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Roma, 9 aprile 2001

 

CIRCOLARE N.50/2001

OGGETTO: POSTE – LICENZA INDIVIDUALE - D.M. 17.11.2000 SU G.U. N.56 DELL'8.3.2001.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministro delle Comunicazioni di concerto con quello del Tesoro ha fissato i criteri per la determinazione dei contributi che i titolari di licenza individuale devono versare al fondo di compensazione degli oneri di servizio postale universale (articolo 10 d.lgvo n.261/99).

 

Si conferma che non è sufficiente prestare servizi postali per essere necessariamente assoggettati alla licenza individuale. Le imprese private, infatti, anche quando svolgono prestazioni che rientrano nel servizio universale (invii postali fino a 2 kg, invii di pacchi fino a 20 kg) accompagnano generalmente questi servizi con altri a valore aggiunto (quali ad es. il ritiro a domicilio, l'indirizzamento plurimo, la rilevazione del percorso dell’invio, l'avviso di consegna, ecc.), la presenza dei quali, come confermato nella circolare ministeriale SG 1311 del 19 giugno 2000, esonera dall’obbligo della licenza individuale.

 

Le imprese che offrono i predetti servizi, peraltro, restano assoggettate alla autorizzazione generale di cui al decreto ministeriale n.75/2000, al pari delle imprese che offrono servizi non rientranti nell’ambito del servizio universale, quali gli invii postali superiori a 2 kg e gli invii di pacchi postali superiori a 20 kg. A tal fine si rammenta che con la circolare integrativa 28 settembre 2000 il Ministero delle Comunicazioni ha convenuto che per pacco postale deve intendersi un pacco di peso non superiore a 30 kg. Nella stessa circolare è stato ribadito che i subvettori non sono soggetti alle autorizzazioni postali.

 

A carico dei titolari di autorizzazione generale sono previsti unicamente contributi per controlli e verifiche da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2000.

 

Allo stato attuale rimane assoggettata alla disciplina della licenza individuale la posta elettronica ibrida (invii postali generati telematicamente), ancorché il recapito avvenga a "data e ora certa". In un primo tempo questo servizio, che essendo a valore aggiunto dovrebbe essere escluso dal servizio universale, è stato addirittura riservato alla società Poste Italiane. A seguito dell'intervento della Commissione UE (che ha aperto un procedimento contro l'Italia per violazione delle regole di concorrenza) la posta elettronica ibrida è stata recentemente aperta agli operatori privati purché il servizio venga svolto alle condizioni stabilite nella circolare DGRQS/208 del 24 gennaio 2001. Sulla materia dovrà ora pronunciarsi la Corte di Giustizia europea.

Si fa presente, infine, che nell'ambito della liberalizzazione dei servizi postali la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva che individua i servizi speciali che esulano dal servizio universale e pone ulteriori limiti ai servizi che possono essere riservati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.8/2001 e nn.124, 90 e 84/2000

 

Allegati cinque

 

D/g

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G.U. n. 56 del 8.3.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 novembre 2000

Modalita' di funzionamento del fondo di compensazione degli oneri del
servizio postale universale.
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Determinazione dell'onere
  1.  L'autorita'  di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun
anno,   determina  l'entita'  degli  oneri  del  servizio  universale
espletato  da  Poste  Italiane  S.p.a.  non coperti dalle entrate dei
servizi  riservati  e  provvede  a  richiedere la pubblicazione di un
comunicato  al  riguardo  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
                               Art. 2.
                      Richiesta agli operatori
  1.  L'autorita'  di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun
anno,   invita   gli   operatori  titolari  di  licenza  individuale,
rilasciata  ai sensi del decreto 4 febbraio 2000, n. 73, a comunicare
entro  il  31 maggio  i  dati  contabili relativi agli introiti lordi
derivanti  dall'attivita' prevista dalla licenza; la nota deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o della ditta.
  2. La richiesta e' rivolta anche ai soggetti nei riguardi dei quali
sia stato accertato e sanzionato l'espletamento di attivita' soggetta
al previo rilascio di licenza individuale.
                               Art. 3.
                        Misura del contributo
  1.  L'autorita'  di  regolamentazione,  sulla base delle risultanze
contabili  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  determina la misura del
contributo  da  richiedere  ai  titolari  di  licenza, fermo restando
quanto previsto dall'art. 4 del decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
  2.  L'autorita'  di regolamentazione comunica ai soggetti tenuti al
pagamento l'entita' della somma da versare entro il 30 giugno.
                               Art. 4.
                       Modalita' di pagamento
  1.  Il  pagamento  delle somme dovute ai sensi del presente decreto
puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
    a) versamento  diretto presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
    b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato;
    c) versamento  con  vaglia  postale  intestato  alla  sezione  di
Tesoreria provinciale dello Stato.
  2.  La  causale del versamento deve contenere il codice fiscale del
versante, l'indicazione dell'anno per il quale si versa il contributo
nonche' l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata
del bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317.
  3.  Copia della attestazione di versamento deve essere trasmessa al
Ministero  delle  comunicazioni  ed  al  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.
                               Art. 5.
                    Ritardato o mancato pagamento
  1.  In  caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque
non  oltre  il  31 ottobre,  le stesse sono aumentate degli interessi
decorrenti  dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati
secondo il tasso legale vigente.
  2.  In  caso  di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  e degli
interessi,  si  provvede  al  loro  recupero  a  norma  delle vigenti
disposizioni in materia.
                               Art. 6.
                           Riassegnazione
  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  su  richiesta  del  Ministro  delle comunicazioni, con le
procedure   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 novembre  1999,  n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
delle  comunicazioni,  delle  somme  versate  ai  sensi  del presente
decreto.
                               Art. 7.
                           Accreditamento
  1.  L'autorita'  di  regolamentazione  provvede  a corrispondere le
somme  di  cui  all'art. 6 alla societa' Poste Italiane S.p.a., quale
fornitore del servizio universale.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 17 novembre 2000
                             Il Ministro delle comunicazioni
                                        Cardinale

 

 

G.U. n.105 dell’8.3.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 aprile 2000

Contributi  per  le  licenze  individuali  e  per  le  autorizzazioni
generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreta:

Capo I

Licenze individuali

Art. 1.
Contributo per istruttoria
  1.  Le  ditte  che intendono offrire al pubblico servizi postali ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute
al  pagamento  di  un  contributo  a  titolo  di  rimborso  dei costi
amministrativi  connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L.
1.000.000 per ogni domanda inerente a ciascun servizio.
  2.  Le  richieste  di  modifica,  di  estensione, di riduzione o di
variazione   della   licenza  individuale  sono  assoggettate  ad  un
contributo d'istruttoria di L. 200.000.
                                 Art. 2.
                   Contributo per controlli e verifiche
  1.  Le  ditte  titolari  di una licenza individuale, in riferimento
agli  oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del
servizio  oggetto  della  licenza  e per la verifica del mantenimento
delle  relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributo
ad   anno,   compreso   quello   nel   quale  e'  stata  prodotta  la
dichiarazione,  di  L.  500.000  per  la prima sede operativa e di L.
200.000  per  ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata
nel territorio nazionale.

                                   Capo I

Autorizzazioni generali

                                   Art. 3.
                          Contributo per istruttoria
  1.  Le  ditte  che intendono offrire al pubblico servizi postali ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute
al  pagamento  di  un  contributo,  a  titolo  di  rimborso dei costi
amministrativi  connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L.
500.000 per ogni dichiarazione inerente a ciascun servizio.
  2. Ogni dichiarazione di modifica, di estensione, di riduzione o di
variazione  rispetto a quella originaria e' soggetta ad un contributo
per istruttoria di L. 200.000.
                                   Art. 4.
                          Contributo per controlli e verifiche
  1.  Le ditte titolari di un'autorizzazione generale, in riferimento
agli  oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del
servizio   oggetto   dell'autorizzazione   e   per  la  verifica  del
mantenimento  delle  relative condizioni, sono tenute al pagamento di
un contributo ad anno, compreso quello nel quale e' stata prodotta la
dichiarazione,  di  L.  500.000  per  la prima sede operativa e di L.
200.000  per  ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata
nel territorio nazionale.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia intervenuta una pronuncia di diniego da
parte del Ministero delle comunicazioni nel termine di quarantacinque
giorni  dal  ricevimento  della  dichiarazione  per le autorizzazioni
generali  o in quello di trenta giorni per le autorizzazioni generali
ad  effetto  immediato,  l'interessato  ha  diritto  al  rimborso del
contributo versato per verifiche e controlli.
 

Capo III

                                Norme finali

                                   Art. 5.
                          Modalita' di pagamento
  1.  Il  pagamento  delle somme dovute ai sensi del presente decreto
puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
    a) versamento  diretto presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
    b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato;
    c) versamento  con  vaglia  postale interno o internazionale alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
    d) accreditamento  bancario  a favore dell'ufficio italiano cambi
per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  2.  La  causale  del  versamento  deve  contenere l'indicazione che
l'importo  deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato
al capo XXVI, capitolo 2569, art. 14.
                                   Art. 6.
                          Termini per il pagamento
  1.  Per  l'avvio  delle  attivita' soggette a licenza individuale i
contributi sono versati:
    a) per istruttoria, contestualmente alla domanda;
    b) per   controlli   e   verifiche,  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione della intervenuta licenza.
  2.  Per l'avvio delle attivita' soggette ad autorizzazione generale
e  ad  autorizzazione generale ad effetto immediato, i contributi per
istruttoria  e per verifiche e controlli sono versati contestualmente
alla dichiarazione.
  3. Per gli anni successivi al primo i contributi sono versati entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
                                   Art. 7.
                          Aggiornamento dei contributi
  1.  La  rivalutazione  dei  contributi  e'  disposta  ogni due anni
secondo  il  tasso  programmato d'inflazione con decreto del Ministro
delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, da pubblicare entro il
31 ottobre.
                                   Art. 8.
                          Ritardato o mancato pagamento
  1.  In caso di ritardato pagamento dei contributi, entro il termine
massimo  del  31 luglio  di  ciascun  anno, l'interessato e' tenuto a
versare una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ogni
mese o frazione di ritardo.
  2.   In  caso  di  mancato  pagamento  dei  contributi  e  delle
relative maggiorazioni,  il  Ministero delle comunicazioni procede al
loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
                                   Art. 9.
                              Entrata in vigore
  1.  Le  norme  del  presente  decreto  si applicano contestualmente
all'entrata  in  vigore dei regolamenti concernenti il rilascio delle
licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali
nell'ambito dei servizi postali.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 aprile 2000
                                   Il Ministro delle comunicazioni
                                               Cardinale

 

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Circolare SG n.1311 del 19.6.2000 concernente la nuova disciplina dei servizi postali e la conseguente attività di accertamento e sanzionatoria

Il decreto legislativo n. 261 del 1999

             L’art.1 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con d.P.R 29 marzo 1973, n. 156, attribuiva in esclusiva allo Stato, e per esso all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare.

             Sino al 1996 faceva parte dell’esclusiva anche il servizio pacchi, liberalizzato per effetto dell’art. 2, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

             L’Unione europea, proseguendo nella politica di liberalizzazione dei servizi pubblici, ha adottato la direttiva 97/67/CE con la quale sono state dettate le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio: la direttiva persegue scopi di armonizzazione ed anche di moderata liberalizzazione.

             Ha provveduto al recepimento della direttiva il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, che si è ispirato ai seguenti criteri:

 - assicurare il servizio universale e cioè una serie di prestazioni, di qualità determinata, da fornire con continuità sull’intero territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti: fornitore del servizio universale è la società per azioni Poste Italiane;

garantire al fornitore del servizio universale, indipendentemente dalla situazione antecedente all’attuazione della direttiva 97/67/CE, una riserva in misura necessaria al mantenimento di detto servizio (ove la riserva non raggiunga lo scopo, è previsto l’intervento di un fondo di compensazione a carico degli operatori privati e, soltanto ove gli oneri del servizio universale rimangano ancora senza copertura, è possibile previa l’attivazione di una specifica procedura, il ricorso ad interventi dello Stato): la prima deliberazione è stata assunta in data 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2000

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle definizioni di“invio postale, di “invio di corrispondenza” e di “pubblicità diretta per corrispondenza”, che sono alla base della nuova disciplina del settore postale:

             “invio” postale: l’invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici, e similare nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale; ”

                 “invio di corrispondenza”: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportata e consegnata all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;” 
                 “pubblicità diretta per corrispondenza”: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicato o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad accezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro; avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza, una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza; quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna.

             Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

 - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;

 - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg;

-          i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

In base alla citata deliberazione del 2 febbraio 2000 la riserva comprende:

 - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e ala distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa il cui prezzo sia inferiore a lire 6000 (seimila) ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi, compresi, relativamente alla fase del recapito, gli oggetti generati telematicamente (posta elettronica ibrida);

 - gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, indipendentemente da limiti di peso e di prezzo;

-          la pubblicità diretta per corrispondenza indirizzata per ciascuna campagna pubblicitaria, ad un numero di persone inferiore a 10.000 (diecimila).

             Al riguardo si fa presente quanto segue:

 - la riserva comprende ogni fase, e cioè la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii di corrispondenza;

la riserva non opera allorquando sia superato anche uno solo dei due limiti (peso o prezzo);

 - Il limite di lire seimila si riferisce al prezzo richiesto dall’operatore privato par la prestazione, a partire dal quale non opera la riserva;

L’articolo 41 del codice postale è stato abrogato e con esso la possibilità del cosiddetto “corso particolare”: di conseguenza non è consentita la prestazione concernente gli invii di corrispondenza rientrati nella riserva, anche soddisfacendo il diritto postale;

 - la pubblicità diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile;

-          se l’invio rientrante nella riserva è oggetto di servizi a valore aggiunto (ritiro a domicilio, rapidità, indirizzamento plurimo, traking & tracing, avviso di avvenuta consegna ecc.) l’attività in questione non è riservata né fa parte del servizio universale e, quindi, è da considerare liberalizzata, fermo restando il limite del prezzo di 6000 lire.

Sono liberi:

 - lo scambio dei documenti, come delineato dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 261 del 1999; qualora il fornitore del servizio gestisca più locali, può provvedere allo scambio di documenti fra abbonati a locali diversi, fermo restando che la consegna ed il ritiro dei documenti deve avvenire a cura degli abbonati;

-          l’autoprestazione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n 261 del 1999: se l’interessato si rivolge ad un terzo, questo può operare soltanto per lui, non è consentita l’autoprestazione allorquando l’interessato voglia o debba fare ricorso al servizio di raccomandazione nell’ambito ei procedure amministrative e giudiziarie

             Relativamente agli invii raccomandati ed assicurati, salvo quanto si dirà a proposito delle agenzie di recapito, si precisa che:

 - in presenza di procedure amministrative e giudiziarie, la riserva a favore di Poste Italiane s.p.a. è assoluta;

-          al di fuori del caso anzidetto, valgono i limiti di peso e di prezzo riguardanti gli invii di corrispondenza: il servizio è, dunque, libero al di là dei 350 gr. O delle seimila lire.

             I privati possono operare nel settore postale previo rilascio di licenza individuale per l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati che rientrano nel campo del servizio universale ovvero tramite conseguimento di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale.

             La disciplina della licenza individuale e della autorizzazione generale è dettata da due regolamenti del Ministero delle comunicazioni in data 4 febbraio 2000: n. 73 e n.75

              Le concessioni di cui al punto 1 dell’art.29 del codice postale sono state prorogate al 31 dicembre 2000: pertanto, le agenzie possono continuare ad espletare il recapito (per esempio) di corrispondenza epistolare originata e destinata al medesimo comune, previa corrisponsione alla soc. Poste Italiane del canone di connessione di lire trecento per oggetto e la medesima cosa dicasi per le registrate, sempreché – ovviamente – sia nei limiti della riserva.

             E’ da richiamare l’attenzione sull’articolo 23 comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha esteso al 31 dicembre 2000 la consegna delle agenzie di recapito (invii originati e destinati al medesimo comune) all’intera riserva di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le raccomandate inerenti a procedure amministrative  giudiziarie; non avendo disposto nulla al riguardo il ricordato comma 3 dell’articolo 23, si può ragionevolmente ritenere che le agenzie non debbano corrispondere alcunchè per le categorie di oggetti all’esame. In concreto, le agenzie corrisponderanno il canone di concessione soltanto per le corrispondenze epistolari.

I pacchi fino a 20 kg, a meno che il servizio offerto abbia lricarattestiche di “express courier ” (ritiro a domicilio, rapidità, indirizzamento plurimo, traking & tracing , avviso di avvenuta consegna, ricevuta di  consegna ecc..)  rientrano nel servizio universale: pertanto il privato che intende dedicarsi a tale attività deve richedere la licenza individuale.

             L’accertamento delle violazioni nel settore postale compete agli organi del Ministero delle comunicazioni ed ai competenti organi di polizia, l’irrogazione delle sanzioni spetta agli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni.

......OMISSIS......

Oggetto integrazione della circolare S.G. n. 1311 del 19 giugno 2000 concernente la nuova disciplina dei servizi postali e la conseguente attività di accertamento e sanzionatoria

A seguito di quesiti posti sia dagli operatori del settore che da uffici periferici del Ministero, si forniscono le seguenti precisazioni:

1)              la direttiva 97/67/CE, il decreto legilslativo n.261 del 1999 ed il regolamento n.73 del 2000 stabiliscono in modo chiaro e univoco che le singole fasi della prestazione, nell’ambito della riserva, sono di esclusiva competenza del fornitore del servizio univesrsale, e quindi vietate e che le medesime, nell’ambito del servizio univesrale, sono assoggettate a licenza individuale;

2)              la licenza individuale e l’autorizzazione generale devono essere conseguite da chi risponde della prestazione nei riguardi dell’utente:il subvettore o il mandatario non è tenuto ad intrattenere rappoti con il Ministero , purchè dimostri di operare er conto edel soggetto titolare dela licenza o dell’autorizzazione;

3)              sono soggetti ad autorizzazione generale tutti i servizi che esulano dal servizio universale pertanto non vi è bisogno di elencare tali servizi fra quali rientra il servizio espresso internazionale;

4)                 tenuto conto delle finalità del fondo di compensazione, per i servizi internazionali la contribuzione al fondo predetto è dovuta in relazione al valore dell’introito da riferire alla tratta nazionale sia per il corriere in entrata che per quello in uscita;

5)              le connotazioni del servizio espressi, che non sono da correlare alla sola celerità possono essere ricavate dalla direttiva 97/67/CE e dalla comunicazione della Commissione n. 39/C/02 del febbraio 1998;

6)              le condizioni generali di servizio, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 261 del 199, sono state redatte dalla soc. Poste Italiane ed attualmente sono all’esame del Ministero delle comunicazioni; sino all’entrata in vigore di dette condizioni generali vige il regolamento dei servizi postali, approvato con d.P.R. n.655 del 1982

7)              la definizione di pacco postale non è necessaria in quanto sono sufficienti le dizioni figuranti nella direttiva 97/67/Ce e del decreto legislativo n. 261/1999 può convenirsi, invece, sull’utilità di porre un limite obiettivo considerando “pacco postale” l’invio non superiore a 30 kg.fermo restando il limite di 20 kg per i pacchi rientranti nell’ambito del servizio universale;

8)              si può altresi convenire sull’esclusione dal settore postale delle merci che non sono accettate dal fornitore del servizio universale: in tal caso non sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 261 del 1999;

9)              l’occasione della prestazione è data dalla non professionalità dell’attività, dalla eccezionalità del fatto e di norma,dalla gratuità.

Roma lì 28.09.2000        

 
 
G.U. n.31 del 7.2.2001  (fonte Guritel) 
Circolare del 24 gennaio 2001, n.DGRQS/208
Recapito di invii postali a data od ora certa
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
    in qualita' di Autorita' per la regolamentazione del settore postale
.                                 A d o t t a
                           la seguente circolare:
      1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
      2.  Scopo della circolare e' di chiarire il significato del comma 4
    dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
      3.  La  fase  di recapito della posta elettronica ibrida appartiene
    alla  riserva  assegnata  alla  societa' Poste italiane, alla pari di
    qualsiasi  invio di corrispondenza entro i limiti di peso e di prezzo
    in vigore.
      4.  Qualora  l'utente  richieda,  nei riguardi degli invii di posta
    elettronica  ibrida in quanto sensibili al fattore tempo, prestazioni
    aggiuntive consistenti nel recapito a data od ora certa, la fornitura
    del servizio in questione, sulla scorta dei contenuti della decisione
    della  Commissione  europea  in  data  21 dicembre  2000, esula dalla
    riserva purche' siano rispettate le condizioni seguenti.
      5.  L'operatore, che intende offrire il servizio di cui al punto 4,
    esteso  almeno  all'intero territorio di una regione, deve richiedere
    apposita licenza al Ministero delle comunicazioni (direzione generale
    concessioni  ed  autorizzazioni  - viale America n. 201 - 00144 Roma)
    secondo le disposizioni recate dal decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
      6. L'operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la
    consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il
    pagamento  del  corrispettivo  pattuito  sia subordinato all'avvenuto
    recapito nel termine contrattuale.
      7. L'operatore, in ordine alle prestazioni di cui al punto 4, tiene
    un   registro,   da   vidimare   presso   il  competente  ispettorato
    territoriale  del Ministero delle comunicazioni, nel quale descrive i
    singoli  invii nonche' i dati seguenti: mittente, destinatario, ora e
    giorno  di  prelievo presso il mittente, data od ora e data richieste
    per il recapito.
      8.  Gli invii, che formano oggetto dei contratti di cui al comma 6,
    devono  essere  identificabili  e  distinguibili dagli altri invii di
    corrispondenza  in  virtu'  di  apposito  timbro apposto sul relativo
    involucro.
      9.  L'operatore  deve  provare  la  data  ovvero l'ora e la data di
    recapito  dell'invio  a  mezzo  firma  del  destinatario  apposta  su
    apposito  bollettario  ed  inoltre  deve  assicurare  al  mittente la
    possibilita'  di  un tracciamento dell'invio nel corso della fase del
    recapito.
      10.  I  registri  ed  i documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9, devono
    essere conservati per sei mesi.
      11.  Gli  operatori, che non rispettino le condizioni dettate dalla
    presente  circolare,  incorrono  nelle sanzioni previste dall'art. 21
    del decreto legislativo n. 261 del 1999.
      12.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  si riserva di adeguare la
    presente  circolare  alle  decisioni  della  Corte di giustizia delle
    Comunita' europee.
      La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.
        Roma, 24 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Cardinale

 

 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.03.2001

COM(2001) 109 definitivo

2000/0139 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla

concorrenza dei servizi postali della Comunità

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

OMISSIS

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

(1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 20):

"20. I servizi speciali sono servizi chiaramente distinti dal servizio universale, che soddisfano particolari esigenze dei clienti e che offrono prestazioni accessorie a valore aggiunto non offerte dal servizio postale ordinario; tali prestazioni accessorie a valore aggiunto sono, ad esempio, la consegna su appuntamento, l'opzione di effettuare modifiche in transito alla destinazione o ai destinatari oppure in caso di mancata consegna alla destinazione primaria, la possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in transito, l'orario di consegna garantito, più di un tentativo di consegna, o la consegna secondo le priorità o l'ordine sequenziale specificato dal cliente.

La raccolta a domicilio senza nessuna delle dette prestazioni accessorie non costituisce servizio speciale.

La trasmissione e/o ricezione elettronica a fini di smistamento, stampa e/o preparazione della posta non viene considerata servizio addizionale.

La posta per espresso costituisce un servizio speciale che, oltre alla maggiore rapidità e affidabilità di raccolta, trasporto e consegna, è caratterizzato dalla prestazione in tutto o in parte dei seguenti servizi addizionali: raccolta presso l'indirizzo del mittente, consegna al destinatario in persona o suo rappresentante autorizzato, garanzia di consegna entro una determinata data, possibilità di cambiamento di destinazione e di destinatario in transito, conferma al mittente dell'avvenuta consegna, possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in transito, trattamento personalizzato per i clienti e offerta di una gamma di servizi in funzione delle richieste."

(2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare alcuni servizi postali di base al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi. Questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i limiti di peso e di prezzo di cui al primo comma.

2. Gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita, scambio di documenti e servizi speciali (compreso il servizio espresso) non possono essere riservati.

Per quanto riguarda i servizi speciali, l'invio elettronico di posta al solo fine della stampa a distanza non è sufficiente per escludere il monopolio sulla posta transfrontaliera in entrata.

3. Quale fase ulteriore verso il completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, un'ulteriore apertura del mercato postale con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

La Commissione presenta una proposta a tal fine entro la fine del 2004, previo riesame del settore incentrato in particolare sulla necessità di garantire la prestazione del servizio universale in maniera appropriata in un ambiente di mercato competitivo.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del suddetto riesame."

(3) All'articolo 9 12 è aggiunto il seguente paragrafo comma:

"- 6. Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti.

Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni simili."

(4) All'articolo 12 è aggiunto il seguente sesto trattino:

"- il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nell'area riservata a partire da entrate ricavate da servizi compresi nell'area riservata è vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti nell'area competitiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione."

 (4a) L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"Gli Stati membri assicurano la definizione di procedure trasparenti, semplici e a basso costo per rispondere ai reclami degli utenti, particolarmente in casi riguardanti perdite, furti, danni o mancato rispetto delle norme sulla qualità del servizio (comprese le procedure per determinare la responsabilità nei casi in cui siano coinvolti più di un operatore)."

(5) All'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Gli Stati membri assicurano che detto principio sia anche applicato ai beneficiari di servizi postali che non rientrano nel servizio universale."

(6) All'articolo 27, la data "31 dicembre 2004" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006".

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                      Per il Consiglio

La Presidente                                  Il Presidente