Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576

e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 21 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 39/2001

 

OGGETTO: LAVORO – TRASFERIMENTO D’AZIENDA – D.LGVO 2.2.2001, N.18, SU G.U. N.43 DEL 21.2.2001.

 

In attuazione della legge comunitaria dello scorso anno (legge n.526/99) il decreto in oggetto ha recepito la direttiva europea 98/50 introducendo, con decorrenza dall’1 luglio 2001, nuove disposizioni in materia di trasferimento d’azienda.

Le principali novità rispetto alla precedente disciplina (art.47, legge n.428/90) riguardano la definizione stessa di trasferimento, i trattamenti applicabili ai lavoratori trasferiti e la fase di consultazione sindacale. Se ne evidenziano i contenuti essenziali con riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanate le istruzioni ministeriali.

 

Definizione di trasferimento – Rifacendosi a quanto stabilito dalla giurisprudenza sia comunitaria che italiana il decreto in esame, riformulando l’art.2112 del codice civile, fa rientrare nel trasferimento d’azienda “qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”.

 

Aspetti significativi della suddetta definizione sono:

 

·       la conferma esplicita dell’applicabilità della disciplina sui trasferimenti anche alle cessioni di singoli rami d’azienda, in linea con una prassi ormai consolidata; al riguardo è importante sottolineare come per la prima volta venga introdotta nell’ordi­namento italiano una definizione legale di ramo d’azienda sino ad oggi frutto solo di elaborazione giurisprudenziale;

 

·       il riferimento, tra i presupposti che determinano il trasferimento, non solo alla compravendita ma a qualsiasi provvedimento che comporti comunque un mutamento nella titolarità dell’azienda o di un ramo di essa (tra cui usufrutto o affitto);

 

·       la configurabilità del trasferimento anche nell’ipotesi in cui l’attività ceduta sia esercitata senza scopo di lucro.

 

Trattamenti da riconoscere – Ai lavoratori trasferiti dovrà essere riconosciuta la continuazione del rapporto di lavoro con l’azienda acquirente, nonché la conservazione dei trattamenti (economici e normativi) previsti dai contratti collettivi dell’azienda di provenienza sino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti dai contratti applicati dalla nuova azienda. Al riguardo il decreto in esame ha ammesso tale sostituzione solo nei casi in cui si tratti di contratti dello stesso livello (nazionale, territoriale o aziendale). Ciò comporta che, se ad esempio l’azienda cedente applica due contratti collettivi (nazionale ed aziendale) mentre quella acquirente uno solo (nazionale), il contratto aziendale continuerà a produrre effetti sino al momento della scadenza o dell’eventuale stipula di un contratto di pari livello anche da parte della seconda azienda.

 

Consultazione sindacale – Come è noto, già la precedente disciplina prevedeva l’obbligo per le aziende con oltre 15 dipendenti di aprire una fase di consultazione sindacale al termine della quale, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo, il trasferimento poteva essere attuato. La procedura doveva essere attivata sia dall’azienda cedente che da quella acquirente almeno 25 giorni prima del trasferimento mediante apposite comunicazioni ai rispettivi sindacati; successivamente, su richiesta di quest’ultimi, la questione doveva formare oggetto di esame congiunto da concludersi in ogni caso entro 10 giorni.

Le nuove disposizioni, nel confermare termini e modalità della consultazione, stabiliscono che la stessa deve essere attivata “almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti”. Tale formulazione, anziché porre fine alle controversie sorte in passato sull’individuazione del momento iniziale della fase di consultazione, sembra viceversa introdurre ulteriori elementi di incertezza non definendo compiutamente cosa debba intendersi per intesa vincolante.

Resta invece confermato che la mancata osservanza da parte aziendale degli obblighi di consultazione costituisce condotta antisindacale, come tale perseguibile ai sensi dell’art.28 della legge n.300/70 (Statuto dei lavoratori).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n41/2000 e 82/1991.

 

Allegato uno

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.43 del 21.2.2001 (fonte Guritel)

 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18

Attuazione  della  direttiva  98/50/CE  relativa  al mantenimento dei
diritti  dei  lavoratori  in  caso  di  trasferimento  di imprese, di
stabilimenti o di parti di stabilimenti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
  1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2112  (Mantenimento  dei  diritti  dei lavoratori in caso di
trasferimento  d'azienda).  -  In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto  di  lavoro  continua  con  il  cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
  Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti  che  il  lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure  di  cui  agli  articoli  410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
  Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti economici e
normativi  previsti  dai contratti collettivi nazionali, territoriali
ed  aziendali  vigenti  alla  data  del trasferimento, fino alla loro
scadenza,  salvo  che  siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
  Ferma  restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni  di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi  al  trasferimento  d'azienda,  puo' rassegnare le proprie
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
  Ai  fini  e  per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per  trasferimento  d'azienda  qualsiasi  operazione  che comporti il
mutamento  nella  titolarita'  di un'attivita' economica organizzata,
con  o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio
di  beni  o  di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identita', a prescindere dalla tipologia
negoziale  o  dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento
e'  attuato,  ivi  compresi  l'usufrutto  o  l'affitto  d'azienda. Le
disposizioni   del   presente   articolo  si  applicano  altresi'  al
trasferimento   di  parte  dell'azienda,  intesa  come  articolazione
funzionalmente  autonoma  di  un'attivita'  economica  organizzata ai
sensi  del  presente comma, preesistente come tale al trasferimento e
che conserva nel trasferimento la propria identita'.".
 
                               Art. 2.
   Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
  1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1,
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Quando  si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del
codice    civile,    un   trasferimento   d'azienda   in   cui   sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso
in  cui  il  trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del
medesimo  articolo  2112,  il  cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione  per  iscritto  almeno venticinque giorni prima che sia
perfezionato  l'atto  da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia
raggiunta  un'intesa  vincolante  tra  le  parti, se precedente, alle
rispettive    rappresentanze    sindacali   unitarie,   ovvero   alle
rappresentanze  sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo
19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  nelle unita' produttive
interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il
contratto   collettivo   applicato   nelle   imprese  interessate  al
trasferimento.  In  mancanza delle predette rappresentanze aziendali,
resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto
dal  cedente  e  dal  cessionario  per  il  tramite dell'associazione
sindacale    alla    quale   aderiscono   o   conferiscono   mandato.
L'informazione  deve  riguardare:  a)  la data o la data proposta del
trasferimento;  b)  i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c)  le  sue  conseguenze  giuridiche,  economiche  e  sociali  per  i
lavoratori;  d)  le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
  2.  Su  richiesta  scritta  delle  rappresentanze  sindacali  o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di  cui al comma 1, il cedente e il cessionario
sono  tenuti  ad  avviare,  entro  sette giorni dal ricevimento della
predetta  richiesta,  un  esame  congiunto  con  i soggetti sindacali
richiedenti.  La  consultazione  si intende esaurita qualora, decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
  3.  Il  mancato  rispetto,  da parte del cedente o del cessionario,
degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2  costituisce  condotta
antisindacale  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
  4.  Gli  obblighi  d'informazione e di esame congiunto previsti dal
presente  articolo  devono  essere  assolti  anche nel caso in cui la
decisione  relativa  al  trasferimento  sia  stata  assunta  da altra
impresa   controllante.   La   mancata   trasmissione   da  parte  di
quest'ultima    delle    informazioni   necessarie   non   giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.".
 
                               Art. 3.
                         Disposizioni finali
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto
trovano applicazione a decorrere dal 1o luglio 2001.
  2.  Il  presente  decreto  non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica