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Roma, 12 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.19/2001

OGGETTO: PREVIDENZA – NUOVI VALORI CONVENZIONALI - CIRCOLARE INPS N.33 DELL’8.2.2001.

L’INPS ha comunicato i nuovi valori in lire e in euro relativi a:

1)   minimali contributivi;

2)   fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)   massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

4)   contributi per apprendisti.

 

1)   Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2001 i nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89),sono:

         L.70.333, minimale giornaliero;

          L.1.828.658, minimale mensile (ottenuto moltiplicando per 26 quello giornaliero).

       Applicando le retribuzioni previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile solamente per i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai livelli IV (fino all’1.9.2001, allorché scatterà la seconda rata di aumento prevista dal recente rinnovo), III, II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a lire 10.820,4 per i settori trasporti e autoscuole (con orario settimanale a 39 ore) e a lire 10.550 per i magazzini generali (con orario settimanale a 40 ore che scenderanno a 39 dal­l’1.1.2002). Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli del CCNL autoscuole per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)   Contributo aggiuntivo dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2001 la fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a lire 68.048.000 annue, corrispondenti a lire 5.671.000 mensili (in precedenza lire 5.527.000); il contributo dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)   Massimale contributivo e pensionabile. Dall’1 gennaio 2001 e’ stato elevato a lire 148.014.000 annue (in precedenza lire 144.263.000) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla riforma previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.

 

4)   Contributi per apprendisti. A decorrere dall’1 gennaio 2001 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti sono pari a:

·       L.5.190 (in precedenza 5.070) per gli apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL

·       L.5.010 (in precedenza 4.890) per gli apprendisti non soggetti all’assicurazione INAIL

L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5,54%.

 

5)     Regolarizzazioni. Sono state fornite le istruzioni per regolarizzare, a seguito della rivalutazione dei suddetti valori, i versamenti contributivi relativi al mese di gennaio; la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo maggiorando le eventuali differenze da corrispondere degli interessi legali (3,5% annuo) calcolati dal 16 febbraio fino alla data di versamento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.29/2000

 

Allegato uno

 

M/f

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

INPS

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 8 febbraio 2001

Circolare n.33

Allegati 1

 

OGGETTO:

Determinazione per l'anno 2001 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dal 1/1/2001.

 

SOMMARIO:

   1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;

   2. retribuzioni convenzionali in genere;

   3. rapporti di lavoro a tempo parziale;

   4. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438;

   5. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

   6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;

   7. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

   8. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314);

   9. contributo apprendisti per l'anno 2001;

  10. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996).

La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2000, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,6% (1) nelle tabelle A) e B) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/2001 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

 

Indice Istat anno 2000

2,6%

 

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 70.333 (€ 36,32) (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2001 che, sulla base del predetto indice del 2,6%, è pari a L. 740.350 mensili (€ 382,36).

 

anno 2001

Lire

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

740.350

382,36

Minimale giornaliero (9,5%)

70.333

36,32

 

OMISSIS

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.

Per i contratti di lavoro part-time, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989.

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

 

(L. 70.333) x (6) / (40) = (L. 10.550)

(€ 36,32)   x (6) / (40) = (€ 5,45)

 

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

OMISSIS

4. Art. 3-ter  legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.

Relativamente al settore marittimo le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la circolare n. 298 del 30/12/1992 e con la circolare n. 151 del 7/7/1993.

Come precisato nella circolare n. 13 del 24/1/2000, la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale precedentemente escluso.

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2001 in L. 68.048.000 (€ 35.660,32).

A decorrere dal 1/1/2001 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 68.048.000 (€ 35.660,32) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.671.000 (€ 2.928,83).

Gli importi relativi all'anno 2000 sono stati comunicati con circolare n. 17 del 28/1/2000.

 

anno 2001

Lire

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

68.048.000

35.660,32

Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile

5.671.000

2.928,83

 

Da ultimo, si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (circolare n. 219 del 27/12/2000).

 

 5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,6%, è pari, per l'anno 2001, a L. 148.014.000 (€ 76.442,85).

 

anno 2001

Lire

Euro

Massimale annuo della base contributiva

148.014.000

76.442,85

 

 6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 740.350 (€ 382,36) per l'anno 2001 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).

 

anno 2001

Lire

Euro

trattamento minimo di pensione

740.350

382,36

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

296.140

152,94

Limite annuale per l’accredito dei contributi

15.399.280

7953,06

 

In virtù dell'art. 69, c, 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. La norma trova applicazione dal 1/1/2001.

 

 7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Per il 2001 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.

 

anno 2001

Lire

Euro

Erogazioni liberali (tetto)

500.000

258,23

Valore delle prestazioni e delle

indennità sostitutive della mensa

 

10.240

 

5,29

Fringe benefit (tetto)

500.000

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

90.000

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

60.000

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

30.000

15,49

Indennità di trasferta intera estero

150.000

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

100.000

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

50.000

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000

4648,11

azioni offerte ai dipendenti (tetto)

4.000.000

2065,83

 

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997: Per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alla circolare n. 104 del 14/5/1998, e per l'azionariato ai dipendenti alla circolare n. 11 del 22/1/2001.

 

 8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).

Per l'anno 2001 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135, è confermato nella misura del 3% della retribuzione annua, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, c. 3 della legge 23/12/1999, n. 448.

Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000.

 

 9. Contributo apprendisti.

In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 2,6% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 2000, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1/1/2001:

 

Apprendisti

FPLD

a) contributo settimanale base

Lire

148

Euro

0,08

b) contributo settimanale adeguamento

Lire

4.770

Euro

2,46

CUAF

contributo settimanale

Lire

60

Euro

0,03

Maternità

contributo settimanale

Lire

32

Euro

0,02

INAIL

contributo settimanale

Lire

180

Euro

0,09

 

TOTALE contributo settimanale

esclusa INAIL

Lire

5.010

Euro

2,59

compresa INAIL

Lire

5.190

Euro

2,68

 

Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità (L. 32 settimanali, € 0,02) a carico del datore di lavoro.

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per i settori diversi da quello agricolo.

L'aliquota a carico dell'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo dovuta al Fpld aumenta al 5,04% (4,54% + 0,50%).

 

 10. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2001 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 3,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 11/12/2000 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 292 del 15/12/2000) computati dal 16/2/2001 e fino alla data di versamento (codice “Q900" del mod. DM10/2).

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

 10.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-          calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/2001 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-          le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione (ipotesi prevista al punto 1.1) delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;

nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" e dal codice di nuova istituzione "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

 

 10.2. regolarizzazione di cui al punto 4).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

 

 10.3. regolarizzazione di cui al punto 9).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

NOTE.

 1) L'indice del 2,6% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.

 

Allegato 1

OMISSIS

 

FINE TESTO CIRCOLARE INPS