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Roma, 21 febbraio 2001
CIRCOLARE N.25/2001
OGGETTO: PORTI – CHIARIMENTI SULL’ASSETTO CONTRATTUALE –
LETTERA MIN. TRASPORTI DEL 7.2.2001.
In considerazione
dell’accavallarsi di disposizioni sia di natura pubblica che contrattuale in merito
all’assetto del CCNL in vigore nei porti si ritiene opportuno fare il punto
della situazione riepilogando i vari passaggi della vicenda ed esprimendo
alcune considerazioni al riguardo.
Come
è noto, l’art.17, comma 13, della legge 84/94 (come modificato dalla
legge n.186/2000) testualmente recita: “Le
autorità portuali...inseriscono negli atti autorizzativi di cui al presente
articolo, nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperativa un trattamento normativo e
retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il
Ministero dei Trasporti...promuove specifici incontri tra le OO.SS. dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese,
dell’utenza portuale e delle imprese di cui all’art.21,
comma 1, e l’associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la
stipula di un contratto collettivo unico nazionale di riferimento”.
Sulla scorta di
quella disposizione, tra FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI da un lato e Assoporti, Fise e Assologistica
dall’altro, il 20 luglio 2000 è stato sottoscritto un nuovo CCNL che ha
riunificato i precedenti contratti stipulati dalle suddette associazioni datoriali rispettivamente per i
dipendenti delle autorità portuali, delle imprese di imbarco e sbarco e delle
imprese terminaliste.
Con la nota in
oggetto infine il Ministero dei Trasporti ha espressamente invitato le autorità
portuali a fare riferimento al suddetto CCNL ai fini del rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio di attività
imprenditoriale nei porti.
La nota ministeriale
recepisce la tesi dei sindacati secondo cui, in forza
della disposizione legislativa citata in apertura, rientrerebbero nel campo di
applicazione del CCNL in questione tutte le attività svolte nell’ambito
portuale in virtù di provvedimenti autorizzativi adottati dalle autorità ai
sensi della legge 84/94.
Tutto ciò premesso,
ad avviso della Confetra la pretesa di rendere obbligatorio erga
omnes il CCNL dei porti è contraria al
principio di libertà contrattuale riconosciuto dall’ordinamento costituzionale
italiano. Come affermato infatti sia dalla dottrina
che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione un contratto collettivo
nazionale di lavoro deve ritenersi vincolante solo per le aziende associate
alle organizzazioni stipulanti e firmatarie e non può quindi riguardare imprese
aderenti ad altre associazioni non firmatarie. Tale principio è tanto più
valido nel caso di aziende aderenti ad associazioni
che siano addirittura firmatarie con gli stessi sindacati di differenti
contratti collettivi nazionali già applicati alla medesima tipologia di
attività, come ad esempio avviene per le aziende aderenti a Fedespedi
sottoscrittrice del CCNL trasporto merci.
Si fa inoltre
osservare come la disposizione introdotta dalla legge 186/2000 tragga origine
dal Patto delle regole nei trasporti, stipulato il 23.12.1998 tra il
Governo, le associazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra)
e i sindacati, in cui veniva sottolineata l’esigenza
di una semplificazione e razionalizzazione del complesso contrattuale dei
trasporti. Tale origine confermerebbe il punto di vista della Confetra sul significato della legge 186 che sarebbe semplicemente
quello di richiamare, tra i requisiti per ottenere la concessione di banchine o
l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali e alla fornitura di
manodopera, il riconoscimento ai lavoratori di tutele minime discendenti da
disposizioni collettive, e non già quello di imporre l’applicazione del CCNL
dei porti. Al riguardo occorre considerare come il richiamo generico al
rispetto dei contratti collettivi non rappresenti una novità nella legislazione
italiana ma venga normalmente utilizzato nelle varie
normative che attribuiscono benefici contributivi o economici alle imprese (es.
fiscalizzazione, sgravi contributivi, finanziamenti).
A supporto del punto
di vista della Confetra, ma anche a stemperare la
contrapposizione esistente, c’è da osservare come gli istituti fondamentali del
CCNL trasporto merci e CCNL porti possano considerarsi oggi equivalenti sia
come benefici per i lavoratori, sia come costi per le imprese.
Di tutta la
questione si discuterà comunque alla prossima riunione
del Comitato Nazionale dell’Utenza Portuale al fine di individuare le opportune
iniziative da adottare a tutela della libertà contrattuale delle aziende.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori
sviluppi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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M/f |
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Ministero
dei Trasporti e della Navigazione
Alle Autorità Portuali – LORO SEDI
Alle Capitanerie di Porto – LORO SEDI
e.p.c. Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DG Rapporti di lavoro – Div.
VIII Via Flavia – ROMA
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto - SEDE
All’Assoporti Corso
Rinascimento, 24 - ROMA
Prot.N.DEM3/382 del 7.2.2001
Oggetto: Art.17, comma 13, legge
28 gennaio 1994, n.84.
Il giorno 21 dicembre 2000, presso gli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale in Roma, si è svolta una riunione, promossa dal
Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo
17, comma 13, della legge 28 gennaio 1994, n.84, come
modificato dall’articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.186.
Alla riunione, presieduta in forma congiunta dalla dottoressa Erminia Viggiani, dirigente della Div.
VIII della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e dal dott. Massimo Provinciali,
Direttore di questa Unità di gestione, hanno partecipato rappresentanti
di Assoporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fise ed Assologistica.
Nel corso della riunione, le parti sociali hanno rappresentato di
avere già avviato gli incontri volti a pervenire alla stipula
del contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. E’ stato nel
frattempo sottoscritto, il 27 luglio 2000, un protocollo d’intesa, che si
allega, con il quale sono già state definite le parti del contratto collettivo
relative al trattamento economico e alla classificazione del personale.
Nei giorni scorsi, le parti sociali hanno pure comunicato di aver concordato
le ulteriori sezioni del CCNL del quale è ora in corso
la scrittura definitiva, al fine di evitare ripetizioni ed errori materiali.
Ciò premesso e preso atto dell’avvenuta conclusione delle trattative volte a pervenire alla stipula del CCNL previsto dall’art.17, comma 13 della L.n.84 del 1994, si invitano codeste Autorità portuali e marittime (cui è pure demandata la diffusione della presente agli uffici dipendenti) ad assumere l’unito protocollo d’intesa quale riferimento per l’inserimento negli atti di autorizzazione ex articoli 16, 17 e 18 della legge n.84 del 1994 delle prescritte disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.
Il Direttore
f.to dr. Massimo
Provinciali