Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.26/2001

 

OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL – NUOVA TARIFFA DEI PREMI – AUTOLIQUIDAZIONE - DD.MM. 12.12.2000, SU S.O. ALLA G.U. N.17 DEL 22.1.2001 E 7.2.2001, SU G.U. N.38 DEL 15.2.2001.

 

L’emanazione della nuova tariffa dei premi completa l’attuazione della riforma INAIL disposta dal decreto legislativo n.38/2000. La nuova tariffa, oltre a razionalizzare il sistema previgente (D.M. 18.6.1988), riduce gran parte dei tassi di premio relativi alle singole lavorazioni (ad esempio il tasso a carico delle imprese di autotrasporto per gli autisti classificati alla voce 9121 passa dal 160 al 130 per mille) e prevede ulteriori sconti per i datori di lavoro che siano in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (D.lgvo n.626/94).

Come è noto, della nuova tariffa si dovrà tener conto già dalla prossima autoliquidazione dei premi i cui termini sono stati definitivamente confermati dal Ministero del Lavoro, che ha ratificato la delibera recentemente assunta dall’INAIL, al 20 febbraio (acconto del 60%) e al 23 marzo (saldo).

 

Si evidenziano nel dettaglio le principali novità della nuova tariffa.

 

Classificazione dei datori di lavoro. La classificazione dei datori di lavoro ai fini INAIL è stata omogeneizzata a quella previdenziale. Come è noto, sino ad oggi le aziende di qualsiasi settore venivano inquadrate dall’INAIL nell’unica gestione tariffaria dell’industria, all’interno della quale erano indicati i tassi di premio medi relativi a ciascuna lavorazione. La nuova tariffa ha invece previsto quattro distinte gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività) a cui le aziende saranno iscritte sulla base dell’inquadramento previdenziale disposto dall’INPS.

In questi giorni l’INAIL sta comunicando alle singole aziende il relativo inquadramento tariffario contestualmente all’invio dei modelli per l’autocertificazione. Qualora l’inquadramento non dovesse trovare rispondenza con quello previdenziale in essere, l’azienda dovrà chiedere l’immediata correzione alla sede territoriale INAIL.

 

Premio aziendale. Come in passato il premio aziendale continuerà ad essere determinato dall’INAIL sulla base del tasso medio  indicato dalla tariffa per ogni singola lavorazione, aumentato o ridotto per effetto del cosiddetto meccanismo di oscillazione. Come è noto tale meccanismo prevede due diversi tipi di oscillazione: il primo tipo (nella misura fissa del 15% in aumento o in riduzione) si applica nel primo biennio di attività dell’azienda ed è legato al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; il secondo tipo (fino ad un massimo del 35% sempre in aumento o in riduzione) si applica a partire dal terzo anno di attività ed è legato all’andamento infortunistico.

La nuova tariffa ha inoltre introdotto un terzo tipo di oscillazione, che a differenza degli altri due si applica solo in riduzione del premio fino ad un massimo del 10%, legato alle misure di prevenzione adottate a livello aziendale per eliminare i possibili rischi. Per poter beneficiare di tale riduzione l’azienda interessata dovrà presentare una specifica richiesta alla sede INAIL di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno; in via di prima applicazione la richiesta di riduzione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Istituto in merito al tasso di premio da applicare.

 

Contenzioso amministrativo. E’ stato abbreviato l’iter del contenzioso amministrativo con la soppressione dell’ultimo grado di competenza del Ministero del Lavoro. La decisione finale sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di tariffa spetta quindi al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL al quale l’azienda, come in passato, potrà rivolgersi direttamente o dopo aver presentato opposizione alla sede locale con esito negativo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per rif. confronta circ.rI conf.lI n.17/2001, 53/2000 E 101/1998

 

Allegati due (Il D.M. 12.12.2000 per ragioni di spazio viene riportato omettendo le tariffe dei premi relative alle singole gestioni tariffarie).

 

M/F

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G.U. n.17 del 22 gennaio 2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 2000

  Nuove  tariffe  dei  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali delle gestioni: industria,
artigianato,  terziario,  altre  attivita',  e  relative modalita' di
applicazione.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  approvate,  nel  testo  annesso  al presente decreto di cui
formano  parte  integrante,  le tariffe dei premi per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali e le
modalita' di applicazione, relative alle seguenti gestioni:
      a)  industria,  per  le  attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche;  di  produzione  e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua;  dell'edilizia  dei  trasporti  e  comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
      b)  artigianato,  per  le  attivita' di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
      c)  terziario,  per  le  attivita':  commerciali,  ivi comprese
quelle  turistiche;  di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi   anche   finanziari;   per  le  attivita'  professionali  ed
artistiche: per le relative attivita' ausiliarie;
      d)  altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle
di  cui  alle  lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli
enti  pubblici,  compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all'articolo  49,  comma  1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.
88.
                               Art. 2.
    Fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto
del  Presidente  della Repubbica 30 giugno 1965, n. 1124, in ciascuna
delle   tariffe   di  cui  all'articolo 1  del  presente  decreto  e'
individuata   nella   voce  0725  la  classificazione  del  personale
dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non
occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo
svolgimento  delle  proprie  mansioni,  effettua accessi in cantieri,
opifici  e simili, compreso, in ogni caso, l'eventuale uso diretto di
macchine da ufficio.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 dicembre 2000
                                        Il Ministro del lavoro
                                      e della previdenza sociale
                                                 Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Visco
 

TARIFFA GESTIONE “INDUSTRIA”

OMISSIS

MODALITA’ PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

 

Art.1

Tariffe dei premi

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di seguito denominato “decreto legislativo n.38/2000”:

a)   “Industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b)   “Artigianato”, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c)  "Terziario", per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d)   “Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata “legge n. 88/89”.

2.   Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

3.   Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.

Art.2

Modalità e criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie

1)    I datori di lavoro di cui all’articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “Testo Unico”, sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all’articolo 1 secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, di seguito denominata "classificazione aziendale”, tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000.

2.  Ai predetti fini sono da considerare altresì efficaci gli inquadramenti effettuati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, della legge n 88/89 per lo svolgimento di attività plurime rientranti in settori diversi.

3.   Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall’articolo 49 della legge n. 88/89 l’inquadramento è effettuato direttamente dall' INAIL ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000

4.   Ai sensi .dell’articolo 49, comma 3, della legge n. 88/89, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sarà stabilito a quali delle gestioni tariffarie indicate dall’articolo 1 debbano essere aggregati, agli effetti del presente articolo, i datori di lavoro di cui al comma 3 che svolgano attività plurime rientranti in gestioni diverse.

Art. 3

Inquadramento provvisorio nelle gestioni tariffarie

1.   Nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 2, al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti, l’INAIL provvede in via provvisoria all’ inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta la classificazione aziendale ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/89.

2.   Qualora la classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della legge n.88/89 risulti diversa dall’inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l’INAIL provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d’inizio dell’ attività.

Art.4

Lavorazioni

1.   Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

Art.5

Classificazione delle lavorazioni

1.   Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’ articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

2.   Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla “voce di tariffa”, contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.

3.   Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest’ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.

Art.6

Esercizio di attività complesse

1    Se un datore di lavoro esercita,un.’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi. degli articoli da 19 a 25.

2.   Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata. Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall’INAIL con provvedimento motivato e comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.7

Lavorazione non prevista

1.   Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

Art.8

Tasso medio nazionale

1.   Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

2.   Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzioni del periodo 1995 – 1997, preso in considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.

Art. 9

Calcolo degli oneri

1.   Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2 dell’articolo 8, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, quelli indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative dell’assicurazione, alle spese generali e ai contributi obbligatori, quelli presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli infortuni in itinere di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000. Sono esclusi dai computo degli oneri di cui al presente articolo gli importi effettivamente recuperati dall’INAIL in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

1.      Gli oneri di cui al comma 1 non rilevabili direttamente sono attribuiti alle singole lavorazioni mediante percentuali di caricamento, desunte dai bilanci consuntivi dell’INAIL, in funzione degli oneri diretti e/o delle retribuzioni.

3.   Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata, ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico, è attribuita la quota parte dell’onere complessivo della stessa.

Art. 10

Denuncia dei lavori

1.   Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’ articolo 12, comma 1, del Testo Unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall’INAIL. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell’INAIL.

2.   Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse di cui all’articolo 6, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni nei casi di cui al comma 2 del citato articolo 6.

3.   L’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, l’inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale.

4.   In caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo con l’INAIL, deve inoltrare, nei termini di cui all’articolo 12, comma 3, del Testo Unico, specifica denuncia fornendo tutti i dati richiesti con il modulo predisposto dall’INAIL. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell’INAIL.

5.   Nei casi previsti dal comma 4, l’INAIL comunica il numero della nuova posizione assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio applicati alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, in relazione all’inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3.

6.   L’INAIL può dispensare il datore di lavoro dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l’opportunità. -

Art. 11

Denunce di variazione

1. lI datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell’attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all’articolo 1.

2.   Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l’INAIL provvede al nuovo inquadramento. con decorrenza dalla data in cui la variazione stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l’ INAIL applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.

3.   Per le variazioni disposte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2.

4.   Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l’INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.

5.   Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l’oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell’attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.

6.   In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti dal comma 3, per i quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal provvedimento adottato dall’INPS.

7    I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i provvedimenti medesimi il, datore di -lavoro può. -promuovere opposizione alla Sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89 ovvero dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

Art.12

Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

1.   Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell’INAIL e classificabili alla stessa voce di tariffa, il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell’INAIL.

2.   Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede dell’INAIL nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

3.   Il datore di lavoro deve fornire all’INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

Art. 13

Accentramento delle posizioni assicurative

1.   Il datore di lavoro, per ottenere l’autorizzazione all’accentramento presso un’unica Sede dell’INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all’ articolo 12, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all’ accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede dell’INAIL presso la quale si chiede l’accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento, alla Direzione regionale dell’INA1L competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell’ INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno dl presentazione della istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti Sedi dell’INAIL.

2.   Qualora già in sede di inizio dell’attività il datore di lavoro intenda chiedere la preventiva autorizzazione all’accentramento presso un’unica Sede dell’INAIL di attività diverse da quelle a carattere temporaneo che andrà a svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del Testo Unico, motivata istanza alla Direzione regionale dell’INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell’INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. La richiesta deve essere corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede dell’INAIL presso la quale si chiede l’accentramento. Copia della suddetta richiesta deve essere trasmessa alla Sede presso la quale viene presentata la denuncia dei lavori.

3.   Il datore di lavoro deve fornire all’ INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

4.  E’ facoltà dell’ INAIL revocare l’autorizzazione all’accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.

Art. 14

Rettifica d’ufficio dell’inquadramento

nelle gestioni tariffarie

1.   L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

2.   Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato:

a)   erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b)    erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E’ facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

3.   Per i datori di Lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89, la rettifica dell’inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della Legge n. 88/89 e dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n.335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.

4.   Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89 o dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

5.   Nei casi previsti dal presente articolo l’INAIL provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell’inquadramento, ad applicate la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l’inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell’inquadramento, ferma restando l’attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell’oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25.

Art. 15

Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie

su domanda del datore di lavoro

1.   Il datore di lavoro, qualora ritenga che l’inquadramento applicato dall’INAIL sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell’INAIL territorialmente competente.

2.   In caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato:

a)       erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste, per l’erronea o incompleta denuncia;

b)      erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio, maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

3.   Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89, la domanda di rettifica dell’inquadramento deve essere motivata, a pena d’inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89 o dell’articolo 3, comma 8, della Legge. 8 agosto 1995, n. 335. In tali casi, la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.

4.   Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede dell’INAIL. entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89 o dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

5.   Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 14.

Art. 16

Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni

1.   L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

4.       Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: .

a)      erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b)      erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E’ facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

3.   La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell’oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.

Art. 17

Rettifica della classificazione

delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

1.   Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall’INAIL siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell’INAIL territorialmente competente.

2.   In caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:

a)    erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b)   erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

3.   La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell’oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25,. salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.

Art. 18

Calcolo del premio di assicurazione

1.   Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44 del Testo Unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

Art.19

Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività

1.   Nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.

2.   La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il predetto biennio.

Art. 20.

Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività

1.   Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all’articolo 19, deve presentare, all’atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL; qualora, da tali elementi risulti l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l’INAIL applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.

2.   11 datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui l’articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell’INAIL con lettera raccomandata con avviso di ricevimento  e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le. misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

Art.21

Aumento del tasso medio nei primi due anni di attività

1.   L’INAIL, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d’ufficio l’aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera motivata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori.

Art. 22

Oscillazione del tasso medio per andamento

infortunistica dopo i primi due anni di attività

1.   Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo.

2.   Il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o dei minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

3.   Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistico -economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri presunti per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali. Tali oneri sono calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico attuariale. Sono esclusi dal computo di cui al presente articolo gli oneri effettivamente recuperati dall’INAIL in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

4.   I lavoratori - anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così determinata:

          a) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono uguali o superiori a 10 nell’anno, si calcola la retribuzione media giornaliera di tali casi e si moltiplica la stessa per trecento;

          b) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono•inferiori a 10 nell’anno, si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera dell’anno stesso relativa al grande gruppo cui la posizione assicurativa appartiene quale risulta dal bilancio consuntivo dell’INAIL e si moltiplica detta retribuzione per trecento.

5.       I lavoratori - anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni.

6.   L’oscillazione relativa all’andamento degli. infortuni e delle malattie professionali dell’azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:

a) 1/3, se i lavoratori - anno del periodo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;

b)1/2, se i lavoratori - anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;

c) 2/3, se i lavoratori — anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;

d) l’intera differenza, se i lavoratori - anno del periodo superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.

7.       All’oscillazione di cui al comma 6 si aggiunge una ulteriore oscillazione, pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa, in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell’azienda espressa dal numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

 

Lavoratori - anno

   5%                                10%

15%

 

Scarto % tra tasso specifico e tasso di tariffa

 

Fino a 100

Oltre 50 fino a 6o             Oltre 60 fino a 70

Oltre 70

Da 101 a 200

Oltre 40 fino a 50             Oltre 50 fino a 60

Oltre 60

Da 201 a 500

Oltre 30 fino a 40             Oltre 40 fino a 50

Oltre 50

Oltre 500

Oltre 25 fino a 30             Oltre 30 fino a 35

Oltre 35

 

Art.23

Comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi

per andamento infortunistico

1.   L’INAIL comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui all’articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con l’indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero dei lavoratori - anno e del tasso. specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di spedizione.

2.   L’INAIL mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro la tabella contenente gli altri parametri statistico - attuariali utili per il calcolo dei tassi applicati.

Art.24

Oscillazione del tasso medio per prevenzione

dopo i primi due anni di attività

1.   Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

 

lavoratori — anno

Riduzione

Fino a 100

10%

Dal 101 a 200

10%

Da 201 a 500

10%

Oltre 500

5%

 

2.   Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

>     strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;

>     caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;

             >    modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;

              >    livello di informazione e formazione. dei lavoratori;

>   stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

A pena d’inammissibilità l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL unitamente alla documentazione prescritta, entro i1 31 gennaio dell’anno per. il quale la riduzione è richiesta.  Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3.   Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4.   La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo per lo stesso anno.

5.   Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procede all’ annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.25

Disposizioni comuni

in materia di oscillazioni

1. Il tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi.

2.   Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall’assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento del!’ azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.

3.   L’INAIL trasmette semestralmente agli organi di vigilanza territorialmente competenti l’elenco delle aziende alle quali sia stata applicata l’oscillazione di cui agli articoli 20 e 21.

Art.26

                                                   Contenzioso amministrativo

1.   Avverso i provvedimenti dell’INAIL riguardanti l’app1icazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall’INAIL stesso ai sensi dell’articolo 2, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere direttamente - per il tramite della Direzione Regionale territorialmente competente - al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico, oppure presentare alla competente Sede territoriale dell’INAIL opposizione da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.

2.   Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sede dell’INAIL, l’opposizione stessa si intende respinta.

3.   Se l’opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla, Sede dell’INA1L oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso al predetto Consiglio di Amministrazione - per il tramite della Direzione Regionale territorialmente competente - nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico. Il provvedimento della Sede dell’INAIL di rigetto totale o parziale dell’opposizione deve essere motivato.

4.   Nella opposizione alla Sede dell’INAIL o nel ricorso al Consiglio di Amministrazione medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.

5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è definitiva.

Art. 27

Pagamento dei premi in caso di ricorso

1.   Il datore di lavoro che promuove ricorso al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

2.   Qualora l’impugnazione riguardi la classificazione delle lavorazioni, l’oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25, in attesa della decisione del Consiglio di Amministrazione stesso, è applicata provvisoriamente, nel caso di prima applicazione, con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni contestata, negli altri casi con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

3.   Intervenuta la decisione del Consiglio di Amministrazione, il premio è liquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo Unico.

Art. 28

Modalità di pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato

con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

2.   Per le somme non riscuotibili con le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 241/97, il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli sportelli delle Agenzie postali e delle banche indicate dall’INAIL. Costituisce prova dell’eseguito pagamento e della data di esso la ricevuta del versamento. Il pagamento eseguito presso lo sportello di una banca non indicata dall’INAIL si intende effettuato il giorno corrispondente a quello della valuta attribuita all’INAIL medesimo dalla banca convenzionata. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all’INAIL dall’Ente esattore.

Art. 29

Disposizioni transitorie

1.   Per le posizioni assicurative in corso alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l’INAIL comunica al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il novantesimo. giorno successivo alla predetta data, l’inquadramento e la classificazione delle lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio.

2.   Per le posizioni assicurative in riferimento alle quali, alla data del 1° gennaio 2000, siano applicabili le norme di cui agli articoli da 19 a 23, l’INAIL comunica, con la predetta lettera, anche il tasso da applicare per gli anni 2000 e 2001. In tali casi, la misura dell’oscillazione applicata ai sensi degli articoli da 16 a 18 delle Modalità per l’applicazione della tariffa industria e per. il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1988, resta in vigore fino al 31dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.

3.   Il datore di lavoro effettua la regolazione del premi dovuto per l’anno 2000 sulla base del tasso comunicato ai sensi del comma 1 portando m detrazione il premio anticipato dovuto per lo stesso anno, così come ridotto ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 38/2000.

4.   Per gli anni 2000 e 2001, l’istanza prevista dall’articolo 24, comma 2, deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Per l’anno 2000, con l’eventuale provvedimento di accoglimento della istanza l’INAIL effettuerà i relativi conguagli.

5.   Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono definiti i tempi e le procedure per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 12. Fino all’adozione della predetta delibera continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 2, e 11 delle Modalità di applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

 

G.U. n.38 del 15.2.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 2001

Differimento  del termine stabilito per l'autoliquidazione del premio
I.N.A.I.L. 2000-2001.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                              Decreta:
  E'  approvata  la  delibera  presidenziale dell'I.N.A.I.L. n. 5 del
7 febbraio  2001,  recante  proroga  al  23 marzo  2001  dei  termini
stabiliti  dagli  articoli  28  e  44  del testo unico, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive    modificazioni,    limitatamente    all'autoliquidazione
2000/2001,  fermo  restando  che,  entro  il 20 febbraio 2001, dovra'
essere  corrisposto,  a titolo di acconto, un importo pari al 60% del
versamento     dovuto     al    16 marzo    2000,    in    dipendenza
dell'autoliquidazione 1999/2000.
  La   predetta  delibera,  nel  testo  allegato,  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Salvi
                                                             Allegato
 
                 DIFFERIMENTO DEL TERMINE STABILITO
                  PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2000/2001
                    Il presidente dell'I.N.A.I.L.
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 367;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto
n.  1  dell'11 gennaio  2001,  con  la  quale  era stato differito al
16 marzo  il  termine  stabilito  per  l'autoliquidazione  dei premi,
limitatamente all'anno 2001;
    Vista  la  nota del Ministero del lavoro in data 30 gennaio 2001,
con  la quale e' stata rappresentata la necessita' che - per esigenze
di  tesoreria  -  sia  previsto  alla  scadenza  naturale del mese di
febbraio, un versamento in acconto;
    Preso  atto dei risultati dei successivi contatti intervenuti con
rappresentanti del Ministero del lavoro e del tesoro;
    Visti  gli  artt. 28  e  44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    Visto  l'art.  18  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nel  testo  modificato  dall'art.  2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo  19 novembre 1998, n. 422, che ha disposto l'unificazione
dei  termini e delle modalita' per i pagamenti fiscali e contributivi
al giorno 16 del mese di scadenza;
    Ritenuta    l'opportunita'    di   differire   il   termine   per
l'autoliquidazione 2000/2001 al 23 marzo 2001, prevedendo comunque il
pagamento,  entro  il  20 febbraio,  di  un  acconto  pari al 60% del
versamento     dovuto     al     16 marzo    2000    in    dipendenza
dell'autoliquidazione 1999/2000;
    Verificata  la compatibilita' del differimento del termine con le
esigenze   di  liquidita'  derivanti  dalla  gestione,  ivi  compreso
l'assolvimento  degli  impegni assunti in dipendenza del contratto di
cessione e cartolarizzazione dei crediti;
    Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536, convertito in
legge 29 febbraio 1998, n. 48, ed, in particolare, l'art. 10;
    Ravvisata  l'esigenza  di adottare il provvedimento richiesto dai
Dicasteri  vigilanti  prima  della  prossima seduta del Consiglio dei
Ministri,  al  quale il provvedimento stesso dovra' essere sottoposto
per la conforme deliberazione;
    Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere al riguardo avvalendosi della
facolta'  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 367/1997, gia' citato;
                              Delibera
a   modifica   della   precedente   deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione  n.  1 dell'11 gennaio 2001, di prorogare al 23 marzo
2001  i  termini  stabiliti  dagli  articoli 28 e 44 del testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.     1124     e     successive     modificazioni,     limitatamente
all'autoliquidazione   2000/2001,   fermo   restando   che  entro  il
20 febbraio  2001  dovra'  essere  corrisposto a titolo di acconto un
importo  pari  al  60%  del  versamento  dovuto  al  16 marzo 2000 in
dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.
    La presente deliberazione sara' inviata al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  per  l'emanazione del relativo decreto a
norma  di  legge,  previa  conforme  deliberazione  del Consiglio dei
Ministri.
    La  presente  deliberazione  sara' altresi' sottoposta a ratifica
del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
 
                                                Il presidente: Billia