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Roma, 20 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.24/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RIDUZIONI ACCISA GASOLIO - CONSIGLIO ECOFIN DEL 12.2.2001.

 

Il Consiglio dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea riunitosi il 12 febbraio 2001 ha approvato l'applicazione di regimi derogatori in materia di accise sugli oli minerali a favore di Italia, Francia e Olanda.

 

La decisione consente ai tre Stati membri di mantenere fino alla fine del 2002 gli sconti delle accise gravanti sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto merci, peraltro a condizione che nel 2002 l'agevolazione venga sensibilmente ridimensionata.

 

Per quanto riguarda l'Italia viene così confermato il rimborso della carbon tax, ossia il recupero degli aumenti di accisa fissati in conformità al protocollo di Kyoto (legge n.448/1998), nonché l'abbattimento dell'accisa di 100 lire/litro introdotto per bilanciare l'aumento del prezzo del gasolio. Com'è noto, quell'abbattimento è stato previsto per il periodo settembre-dicembre 2000 (legge n.343/2000) e successivamente è stato prorogato per il periodo gennaio-giugno 2001 (legge n.388/2000). L'importo di 100 lire/litro è stabilito in via provvisoria; lo sconto definitivo viene fissato con successivi decreti ministeriali sulla base dell'andamento del costo del gasolio nei rispettivi periodi di riferimento.

 

Si rammenta che per usufruire delle riduzioni di cui trattasi è necessario presentare apposita dichiarazione dei consumi agli Uffici Tecnici di Finanza. L'agevolazione può essere richiesta sotto forma di rimborso in denaro, oppure come credito di imposta da utilizzare in compensazione dei versamenti da effettuare col modello unico F24. In caso di opzione per il credito di imposta, lo stesso è utilizzabile decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che gli uffici finanziari abbiano sollevato obiezioni (istituto del "silenzio-assenso").

In particolare, per la fruizione delle varie riduzioni di accise, le domande dovranno essere presentate secondo la seguente tempistica:

 

entro marzo 2001 sconto sui consumi effettuati nel periodo settembre-dicembre 2000 con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate; ad oggi l'importo definitivo dello sconto non è stato determinato;

entro giugno 2001 recupero della carbon tax, pari a 33,26 lire/litro sui consumi effettuati nell'anno 2000 con veicoli di peso superiore a 11,5 tonnellate;

 

entro agosto 2001 sconto sui consumi effettuati nel periodo gennaio-giugno 2001 con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate; attualmente lo sconto è determinato in 100 lire/litro.

 

Le richieste dovranno essere redatte secondo le disposizioni dettate dal DPR n.277/2000 ed illustrate nella circolare ministeriale n.125/D; risulta peraltro imminente l'emanazione di un nuovo modello di domanda.

 

Con l'occasione si rammenta che il regime degli sconti sulle accise del gasolio utilizzato dalle imprese di autotrasporto è stato confermato anche in Francia e in Olanda. Le imprese che hanno acquistato carburante in quei paesi potranno pertanto beneficiare dell'agevolazione. Maggiori informazioni sull'argomento possono essere richieste agli uffici competenti a ricevere le domande (per l'Olanda: BELASTINGDIENST/ONDERNEMINGEN BUITENLAND - POSTBUS 2865 -HL 640107 HEERLEN - Tel. 0031455736666 - Fax 0031455742800; per la Francia: SERVICE DE REMBOURSEMENT DE LA TIPP AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES - DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LILLE - 5, RUE DE COURTRAI, BP 683, 59033 LILLE CEDEX - Tel. 0033328363620 - Fax 0033320063059 - Internet WWW.FINANCES. GOUV.FR/DOUANE).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.153/2000 e 135/2000

 

 

 

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