|
|
Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via
Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com |
Roma, 26 marzo 2001
Circolare n.42/2001
Oggetto: Notizie in breve.
Autotrasporto – Riduzione accise
gasolio – E’ stato pubblicato il decreto che fissa a 171 lire/litro la
riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato dalle
imprese di autotrasporto merci nell’ultimo quadrimestre 2000 – Decreto
interministeriale 19 marzo 2001 su G.U. n.70 del 24
marzo 2001.
Autotrasporto – Trasporto combinato – E’ stata
recepita la direttiva comunitaria n.106 del 1992
concernente la nuova definizione di trasporto combinato di merci tra Stati
membri – Decreto 15 febbraio 2001 su G.U. n.65 del
19.3.2001.
Autotrasporto – Premi RCAuto – Sono state fissate norme per
garantire la trasparenza e la concorrenzialità dei
servizi assicurativi prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di premi annuali
di riferimento che le imprese assicuratrici dovranno comunicare entro il 31
ottobre di ciascun anno all’Isvap, alle CCIAA e al
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – Legge 5 marzo 2001, n.57, su G.U. n.66 del 20.3.2001.
Trasporti internazionali – Interporti – E’ stata
data delega al Governo per il riordino della normativa vigente in materia di
procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi a favore degli
interporti di cui alla legge 454/1997 – Articolo 24 legge 5 marzo 2001, n.57, su G.U. n.66 del 20.3.2001.
Tributi – Reddito d’impresa – Con due provvedimenti datati 14
marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato i regimi fiscali agevolati
per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 legge
n.388/2000) e per le imprese marginali (art.14 legge n.388/2000); relativamente all’attività di autotrasporto merci sono state
definite marginali le imprese con ricavi annui fino a 38 milioni di lire –
Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sulla G.U. n.68 del 22.3.2001.
Tributi – Invim decennale – In attuazione
dell’articolo 20 della legge n.388/2000 (semplificazioni
per l’Invim decennale) sono state previste le
modalità per la liquidazione e il versamento dell’imposta sostitutiva
dell’imposta comunale sull’incremento del valore degli
immobili, pari allo 0,1 per cento del valore degli immobili stessi –
Provvedimento Agenzia delle Entrate su G.U. n.68 del
22.3.2001.
Tributi – Modello 730/2001 – Con la circolare n.31/E del 23 marzo 2001 il Ministero delle Finanze ha
dettato le istruzioni per lo svolgimento dell’assistenza fiscale da parte dei
datori di lavoro e dei Caf
dipendenti.
Dogane –
Imballaggi di legno –
In attuazione della direttiva n.29/2000 concernente
la protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali, la Commissione Europea
ha introdotto particolari misure di controllo sanitario sugli imballaggi di
legno provenienti dal Canada, dalla Cina, dal Giappone
e dagli Stati Uniti – Decisione della Commissione su GUCE L81 del 21.3.2001.
Camere di Commercio – Registro Imprese – Le imprese potranno richiedere
alle CCIAA l’attivazione del cosiddetto “cert.impresa”, un dispositivo
da inserire nel sito Internet dell’impresa
richiedente che consente l’accesso diretto al registro imprese; il nuovo
servizio permetterà ai terzi interessati di conoscere immediatamente le
informazioni relative all’impresa (generalità degli amministratori, elenco
soci, bilanci, ecc.) certificate dalla CCIAA – Decreto 15 febbraio 2001 su G.U.
n.66 del 20.3.2001.
Previdenza
– Artigiani
– La misura dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani per l’anno in
corso è stata fissata dall’Inps con la circolare n.70 del 21 marzo 2001.
Calamità naturali – Il Dipartimento per la Protezione Civile ha aggiornato
l’elenco dei comuni della Lombardia danneggiati dagli eventi alluvionali
dell’ottobre 2000 – Decreto 8 marzo 2001 su G.U. n.68
del 22.3.2001.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
D/d |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 70 del 24.3.2001 (fonte Guritel)
DECRETO 19 marzo 2001
Variazione dell’importo della
riduzione dell’accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all’art. 1 del decreto legge n.265 del 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMIA
DECRETA
ART.1
(Rideterminazione della riduzione dell'aliquota)
L'aumento dell'importo della
riduzione di accisa di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n.343, previsto dal comma 4 del
medesimo articolo, è stabilito, per il periodo che va dal 1° settembre 2000 al
31 dicembre 2000, in lire 71.000 per mille litri di gasolio; conseguentemente
l'importo della riduzione dell'aliquota di accisa, di
cui al medesimo articolo 1, comma 1, è fissata in lire 171.000 per mille litri
di gasolio.
Art.2
(Regolazione contabile)
1.
I soggetti destinatari del beneficio
previsto dall'art.1 del decreto-legge indicato al
precedente articolo, nella dichiarazione di cui all'articolo
2, comma 1, del medesimo decreto-legge indicano se il predetto beneficio sarà
fruito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241, ovvero mediante rimborso della
relativa somma.
2.
In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente articolo 1 sia
fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, la
dotazione del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n.343, al netto dell'eventuale quota
occorrente per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta
compensazione, deve affluire alla contabilità speciale n.1778,
denominata "Fondi di Bilancio", istituita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n.189, per procedere alla regolazione contabile delle
compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.
Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Del
Turco
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visco