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Roma,12 aprile 2001
CIRCOLARE
N. 51/2001
OGGETTO:
TRASPORTO COMBINATO - recepimEnTo
direttiva n.92/106/CEE - D.M. 15.2.2001 su g.u. n.65 del 19.3.2001.
Con un ritardo di oltre otto anni,
alla vigilia di una condanna per omissione da parte della Corte di Giustizia, è
stata recepita dal Governo italiano la direttiva comunitaria del 7 dicembre
1992 che fissa norme in materia di trasporti combinati di merci tra Stati
membri o aderenti al SEE - Accordo sullo Spazio Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, oltre agli Stati UE).
L'applicazione
delle norme comunitarie prevede talune disposizioni non coerenti con la
legislazione italiana, anche se le regole della CE sono valide esclusivamente
per i trasporti tra Stati membri o aderenti all’accordo SEE e non per i traffici
nazionali o per quelli con gli altri Stati.
Anzitutto la definizione del
trasporto combinato differisce da quella stabilita dalla legge 454/97. Quest'ultima
infatti (articolo 1, comma 2, lettera f) non pone limitazioni chilometriche o
vincoli di distanza, mentre la direttiva della CE prevede che la parte del
tragitto effettuata per ferrovia o per mare deve superare i 100 km in linea
d'aria; inoltre la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada
deve avere origine/destinazione nell'idonea stazione ferroviaria più vicina ai
punti di carico/scarico della merce; nel caso di trasporto strada-mare (o strada-fluviale)
il tragitto effettuato su strada deve essere compreso in un raggio non
superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di
imbarco/sbarco.
Il trasporto combinato tra Stati UE
o SEE, secondo la direttiva, può essere liberamente svolto mediante veicoli regolarmente
immatricolati in uno degli Stati UE o SEE, senza necessità di autorizzazione
come stabilisce la regolamentazione italiana.
Ai tragitti stradali di un
trasporto combinato infracomunitario (o infraSEE) non si applicano le tariffe
obbligatorie, contrariamente a quanto previsto dalla nostra legislazione.
Per i suddetti trasporti è previsto
un documento di accompagnamento non contemplato in Italia. Inoltre è consentito
il traino di un semirimorchio in conto proprio con un trattore in conto terzi.
La direttiva stabilisce infine che
il Ministro dei Trasporti, consultata la Commissione CE, può prevedere la
riduzione o il rimborso delle tasse automobilistiche applicate ai veicoli utilizzati
in trasporto combinato, sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati
all'interno dello Stato.
Per armonizzare le disposizioni
comunitarie recepite con quelle del nostro ordinamento il Ministero dei
Trasporti ha in elaborazione un'apposita circolare. Si fa riserva di tornare
quindi sull'argomento dopo l'emanazione della stessa.
f.to ing. Antonio Giacoma |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 80/1993
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Allegato uno |
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G.U. n.65 del 19.3.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO
15 febbraio 2001
Recepimento della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre
1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti
combinati di merci fra Stati membri.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, per "trasporto combinato" si
intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali
l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre)
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono
le seguenti condizioni:
a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via
navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su
strada, e' compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea
stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale o
fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria
di scarico piu' vicina per il tragitto terminale ovvero la parte
iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa
in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto
fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Art. 2.
Regime amministrativo
1. Il trasporto di cui all'art. 1, svolto mediante veicoli a cio'
destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell'Unione
europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, puo'
essere liberamente esercitato.
Art. 3.
Documento di trasporto
1. In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di
trasporto deve essere completato con l'indicazione delle stazioni
ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario o
dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per
via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi
al percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte prima
dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un
timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni
ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al
termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via
navigabile o per mare.
2. Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad
un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, e' trainato su uno
dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad
un'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto cosi'
eseguito e' esentato dalla presentazione del documento di cui al
comma 1. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti
terrestri e' stabilito il modello di documento, comprovante il
percorso eseguito o da eseguire per ferrovia, per via navigabile o
per mare, che deve essre prodotto.
Art. 4.
Tragitti iniziali e terminali
1. I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione
europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che
possiedono i requisiti per l'accesso alla attivita' e al mercato per
il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un
trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali
iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del
trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una
frontiera.
Art. 5.
Misure a favore del trasporto combinato
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione comunica alla
commissione, ai fini della prescritta consultazione, le proposte di
iniziative adottate dai competenti uffici ai sensi del vigente
ordinamento e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettario
o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia,
entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalita' che saranno
stabilite - delle tasse automobilistiche di cui all'art. 61 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, applicabili agli autocarri, ai
trattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nello
Stato, sempreche' utilizzati in trasporto combinato.
2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sulla
base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.
Art. 6.
T a r i f f e
1. Il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradale
iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato
e' liberamente determinato dalle parti.
Art. 7.
Trasporto combinato in conto proprio
1. Qualora, nel quadro di un trasporto combinato, l'impresa
mittente effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio ai
sensi della prima direttiva del consiglio, del 23 luglio 1962,
relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci
su strada, l'impresa destinataria della merce trasportata puo'
effettuare per conto proprio, in deroga alla definizione stabilita
dalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portare
a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore che le
appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla
direttiva 84/647/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa
all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il
trasporto di merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il
rimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresa
mittente o noleggiato da quest'ultima.
2. Il tragitto stradale iniziale di un trasporto combinato
effettuato dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che
le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente
alla direttiva 84/647/CEE, guidato da suoi dipendenti, mentre il
rimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresa
destinataria della merce o noleggiato da quest'ultima, e' parimenti
considerato, in deroga alla direttiva del 23 luglio 1962,
un'operazione di trasporto per conto proprio, qualora il tragitto
stradale terminale sia effettuato per conto proprio dall'impresa
destinataria conformemente a quest'ultima direttiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2001
p. Il Ministro: Angelini