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Roma, 2 marzo 2001
CIRCOLARE N. 30/2001
OGGETTO: DOGANE – PROCEDURE
SEMPLIFICATE – NUOVA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA – D.D.
7.12.2000 SU G.U. N.294 DEL 18.12.2000 – CIRCOLARE
MINISTERIALE N.11/D
DEL 14.2.2001.
Riordino della
materia - Com’è
noto, in materia di procedure semplificate doganali, l’articolo 4 della legge n.213/2000 (attività degli spedizionieri doganali) ha
espressamente richiamato l’applicazione delle disposizioni comunitarie
(articolo 76 del Codice Doganale Comunitario, artt.253
e segg. del Regolamento), demandando ad un successivo provvedimento la
fissazione della disciplina sulle autorizzazioni e sulle modalità
di esercizio delle procedure doganali stesse.
In attuazione di
quella disposizione è stato emanato il decreto indicato in oggetto che, nel
riordinare in un unico provvedimento i principi della normativa già in vigore
(D.M. 11 dicembre 1992, n.548, e successive circolari
applicative), ha anche introdotto alcune disposizioni
di sostanziale snellimento.
In particolare il
provvedimento, completando l’opera di decentramento iniziata con la circolare
ministeriale n.26/2000, ha delegato tutta la materia
delle procedure semplificate agli organi periferici, abolendo la competenza del
Dipartimento delle Dogane (ora Agenzia delle Dogane).
Dichiarazione
incompleta e dichiarazione semplificata - Accanto alla procedura di domiciliazione,
il decreto ha disciplinato, coerentemente alle disposizioni del codice
comunitario, la procedura della dichiarazione incompleta e quella della dichiarazione
semplificata; procedure che consentono di presentare le merci all’autorità
doganale sulla base di una documentazione iniziale (dichiarazione
doganale compilata solo parzialmente nel caso della dichiarazione incompleta,
documento commerciale nel caso della dichiarazione semplificata) che viene
perfezionata successivamente, entro il termine di 30 giorni.
La competenza per il rilascio delle
autorizzazioni alla procedura della dichiarazione incompleta e a quella
della dichiarazione semplificata è stata attribuita alla Circoscrizione
doganale individuata in relazione al luogo dove sono
presentate le merci. A questo riguardo si rileva che in base al nuovo decreto
la presentazione delle merci può avvenire, oltrechè
negli spazi doganali, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei
soggetti per conto dei quali vengono svolte le
operazioni doganali (importatori, esportatori). Tali luoghi devono essere individuati
a priori nell’autorizzazione.
Procedure
domiciliate - Il
rilascio delle autorizzazioni alle procedure domiciliate, (finora
gestito, com’è noto, dai Servizi Doganali del Dipartimento delle Dogane) è
stato delegato alla Direzione Compartimentale individuata in
relazione alla sede legale dell’impresa richiedente. Come già in
precedenza, l’autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale.
Si richiama l’attenzione
sull’obbligo per le imprese già titolari di procedure semplificate di
richiedere una nuova autorizzazione alla competente direzione compartimentale
entro il termine del 30 giugno 2002. Il mancato inoltro
dell’istanza entro il predetto termine comporta la decadenza
dell’autorizzazione.
Circa i soggetti
beneficiari, la circolare n.11/D del 14 febbraio 2001
specifica che con il decreto in esame non vengono più
fatte distinzioni in merito ai requisiti soggettivi delle imprese industriali,
commerciali, agricole e quelli delle imprese che svolgono attività di
intermediazione. Pertanto non potranno più essere richiesti ai soggetti
intermediari ulteriori requisiti come ad es. la
prevalenza dell’attività di spedizione internazionale per le imprese di
spedizione.
Prodotti soggetti
ad accise - La circolare ribadisce che i
soggetti intermediari operanti in rappresentanza indiretta possono effettuare
operazioni doganali in procedura domiciliata per tutte le merci di terzi
proprietari, ad eccezione delle limitazioni previste all’articolo 4 del
decreto. Trattasi di particolari prodotti quali armi, stupefacenti, sostanze
psicotrope, prodotti radioattivi, quadri e oggetti di antiquariato,
gli specimens animali e vegetali di cui alla Convenzione
di Washington, i prodotti soggetti ad accise.
Riguardo ai prodotti soggetti ad accise (prodotti petroliferi
e alcoli), com’è noto, con la previgente
normativa (da ultimo circolare n.26/2000) la
limitazione non riguardava comunque gli intermediari qualora gli stessi fossero
titolari del deposito fiscale. Questo aspetto, peraltro, nonostante le proteste
della Confetra, è stato stravolto dal decreto di cui trattasi e anche la
circolare n.11/D conferma l’interpretazione
restrittiva. Della questione si fa comunque riserva di
informare sugli ulteriori sviluppi cui la Confetra sta lavorando.
Per quanto concerne
i luoghi designati per l’arrivo e la partenza delle merci in procedura
domiciliata gli stessi dovranno essere individuati
secondo le previgenti modalità. Nessuna novità è inoltre
intervenuta circa la prestazione della garanzia.
CAD - Si rileva infine che il decreto
introduce disposizioni specifiche sui CAD, i Centri di Assistenza
Doganale istituiti da spedizionieri doganali, siano essi liberi professionisti
quanto dipendenti delle imprese di spedizione. In particolare i CAD vengono ammessi alle procedure semplificate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane. Si rammenta che, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 della legge 213/2000 i CAD possono
utilizzare la procedura domiciliata anche presso i luoghi dei soggetti
per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. Tale facoltà è
prevista anche a favore di altri soggetti che potranno
essere appositamente abilitati.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.132 e 67/2000 |
|
Allegati due (I modelli di istanza per il
rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate sono a disposizione
presso la segreteria della Confetra) |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. N.294 DEL 18.12.2000 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2000
Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Decreta:
Art. 1.
1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e
quella alla procedura e della dichiarazione semplificata di cui
all'art. 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su
istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana
competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto
dell'operazione.
2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui
all'art. 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza
di parte, al soggetto richiedente, dal direttore compartimentale
competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le
procedure semplificate particolari per il regime di transito
comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su
istanza di parte:
a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale;
b) per il transito interno, dal direttore della circoscrizione
doganale;
territorialmente competente in relazione alla sede operativa del
richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da
397 a 411 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993.
3. L' autorizzazione rilasciata dal direttore compartimentale ha
validita' sull'intero territorio nazionale.
4. L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza doganale) alle
procedure di cui ai precedenti commi e' contenuta, se richiesta e
ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata
dal direttore generale del Dipartimento delle dogane, ai sensi e
secondo le modalita' del decreto del Ministro delle finanze
11 dicembre 1992, n. 549.
5. I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione di cui al
precedente comma 2, operano nell'ambito territoriale della
circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.
Art. 2.
1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi
1 e 2, devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il
requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modifiche, puo' risultare dal certificato camerale o dal certificato
rilasciato dalla competente prefettura.
2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le
condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma,
l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
a) il dichiarante procede solo saltuariamenie ad operazioni di
scambio di merci con l'estero;
b) il dichiarante o, per le persone giuridiche, il legale
rappresentante, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni
reiterate.
Ai fini del presente provvedimento si intende per:
infrazione grave: la condanna per un delitto previsto dalla
normativa doganale o fiscale ovvero da ogni altra legge la cui
applicazione sia demandata alle dogane, nonche' per uno dei delitti
non colposi previsti dal titolo II del libro secondo del codice
penale;
infrazioni reiterate: l'aver commesso, nell'arco del triennio
precedente alla data dell'istanza, un numero di violazioni alla
normativa doganale. superiore a tre, di importo, per ciascuna
infrazione, non inferiore a 2.000 euro.
3. La procedura autorizzatoria e' sospesa, in attesa della sentenza
definitiva, in caso di imputazione per uno dei delitti previsti al
primo trattino, lettera b) del comma precedente o in caso di mancata
definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate.
Art. 3.
1. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, devono essere redatte, secondo i modelli di cui agli
allegati A e B, a nome del soggetto che intende agire come
dichiarante e sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante.
Le stesse devono contenere l'esplicito impegno a fornire apposita
garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione
al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai
diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non
benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei
limiti previsti nella relativa autorizzazione. Nel caso di
dichiarazione incompleta, l'istanza deve contenere l'impegno a
comunicare all'ufficio doganale competente le indicazioni o a
presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data di accettazione della dichiarazione. Nel caso di
dichiarazione semplificata, essa deve contenere l'impegno a
presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la
dichiarazione complementare. Le istanze devono essere trasmesse
direttamente all'ufficio competente per il rilascio
dell'autorizzazione.
2. L'istanza relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma
2, deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato C, a
nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta
dallo stesso o da un suo rappresentante. La stessa deve contenere
l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata
dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le
operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle
merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal
prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella
relativa autorizzazione. Essa deve contenere, inoltre, l'impegno a
presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la relativa
dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite
la direzione della circoscrizione doganale ove e' ubicata la sede
legale dell'impresa richiedente, alla relativa direzione
compartimentale delle dogane e II. II. e, per conoscenza, alla
direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai
luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci.
Art. 4.
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 1,
secondo il modello di cui agli allegati A1 e B1, possono riguardare
le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali
vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello
di cui all'allegato C1, puo' riguardare:
tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o
comunque ad esso attinenti se rilasciata alle imprese commerciali,
industriali ed agricole;
tutte le merci di terzi proprietari con esclusione delle
seguenti: armi e materiali di armamento di cui al decreto
ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope;
prodotti radioattivi; quadri ed oggetto di antiquariato; gli
esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97 della
Commissione del 18 novembre 1997, relativo alla convenzione di
Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come definiti negli articoli
17, 25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre
1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari.
3. L'elenco delle merci escluse, di cui al comma precedente, puo'
essere modificato con provvedimento della direzione generale.
Art. 5.
1. L'autorizzazione alla dichiarazione incompleta di cui all'art.
1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia
globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o
presentati i documenti mancanti.
2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art.
1, comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia
globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione
complementare.
3. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui
all'art. 1, comma 2, specifica:
a) i regimi doganali;
b) il riferimento alle merci;
c) il luogo di arrivo e di partenza delle merci presso il quale
sono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della
parte I - titolo IX e della parte II - titolo II, del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993;
d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli.
4. Con l'autorizzazione si demandano alla direzione della
circoscrizione doganale competente in relazione al luogo in cui sono
svolte le operazioni doganali:
a) le modalita' di preavviso;
b) le modalita' di iscrizione delle merci nelle apposite
scritture, in conformita' con le norme comunitarie;
c) il momento in cui l'operatore puo' accedere al carico e
disporre delle merci ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in
conformita' con le norme comunitarie;
d) il termine, non superiore a trenta giorni dalla data di
accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere
presentata la dichiarazione complementare;
e) le modalita' relative al suggellamento dei colli, dei
contenitori, dei veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti
le merci in uscita dal territorio doganale;
f) le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, ivi
compresa la possibilita' di ricorrere al prestampaggio del timbro
ufficiale conforme al fac-simile di cui all'allegato 62 del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993,
presso una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della
circoscrizione doganale competente ed ogni altra prescrizione
relativa allo specifico regime.
5. Il ricevitore della dogana competente in relazione al luogo di
svolgimento delle operazioni doganali determina l'importo della
garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci,
a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare
cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella
relativa autorizzazione.
Art. 6.
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano a
cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state
emesse o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite
dal precedente art. 2, comma 2, o si versi nell'ipotesi di cui
all'art. 2, comma 3.
2. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita' competente
per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.
L'autorita' doganale puo' rinunciare a revocare l'autorizzazione
nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in
un termine stabilito.
3. Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita'
nella gestione dell'autorizzazione, l'autorita' preposta al controllo
la sospende in via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini
della ratifica del provvedimento, l'autorita' che l'ha rilasciata.
Questa, se ratifica il provvedimento non puo' sospenderla per un
periodo superiore a sei mesi.
Art. 7.
1. Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi
1 e 2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescritti
dalle disposizioni del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione
del 2 luglio 1993, in relazione allo specifico regime autorizzato,
nonche' alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
Il soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare all'autorita' doganale,
che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta
rispetto alla situazione in base alla quale la stessa e' stata
rilasciata.
Art. 8.
1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata
di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate, per il
compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei
luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini o
depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le
operazioni doganali.
2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazione
di cui all'art. 1, comma 2, vengono ricevute nei luoghi previsti
nell'autorizzazione ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono
anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto
riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli
operatori economici, non pregiudichino i compiti di vigilanza e di
controllo dell'ufficio doganale.
Art. 9.
1. Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza
delle merci relative all'autorizzazione alla procedura di
domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse:
a) dalla direzione compartimentale delle dogane e delle II. II.
nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione del
beneficio non rientrino nella competenza territoriale della o delle
circoscrizioni doganali gia' designate;
b) dalla direzione della circoscrizione doganale competente nel
caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione rientrino nella
competenza territoriale della stessa gia' designata.
2. I provvedimenti di voltura relativi alla procedura di
domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi dalla stessa
autorita' che ha emanato l'autorizzazione.
3. Le integrazioni e le variazioni, diverse da quelle di cui ai
precedenti commi, sono concesse con apposito provvedimento emanato
dalla direzione della circoscrizione doganale territorialmente
competente in relazione al luogo di arrivo e partenza delle merci.
Art. 10.
1. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti gli
adempimenti ed i controlli di competenza degli uffici doganali.
Art. 11.
1. La direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II.
puo' prevedere, in relazione allo sviluppo delle procedure
informatizzate, che la concessione dell'autorizzazione alla procedura
di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sia subordinata
all'impegno da parte del richiedente a presentare i dati delle
dichiarazioni su supporto magnetico o per via telematica.
Art. 12.
1. Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione di cui
all'art. 1, comma 2, rilasciate anteriormente alla data del presente
provvedimento, in corso di validita', saranno adeguate secondo i
criteri di cui agli articoli precedenti entro il 30 giugno 2002. A
tal fine, i soggetti interessati a mantenere il beneficio della
procedura di domiciliazione dopo quella data, devono inoltrare
istanza alla direzione compartimentale delle dogane e delle II.II.,
secondo le modalita' ed i criteri di cui al precedente art. 3, comma
2. Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporta la
decadenza dell'autorizzazione.
2. I C.A.D. gia' istituiti, che intendono essere ammessi alle
procedure semplificate di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono
presentare apposita istanza alla direzione generale del Dipartimento
delle dogane e II. II.
Art. 13.
1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 7 dicembre 2000
Il direttore generale: Guaiana
Agenzia
delle Dogane
CIRCOLARE 11/D
Roma, 14 FEB 2001
Direzione
Centrale dei Servizi Doganali
DIV. VII - PROT. 1176
ALLEGATI: 8
Alle
Direzioni Compartimentali
’Agenzia
delle Dogane
LORO SEDI
Alle
Direzioni Circoscrizionali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO
SEDI
OGGETTO: Disposizioni di attuazione
del Decreto 7 dicembre 2000 - Autorizzazioni e modalità delle procedure
semplificate.
e, p.c. A
tutte le Divisioni
della Direzione Centrale
dei Servizi Doganali
SEDE
All’Ufficio
del Direttore Centrale
degli Affari Generali, del Personale
e dei Servizi Informatici e Tecnici
SEDE
All’Ufficio del Direttore Centrale
per l’Imposizione Indiretta sulla
Produzione
e sui Consumi
SEDE
In
attuazione della Legge 25 luglio 2000, n. 213, è stato emanato il Decreto 7
dicembre 2000, che entra in vigore il 16 febbraio p.v., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000,
con il quale sono state disciplinate le procedure autorizzatorie
e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Reg. (CEE) 2913/92, nonché il rilascio delle medesime ai Centri di Assistenza Doganale - C.A.D. -.
Con tale
decreto sono state apportate alcune modifiche relative alla
procedura del rilascio, al possesso dei requisiti previsti ed alla validità dell’autorizzazione.
In
particolare:
- all’art.1
è stato individuato l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione alle
procedure in argomento: il Direttore della Dogana per la dichiarazione incompleta e semplificata; il
Direttore Compartimentale per la procedura di domiciliazione;
- sempre all’art. 1 è stata prevista la possibilità, per
i Centri di Assistenza Doganale, di ottenere la procedura di domiciliazione contestualmente alla loro costituzione;
- all’art. 2 sono stati definiti, con esplicito richiamo
alla vigente normativa comunitaria, i requisiti soggettivi ed oggettivi
necessari per ottenere le autorizzazioni alle procedure semplificate, ed è
stato modificato l’ammontare delle
sanzioni subite nel triennio precedente
che preclude il rilascio dell’autorizzazione
per la dichiarazione semplificata e per la procedura domiciliata;
- all’art.3 sono stati
richiamati gli elementi e le modalità di compilazione
delle istanze e delle autorizzazioni, secondo un fac-simile di modello; per
effetto della modifica dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Doganali, il
termine massimo entro il quale possono essere presentate le dichiarazioni
complementari è stato portato ad un mese, come peraltro già previsto dalla
normativa comunitaria;
- all’ art. 8 è stata prevista
la possibilità per le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata
di essere presentate anche presso i luoghi dei soggetti per conto dei quali
vengono svolte le operazioni doganali.
Ciò
premesso, si forniscono, le seguenti disposizioni:
A) DICHIARAZIONE
INCOMPLETA E DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
La
competenza al rilascio di entrambe le autorizzazioni è
demandata al Direttore della Dogana
Principale, individuato in relazione al luogo ove sono presentate le merci.
I requisiti e le condizioni per
l’ottenimento delle autorizzazioni sono quelli previsti dal Reg.
(CEE) 2454/93, agli articoli pertinenti in base al regime doganale oggetto
dell’operazione.
Le istanze relative devono essere presentate direttamente
all’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione. Con l’occasione, in riferimento al disposto di cui all’art. 2 del
decreto, si precisa che per la procedura
della dichiarazione incompleta non sono richiesti specifici requisiti soggettivi
- come peraltro si evince dallo schema di istanza di cui all’allegato A del
decreto medesimo -, mentre per la procedura della dichiarazione semplificata i requisiti soggettivi, ad eccezione di
quello di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche,
coincidono con quelli contemplati per la
procedura domiciliata. Si segnala, pertanto, che la dichiarazione sostitutiva
contenuta nel relativo schema di istanza, all’allegato
B del decreto, dovrà essere analoga a quella di cui all’allegato C.
Le
autorizzazioni possono riguardare merci di ogni natura
- ferma restando, ovviamente, l’osservanza di eventuali vincoli o restrizioni
previsti dalle norme vigenti -.
Nel
rilasciare l’autorizzazione la Dogana avrà cura di accertarsi che le merci siano ripetitive e di facile riconoscimento, e che
nell’attuazione della procedura non ci siano possibilità di abusi e frodi.
Le merci,
oltre che negli spazi e nei luoghi
previsti all’art. 17 del Testo Unico delle Leggi Doganali, possono essere
presentate anche presso i luoghi degli operatori per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.
Copia
delle autorizzazioni deve essere inviata per conoscenza alla Direzione
Circoscrizionale competente.
Null’altro
è innovato rispetto alla procedura precedentemente
attuata.
Per la
normativa di riferimento cfr. allegati 1 e 2.
B) PROCEDURA
DI DOMICILIAZIONE
1. COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVA NELLA NUOVA
DISCIPLINA
La competenza al rilascio dell’autorizzazione alla
procedura di domiciliazione è demandata al Direttore
Compartimentale individuato in relazione alla sede
legale dell’operatore interessato ed ha validità, salvo quanto previsto per i
Centri di Assistenza Doganale, su tutto
il territorio nazionale.
Al Direttore Compartimentale è stata pure demandata la
competenza al rilascio del provvedimento di voltura dell’autorizzazione, nonché quella
alla ratifica del provvedimento di
sospensione ed alla revoca
dell’autorizzazione medesima.
Anche per l’autorizzazione alla procedura domiciliata è
stato previsto uno schema standard di istanza, come da
allegato C del decreto.
All’autorizzazione verrà attribuito un numero progressivo preceduto dalla sigla
della città ove ha sede la Direzione Compartimentale competente, seguito dalla sigla IM, se trattasi di impresa industriale, commerciale
ed agricola ed SR se trattasi di soggetto intermediario.
Presso ogni Direzione Compartimentale sarà istituita una
banca dati dei soggetti beneficiari, contenente i principali elementi che
caratterizzano l’autorizzazione. Al riguardo la
scrivente si riserva di fornire in seguito, per uniformità di indirizzo,
indicazioni specifiche sui dati da gestire e sul programma da utilizzare.
2. ASPETTI
RILEVANTI
Premesso quanto sopra, si forniscono
talune disposizioni e precisazioni in merito ai punti di seguito descritti.
(1)
Soggetti
beneficiari: imprese industriali, commerciali ed agricole; imprese
che svolgono attività di intermediazione. Con il
decreto in esame sono state confermate le due categorie di soggetti che possono
richiedere il beneficio della procedura domiciliata, senza distinzioni in
merito ai requisiti soggettivi, che risultano quelli di cui all’art. 2 dello stesso decreto.
I soggetti intermediari, agenti in rappresentanza
indiretta (a nome proprio e per conto di terzi), possono effettuare
operazioni doganali per tutte le merci di terzi proprietari, ferme restando le
esclusioni di cui all’art. 4 comma 2 del decreto.
Non sono state
apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.
(2)
Certificazioni
attestanti i requisiti soggettivi: all’istanza
dovrà essere allegato il certificato camerale, attestante l’inesistenza di
procedure esecutive e concorsuali, nonché del requisito di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modifiche. Per gli altri
requisiti (art. 2, comma 2, del decreto), è possibile ricorrere
all’istituto della dichiarazione
sostitutiva (si richiamano, in proposito, le disposizioni di cui alla nota prot. 1387/VII/SD del 27.6.2000). Si rammenta, inoltre, che i requisiti
soggettivi devono essere posseduti, e quindi attestati, da ciascun legale
rappresentante.
(3)
Regimi
doganali: sono ammessi tutti i regimi doganali, tranne che per i soggetti intermediari, agenti in rappresentanza indiretta (in nome
proprio e per conto di terzi), che non
possono effettuare operazioni in regime di
perfezionamento attivo e/o passivo (comprese
riesportazione e reimportazione),
nonché in regime di ammissione
temporanea e trasformazione sotto controllo doganale.
Non sono state
apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.
(4)
Merci: ferme
restando le esclusioni previste dall’art. 4, comma 2, si precisa che i prodotti soggetti ad accisa
sono ammessi al beneficio per tutti i regimi doganali previsti, qualora il
soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale o di deposito doganale, in regime di deposito
fiscale, ed essere abilitato alla produzione o al commercio di tali prodotti.
Non sono state
apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.
(5)
Luoghi: i luoghi
designati per l’arrivo e/o la partenza delle merci in procedura domiciliata dovranno essere individuati secondo le modalità già
previste.
Il beneficiario può attestare di
avere la disponibilità dei luoghi ed utilizzare la dichiarazione sostitutiva,
ferma restando, la revoca dell’autorizzazione in caso di dichiarazione mendace.
E’ prevista la possibilità di presentare le merci secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 25
luglio 2000, n. 213: in tal caso le istanze relative devono essere preventivamente
inviate al Direttore dell’Agenzia delle Dogane, per la valutazione dei
requisiti necessari, ai fini dell’abilitazione del soggetto.
Dogana di controllo: per
favorire, per quanto possibile, snellimenti operativi,
le Direzioni Circoscrizionali, nell’ambito di competenza di cui all’art. 6 del T.U.L.D., a fronte di particolari esigenze del beneficiario
e su motivata richiesta dello stesso, potranno disporre deroghe in ordine
all’individuazione dell’ufficio doganale territorialmente preposto ai relativi
controlli (che potrà essere anche una Sezione
Doganale).
Non sono state
apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.
Pare opportuno evidenziare,
peraltro, che in base all’art. 5, comma 4, del decreto le Direzioni
Circoscrizionali provvedono direttamente a stabilire taluni aspetti operativi e
gestionali della procedura, ivi compresa, tra l’altro,
l’autorizzazione della tipografia fiduciaria per il prestampaggio
del timbro ufficiale di cui all’allegato 62 del Reg.
(CEE) 2454/93.
In
ordine, invece, all’attività di controllo, fermo restando quanto disposto
dall’art. 10 del decreto, si ritiene di dover porre l’accento sulla necessità
di incrementare e rendere più efficaci i
controlli fisici delle merci successivamente al
preavviso, che potranno essere graduati, sia con riferimento alla tipologia
delle merci, che al profilo degli operatori. Si allegano, ad ogni buon fine,
alcuni prospetti dai quali si può ricavare il numero di autorizzazioni
attualmente attive sul territorio nazionale, la percentuale di operazioni
effettuate in procedura domiciliata rispetto al totale delle operazioni
doganali, nonché la percentuale di controlli documentali sulle dichiarazioni
doganali in procedura domiciliata selezionate dal circuito doganale di
controllo (allegato n. 3).
Con
riferimento, infine, a quanto previsto all’art. 11 del decreto, nella
previsione di una eventuale obbligatorietà
dell’utilizzo dei sistemi informatici da parte degli operatori beneficiari di
procedura domiciliata, pare opportuno che venga svolta, presso i medesimi, una
adeguata opera di sensibilizzazione ed informazione circa tale linea di
indirizzo.
3. ITER DEL PROCEDIMENTO; INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Le istanze, secondo l’art. 3,
comma 2, vanno indirizzate alla Direzione Compartimentale competente in
relazione alla sede legale
dell’impresa, tramite la dipendente Direzione
Circoscrizionale (anche nell’eventualità, pertanto, che nel relativo ambito territoriale non vi siano
luoghi di arrivo e partenza delle merci), e, per conoscenza, a tutte le
Direzioni Circoscrizionali nel cui ambito territoriale siano ubicati i predetti
luoghi.
La Direzione Circoscrizionale, competente in base alla
sede legale del richiedente, procederà ad istruire
l’istanza sotto il profilo dei requisiti soggettivi, con i previsti adempimenti di carattere
amministrativo (cfr.anche, in proposito, la circ.
min. n. 172/D, prot.
5596/II/AGP del 27 settembre 2000, in merito ai controlli sulle dichiarazioni
sostitutive), oggettivi, e sulle merci
da ammettere o meno alla procedura.
Qualora per i
luoghi da autorizzare siano interessate altre Direzioni Circoscrizionali, quest’ultime procederanno ai sopralluoghi di loro
competenza e alle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti oggettivi, e
comunicheranno le risultanze alla Direzione
Circoscrizionale competente all’istruttoria. Tale Direzione, raccolti i dati
necessari a completare l’istruttoria, formalizzerà una “Proposta di autorizzazione” utilizzando il fac-simile di modello
(allegato n. 4).
La Direzione Compartimentale, ricevuta l’istanza corredata dalla prescritta documentazione e
dall’istruttoria di pertinenza, procederà, dopo accurato esame ed eventualmente
interessando le altre Direzioni
Compartimentali, ove nulla osti, al rilascio dell’autorizzazione.
I provvedimenti di autorizzazione,
voltura, ratifica della sospensione e revoca dovranno essere inviati agli
uffici interessati ed agli altri indirizzi indicati nella apposita scheda
(allegato n. 5). Una copia di tali provvedimenti sarà inviata anche alla
scrivente al fine di aggiornare la banca dati relativa ai soggetti autorizzati.
I provvedimenti relativi
alle modifiche ed integrazioni dell’autorizzazione di competenza delle
Direzioni Circoscrizionali verranno inviati ai medesimi indirizzi nonché,
evidentemente, alla Direzione Compartimentale interessata.
4. COMPETENZE
E GESTIONE AMMINISTRATIVA NELLA FASE TRANSITORIA (ADEGUAMENTO ALLA NUOVA
DISCIPLINA)
Per quanto concerne le disposizioni
di cui all’art. 12 del decreto, ai fini di una graduale e puntuale gestione del passaggio di competenze, le
autorizzazioni rilasciate dalla Direzione Centrale dei Servizi Doganali
continueranno ad essere trattate secondo le attuali competenze e modalità, come da disposizioni da ultimo impartite con circ.
min. n. 26/D, prot.
7500/VII/SD del 18 febbraio 2000, finché non verranno
adeguate su istanza del beneficiario e prese in carico dalla Direzione
Compartimentale interessata, comunque non oltre il 30 giugno 2002.
La stessa Direzione Compartimentale
emanerà, pertanto, un nuovo provvedimento di autorizzazione,
attribuendo allo stesso una numerazione secondo le indicazioni precedentemente
fornite. Tale provvedimento, inviato agli uffici interessati ed alla scrivente,
sostituirà a tutti gli effetti l’autorizzazione o le
autorizzazioni preesistenti, intestate al medesimo soggetto su tutto il
territorio nazionale.
In occasione di tale adeguamento, le
Direzioni Circoscrizionali provvederanno a verificare
la sussistenza dei requisiti soggettivi come individuati dal decreto,
interessando, ove opportuno, le altre Direzioni Circoscrizionali presso le
quali il beneficiario risulta autorizzato.
Per la normativa di riferimento cfr. allegato n. 6.
5. CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE (C.A.D.)
Secondo quanto stabilito
dall’articolo 12, comma 2, del decreto 7 dicembre 2000, i Centri di Assistenza Doganale, già istituiti ai sensi del D.M. n.549/92, che intendono essere ammessi alle procedure
semplificate di cui all’art.1, commi 1 e 2, del
medesimo decreto, devono presentare apposita istanza al Direttore dell’Agenzia
delle Dogane. In proposito, ferma restando la validità
delle istanze eventualmente prodotte dai citati Centri di Assistenza Doganale,
si ritiene opportuno precisare che:
(1)
per quanto
riguarda la procedura di domiciliazione, le Direzioni Circoscrizionali competenti in relazione
al luogo in cui i Centri di Assistenza Doganale hanno la sede o hanno attivato
un ufficio decentrato, avranno cura di far integrare con i dati mancanti le
istanze già presentate, facendo
pervenire la “Proposta di autorizzazione”
sul relativo modello (allegato n. 7) da inoltrare, per conoscenza, alla Direzione Compartimentale competente;
(2)
per quanto
riguarda la procedura della dichiarazione incompleta o semplificata le Dogane principali provvederanno ad
esprimere un parere di merito trasmettendone copia alla Direzione
Circoscrizionale.
Per
i costituendi Centri di Assistenza Doganale, le
istanze finalizzate all’autorizzazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 del
decreto, dovranno, invece, essere predisposte secondo i modelli previsti dallo stesso,
opportunamente modificati, e dovranno essere trasmesse unitamente alla proposta
della Direzione Circoscrizionale competente.
Si fa presente, inoltre,
che ai fini dell’autorizzazione al beneficio delle procedure semplificate
previste dal menzionato articolo 1, sia per i Centri di Assistenza
Doganale già istituiti sia per quelli di
nuova istituzione, gli uffici doganali competenti per l’istruttoria (Dogane e
Circoscrizioni), ferma restando la valutazione delle condizioni previste dal
codice doganale comunitario, avranno cura di accertare l’idoneità e la
disponibilità dei luoghi, di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.213 del 25 luglio 2000, sulla base delle esigenze connesse
alla possibilità di poter effettuare i controlli.
In particolare:
c. I luoghi individuati per l’arrivo e/o
partenza delle merci in procedura di domiciliazione possono essere situati anche presso gli
operatori per conto dei quali vengono effettuate le operazioni doganali, purché
tali luoghi siano preventivamente richiesti nell’istanza, siano risultati idonei
sotto il profilo dell’effettuazione dei controlli fisici e/o contabili e siano
espressamente elencati nel provvedimento di autorizzazione.
Tali luoghi possono essere
integrati o sostituiti su richiesta, previa
autorizzazione della Circoscrizione competente, copia della quale deve essere
inviata alla Direzione Compartimentale interessata ed alla Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div. V.
d. I luoghi individuati per l’arrivo e
partenza delle merci con la procedura di dichiarazione incompleta o
semplificata possono essere situati presso gli operatori per conto dei
quali vengono effettuate le operazioni doganali,
purché preventivamente autorizzati dalla Dogana principale competente.
Tali luoghi possono essere
integrati o sostituiti su richiesta, previa
autorizzazione della stessa Dogana, copia della quale deve essere inviata alla
Direzione Circoscrizionale.
I Centri di Assistenza Doganale
già istituiti, che utilizzano la procedura prevista dalle dipartimentali
prot.1657/V/SD del 26 agosto 1998 e prot 801/VII/SD del 4 febbraio 2000, continueranno ad
operare con le stesse modalità fino al rilascio delle prescritte
autorizzazioni.
Per
la normativa di riferimento cfr. allegato
n. 8.
* * * * * * * * * *
Gli uffici in indirizzo provvederanno
ad una costante vigilanza sulla gestione delle autorizzazioni, diramando ogni
opportuna disposizione per una regolare e corretta applicazione di quanto
disposto.
Si prega di fornire le necessarie
informazioni agli operatori interessati, nonché di
segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che si dovessero
riscontrare.
Informazioni sulle procedure domiciliate
sono reperibili all’indirizzo http://dogane-intranet.finanze.it .
IL DIRETTORE