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Roma, 29 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 44/2001

 

OGGETTO: FUNZIONE PUBBLICA - SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - D.P.R. 28.12.2000, N.445, SU S.O. ALLA G.U. N.42 DEL 20.2.2001.

 

 

In attuazione dell'articolo 7 della legge n.50/1999 è stato emanato il Testo Unico indicato in oggetto che ha riordinato e semplificato le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

 

L'aspetto più rilevante delle semplificazioni introdotte riguarda l'abolizione dell’obbligo di presentazione alle pubbliche amministrazioni di una serie di certificati, quali quelli relativi alla residenza, alla cittadinanza, all'iscrizione in albi e elenchi, al titolo di studio, specializzazione e abilitazione, al codice fiscale e alla partita Iva, al casellario giudiziale, allo stato di liquidazione e fallimento, ecc.

 

I predetti certificati possono ora essere sostituiti a tutti gli effetti da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato (art.46 del T.U.). Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accettare l'autocertificazione: il comportamento omissivo da parte dell'impiegato pubblico comporta la violazione dei doveri di ufficio. Resta ovviamente fermo in capo ai cittadini il diritto di richiedere il rilascio dei certificati di loro interesse.

 

Accanto all'autocertificazione è stato confermato l'istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del T.U.) mediante la quale è consentito dichiarare stati, qualità personali e fatti di diretta conoscenza dell'interessato. La dichiarazione sostitutiva si differenzia dall'autocertificazione in quanto con il ricorso ad essa il cittadino non sostituisce un certificato, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

 

Sia nell'autocertificazione che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'autenticazione della firma avviene apponendo la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, ovvero allegando la fotocopia di un documento di identità.

 

Un'ulteriore novità introdotta dal Testo Unico riguarda le modalità alternative all'autenticazione di copie (art.19). L'interessato, pur non potendo autenticare da sé la copia di un documento originale (tale potere rimane fermo in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18 del T.U.), può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la copia del documento è conforme all'originale, formando così un atto che ha il valore di una copia autentica.

 

Le semplificazioni introdotte sono obbligatorie nei confronti della Pubblica Amministrazione, mentre rimangono facoltative nei rapporti tra privati (es. con le banche, con le imprese assicuratrici, ecc.).

 

Il Testo Unico ha anche confermato senza modifiche sostanziali le disposizioni relative ai documenti informatici e alla firma digitale.

L'intero Testo Unico e i moduli per le autocertificazioni sono disponibili sul sito Internet  www.funzionepubblica.it.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

D/d

 

 

 

 

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