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Roma, 21 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 38/2001

 

OGGETTO: LAVORO – SEMPLIFICAZIONE DEL COLLOCAMENTO – DPR 7.7.2000, N.442, SU G.U. N.36 DEL 13.2.2001.

 

In attuazione della legge Bassanini (legge n.59/97) è stato aggiunto un ulteriore tassello alla riforma del collocamento dopo le importanti innovazioni introdotte negli scorsi anni (generalizzazione della richiesta nominativa, abolizione del nullaosta preventivo, decentramento alle regioni e alle province). Le novità previste dal provvedimento in esame riguardano in particolare il libretto di lavoro e le procedure per il collocamento.

 

Libretto di lavoro –E’ stato abolito l’obbligo per i datori di lavoro, risalente alla legge n.112/1935, di farsi consegnare il libretto di lavoro all’atto dell’assunzione; come è noto in virtù di tale obbligo le aziende erano anche tenute a verificare la completezza e la regolarità formale del libretto.

 

Procedure –Sono state gettate le basi per un collocamento più moderno interamente informatizzato. In particolare, in sostituzione delle attuali liste di collocamento sarà istituito l’elenco anagrafico nel quale a cura dei servizi per l’impiego saranno inseriti i dati anagrafici e professionali delle persone in cerca di lavoro; la banca dati sarà consultabile per via telematica dalle aziende prescindendo dal consenso degli interessati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.47/1998

 

Allegato uno

 

M/cp

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G.U. N.36 DEL 13.2.2001 (fonte Guritel)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per
il  collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:

 

Titolo I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Ambito di applicazione
  1.  Ferme  restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni
ed  alle  province  in  materia  di  gestione  del  collocamento e di
politiche  attive  del  lavoro,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
23 dicembre  1997,  n.  469,  nell'esercizio  dei  poteri generali di
indirizzo,  promozione  e  coordinamento  e,  allo scopo di garantire
l'efficace   attivazione   sul   territorio   nazionale  del  Sistema
informativo  lavoro  (S.I.L.)  in  conformita'  all'articolo  11  del
suddetto  decreto  legislativo  n.  469 del 1997, le disposizioni del
presente  regolamento  disciplinano  le  linee  di carattere generale
concernenti  le  procedure  per  l'impiego  dei  lavoratori  e per il
collocamento.  (Seguivano  alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
  2.  I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed
i  tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese  le  procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni  secondo  criteri  oggettivi, previo confronto con le
autonomie  locali,  saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sentita la
Conferenza   unificata,  con  provvedimenti  regionali  che  dovranno
assicurarne,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalle disposizioni
transitorie  di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 2.
Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) "sede  di  lavoro"  l'ufficio,  lo stabilimento, il cantiere o
comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
    b) "sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo"
l'ufficio  presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi
al prestatore di lavoro temporaneo;
    c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi
individuati  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.
 
Art. 3.
Tutela dei dati personali
  1.  Al  fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al
lavoro   e  l'accesso  ad  attivita'  di  orientamento  e  formazione
professionale  nonche' agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro  i  servizi  competenti possono comunicare e diffondere, anche
per  via  telematica,  a  privati datori di lavoro, diversi da quelli
autorizzati  ai  sensi  degli  articoli  10 e 11, commi 3, 4 e 5, del
decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  a  enti  pubblici
economici  che  siano  interessati  all'assunzione,  alle societa' di
mediazione autorizzate, nonche' agli enti previdenziali, ai centri di
formazione  professionale  e  alle  altre pubbliche amministrazioni i
dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza
che  sia  necessario il consenso degli interessati, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma l, lettera d), della legge
31 dicembre  1996,  n.  675, e con l'esclusione di quelli sensibili o
attinenti  a  provvedimenti  giudiziari,  come definiti e individuati
rispettivamente  negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del
1996.
 

Capo II
Servizi alle persone in cerca di lavoro

Art. 4.
Elenco anagrafico
  1.  Le  persone  aventi  l'eta'  stabilita  dalla  legge per essere
ammesse  al  lavoro  e  che,  essendo  in  cerca  di  lavoro  perche'
inoccupate,  disoccupate,  nonche' occupate in cerca di altro lavoro,
intendono  avvalersi  dei  servizi competenti, vengono inserite in un
elenco   anagrafico   indipendentemente   dal   luogo  della  propria
residenza.  L'elenco  anagrafico  contiene i dati anagrafici completi
del  lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventuale
domicilio,  alla  composizione  del  nucleo  familiare,  ai titoli di
studio  posseduti,  all'eventuale appartenenza a categorie protette e
allo   stato   occupazionale.  L'inserimento  nell'elenco  anagrafico
produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
  2.  L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle
informazioni  fornite  dal  lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle
comunicazioni  obbligatorie  provenienti  dai datori di lavoro, dalle
societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da  adottarsi,  sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei  datori  di  lavoro maggiormente  rappresentative e la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono definiti:
    a) il   contenuto   e   le  modalita'  di  trattamento  dei  dati
dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata
ed  integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto
dall'articolo  1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto
legislativo   23 dicembre   1997,   n.   469,   con   la  contestuale
individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;
    b) le modalita' di codifica di base delle professioni;
    c) la   classificazione   dei   lavoratori  inseriti  nell'elenco
anagrafico  a  scopo  statistico  secondo criteri omogenei con quelli
definiti in sede comunitaria ed internazionale.
  4.  L'elenco  anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di
tecnologie   informatiche   ed   e'  organizzato  con  modalita'  che
assicurino  omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni
e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.
  5.   I  lavoratori  nazionali  e  comunitari  inseriti  nell'elenco
anagrafico  mantengono  l'iscrizione  per  tutta la durata della vita
lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
  6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro  subordinato  inseriti  nell'elenco  anagrafico che perdono il
posto  di  lavoro,  anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in
tale  elenco  per  il  periodo  di  validita' residua del permesso di
soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
 
Art. 5.
Scheda professionale
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  sentiti  il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  il  Ministro  per  le  pari
opportunita',  nonche'  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei    datori    di   lavoro maggiormente   rappresentative,   previa
acquisizione   del   parere   della   Conferenza   unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
determina  le  caratteristiche  del  modello  di scheda professionale
nella  quale,  oltre  ai  dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono
inserite   le  informazioni  relative  alle  esperienze  formative  e
professionali e alle disponibilita' del lavoratore.
  2.  La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal
competente  servizio  per  l'impiego  e  contiene,  altresi',  i dati
relativi   alla  certificazione  delle  competenze  professionali  in
raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.
  3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  ai  servizi per l'impiego le
regioni,  d'intesa  con  il  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale,  nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita'
per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (AIPA), possono
prevedere  il  rilascio  alle persone in cerca di lavoro di una carta
elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati
del S.I.L.
 

Capo III
Assunzione dei lavoratori

Art. 6.
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.
Norme abrogate
  1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla
data  di  entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni:
    a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive
modificazioni   e   integrazioni,  limitatamente  agli  obblighi  ivi
previsti,  concernenti  la  consegna  del libretto di lavoro all'atto
dell'assunzione  del  lavoratore  e  l'articolo  8 della stessa legge
(seguivano  le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
 
Art. 8.
Norme transitorie
  1.  In  sede  di  prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti
nelle  liste  di  collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non
ammesse  al  "Visto"  della  Corte  dei  conti), previste dalle norme
previgenti,  sono  provvisoriamente  inseriti  d'ufficio  nell'elenco
anagrafico  di  cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati
ai   sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  prevedono  l'organizzazione
dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 3 del medesimo articolo 4.
  2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l,
comma  2,  del  presente regolamento restano in vigore le graduatorie
approvate ai sensi della disciplina previgente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000
 
                               CIAMPI
 
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Bianco, Ministro dell'interno