Confederazione
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Roma, 11
maggio 2001
CIRCOLARE N.69/2001
OGGETTO: ATTIVITA’ CONFEDERALE – ACCORDO SUI
CONTRATTI A TERMINE.
Come
riportato dalla stampa nei giorni scorsi, la complessa vicenda sui contratti a
termine si è conclusa con il raggiungimento di un accordo tra la maggior parte
delle associazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e
CISL e UIL. L’intesa, che è stata inviata al Ministro del Lavoro, rappresenta
un atto di indirizzo delle parti sociali ai fini del recepimento nell’ ordinamento
italiano delle disposizioni sui contratti a termine contenute nella direttiva europea
99/70.
In
particolare, nell’accordo vengono fissati alcuni punti fondamentali che, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie, dovrebbero consentire un utilizzo più
diffuso dei contratti a termine. Tra le novità principali si segnala la
previsione di causali più ampie e l’alleggerimento degli attuali limiti
quantitativi aziendali.
Sulla
vicenda il testimone passa ormai al prossimo Governo che con decreto
legislativo dovrà provvedere al recepimento della direttiva.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n54/2001.
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Allegato
uno |
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M/f |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Roma, 4
maggio 2001
Oggetto: Trasposizione
della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa
all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Facciamo seguito
alla nostra comunicazione del 5 marzo in merito allo stato del negoziato
attivato il 24 luglio 2000 nell'ambito del "Comitato consultivo permanente
sulla legislazione del lavoro in relazione alle finalità del Patto per lo
sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998", ai fini della
trasposizione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
In relazione alle verifiche nel
frattempo effettuate, Le comunichiamo che le scriventi parti sociali hanno
negoziato e concordato l'allegato testo nella comune convinzione che - come
espressamente previsto
nel Patto per lo sviluppo e l’occupazione
- “le intese tra le parti sociali costituiscono lo strumento prioritario
affinché Governo e Parlamento adempiano gli obblighi comunitari, soprattutto
con riferimento a direttive che siano state emanate a seguito del dialogo
sociale”.
Le parti sociali hanno concordemente convenuto sugli orientamenti
comunitari che invitano le parti sociali stesse “a negoziare, ai livelli
appropriati, accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese le
forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e
competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la
sicurezza”.
In questo contesto, le parti sociali hanno proceduto, riconoscendo che
i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei
rapporti di lavoro, a dare completa e corretta attuazione alla direttiva
1999/70 sul contratto di lavoro a tempo determinato tenuto conto che lo stesso
rappresenta una caratteristica di impiego in alcuni settori, occupazioni ed
attività, atta a soddisfare sia le esigenze dei datori di lavoro che dei
lavoratori.
Nel merito, le parti sociali hanno individuato, come stabilito dalla
direttiva e nel rispetto degli obiettivi di cui alla clausola 1, un quadro
normativo complessivo per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo
determinato, con riguardo a ciascuna previsione relativa a:
·
Campo di applicazione (clausola 2), specificando
espressamente i rapporti di lavoro ai quali non si applica (cfr. art. 10);
·
Definizione (clausola 3), stabilendo le ragioni
che, direttamente o indirettamente, consentono l’apposizione di un termine al
rapporto di lavoro ed i casi nei quali non è invece ammesso il ricorso al
contratto a termine (cfr. artt. 1, 2 e 3);
·
Principio di non discriminazione (clausola 4),
indicando i trattamenti riferiti ai lavoratori a tempo indeterminato
comparabili, spettanti sulla base del principio del pro rata temporis (cfr.
art. 6);
·
Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5),
prevedendo, da un lato, una durata massima totale per le sole ipotesi di
proroga di contratti con termine iniziale inferiore ai tre anni; dall’altro,
confermando la possibilità di successivi rinnovi limitata dal rigoroso rispetto
di intervalli temporali tra l’uno e l’altro contratto a termine; definendo,
infine, quando due assunzioni a termine devono essere considerate successive
(cfr. artt. 4 e 5);
·
Informazione e possibilità di impiego (clausola 6),
rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione delle
modalità delle informazioni nonché gli strumenti per favorire la formazione da
assicurare ai lavoratori a termine (cfr. artt. 7 e 9 );
·
Informazione e consultazione (clausola 7),
stabilendo la computabilità dei contratti di durata superiore ai nove mesi ai
fini dell’art. 35 della legge n.300/70 e affidando ancora alla contrattazione
collettiva la definizione delle modalità delle informazioni da rendere alle
rappresentanze sindacali (cfr. artt. 8 e 9).
Inoltre, le parti sociali hanno ritenuto di affidare alla
contrattazione collettiva di settore la individuazione di limitazioni
quantitative al ricorso all'istituto del contratto a tempo determinato, per
tutte le ipotesi diverse da quelle espressamente indicate come esenti da
qualsiasi limitazione quantitativa (cfr. art. 10).
Parimenti, si è ritenuto di dover affidare alla contrattazione
collettiva di settore la individuazione di un "diritto di precedenza"
a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto
a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della l.
n. 56/87 (cfr. art. 10).
In conclusione, le parti sociali
precisano che l'allegato testo, nella sua completezza ed unicità, è
stato negoziato nel presupposto della abrogazione della legge 18 aprile 1962,
n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 8bis della legge 25
marzo 1983, n. 79, dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché di tutte
le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano
espressamente richiamate nell’articolato che si allega.
In particolare, in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti sociali riconoscono,
in via convenzionale, che le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi del medesimo art. 23 e vigenti all'atto dell'entrata
in vigore del provvedimento legislativo di trasposizione della direttiva 99/70,
manterranno - salve diverse intese - la loro efficacia fino alla data di scadenza
dei CCNL stessi (cfr. Art. 11).
In funzione dei suoi contenuti esplicativi della volontà delle parti,
la presente nota di accompagnamento costituisce parte integrante del testo, qui
allegato, ai fini della trasposizione della direttiva 1999/70/CE sui contratti
di lavoro a tempo determinato.
Cordiali saluti.
F.TO
CONFINDUSTRIA |
F.TO
CONFARTIGIANATO |
F.TO
CASARTIGIANI |
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|
F.TO
AGCI |
F.TO
CONFCOOPERATIVE |
F.TO
UNCI |
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F.TO
ANIA |
F.TO
ABI |
F.TO
CONFETRA |
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F.TO
CONFAGRICOLTURA |
F.TO
COLDIRETTI |
F.TO
CIA |
ALLEGATO
ALLA LETTERA DEL 4 MAGGIO 2001
INDIRIZZATA AL MINISTRO DEL
LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN RELAZIONE ALLA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA
99/70/CE
Art. 1. Apposizione del termine
1 - E' consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2 - La apposizione del
termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma precedente.
3 - Copia dell'atto
scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione.
4 - La scrittura non è
tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale,
non sia superiore a 12 giorni.
Art. 2 - Disciplina
aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1 - E' inoltre consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando
l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende
esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per
un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di
ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella
percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al
1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti
complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione della Direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
Organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
Art. 3 - Divieti
1 - La apposizione di
un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b)
salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che
tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,
ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c)
presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto
a termine;
d)
da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 - Disciplina della
proroga
1 - Il termine del contratto a tempo determinato può essere,
con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una
sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
2 - L'onere della prova
relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale
proroga del termine stesso, è a carico del datore di lavoro.
Art. 5 - Scadenza del termine e
sanzioni. Successione dei contratti
1 - Se il rapporto di
lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni
giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo
giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2 - Se il rapporto di lavoro
continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a
sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3 - Qualora il lavoratore
venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero
venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4 - Quando si tratti di
due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Art. 6 - Principio
di non discriminazione
1 - Al prestatore di
lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia
o la 13^ mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per
i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per
tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo
lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la
natura del contratto a termine.
Art. 7 - Formazione
1 - Il lavoratore assunto
con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed
adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di
prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2 - I contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, per
aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità
occupazionale.
Art. 8 - Criteri di computo
1 - Ai fini di cui all’art.
35 della l. 20 maggio 1970, n.300, i lavoratori con contratto a tempo determinato
sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Art. 9 - Informazioni
1 - I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le
informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti
che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse
possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2 - I medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni
da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo
determinato nelle aziende.
Art. 10 - Esclusioni e discipline specifiche
1 - Sono esclusi dal campo
di applicazione della presente legge in quanto già disciplinati da specifiche
normative: i contratti di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni;
i contratti di formazione e lavoro; i
rapporti di apprendistato nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di
formazione attraverso il lavoro (tirocini, stage, ecc.) che, pur caratterizzate
dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2 - Sono inoltre esclusi
dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di
lavoro dell'agricoltura e gli operai a
tempo determinato così come definiti dall'art. 12, comma 2, del Dlgs. 11 agosto
1993, n. 375.
3 - Nei settori del
turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera
per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al Centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti
sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge.
4 - E' consentita la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non
superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali
possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione della presente legge salvo per quanto concerne le previsioni di
cui agli artt. 6 e 8.
5 - Sono infine esclusi i
rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione,
importazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
6 - Restano in vigore le
discipline di cui all’art. 8, co. 2,
della legge 23 luglio 1991, n.223, all'art.
10 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed
all'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7 - La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto
a tempo determinato stipulato ai sensi del precedente art. 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in
ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato
conclusi: nella fase di avvio di nuove
attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici; ovvero per
ragioni di carattere sostitutivo; o di stagionalità, ivi comprese le attività
già previste nell'elenco allegato al DPR 1525/1963 e successive modifiche o
integrazioni; o di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati
periodi dell'anno; o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi. Sono parimenti esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di
tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni, o conclusi
quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio
definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non
superiore ai 7 mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla
maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a
situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La
esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti
stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a
termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.
8 - E' parimenti affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella
assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente
a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto
a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
In ogni caso il
diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti
in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data
di cessazione del rapporto stesso.
Art. 11 - Abrogazioni
e disciplina transitoria
1 - Con l'entrata in
vigore del presente provvedimento legislativo sono abrogate: la legge 18 aprile
1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 8bis della legge 25
marzo 1983, n. 79; l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte
le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano
espressamente richiamate negli articoli che precedono.
2 - In relazione agli effetti
derivanti dalla abrogazione delle disposizioni sopra indicate, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del citato art. 23
e vigenti all'atto dell'entrata in vigore
del presente provvedimento legislativo, manterranno - in via transitoria
e salve diverse intese - la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stessi.
3 - I contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.