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Roma, 17 aprile 2001
CIRCOLARE N.52/2001
OGGETTO: DIRITTO CIVILE –
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA – ART.13, LEGGE 5.3.2001, N.57 SU G.U. N.66
DEL 20.3.2001
In base alla legge in oggetto le imprese artigiane potranno essere
costituite anche in forma di società a responsabilità limitata pluripersonali.
E’ stato quindi rimosso il divieto previsto dalla legge quadro per
l’artigianato n. 443/85 che ammetteva tale possibilità solo nel caso di
società con un unico socio; in pratica le imprese artigiane non potranno
assumere solamente la forma di società per azioni o di società in accomandita
per azioni.
Affinché possano essere validamente costituite S.r.l. artigiane è
comunque necessario che siano rispettati i requisiti generali previsti dalla
suddetta legge quadro. In particolare il numero dei dipendenti non può essere
superiore a quello stabilito per i singoli settori (pari a 8 per
l’autotrasporto); la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro
manuale e quindi, nel caso di un’impresa di autotrasporto, partecipare
direttamente alla guida degli automezzi; quegli stessi soci devono anche
detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della
società.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.100/1997
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Allegato
uno |
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M/g
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G.U. n.66 del 20.3.2001 (fonte Guritel)
Legge 5.3.2001, n.57
Disposizioni in materie di apertura e regolamentazione dei mercati.
OMISSIS
Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo ilsecondo comma e' inserito il seguente: "L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo commadell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma".
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.