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Roma, 26 aprile 2001

 

CIRCOLARE N.61/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – AUMENTO DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE – D.M. 27.3.2001 SU G.U. N.77 DEL 2.4.2001.

 

Come preannunciato, le tariffe obbligatorie a forcella per i trasporti di merce su strada sono state aumentate del 2,5%.

 

L’aumento, decorrente dal 3 aprile 2001, si applica sulle tariffe in vigore (comprese quelle per i carichi e scarichi intermedi e le tasse di sosta dei veicoli), mentre non riguarda gli accordi economici di settore sottoscritti ai sensi dell’articolo 13 del decreto 18 novembre 1982 le cui tariffe possono essere ritoccate solo a seguito di intese tra le parti interessate.

 

Alla luce di quest’ultimo aumento, e a scopo indicativo, si trascrivono le tariffe minime arrotondate per il trasporto a carico completo di merci povere (classe III) con veicoli della massima portata.

                                                          

Km

 

Lire

 

 

 

50

 

354.000

100

 

542.000

200

 

750.000

300

 

949.000

400

 

1.153.000

500

 

1.349.000

600

 

1.534.000

700

 

1.740.000

800

 

1.953.000

900

 

2.150.000

1.000

 

2.344.000

1.100

 

2.537.000

1.200

 

2.722.000

 

 

Si rammenta che le tariffe delle classi I e II si ottengono maggiorando quelle della classe III rispettivamente del 10,53 e del 5,26 per cento.

 

Lo sviluppo completo delle tariffe aggiornate per chilogrammo e per chilometro è disponibile sul sito Internet della Confetra www.confetra.com.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.18/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.77 del 02.04.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 marzo 2001

Adeguamento  delle  tariffe  obbligatorie per i trasporti di merci su
strada  per  conto  di  terzi  eseguiti  sul  territorio  nazionale e
conferma  del  regime  e  dei valori previsti dall'art. 3 del decreto
ministeriale   9   marzo   1990   in   materia  di  sconti  tariffari
relativamente ai contratti particolari.
 
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982,
sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.
  2. Tale adeguamento e' riferito:
    ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
    alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
    alle  tasse  di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.
 
                               Art. 2.
  1.  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al precedente art. 1 non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di  cui  al  comma  4  dell'art.  13  delle  disposizioni  generali e
condizioni  di  applicazione  in  allegato al decreto ministeriale 18
novembre 1982;
  2.  Tali  contratti  sono  suscettibili  di adeguamenti tariffari a
seguito   di   analoghi  accordi  economici  conclusi  tra  le  parti
interessate.
                               Art. 3.
  1.  Sono  confermati  il  valore ed il regime degli sconti previsti
dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
                               Art. 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
    Roma, 27 marzo 2001
                                                 Il Ministro: Bersani