|
|
Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it -
http://www.confetra.com |
Roma, 30 marzo 2001
CIRCOLARE N. 47/2001
OGGETTO:
TRASPORTO COMBINATO - COMPLETAMENTO DELLA RETE INTERPORTUALE NAZIONALE – ART.24, LEGGE 5.3.2001, N.57, SU
G.U. N.66 DEL 20.3.2001.
Con il provvedimento legislativo in oggetto il
Governo è stato delegato ad emanare - senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato - un decreto legislativo per il riordino della normativa
in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi
previsti per la realizzazione della rete interportuale nazionale.
Il decreto dovrà essere promulgato - entro il 4
aprile 2002 - con l'osservanza dei seguenti criteri:
a)
definire le
modalità ed i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture
intermodali anche diverse dagli interporti;
b)
prevedere, al fine
dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse
rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione
dell'infrastruttura;
c)
definire la rete
interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari,
finalizzandole al riequilibrio modale e territoriale nell'ambito
dell'elaborazione del Piano Generale dei Trasporti;
d)
rafforzare le
misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture
intermodali esistenti, anche per la riduzione dell'inquinamento;
e)
completare gli
interporti già individuati e ammessi al finanziamento;
f)
privilegiare le
infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici
internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta
capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilevanza internazionale ed
intercontinentale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto delegato, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano degli
interporti previsto dalle leggi 240/90, 204/95 e 454/97.
Ovviamente sono fatti salvi i procedimenti
già avviati alla predetta data.
L'importanza del provvedimento legislativo in oggetto è riferita in
particolare alla previsione che ammette ai contributi infrastrutture
intermodali non necessariamente inserite in infrastrutture interportuali, come
prevede invece la normativa vigente.
I finanziamenti già attivati per la rete interportuale italiana risultano nel Piano Generale Trasporti.
f.to ing.
Antonio Giacoma |
Allegati due
|
|
|
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Interporti in attività: leggi di finanziamento
per la realizzazione ed il potenziamento |
|||||||
(miliardi
di lire) |
|||||||
Interporto
|
Regione |
Interventi effettuati |
Interventi in programma |
||||
Costo totale |
Finanz. Statale |
Fonte finanz. |
Costo totale |
Finanz. statale |
Fonte finanz. |
||
Orbassano |
Piemonte |
54,00 |
54,00 |
L.240/90 |
21,25 |
9,406 |
L.240/90 |
Rivalta S. |
Piemonte |
40,00 |
40,00 |
L.240/90 |
11,41 |
5,000 |
L.454/97 |
Verona |
Veneto |
62,00 |
62,00* |
L.240/90 |
32,28 |
15,000 |
L.240/90 |
Padova |
Veneto |
61,00 |
61,00 |
L.240/90 |
30,02 |
15,000 |
L.240/90 |
Bologna |
Emilia-R. |
58,00 |
58,00 |
L.240/90 |
18,77 |
9,200 |
L.240/90 |
Parma |
Emilia-R. |
33,00 |
33,00 |
L.240/90 |
14,40 |
7,200 |
L.240/90 |
Livorno |
Toscana |
49,00 |
49,00* |
L.240/90 |
8,00 |
4,000 |
L.454/97 |
Marcianise-Nola |
Campania |
60,00 |
60,00 |
L.240/90 |
28,00 |
14,000 |
L.454/97 |
Totale |
|
417,00 |
417,00 |
|
164,13 |
78,906 |
|
* interventi attuati parzialmente |
|
|
|
|
Nuovi
interporti in fase istruttoria e relative leggi di finanziamento
|
||||
(miliardi
di lire) |
||||
Interporto |
Regione |
Interventi in programma |
||
Costo totale |
Finanz. statale |
Fonte finanz. |
||
Novara* |
Piemonte |
83,33 |
21,36 |
L.240/90 |
Vado
Ligure* |
Liguria |
35,19 |
21,12 |
L.240/90 |
Bergamo |
Lombardia |
93,76 |
27,94 |
L.240/90 |
Porto Marghera C.I.A. |
Veneto |
104,52 |
30,00 |
L.341/95 |
Porto Marghera A.P. Venezia |
Veneto |
15,00 |
15,00 |
L.341/95 |
Cervignano* |
Friuli |
51,18 |
29,74 |
L.641/96 |
Prato* |
Toscana |
86,77 |
48,31 |
L.240/90 |
Jesi |
Marche |
66,65 |
30,17 |
L.641/96 |
Orte |
Lazio |
50,36 |
28,00 |
L.240/90 |
Frosinone |
Lazio |
30,00 |
17,90 |
L.341/95 |
Pescara |
Abruzzo |
108,50 |
46,52 |
L.341+L.240 |
Termoli |
Molise |
21,30 |
8,97 |
L.341/95 |
Pontecagnano |
Campania |
67,00 |
15,00 |
L.135/97 |
Bari |
Puglia |
59,95 |
20,66 |
L.240/90 |
Area Jonico - Salentina |
Puglia |
107,09 |
19,87 |
L.341/95 |
Tito |
Basilicata |
44,43 |
16,38 |
L.641/96 |
Gioia Tauro |
Calabria |
58,10 |
14,86 |
L.240/90 |
Catania |
Sicilia |
83,10 |
19,45 |
L.240/90 |
Totale |
|
1.166,23 |
431,25 |
|
* Potenziamento dell'infrastruttura esistente |
G.U. n. 66 del 20.3.2001 (fonte Guritel)
Legge 5 marzo 2001, n. 57
OMISSIS
INTERVENTI A FAVORE
DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
Art. 24
(Delega per il completamento della
rete interportuale nazionale)
1. Al fine di
consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la
realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998,
n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale
in un contesto di rete logistica, il Governo è
delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture
da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di
infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti
dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine
dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di
altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati
interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete
interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa
complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e
territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie
tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei
trasporti;
d)
rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le
infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi
e per la riduzione dell'inquinamento;
e)
completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al
finanziamento;
f) privilegiare
le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici
internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta
capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed
intercontinentale.
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano
quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e
successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre
1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le
disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai
contributi da erogare, sulla base di criteri
previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a
valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo
comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati
alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n.
240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di
decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di novanta giorni.
4. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi
del comma 1.
5. Con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione
del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e
razionalizzazione.
Art. 25
OMISSIS
FINE TESTO LEGGE