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Roma, 13 marzo 2001
CIRCOLARE N. 31/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL –
PREMI AUTOTRASPORTO 2001 – ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA NUOVA TARIFFA –
COMUNICATO DEL 23.2.2001.
Con il comunicato indicato in oggetto l’INAIL ha confermato che anche
per il 2001 le imprese di autotrasporto potranno ridurre del 19% il premio
dovuto per gli autisti, così come era già avvenuto lo scorso anno. La legge
229/2000, recante agevolazioni a favore dell’autotrasporto, ha infatti reso
strutturale lo stanziamento di lire 83 miliardi annui per la riduzione dei
premi a carico del settore.
Della riduzione in questione si dovrà tener conto in occasione della
prossima autoliquidazione da effettuarsi entro il 23 marzo.
Si coglie l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla
nuova tariffa dei premi introdotta dal D.M. 12.12.2000 che ha sostanzialmente
innovato il sistema precedente. Come è noto, in base alla vecchia tariffa le
aziende, qualunque fosse il tipo di attività svolta, venivano classificate ai
fini INAIL nell’unica gestione dell’industria che accorpava al proprio
interno tutte le lavorazioni soggette all’assicurazione infortuni
indicando per ciascuna di esse il relativo tasso di premio; in virtù dell’unico
inquadramento tariffario il tasso corrispondente ad una determinata lavorazione
risultava pertanto identico per tutti i settori.
La nuova tariffa si articola invece su quattro distinte gestioni (industria,
terziario, artigianato e altre attività) a cui le aziende sono iscritte
sulla base del rispettivo inquadramento previdenziale. Ogni gestione ha un
proprio elenco di lavorazioni rilevanti ai fini INAIL con i
corrispondenti tassi di premio; ne consegue che, a differenza del passato, per la
medesima lavorazione possono risultare tassi diversi a seconda
dell’inquadramento tariffario dell’azienda. Ad esempio mentre con la vecchia
tariffa il tasso a carico di un’impresa per gli autisti era del 160 per mille
per la voce 9121 e dell’87 per mille per la voce 9122, con la
nuova tariffa sarà rispettivamente del 110 e del 64 per mille, se trattasi di
impresa classificata nel terziario e del 130 e dell’87 per mille se trattasi di
impresa classificata nell’industria.
Per meglio evidenziare quanto sopra si riportano le voci corrispondenti
alle lavorazioni di maggior interesse per il settore dei trasporti con
l’indicazione dei relativi tassi di premio a seconda dell’inquadramento
tariffario.
VOCE
|
|
NUOVO TASSO INDUSTRIA |
NUOVO TASSO TERZIARIO |
TASSO PRECEDENTE |
9121 |
trasporto di merci e trasporti postali con autotreni,
autoarticolati, trattori con rimorchio |
130 |
110 |
160 |
9123 (ex 9122) |
trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a
motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121) |
87 |
64 |
87 |
9232 |
carico, scarico, facchinaggio |
64 |
73 |
64 |
9311 (ex 9310) |
magazzini con attrezzature meccaniche o tecniche |
42 |
35 |
43 |
9312 (ex 9320) |
magazzini senza attrezzature meccaniche o tecniche |
24 |
22 |
26 |
0714 (ex 0414) |
addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad
operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.) |
31 |
41 |
31 |
0721 (ex 0811) |
personale con mansioni operative in genere, anche di servizio
(uscieri, fattorini, autisti, ecc.) |
20 |
21 |
20 |
0722 (ex 0813) |
personale che fa uso diretto di videoterminali e macchine
da ufficio; addetti a centri di elaborazione dati, centralini, sportelli
informatizzati, registratori di cassa e simili |
5 |
4 |
5 |
0723 (ex 0843) |
personale non previsto da altre voci di tariffa che per
lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di
veicoli a motore personalmente condotti |
14 |
10 |
14 |
0725 |
personale dell’area dirigenziale che per lo svolgimento
delle proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti |
7 |
7 |
non
previsto |
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.26/2001, 17/2001 e 133/2000
|
|
Allegato uno |
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M/cp |
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___________________
INAIL
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Roma, 23
febbraio 2001
ALLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE
OGGETTO: Art. 45, comma 1, della legge n.488/1999
modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n.229/2000 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n.167/2000. Disposizioni urgenti in materia di
autotrasporto.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione con nota del 22
febbraio u.s. ha chiarito che l'art. 45, comma 1, lettera b), della legge n.
488/1999, ha reso strutturale, a decorrere dall'anno 2000, la riduzione nei
limiti di lire 83 miliardi annui, così come stabilito dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 229/2000, dei premi dovuti dalle aziende che esercitano attività
di autotrasporto merci in conto terzi per l'assicurazione dei dipendenti
addetti alla guida di veicoli.
Pertanto, sulla base delle valutazioni statistiche
effettuate per il precedente esercizio, si ritiene che la riduzione nella
misura del 19% sui premi dovuti dalle menzionate aziende possa essere applicata
anche per il corrente anno, salvo modifiche a seguito di rendicontazione definitiva.
Ciò posto, le aziende di autotrasporto sono autorizzate, in sede di
autoliquidazione 2000/2001 (scadenza 23.3.2001), a detrarre dalla rata di
premio anticipato 2001 il 19% di quanto dovuto a tale titolo per i cennati
dipendenti.
Al riguardo, si rende necessario diramare l'allegato comunicato stampa
contenente la relativa informativa per le aziende interessate.
Si invitano, quindi, codeste Strutture a fornire la massima
collaborazione per ogni eventuale richiesta di chiarimento da parte
dell'utenza.
f.to IL
DIRETTORE GENERALE
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha chiarito che l'art.
45 della legge 488/99 ha reso strutturale, a decorrere dall'anno 2000, la
riduzione per complessivi 83 miliardi annui dei premi dovuti per i dipendenti
dalle aziende che esercitano attività di autotrasporto merci in conto terzi (l.
229/2000).
Le aziende di autotrasporto sono autorizzate, in sede
di autoliquidazione 2000/2001, a detrarre il 19% dalla rata di premio
anticipato che dovrà essere versata all'Inail entro il 23 marzo per
l'assicurazione dei dipendenti addetti alla guida di veicoli.
Si tratta di una misura provvisoria e suscettibile di modifica quando
l'Istituto avrà i dati definitivi sulle retribuzioni degli addetti interessati.
Roma, 23 febbraio 2001