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Roma, 2 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 30/2001

 

OGGETTO: DOGANE – PROCEDURE SEMPLIFICATE – NUOVA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA – D.D. 7.12.2000 SU G.U. N.294 DEL 18.12.2000 – CIRCOLARE MINISTERIALE N.11/D DEL 14.2.2001.

 

Riordino della materia - Com’è noto, in materia di procedure semplificate doganali, l’articolo 4 della legge n.213/2000 (attività degli spedizionieri doganali) ha espressamente richiamato l’applicazione delle disposizioni comunitarie (articolo 76 del Codice Doganale Comunitario, artt.253 e segg. del Regolamento), demandando ad un successivo provvedimento la fissazione della disciplina sulle autorizzazioni e sulle modalità di esercizio delle procedure doganali stesse.

In attuazione di quella disposizione è stato emanato il decreto indicato in oggetto che, nel riordinare in un unico provvedimento i principi della normativa già in vigore (D.M. 11 dicembre 1992, n.548, e successive circolari applicative), ha anche introdotto alcune disposizioni di sostanziale snellimento.

In particolare il provvedimento, completando l’opera di decentramento iniziata con la circolare ministeriale n.26/2000, ha delegato tutta la materia delle procedure semplificate agli organi periferici, abolendo la competenza del Dipartimento delle Dogane (ora Agenzia delle Dogane).

 

 

Dichiarazione incompleta e dichiarazione semplificata - Accanto alla procedura di domiciliazione, il decreto ha disciplinato, coerentemente alle disposizioni del codice comunitario, la procedura della dichiarazione incompleta e quella della dichiarazione semplificata; procedure che consentono di presentare le merci all’autorità doganale sulla base di una documentazione iniziale (dichiarazione doganale compilata solo parzialmente nel caso della dichiarazione incompleta, documento commerciale nel caso della dichiarazione semplificata) che viene perfezionata successivamente, entro il termine di 30 giorni.

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni alla procedura della dichiarazione incompleta e a quella della dichiarazione semplificata è stata attribuita alla Circoscrizione doganale individuata in relazione al luogo dove sono presentate le merci. A questo riguardo si rileva che in base al nuovo decreto la presentazione delle merci può avvenire, oltrechè negli spazi doganali, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali (importatori, esportatori). Tali luoghi devono essere individuati a priori nell’autorizzazione.

 

Procedure domiciliate - Il rilascio delle autorizzazioni alle procedure domiciliate, (finora gestito, com’è noto, dai Servizi Doganali del Dipartimento delle Dogane) è stato delegato alla Direzione Compartimentale individuata in relazione alla sede legale dell’impresa richiedente. Come già in precedenza, l’autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

Si richiama l’attenzione sull’obbligo per le imprese già titolari di procedure semplificate di richiedere una nuova autorizzazione alla competente direzione compartimentale entro il termine del 30 giugno 2002. Il mancato inoltro dell’istanza entro il predetto termine comporta la decadenza dell’autorizzazione.

Circa i soggetti beneficiari, la circolare n.11/D del 14 febbraio 2001 specifica che con il decreto in esame non vengono più fatte distinzioni in merito ai requisiti soggettivi delle imprese industriali, commerciali, agricole e quelli delle imprese che svolgono attività di intermediazione. Pertanto non potranno più essere richiesti ai soggetti intermediari ulteriori requisiti come ad es. la prevalenza dell’attività di spedizione internazionale per le imprese di spedizione.

 

Prodotti soggetti ad accise - La circolare ribadisce che i soggetti intermediari operanti in rappresentanza indiretta possono effettuare operazioni doganali in procedura domiciliata per tutte le merci di terzi proprietari, ad eccezione delle limitazioni previste all’articolo 4 del decreto. Trattasi di particolari prodotti quali armi, stupefacenti, sostanze psicotrope, prodotti radioattivi, quadri e oggetti di antiquariato, gli specimens animali e vegetali di cui alla Convenzione di Washington, i prodotti soggetti ad accise. Riguardo ai prodotti soggetti ad accise (prodotti petroliferi e alcoli), com’è noto, con la previgente normativa (da ultimo circolare n.26/2000) la limitazione non riguardava comunque gli intermediari qualora gli stessi fossero titolari del deposito fiscale. Questo aspetto, peraltro, nonostante le proteste della Confetra, è stato stravolto dal decreto di cui trattasi e anche la circolare n.11/D conferma l’interpretazione restrittiva. Della questione si fa comunque riserva di informare sugli ulteriori sviluppi cui la Confetra sta lavorando.

Per quanto concerne i luoghi designati per l’arrivo e la partenza delle merci in procedura domiciliata gli stessi dovranno essere individuati secondo le previgenti modalità. Nessuna novità è inoltre intervenuta circa la prestazione della garanzia.

 

CAD - Si rileva infine che il decreto introduce disposizioni specifiche sui CAD, i Centri di Assistenza Doganale istituiti da spedizionieri doganali, siano essi liberi professionisti quanto dipendenti delle imprese di spedizione. In particolare i CAD vengono ammessi alle procedure semplificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 213/2000 i CAD possono utilizzare la procedura domiciliata anche presso i luoghi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. Tale facoltà è prevista anche a favore di altri soggetti che potranno essere appositamente abilitati.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.132 e 67/2000

 

Allegati due (I modelli di istanza per il rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate sono a disposizione presso la segreteria della Confetra)

 

D/d

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G.U. N.294 DEL 18.12.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2000

Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate.
                        IL DIRETTORE GENERALE
       DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e
quella  alla  procedura  e  della  dichiarazione  semplificata di cui
all'art.  76,  paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n.
2913/92  del  Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  sono rilasciate, su
istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana
competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto
dell'operazione.
  2.   L'autorizzazione  alla  procedura  di  domiciliazione  di  cui
all'art.  76,  paragrafo  1,  lettera  e),  del  regolamento (CEE) n.
2913/92  del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza
di  parte,  al  soggetto  richiedente,  dal direttore compartimentale
competente   in  relazione  alla  sede  legale  del  richiedente.  Le
procedure   semplificate   particolari  per  il  regime  di  transito
comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
2913/92  del  Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  sono rilasciate, su
istanza di parte:
    a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale;
    b) per  il  transito  interno, dal direttore della circoscrizione
doganale;
territorialmente  competente  in  relazione  alla  sede operativa del
richiedente,  alle  condizioni  e nei termini di cui agli articoli da
397  a  411  del  regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993.
  3.  L'  autorizzazione  rilasciata dal direttore compartimentale ha
validita' sull'intero territorio nazionale.
  4.  L'ammissione  dei  C.A.D.  (Centri di assistenza doganale) alle
procedure  di  cui  ai  precedenti commi e' contenuta, se richiesta e
ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata
dal  direttore  generale  del  Dipartimento  delle dogane, ai sensi e
secondo   le   modalita'  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze
11 dicembre 1992, n. 549.
  5.  I  C.A.D.  ammessi  alla  procedura di domiciliazione di cui al
precedente   comma   2,   operano   nell'ambito   territoriale  della
circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.
                               Art. 2.
  1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi
1  e  2,  devono  soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il
requisito  di  cui  alla  legge  31 maggio 1965, n. 575, e successive
modifiche,  puo' risultare dal certificato camerale o dal certificato
rilasciato dalla competente prefettura.
  2.  Oltre  che  nei  casi  in  cui  non  ricorrono i requisiti o le
condizioni  prescritti  dalle  norme  di  cui  al  precedente  comma,
l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
    a) il  dichiarante  procede  solo saltuariamenie ad operazioni di
scambio di merci con l'estero;
    b) il  dichiarante  o,  per  le  persone  giuridiche,  il  legale
rappresentante,   ha   commesso   un'infrazione  grave  o  infrazioni
reiterate.
  Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    infrazione  grave:  la  condanna  per  un  delitto previsto dalla
normativa  doganale  o  fiscale  ovvero  da  ogni  altra legge la cui
applicazione  sia  demandata alle dogane, nonche' per uno dei delitti
non  colposi  previsti  dal  titolo  II  del libro secondo del codice
penale;
    infrazioni  reiterate:  l'aver  commesso,  nell'arco del triennio
precedente  alla  data  dell'istanza,  un  numero  di violazioni alla
normativa  doganale.  superiore  a  tre,  di  importo,  per  ciascuna
infrazione, non inferiore a 2.000 euro.
  3. La procedura autorizzatoria e' sospesa, in attesa della sentenza
definitiva,  in  caso  di imputazione per uno dei delitti previsti al
primo  trattino, lettera b) del comma precedente o in caso di mancata
definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate.
                               Art. 3.
  1.  Le  istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1,
comma  1,  devono  essere  redatte,  secondo  i  modelli  di cui agli
allegati  A  e  B,  a  nome  del  soggetto  che  intende  agire  come
dichiarante  e  sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante.
Le  stesse  devono  contenere  l'esplicito impegno a fornire apposita
garanzia  globale, determinata dal ricevitore competente in relazione
al  luogo  in  cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai
diritti  doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non
benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei
limiti   previsti   nella   relativa   autorizzazione.  Nel  caso  di
dichiarazione   incompleta,  l'istanza  deve  contenere  l'impegno  a
comunicare   all'ufficio  doganale  competente  le  indicazioni  o  a
presentare  i  documenti  mancanti entro il termine massimo di trenta
giorni  dalla  data  di accettazione della dichiarazione. Nel caso di
dichiarazione   semplificata,   essa   deve   contenere  l'impegno  a
presentare  all'ufficio  doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni   dalla   data   di   accettazione   della  dichiarazione,  la
dichiarazione  complementare.  Le  istanze  devono  essere  trasmesse
direttamente     all'ufficio     competente     per    il    rilascio
dell'autorizzazione.
  2.  L'istanza  relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma
2,  deve  essere  redatta secondo il modello di cui all'allegato C, a
nome  del  soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta
dallo  stesso  o  da  un suo rappresentante. La stessa deve contenere
l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata
dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le
operazioni  doganali  e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle
merci,  a  meno  che  il  dichiarante  non  benefici dell'esonero dal
prestare  cauzione  ai  sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente
della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella
relativa  autorizzazione.  Essa  deve contenere, inoltre, l'impegno a
presentare  all'ufficio  doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni  dalla  data  di accettazione della dichiarazione, la relativa
dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite
la  direzione  della  circoscrizione  doganale ove e' ubicata la sede
legale    dell'impresa    richiedente,    alla   relativa   direzione
compartimentale  delle  dogane  e  II.  II.  e,  per conoscenza, alla
direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai
luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci.
                               Art. 4.
  1.  Le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi dell'art. 1, comma 1,
secondo  il  modello di cui agli allegati A1 e B1, possono riguardare
le  merci  di  ogni  natura, ferma restando l'osservanza di eventuali
vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.
  2.  L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello
di cui all'allegato C1, puo' riguardare:
    tutte  le  merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o
comunque  ad  esso  attinenti se rilasciata alle imprese commerciali,
industriali ed agricole;
    tutte   le  merci  di  terzi  proprietari  con  esclusione  delle
seguenti:   armi   e   materiali  di  armamento  di  cui  al  decreto
ministeriale  28 ottobre  1993;  stupefacenti  e sostanze psicotrope;
prodotti   radioattivi;   quadri  ed  oggetto  di  antiquariato;  gli
esemplari  (specimens)  di  cui  al regolamento (CE) n. 2307/97 della
Commissione  del  18 novembre  1997,  relativo  alla  convenzione  di
Washington;  prodotti  soggetti  ad  accise  di  cui  all'art.  1 del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, come definiti negli articoli
17,  25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre
1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari.
  3.  L'elenco  delle merci escluse, di cui al comma precedente, puo'
essere modificato con provvedimento della direzione generale.
                               Art. 5.
  1.  L'autorizzazione  alla dichiarazione incompleta di cui all'art.
1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del  titolo  IX  del  regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio   1993,  anche  l'indicazione  dell'importo  della  garanzia
globale  da  prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine  entro  il  quale  debbono essere comunicate le indicazioni o
presentati i documenti mancanti.
  2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art.
1,  comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del  titolo  IX  del  regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio   1993,  anche  l'indicazione  dell'importo  della  garanzia
globale  da  prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine  entro  il  quale  deve  essere  presentata  la dichiarazione
complementare.
  3.   L'autorizzazione  alla  procedura  di  domiciliazione  di  cui
all'art. 1, comma 2, specifica:
    a) i regimi doganali;
    b) il riferimento alle merci;
    c) il  luogo  di arrivo e di partenza delle merci presso il quale
sono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della
parte  I  -  titolo  IX e della parte II - titolo II, del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993;
    d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli.
  4.   Con   l'autorizzazione   si  demandano  alla  direzione  della
circoscrizione  doganale competente in relazione al luogo in cui sono
svolte le operazioni doganali:
    a) le modalita' di preavviso;
    b) le   modalita'   di  iscrizione  delle  merci  nelle  apposite
scritture, in conformita' con le norme comunitarie;
    c) il  momento  in  cui  l'operatore  puo'  accedere  al carico e
disporre  delle  merci  ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in
conformita' con le norme comunitarie;
    d) il  termine,  non  superiore  a  trenta  giorni  dalla data di
accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere
presentata la dichiarazione complementare;
    e) le   modalita'   relative  al  suggellamento  dei  colli,  dei
contenitori,  dei  veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti
le merci in uscita dal territorio doganale;
    f) le  istruzioni  operative di gestione dell'autorizzazione, ivi
compresa  la  possibilita'  di  ricorrere al prestampaggio del timbro
ufficiale   conforme   al  fac-simile  di  cui  all'allegato  62  del
regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della Commissione del 2 luglio 1993,
presso  una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della
circoscrizione   doganale   competente  ed  ogni  altra  prescrizione
relativa allo specifico regime.
  5.  Il  ricevitore della dogana competente in relazione al luogo di
svolgimento  delle  operazioni  doganali  determina  l'importo  della
garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci,
a  meno  che  il  dichiarante  non benefici dell'esonero dal prestare
cauzione  ai  sensi  dell'art.  90  del  decreto del Presidente della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  e  nei  limiti previsti nella
relativa autorizzazione.
 
                               Art. 6.
  1.  Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano a
cessare  i  requisiti  o  le condizioni in base alle quali sono state
emesse  o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite
dal  precedente  art.  2,  comma  2,  o  si versi nell'ipotesi di cui
all'art. 2, comma 3.
  2. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita' competente
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di cui al precedente comma.
L'autorita'  doganale  puo'  rinunciare  a  revocare l'autorizzazione
nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in
un termine stabilito.
  3.  Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita'
nella gestione dell'autorizzazione, l'autorita' preposta al controllo
la  sospende  in  via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini
della  ratifica  del  provvedimento, l'autorita' che l'ha rilasciata.
Questa,  se  ratifica  il  provvedimento  non puo' sospenderla per un
periodo superiore a sei mesi.
                               Art. 7.
  1.  Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi
1  e  2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescritti
dalle  disposizioni  del  regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione
del  2 luglio  1993,  in relazione allo specifico regime autorizzato,
nonche'  alle  prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
Il  soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare all'autorita' doganale,
che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  ogni  variazione  intervenuta
rispetto  alla  situazione  in  base  alla  quale  la stessa e' stata
rilasciata.
                               Art. 8.
  1.  Le  merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata
di  cui  all'articolo  1,  comma 1, possono essere presentate, per il
compimento  dell'operazione  doganale,  oltre  che  negli spazi e nei
luoghi  indicati  dall'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  anche nei luoghi, magazzini o
depositi   dei  soggetti  per  conto  dei  quali  vengono  svolte  le
operazioni doganali.
  2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazione
di  cui  all'art.  1,  comma  2, vengono ricevute nei luoghi previsti
nell'autorizzazione  ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono
anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto
riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli
operatori  economici,  non  pregiudichino i compiti di vigilanza e di
controllo dell'ufficio doganale.
                               Art. 9.
  1.  Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza