Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 21 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.25/2001

 

OGGETTO: PORTI – CHIARIMENTI SULL’ASSETTO CONTRATTUALE – LETTERA MIN. TRASPORTI DEL 7.2.2001.

 

In considerazione dell’accavallarsi di disposizioni sia di natura pubblica che contrattuale in merito all’assetto del CCNL in vigore nei porti si ritiene opportuno fare il punto della situazione riepilogando i vari passaggi della vicenda ed esprimendo alcune considerazioni al riguardo.

 

Come è noto, l’art.17, comma 13, della legge 84/94 (come modificato dalla legge n.186/2000) testualmente recita: “Le autorità portuali...inseriscono negli atti autorizzativi di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperativa un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei Trasporti...promuove specifici incontri tra le OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell’utenza portuale e delle imprese di cui all’art.21, comma 1, e l’associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo unico nazionale di riferimento”.

 

Sulla scorta di quella disposizione, tra FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI da un lato e Assoporti, Fise e Assologistica dall’altro, il 20 luglio 2000 è stato sottoscritto un nuovo CCNL che ha riunificato i precedenti contratti stipulati dalle suddette associazioni datoriali rispettivamente per i dipendenti delle autorità portuali, delle imprese di imbarco e sbarco e delle imprese terminaliste.

Con la nota in oggetto infine il Ministero dei Trasporti ha espressamente invitato le autorità portuali a fare riferimento al suddetto CCNL ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di attività imprenditoriale nei porti.

 

La nota ministeriale recepisce la tesi dei sindacati secondo cui, in forza della disposizione legislativa citata in apertura, rientrerebbero nel campo di applicazione del CCNL in questione tutte le attività svolte nell’ambito portuale in virtù di provvedimenti autorizzativi adottati dalle autorità ai sensi della legge 84/94.

 

Tutto ciò premesso, ad avviso della Confetra la pretesa di rendere obbligatorio erga omnes il CCNL dei porti è contraria al principio di libertà contrattuale riconosciuto dall’ordinamento costituzionale italiano. Come affermato infatti sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione un contratto collettivo nazionale di lavoro deve ritenersi vincolante solo per le aziende associate alle organizzazioni stipulanti e firmatarie e non può quindi riguardare imprese aderenti ad altre associazioni non firmatarie. Tale principio è tanto più valido nel caso di aziende aderenti ad associazioni che siano addirittura firmatarie con gli stessi sindacati di differenti contratti collettivi nazionali già applicati alla medesima tipologia di attività, come ad esempio avviene per le aziende aderenti a Fedespedi sottoscrittrice del CCNL trasporto merci.

 

Si fa inoltre osservare come la disposizione introdotta dalla legge 186/2000 tragga origine dal Patto delle regole nei trasporti, stipulato il 23.12.1998 tra il Governo, le associazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e i sindacati, in cui veniva sottolineata l’esigenza di una semplificazione e razionalizzazione del complesso contrattuale dei trasporti. Tale origine confermerebbe il punto di vista della Confetra sul significato della legge 186 che sarebbe semplicemente quello di richiamare, tra i requisiti per ottenere la concessione di banchine o l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali e alla fornitura di manodopera, il riconoscimento ai lavoratori di tutele minime discendenti da disposizioni collettive, e non già quello di imporre l’applicazione del CCNL dei porti. Al riguardo occorre considerare come il richiamo generico al rispetto dei contratti collettivi non rappresenti una novità nella legislazione italiana ma venga normalmente utilizzato nelle varie normative che attribuiscono benefici contributivi o economici alle imprese (es. fiscalizzazione, sgravi contributivi, finanziamenti).

 

A supporto del punto di vista della Confetra, ma anche a stemperare la contrapposizione esistente, c’è da osservare come gli istituti fondamentali del CCNL trasporto merci e CCNL porti possano considerarsi oggi equivalenti sia come benefici per i lavoratori, sia come costi per le imprese.

 

Di tutta la questione si discuterà comunque alla prossima riunione del Comitato Nazionale dell’Utenza Portuale al fine di individuare le opportune iniziative da adottare a tutela della libertà contrattuale delle aziende.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

M/f

 

 

 

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Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo

 

Alle Autorità Portuali – LORO SEDI

 

Alle Capitanerie di Porto – LORO SEDI

 

e.p.c.    Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DG Rapporti di lavoro – Div. VIII Via Flavia – ROMA

 

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie

di Porto - SEDE

 

All’Assoporti Corso Rinascimento, 24 - ROMA

 

Prot.N.DEM3/382 del 7.2.2001

 

Oggetto: Art.17, comma 13, legge 28 gennaio 1994, n.84.

 

Il giorno 21 dicembre 2000, presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma, si è svolta una riunione, promossa dal Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall’articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.186.

 

Alla riunione, presieduta in forma congiunta dalla dottoressa Erminia Viggiani, dirigente della Div. VIII della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal dott. Massimo Provinciali, Direttore di questa Unità di gestione, hanno partecipato rappresentanti di Assoporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fise ed Assologistica.

 

Nel corso della riunione, le parti sociali hanno rappresentato di avere già avviato gli incontri volti a pervenire alla stipula del contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. E’ stato nel frattempo sottoscritto, il 27 luglio 2000, un protocollo d’intesa, che si allega, con il quale sono già state definite le parti del contratto collettivo relative al trattamento economico e alla classificazione del personale.

Nei giorni scorsi, le parti sociali hanno pure comunicato di aver concordato le ulteriori sezioni del CCNL del quale è ora in corso la scrittura definitiva, al fine di evitare ripetizioni ed errori materiali.

Ciò premesso e preso atto dell’avvenuta conclusione delle trattative volte a pervenire alla stipula del CCNL previsto dall’art.17, comma 13 della L.n.84 del 1994, si invitano codeste Autorità portuali e marittime (cui è pure demandata la diffusione della presente agli uffici dipendenti) ad assumere l’unito protocollo d’intesa quale riferimento per l’inserimento negli atti di autorizzazione ex articoli 16, 17 e 18 della legge n.84 del 1994 delle prescritte disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.

 

Il Direttore

f.to dr. Massimo Provinciali