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Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 2 marzo 2001
CIRCOLARE N. 30/2001
OGGETTO: DOGANE – PROCEDURE
SEMPLIFICATE – NUOVA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA – D.D.
7.12.2000 SU G.U. N.294 DEL 18.12.2000 – CIRCOLARE
MINISTERIALE N.11/D
DEL 14.2.2001.
Riordino della
materia - Com’è
noto, in materia di procedure semplificate doganali, l’articolo 4 della legge n.213/2000 (attività degli spedizionieri doganali) ha
espressamente richiamato l’applicazione delle disposizioni comunitarie
(articolo 76 del Codice Doganale Comunitario, artt.253
e segg. del Regolamento), demandando ad un successivo provvedimento la
fissazione della disciplina sulle autorizzazioni e sulle modalità
di esercizio delle procedure doganali stesse.
In attuazione di
quella disposizione è stato emanato il decreto indicato in oggetto che, nel
riordinare in un unico provvedimento i principi della normativa già in vigore
(D.M. 11 dicembre 1992, n.548, e successive circolari
applicative), ha anche introdotto alcune disposizioni
di sostanziale snellimento.
In particolare il
provvedimento, completando l’opera di decentramento iniziata con la circolare
ministeriale n.26/2000, ha delegato tutta la materia
delle procedure semplificate agli organi periferici, abolendo la competenza del
Dipartimento delle Dogane (ora Agenzia delle Dogane).
Dichiarazione
incompleta e dichiarazione semplificata - Accanto alla procedura di domiciliazione,
il decreto ha disciplinato, coerentemente alle disposizioni del codice
comunitario, la procedura della dichiarazione incompleta e quella della dichiarazione
semplificata; procedure che consentono di presentare le merci all’autorità
doganale sulla base di una documentazione iniziale (dichiarazione
doganale compilata solo parzialmente nel caso della dichiarazione incompleta,
documento commerciale nel caso della dichiarazione semplificata) che viene
perfezionata successivamente, entro il termine di 30 giorni.
La competenza per il rilascio delle
autorizzazioni alla procedura della dichiarazione incompleta e a quella
della dichiarazione semplificata è stata attribuita alla Circoscrizione
doganale individuata in relazione al luogo dove sono
presentate le merci. A questo riguardo si rileva che in base al nuovo decreto
la presentazione delle merci può avvenire, oltrechè
negli spazi doganali, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei
soggetti per conto dei quali vengono svolte le
operazioni doganali (importatori, esportatori). Tali luoghi devono essere individuati
a priori nell’autorizzazione.
Procedure
domiciliate - Il
rilascio delle autorizzazioni alle procedure domiciliate, (finora
gestito, com’è noto, dai Servizi Doganali del Dipartimento delle Dogane) è
stato delegato alla Direzione Compartimentale individuata in
relazione alla sede legale dell’impresa richiedente. Come già in
precedenza, l’autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale.
Si richiama l’attenzione
sull’obbligo per le imprese già titolari di procedure semplificate di
richiedere una nuova autorizzazione alla competente direzione compartimentale
entro il termine del 30 giugno 2002. Il mancato inoltro
dell’istanza entro il predetto termine comporta la decadenza
dell’autorizzazione.
Circa i soggetti
beneficiari, la circolare n.11/D del 14 febbraio 2001
specifica che con il decreto in esame non vengono più
fatte distinzioni in merito ai requisiti soggettivi delle imprese industriali,
commerciali, agricole e quelli delle imprese che svolgono attività di
intermediazione. Pertanto non potranno più essere richiesti ai soggetti
intermediari ulteriori requisiti come ad es. la
prevalenza dell’attività di spedizione internazionale per le imprese di
spedizione.
Prodotti soggetti
ad accise - La circolare ribadisce che i
soggetti intermediari operanti in rappresentanza indiretta possono effettuare
operazioni doganali in procedura domiciliata per tutte le merci di terzi
proprietari, ad eccezione delle limitazioni previste all’articolo 4 del
decreto. Trattasi di particolari prodotti quali armi, stupefacenti, sostanze
psicotrope, prodotti radioattivi, quadri e oggetti di antiquariato,
gli specimens animali e vegetali di cui alla Convenzione
di Washington, i prodotti soggetti ad accise.
Riguardo ai prodotti soggetti ad accise (prodotti petroliferi
e alcoli), com’è noto, con la previgente
normativa (da ultimo circolare n.26/2000) la
limitazione non riguardava comunque gli intermediari qualora gli stessi fossero
titolari del deposito fiscale. Questo aspetto, peraltro, nonostante le proteste
della Confetra, è stato stravolto dal decreto di cui trattasi e anche la
circolare n.11/D conferma l’interpretazione
restrittiva. Della questione si fa comunque riserva di
informare sugli ulteriori sviluppi cui la Confetra sta lavorando.
Per quanto concerne
i luoghi designati per l’arrivo e la partenza delle merci in procedura
domiciliata gli stessi dovranno essere individuati
secondo le previgenti modalità. Nessuna novità è inoltre
intervenuta circa la prestazione della garanzia.
CAD - Si rileva infine che il decreto
introduce disposizioni specifiche sui CAD, i Centri di Assistenza
Doganale istituiti da spedizionieri doganali, siano essi liberi professionisti
quanto dipendenti delle imprese di spedizione. In particolare i CAD vengono ammessi alle procedure semplificate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane. Si rammenta che, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 della legge 213/2000 i CAD possono
utilizzare la procedura domiciliata anche presso i luoghi dei soggetti
per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. Tale facoltà è
prevista anche a favore di altri soggetti che potranno
essere appositamente abilitati.
| f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.132 e 67/2000 |
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Allegati due (I modelli di istanza per il
rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate sono a disposizione
presso la segreteria della Confetra) |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. N.294 DEL 18.12.2000 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2000
Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate. IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Decreta: Art. 1. 1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta equella alla procedura e della dichiarazione semplificata di cui
all'art. 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, suistanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana
competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto
dell'operazione.
2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cuiall'art. 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanzadi parte, al soggetto richiedente, dal direttore compartimentale
competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le
procedure semplificate particolari per il regime di transito
comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, suistanza di parte:
a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale; b) per il transito interno, dal direttore della circoscrizionedoganale;territorialmente competente in relazione alla sede operativa del
richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da
397 a 411 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del2 luglio 1993. 3. L' autorizzazione rilasciata dal direttore compartimentale havalidita' sull'intero territorio nazionale.
4. L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza doganale) alleprocedure di cui ai precedenti commi e' contenuta, se richiesta e
ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata
dal direttore generale del Dipartimento delle dogane, ai sensi e
secondo le modalita' del decreto del Ministro delle finanze
11 dicembre 1992, n. 549. 5. I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione di cui alprecedente comma 2, operano nell'ambito territoriale della
circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.
Art. 2. 1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi1 e 2, devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dalregolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il
requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modifiche, puo' risultare dal certificato camerale o dal certificato
rilasciato dalla competente prefettura.
2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o lecondizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma,
l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
a) il dichiarante procede solo saltuariamenie ad operazioni discambio di merci con l'estero;
b) il dichiarante o, per le persone giuridiche, il legalerappresentante, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni
reiterate. Ai fini del presente provvedimento si intende per: infrazione grave: la condanna per un delitto previsto dallanormativa doganale o fiscale ovvero da ogni altra legge la cui
applicazione sia demandata alle dogane, nonche' per uno dei delitti
non colposi previsti dal titolo II del libro secondo del codice
penale; infrazioni reiterate: l'aver commesso, nell'arco del triennioprecedente alla data dell'istanza, un numero di violazioni alla
normativa doganale. superiore a tre, di importo, per ciascuna
infrazione, non inferiore a 2.000 euro.
3. La procedura autorizzatoria e' sospesa, in attesa della sentenzadefinitiva, in caso di imputazione per uno dei delitti previsti al
primo trattino, lettera b) del comma precedente o in caso di mancata
definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate.
Art. 3. 1. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1,comma 1, devono essere redatte, secondo i modelli di cui agli
allegati A e B, a nome del soggetto che intende agire come
dichiarante e sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante.
Le stesse devono contenere l'esplicito impegno a fornire appositagaranzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione
al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai
diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non
benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei
limiti previsti nella relativa autorizzazione. Nel caso di
dichiarazione incompleta, l'istanza deve contenere l'impegno a
comunicare all'ufficio doganale competente le indicazioni o a
presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data di accettazione della dichiarazione. Nel caso di
dichiarazione semplificata, essa deve contenere l'impegno a
presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la
dichiarazione complementare. Le istanze devono essere trasmesse
direttamente all'ufficio competente per il rilascio
dell'autorizzazione.
2. L'istanza relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma2, deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato C, anome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta
dallo stesso o da un suo rappresentante. La stessa deve contenere
l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata
dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le
operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle
merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal
prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella
relativa autorizzazione. Essa deve contenere, inoltre, l'impegno a
presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la relativa
dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite
la direzione della circoscrizione doganale ove e' ubicata la sede
legale dell'impresa richiedente, alla relativa direzione
compartimentale delle dogane e II. II. e, per conoscenza, alla
direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai
luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci.
Art. 4. 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 1,secondo il modello di cui agli allegati A1 e B1, possono riguardare
le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali
vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modellodi cui all'allegato C1, puo' riguardare:
tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale ocomunque ad esso attinenti se rilasciata alle imprese commerciali,
industriali ed agricole;
tutte le merci di terzi proprietari con esclusione delleseguenti: armi e materiali di armamento di cui al decreto
ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope;
prodotti radioattivi; quadri ed oggetto di antiquariato; gli
esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97 della
Commissione del 18 novembre 1997, relativo alla convenzione diWashington; prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 deldecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come definiti negli articoli
17, 25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari. 3. L'elenco delle merci escluse, di cui al comma precedente, puo'essere modificato con provvedimento della direzione generale.
Art. 5. 1. L'autorizzazione alla dichiarazione incompleta di cui all'art.1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanziaglobale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o
presentati i documenti mancanti.
2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art.1, comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanziaglobale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione
complementare. 3. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cuiall'art. 1, comma 2, specifica:
a) i regimi doganali; b) il riferimento alle merci; c) il luogo di arrivo e di partenza delle merci presso il qualesono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della
parte I - titolo IX e della parte II - titolo II, del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993; d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli. 4. Con l'autorizzazione si demandano alla direzione dellacircoscrizione doganale competente in relazione al luogo in cui sono
svolte le operazioni doganali:
a) le modalita' di preavviso; b) le modalita' di iscrizione delle merci nelle appositescritture, in conformita' con le norme comunitarie;
c) il momento in cui l'operatore puo' accedere al carico edisporre delle merci ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in
conformita' con le norme comunitarie;
d) il termine, non superiore a trenta giorni dalla data diaccettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere
presentata la dichiarazione complementare;
e) le modalita' relative al suggellamento dei colli, deicontenitori, dei veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti
le merci in uscita dal territorio doganale;
f) le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, ivicompresa la possibilita' di ricorrere al prestampaggio del timbro
ufficiale conforme al fac-simile di cui all'allegato 62 del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993,
presso una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della
circoscrizione doganale competente ed ogni altra prescrizione
relativa allo specifico regime.
5. Il ricevitore della dogana competente in relazione al luogo disvolgimento delle operazioni doganali determina l'importo della
garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci,
a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare
cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nellarelativa autorizzazione.
Art. 6. 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano acessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state
emesse o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite
dal precedente art. 2, comma 2, o si versi nell'ipotesi di cui
all'art. 2, comma 3.
2. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita' competenteper il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.
L'autorita' doganale puo' rinunciare a revocare l'autorizzazionenell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in
un termine stabilito.
3. Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita'nella gestione dell'autorizzazione, l'autorita' preposta al controllo
la sospende in via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini
della ratifica del provvedimento, l'autorita' che l'ha rilasciata.
Questa, se ratifica il provvedimento non puo' sospenderla per unperiodo superiore a sei mesi.
Art. 7. 1. Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi1 e 2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescrittidalle disposizioni del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione
del 2 luglio 1993, in relazione allo specifico regime autorizzato,
nonche' alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
Il soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare all'autorita' doganale,che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta
rispetto alla situazione in base alla quale la stessa e' stata
rilasciata. Art. 8. 1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificatadi cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate, per il
compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei
luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini odepositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le
operazioni doganali.
2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazionedi cui all'art. 1, comma 2, vengono ricevute nei luoghi previsti
nell'autorizzazione ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono
anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto
riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli
operatori economici, non pregiudichino i compiti di vigilanza e di
controllo dell'ufficio doganale.
Art. 9. 1. Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza