Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198
Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 12 febbraio 2001
CIRCOLARE N.19/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – NUOVI
VALORI CONVENZIONALI - CIRCOLARE INPS N.33 DELL’8.2.2001.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in lire e in euro relativi a:
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
4) contributi per apprendisti.
1) Minimali contributivi. A
decorrere dall'1 gennaio 2001 i nuovi minimali contributivi, sui quali come
noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di
retribuzioni inferiori (legge n.389/89),sono:
L.70.333, minimale giornaliero;
L.1.828.658, minimale mensile (ottenuto
moltiplicando per 26 quello giornaliero).
Applicando le retribuzioni previste dai contratti collettivi
stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al
minimale mensile solamente per i contributi dovuti per i lavoratori
classificati ai livelli IV (fino all’1.9.2001, allorché scatterà la seconda
rata di aumento prevista dal recente rinnovo), III, II e I del CCNL autoscuole
e studi di consulenza automobilistica.
Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far
riferimento al minimale orario
(ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo
ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è
pari a lire 10.820,4 per i settori trasporti e autoscuole (con orario settimanale
a 39 ore) e a lire 10.550 per i magazzini generali (con orario settimanale a 40
ore che scenderanno a 39 dall’1.1.2002). Anche in questo caso il minimale
orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli del CCNL autoscuole
per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo
dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2001 la fascia di retribuzione
esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a
carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a lire 68.048.000 annue,
corrispondenti a lire 5.671.000 mensili (in precedenza lire 5.527.000); il
contributo dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione
eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e
pensionabile. Dall’1 gennaio 2001 e’ stato elevato a lire 148.014.000
annue (in precedenza lire 144.263.000) il massimale contributivo e pensionabile
introdotto dalla riforma previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti
dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.
4) Contributi per apprendisti. A
decorrere dall’1 gennaio 2001 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti
per gli apprendisti sono pari a:
· L.5.190
(in precedenza 5.070) per gli apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL
· L.5.010
(in precedenza 4.890) per gli apprendisti non soggetti all’assicurazione INAIL
L’ammontare dei contributi mensili si ottiene
moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel
mese; nessuna variazione ha invece subito l’aliquota contributiva a carico
degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5,54%.
5) Regolarizzazioni. Sono state fornite le
istruzioni per regolarizzare, a seguito della rivalutazione dei suddetti valori,
i versamenti contributivi relativi al mese di gennaio; la regolarizzazione
potrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo maggiorando le eventuali
differenze da corrispondere degli interessi legali (3,5% annuo) calcolati dal
16 febbraio fino alla data di versamento.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.29/2000
|
|
Allegato uno |
|
M/f |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Roma, 8 febbraio 2001
Circolare n.33
Allegati 1
OGGETTO: |
Determinazione per l'anno 2001 del limite
minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il
calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dal 1/1/2001. |
SOMMARIO: |
1. minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori; 2. retribuzioni convenzionali in genere; 3. rapporti di lavoro a tempo parziale; 4.
quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un
punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; 5. aggiornamento del massimale annuo
della base contributiva e pensionabile; 6. limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi; 7. valore degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; 8. regime di decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6,
lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314); 9. contributo apprendisti per l'anno
2001; 10. regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2001. |
1.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9/10/1989, n. 338,
convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i
datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta
in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma,
sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali
ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti
sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, c. 25 della
legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando
che:
"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si
interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria." (cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996).
La norma di cui all'art. 1, c. 1,
del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i
preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno
rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537
in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato
dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il
reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai
sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se
inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del
D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina
già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2000, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 2,6% (1) nelle tabelle A) e B) (v.
allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal
periodo di paga in corso al 1/1/2001 a seguito dell'applicazione di tale
aliquota.
Indice Istat anno 2000 |
2,6% |
Tali limiti, inoltre, ai sensi
dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del
D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere
ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 70.333 (€
36,32) (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2001 che, sulla base
del predetto indice del 2,6%, è pari a L. 740.350 mensili (€ 382,36).
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fpld |
740.350 |
382,36 |
Minimale
giornaliero (9,5%) |
70.333 |
36,32 |
OMISSIS
3.
Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Anche per i rapporti di lavoro a
tempo parziale valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989,
n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai
fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando
beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo.
Peraltro, anche in tali settori
sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere
adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora
questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella
determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai
suddetti minimali.
È, quindi, di tutta evidenza che,
anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non
esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art.
1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi
stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.
Ciò premesso, per quanto riguarda i
minimali predetti, si rammenta quanto segue.
Per i contratti di lavoro
part-time, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, confermato dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la
determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.
Per l'illustrazione di detto
criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989.
In linea generale, nell’ipotesi di
orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il
seguente:
(L. 70.333) x (6) /
(40) = (L. 10.550) |
(€ 36,32) x (6) / (40) = (€ 5,45) |
Per i lavoratori a tempo parziale
soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del
29/11/1997.
OMISSIS
4.
Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438.
Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un
punto percentuale.
La norma in epigrafe prevede che, a
decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della
legge 11/3/1988, n. 67.
Relativamente al settore marittimo
le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la
circolare n. 298 del 30/12/1992 e con la circolare n. 151 del 7/7/1993.
Come precisato nella circolare n.
13 del 24/1/2000, la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i
dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo
successivamente al 31/12/1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento
del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale
precedentemente escluso.
Nel richiamare dette disposizioni,
si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2001 in L. 68.048.000 (€ 35.660,32).
A decorrere dal 1/1/2001 l'aliquota
aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di
retribuzione eccedente il limite annuo di L. 68.048.000 (€ 35.660,32) il quale,
rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.671.000 (€ 2.928,83).
Gli
importi relativi all'anno 2000 sono stati comunicati con circolare n. 17 del
28/1/2000.
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile
annua |
68.048.000 |
35.660,32 |
Prima fascia di retribuzione pensionabile
mensile |
5.671.000 |
2.928,83 |
Da ultimo, si ribadisce che ai fini
del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato
il criterio della mensilizzazione (circolare n. 219 del 27/12/2000).
5. Aggiornamento del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995,
n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e
per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato
in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato nella misura del 2,6%, è pari, per l'anno 2001, a L. 148.014.000 (€
76.442,85).
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
148.014.000 |
76.442,85 |
6. Limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1,
primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c.
2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al
trattamento minimo di L. 740.350 (€ 382,36) per l'anno 2001 risulta, pertanto,
pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).
anno 2001 |
Lire |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
740.350 |
382,36 |
Limite settimanale per l’accredito dei
contributi (40%) |
296.140 |
152,94 |
Limite annuale per l’accredito dei
contributi |
15.399.280 |
7953,06 |
In virtù dell'art. 69, c, 7 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), l'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n.
250. La norma trova applicazione dal 1/1/2001.
7. Importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente.
Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r.,
approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 314/1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2%
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
Per
il 2001 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n.
314/1997.
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe benefit
(tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per
la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997: Per il valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alla circolare n. 104
del 14/5/1998, e per l'azionariato ai dipendenti alla circolare n. 11 del
22/1/2001.
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni
previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del
D.Lgs n. 314/1997).
Per l'anno 2001 l'importo massimo
della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e
della legge 23/5/1997, n. 135, è confermato nella misura del 3% della
retribuzione annua, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, c. 3 della
legge 23/12/1999, n. 448.
Per le modalità di calcolo del
tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000.
9. Contributo apprendisti.
In relazione alla variazione del
costo della vita nella misura del 2,6% così come determinato dagli indici ISTAT
relativamente all'anno 2000, si riportano di seguito i nuovi importi dei
contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1/1/2001:
Apprendisti |
||
FPLD |
||
a) contributo
settimanale base |
Lire |
148 |
Euro |
0,08 |
|
b) contributo
settimanale adeguamento |
Lire |
4.770 |
Euro |
2,46 |
|
CUAF |
||
contributo
settimanale |
Lire |
60 |
Euro |
0,03 |
|
Maternità |
||
contributo
settimanale |
Lire |
32 |
Euro |
0,02 |
|
INAIL |
||
contributo
settimanale |
Lire |
180 |
Euro |
0,09 |
|
|
||
TOTALE contributo settimanale |
||
esclusa INAIL |
Lire |
5.010 |
Euro |
2,59 |
|
compresa INAIL |
Lire |
5.190 |
Euro |
2,68 |
Per le aziende artigiane resta
fisso il contributo di maternità (L. 32 settimanali, € 0,02) a carico del
datore di lavoro.
L'aliquota a carico
dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per i
settori diversi da quello agricolo.
L'aliquota a carico
dell'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo dovuta al
Fpld aumenta al 5,04% (4,54% + 0,50%).
10. Regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2001.
Le
aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2001
non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti
punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con
D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione
comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di
lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso
legale del 3,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica emanato il 11/12/2000 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 292
del 15/12/2000) computati dal 16/2/2001 e fino alla data di versamento (codice
“Q900" del mod. DM10/2).
Ai
fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
10.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1)
a 3).
Ai fini della compilazione del
modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le
differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/2001 e quelle assoggettate
a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze
così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione (ipotesi
prevista al punto 1.1) delle retribuzioni imponibili del mese in cui è
effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali
ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R.
n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i
lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze
contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS ex
art. 2 DM 3/12/1999" e dal codice "M188"; nella casella
"retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di
retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero
giornate".
Per la regolarizzazione delle differenze
contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco
dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, facendo precedere l'importo dalla
dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" e dal codice di nuova
istituzione "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà
essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero
giornate".
10.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza
contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà
riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2,
utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992, in
relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
10.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle eventuali
differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli
apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei
quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare
dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun
dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
|
IL DIRETTORE
GENERALE TRIZZINO |
|
NOTE.
1) L'indice del 2,6% è utilizzato agli effetti della determinazione
dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire
gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno
carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.
Allegato 1
OMISSIS
FINE TESTO
CIRCOLARE INPS