Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma,11 maggio 2001
CIRCOLARE N.68/2001
OGGETTO: TRIBUTI – DICHIARAZIONI
FISCALI – PROROGA TERMINI – D.P.C.M. 30.4.2001 SU G.U. N.107 DEL 10.05.2001.
Anche quest’anno sono stati prorogati
i termini di presentazione e di versamento delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, con il
provvedimento indicato in oggetto la scadenza di pagamento delle imposte sui
redditi e dell’Irap è stata fissata al 20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,4% d’interesse.
Le società, i sostituti d’imposta,
i soggetti Iva dovranno trasmettere la dichiarazione modello Unico esclusivamente
in via telematica entro il 31 ottobre 2001, tramite un proprio collegamento
(es. Internet), ovvero rivolgendosi ad un soggetto abilitato (professionisti,
Caf, associazioni di categoria). Solo le persone fisiche potranno continuare a
presentare la dichiarazione cartacea presso banche e uffici postali (entro la
scadenza del 31 luglio 2001).
Si rammenta che la dichiarazione
unificata comprende la dichiarazione dei redditi, quella Iva, quella Irap e il
modello 770 per i sostituti d’imposta che abbiano effettuato ritenute alla
fonte a non più di 20 soggetti; se viceversa il numero dei sostituiti è superiore
a 20 il modello 770 deve essere presentato autonomamente (sempre in via
telematica) entro il 30 giugno prossimo.
Lo stesso provvedimento ha inoltre
prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni Iva periodiche, che
com’è noto da quest’anno devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica.
Le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 dovranno
essere presentate entro il 20 giugno 2001; la dichiarazione di aprile e quella
del primo trimestre 2001 dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2001.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.23/2001 e
45/2000
|
|
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.107 del 10.05.2001 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001
Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle
dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonche' di
presentazione delle domande relative al regime fiscale delle
attivita' marginali.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1.
Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o
gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno
2001
1. Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata,
delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non
obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai
sensi dell'art. 2 del presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio
2001. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette
dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate
dai medesimi soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli
intermediari abilitati, sono effettuati:
a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 giugno al 20 luglio 2001, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli
approvati nell'anno 2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, compresa quella unificata, dei soggetti non tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini di
presentazione tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al
20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio
2001 ove i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione
delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del
presente decreto. I versamenti delle imposte risultanti dalle
predette dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni
presentate in via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del
presente decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati,
sono effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione
della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello
di scadenza dell'ordinario termine di versamento.
Art. 2.
Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni
dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001
1. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli
approvati nell'anno 2001, i cui termini di trasmissione in via
telematica scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale
modalita' entro il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzando
il servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricati
di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da:
a) i soggetti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione delle
dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni;
b) i soggetti tenuti nell'anno 2001, alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
c) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi
da quelli indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazioni
dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno
2001, mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite i
soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 1 per la dichiarazione
unificata, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'anno solare 2000 e' presentata dai contribuenti che si
avvalgono del servizio telematico, direttamente ovvero tramite i
soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive
modificazioni, entro il 20 luglio 2001.
Art. 3.
Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni
periodiche IVA per l'anno 2001
1. Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, e successive modificazioni, relative ai mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica,
direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998, entro il 20 giugno 2001 le dichiarazioni periodiche
relative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono
presentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001.
Art. 4.
Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale
delle attivita' marginali per l'anno 2001
1. Il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3,
della legge 29 dicembre 2000, n. 388, per avvalersi del regime
fiscale delle attivita' marginali per l'anno 2001 e' differito al
31 maggio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro delle finanze
Del Turco