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Roma, 9 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.17/2001

 

OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL – DIFFERIMENTO TERMINI - COMUNICATO DELL’8.2.2001.

 

Quest’anno l’autoliquidazione dei premi INAIL dovrà essere effettuata in due momenti (anziché in un’unica soluzione entro il 16 febbraio):

 

entro il 20 febbraio dovrà essere versato un acconto pari al 60% di quanto pagato lo scorso anno;

 

entro il 23 marzo dovrà essere corrisposto il saldo calcolando la regolazione del premio per il 2000 e la rata anticipata per il 2001.

 

A seguito del parere contrario del Governo, l’INAIL ha quindi dovuto adottare una soluzione intermedia rispetto alla iniziale decisione di prorogare semplicemente di un mese l’autoliquidazione, come richiesto dal mondo imprenditoriale alle prese dal 2001 con la nuova tariffa dei premi. Anche la nuova delibera dell’Istituto dovrà essere ratificata con decreto ministeriale la cui emanazione questa volta sembra però fuori discussione, essendosi il Governo già espresso in senso favorevole al pagamento del premio in due soluzioni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.9/2001

 

Allegato uno

 

 

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INAIL

DIREZIONE CENTRALE RISCHI                                       Roma, 8 febbraio 2001

 

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

 

 

Oggetto: Differimento del termine dell'autoliquidazione 2000/2001.

 

            Con delibera presidenziale del 7 febbraio u.s. sono stati prorogati al 23 marzo 2001, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, i termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

            E' stato, altresì, stabilito che entro il 20 febbraio 2001 dovrà essere corrisposto a titolo di  acconto un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.

            Sempre in data 7 febbraio 2001, il Consiglio dei Ministri ha adottato una conforme deliberazione, propedeutica all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro che fisserà definitivamente i nuovi termini di scadenza.

Nell'attesa, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

 

MODALITA' DI DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'ACCONTO

L'obbligo del versamento dell'acconto:

·          compete, in via generale, alle aziende che dovranno effettuare alla scadenza dell'autoliquidazione 2000/2001 il pagamento del premio a titolo di regolazione 2000 e rata anticipata 2001;

·          dovrà essere corrisposto, limitatamente ai premi INAIL, per le sole posizioni assicurative sulle quali è stata effettuata la precedente autoliquidazione.

·          nel caso di pagamento rateale dovrà essere pari al 60% della prima rata.

Qualora l'acconto così determinato dovesse risultare (per effetto di cessazione della posizione assicurativa, riduzione delle retribuzioni presunte o analoghi motivi) superiore all'importo dovuto alla scadenza effettiva del 23 marzo lo stesso andrà proporzionalmente ridotto.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 indicando nella sezione INAIL:

·          nel campo  codice  Sede: il codice della Sede  che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

·          nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

Tali dati possono essere rilevati dalla lettera inviata a tutte le aziende dall'Istituto o anche dal    modulo della dichiarazione delle retribuzioni qualora il datore di lavoro ne fosse già in possesso;

·          nel campo numero di riferimento: il numero 902001;

·          nel campo causale: la lettera P;

·          nel campo importi a debito versati: la somma degli acconti determinati per ciascuna delle posizioni assicurative dell'azienda già indicate nella suddetta lettera , tenuto conto, comunque, delle eventuali variazioni successivamente intervenute;

Nell'ipotesi in cui la Ditta voglia versare l'acconto del 60% anche per i contributi associativi dovranno essere compilate tante righe  del modello F24 quante sono le Associazioni per le quali si vuole effettuare il pagamento, specificando nel campo "Numero di riferimento" il Codice per F24 rilevabile nell'omonima colonna del foglio delle Basi di calcolo, ove già in possesso del Datore di lavoro.

 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

            Per effetto dello slittamento dei termini, così come sopra evidenziato, entro il 23 marzo 2001 i datori di lavoro dovranno provvedere:

·          all'invio della dichiarazione delle retribuzioni;

·          alla determinazione dei premi dovuti a titolo di regolazione 2000 e rata anticipata 2001 sulla base dei tassi e degli altri elementi notificati dall'Istituto;

·          al versamento dell'eventuale differenza tra l'importo complessivo determinato e l'acconto versato entro il 20 febbraio.

Sono prorogati, altresì, alla suddetta data anche i termini per la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e/o per il pagamento in forma rateale.

            Si invitano le Unità in indirizzo a  dare la massima diffusione alle innovazioni di cui sopra, prestando la massima collaborazione all'utenza.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE