Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 12 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.20/2001

OGGETTO: PREVIDENZA – LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2001 – D.M. 23.1.2001, SU G.U. N.24 DEL 30.1.2001

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2001 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si fa osservare che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), da quest’anno le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.18/2000

 

Allegato uno

 

M/f

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. N.24 DEL 30.1.2001 (Fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 2001

Determinazione  per  l'anno 2001, delle retribuzioni convenzionali di
cui  all'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

                               Art. 1.

                     Retribuzioni convenzionali

  A  decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2001 e fino

a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2001, le

retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei

contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori

italiani  operanti  all'estero ai sensi decreto-legge 31 luglio 1987,

n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.

398,  nonche'  per  il  calcolo  delle  imposte sul reddito di lavoro

dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle

imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1,

della  legge  21 novembre  2000,  n. 342, sono stabilite nelle misura

risultante,   per   ciascun   settore,   dalle   unite  tabelle,  che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2.

                        Fasce di retribuzione

  Per  i  quadri,  i  dirigenti  ed  i  giornalisti,  la retribuzione

convenzionale  imponibile e' determinata sulla base del raffronto con

la  fascia  di  retribuzione  nazionale  corrispondente,  di cui alle

tabelle citate all'art. 1.

                               Art. 3.

                 Frazionabilita' delle retribuzioni

  I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di

assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o

per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di

ventisei giornate.

                               Art. 4.

     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. l va liquidato il

trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori

italiani rimpatriati.

Roma, 23 gennaio 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro delle finanze Del Turco
 
 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2001

SETTORE                          QUALIFICHE

Autotrasporto e

spedizione merci 

Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali                              

5.303.000

Impiegati con funzioni direttive semplici                    

4.607.000
Impiegati di concetto ed assimilati   
3.729.000

Impiegati d'ordine ed operai specializzati

                             

3.239.000
Operai
2.754.000

                                                           

*** OMISSIS ***


SETTORE
Fascia

QUADRI
Retribuzione nazionale

Retribuzione
Convezionale
Autotraaporto e spedizione merci
I
Fino a 5.680.000  
5.680.000
II
da 5.680.001 a 6.491.000 

6.491.000

III
da 6.491.001 in poi 
7.438.000

                                

*** OMISSIS ***                             

                                           

SETTORE
Fascia

DIRIGENTI

Retribuzione nazionale

Retribuzione Convezionale

Autotrasporto e spedizione merci
I 
Fino a 8.446.000  8.446.000
II
da  8.446.001 a 11.078.000 11.078.000
III
da 11.078.001 a 14.400.000

14.400.000

IV
da 14.400.001 a 17.998.000 17.998.000
V 
da 17.998.001 in poi 21.462.000

*** OMISSIS ***
FINE TESTO DECRETO