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Roma, 29 marzo 2001
CIRCOLARE N. 44/2001
OGGETTO: FUNZIONE PUBBLICA -
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - D.P.R. 28.12.2000, N.445,
SU S.O. ALLA G.U. N.42 DEL 20.2.2001.
In attuazione dell'articolo 7 della legge n.50/1999 è stato emanato il
Testo Unico indicato in oggetto che ha riordinato e semplificato le
disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
L'aspetto più rilevante delle semplificazioni introdotte riguarda
l'abolizione dell’obbligo di presentazione alle pubbliche amministrazioni di
una serie di certificati, quali quelli relativi alla residenza, alla cittadinanza,
all'iscrizione in albi e elenchi, al titolo di studio, specializzazione e
abilitazione, al codice fiscale e alla partita Iva, al casellario giudiziale,
allo stato di liquidazione e fallimento, ecc.
I predetti certificati possono ora essere sostituiti a tutti gli
effetti da una autocertificazione
sottoscritta dall'interessato (art.46 del T.U.). Le amministrazioni pubbliche
sono obbligate ad accettare l'autocertificazione: il comportamento omissivo da
parte dell'impiegato pubblico comporta la violazione dei doveri di ufficio.
Resta ovviamente fermo in capo ai cittadini il diritto di richiedere il rilascio
dei certificati di loro interesse.
Accanto all'autocertificazione è stato confermato l'istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art.47 del T.U.) mediante la quale è consentito dichiarare stati, qualità personali
e fatti di diretta conoscenza dell'interessato. La dichiarazione sostitutiva si
differenzia dall'autocertificazione in quanto con il ricorso ad essa il
cittadino non sostituisce un certificato, ma un atto di notorietà che
appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.
Sia nell'autocertificazione che nella dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà l'autenticazione della firma avviene apponendo la sottoscrizione
in presenza del pubblico ufficiale, ovvero allegando la fotocopia di un
documento di identità.
Un'ulteriore novità introdotta dal Testo Unico riguarda le modalità
alternative all'autenticazione di copie (art.19). L'interessato, pur non
potendo autenticare da sé la copia di un documento originale (tale potere
rimane fermo in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18 del T.U.),
può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che
la copia del documento è conforme all'originale, formando così un atto che ha
il valore di una copia autentica.
Le semplificazioni introdotte sono obbligatorie nei confronti della
Pubblica Amministrazione, mentre rimangono facoltative nei rapporti tra privati
(es. con le banche, con le imprese assicuratrici, ecc.).
Il Testo Unico ha anche confermato senza modifiche sostanziali le
disposizioni relative ai documenti informatici e alla firma digitale.
L'intero Testo Unico e i moduli per le autocertificazioni sono disponibili
sul sito Internet www.funzionepubblica.it.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
D/d
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