 552.000 a

decorrere  dal  1o gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire

552.000  per  l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1o gennaio

2002,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non  superi lire

100.000.000.  I  predetti  importi  sono aumentati a lire 616.000 per

l'anno  2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando

la  detrazione  sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che

il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";

   e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

   "1.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono uno o

piu'  redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta

lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche

a  fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i

seguenti importi:

   a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente non supera lire 12.000.000;

   b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

   c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

   d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

   e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

   f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

   g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

   h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

   i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

   l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

   m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

   n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

   o)  lire  950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

   p)  lire  850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

   q)  lire  750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

   r)  lire  650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

   s)  lire  550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

   t)  lire  450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

   u)  lire  350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

   v)  lire  250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

   z)  lire  150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

   aa)  lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 100.000.000";

   2)  nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di pensione"

sono  inserite  le  seguenti:  "redditi di terreni per un importo non

superiore a lire 360.000";

   3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni

periodici   percepiti   in   conseguenza  di  separazione  legale  ed

effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di

cessazione  dei  suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il

reddito   derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  di  durata

inferiore  all'anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il reddito

derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente con contratti a tempo

indeterminato di durata inferiore all'anno";

   4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:

   "2-quater.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono

soltanto   il   reddito,   non   superiore  alla  deduzione  prevista

dall'articolo  10,  comma  3-bis,  dell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  il  reddito

derivante  dai  rapporti  di  lavoro dipendente con contratto a tempo

determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli

assegni  periodici  percepiti in conseguenza di separazione legale ed

effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di

cessazione  dei  suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i

seguenti importi:

   a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera

lire 9.100.000;

   b)  lire  300.000,  se  l'ammontare del reddito complessivo supera

lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

   c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire

10.000.000 ma non lire 11.000.000;

   d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire

11.000.000 ma non lire 12.000.000";

   5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono uno o

piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o

d'impresa  di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta

lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

   a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

   b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire

9.300.000;

   c)  lire  900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire

9.600.000;

   d)  lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire

9.900.000;

   e)  lire  700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire

15.000.000;

   f)  lire  600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire

15.300.000;

   g)  lire  480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire