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Roma, 11 maggio 2001

 

CIRCOLARE N.69/2001

 

OGGETTO: ATTIVITA’ CONFEDERALE – ACCORDO SUI CONTRATTI A TERMINE.

 

Come riportato dalla stampa nei giorni scorsi, la complessa vicenda sui contratti a termine si è conclusa con il raggiungimento di un accordo tra la maggior parte delle associazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e CISL e UIL. L’intesa, che è stata inviata al Ministro del Lavoro, rappresenta un atto di indirizzo delle parti sociali ai fini del recepimento nell’ ordinamento italiano delle disposizioni sui contratti a termine contenute nella direttiva europea 99/70.

In particolare, nell’accordo vengono fissati alcuni punti fondamentali che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, dovrebbero consentire un utilizzo più diffuso dei contratti a termine. Tra le novità principali si segnala la previsione di causali più ampie e l’alleggerimento degli attuali limiti quantitativi aziendali.

 

Sulla vicenda il testimone passa ormai al prossimo Governo che con decreto legislativo dovrà provvedere al recepimento della direttiva.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n54/2001.

 

Allegato uno

 

M/f

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MINISTRO DEL LAVORO E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

 

ROMA

 

Roma, 4 maggio 2001

 

Oggetto:           Trasposizione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato.

 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 5 marzo in merito allo stato del negoziato attivato il 24 luglio 2000 nell'ambito del "Comitato consultivo permanente sulla legislazione del lavoro in relazione alle finalità del Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998", ai fini della trasposizione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

 

In relazione alle verifiche nel frattempo effettuate, Le comunichiamo che le scriventi parti sociali hanno negoziato e concordato l'allegato testo nella comune convinzione che - come espressamente  previsto nel Patto per lo sviluppo e l’occupazione  - “le intese tra le parti sociali costituiscono lo strumento prioritario affinché Governo e Parlamento adempiano gli obblighi comunitari, soprattutto con riferimento a direttive che siano state emanate a seguito del dialogo sociale”.

 

Le parti sociali hanno concordemente convenuto sugli orientamenti comunitari che invitano le parti sociali stesse “a negoziare, ai livelli appropriati, accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese le forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza”.

 

In questo contesto, le parti sociali hanno proceduto, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, a dare completa e corretta attuazione alla direttiva 1999/70 sul contratto di lavoro a tempo determinato tenuto conto che lo stesso rappresenta una caratteristica di impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare sia le esigenze dei datori di lavoro che dei lavoratori.

 

Nel merito, le parti sociali hanno individuato, come stabilito dalla direttiva e nel rispetto degli obiettivi di cui alla clausola 1, un quadro normativo complessivo per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, con riguardo a ciascuna previsione relativa a:

 

·          Campo di applicazione (clausola 2), specificando espressamente i rapporti di lavoro ai quali non si applica (cfr. art. 10);

 

·          Definizione (clausola 3), stabilendo le ragioni che, direttamente o indirettamente, consentono l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro ed i casi nei quali non è invece ammesso il ricorso al contratto a termine (cfr. artt. 1, 2 e 3);

 

·          Principio di non discriminazione (clausola 4), indicando i trattamenti riferiti ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, spettanti sulla base del principio del pro rata temporis (cfr. art. 6);

 

·          Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5), prevedendo, da un lato, una durata massima totale per le sole ipotesi di proroga di contratti con termine iniziale inferiore ai tre anni; dall’altro, confermando la possibilità di successivi rinnovi limitata dal rigoroso rispetto di intervalli temporali tra l’uno e l’altro contratto a termine; definendo, infine, quando due assunzioni a termine devono essere considerate successive (cfr. artt.  4 e 5);

 

·          Informazione e possibilità di impiego (clausola 6), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione delle modalità delle informazioni nonché gli strumenti per favorire la formazione da assicurare ai lavoratori a termine (cfr. artt. 7 e 9 );

 

·          Informazione e consultazione (clausola 7), stabilendo la computabilità dei contratti di durata superiore ai nove mesi ai fini dell’art. 35 della legge n.300/70 e affidando ancora alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali (cfr. artt. 8 e 9).

 

Inoltre, le parti sociali hanno ritenuto di affidare alla contrattazione collettiva di settore la individuazione di limitazioni quantitative al ricorso all'istituto del contratto a tempo determinato, per tutte le ipotesi diverse da quelle espressamente indicate come esenti da qualsiasi limitazione quantitativa (cfr. art. 10).

 

Parimenti, si è ritenuto di dover affidare alla contrattazione collettiva di settore la individuazione di un "diritto di precedenza" a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della l. n. 56/87 (cfr. art. 10).

 

In conclusione, le parti sociali  precisano che l'allegato testo, nella sua completezza ed unicità, è stato negoziato nel presupposto della abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 8bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché di tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate nell’articolato che si allega.

 

 

In particolare, in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti sociali riconoscono, in via convenzionale, che le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del medesimo art. 23 e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo di trasposizione della direttiva 99/70, manterranno - salve diverse intese - la loro efficacia fino alla data di scadenza dei CCNL stessi (cfr. Art. 11).

 

In funzione dei suoi contenuti esplicativi della volontà delle parti, la presente nota di accompagnamento costituisce parte integrante del testo, qui allegato, ai fini della trasposizione della direttiva 1999/70/CE sui contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Cordiali saluti.

 

F.TO CONFINDUSTRIA   

F.TO CONFARTIGIANATO

F.TO CASARTIGIANI

 

 

 

F.TO AGCI

F.TO CONFCOOPERATIVE

F.TO UNCI

 

 

 

F.TO ANIA

F.TO ABI

F.TO CONFETRA

 

 

 

F.TO CONFAGRICOLTURA

F.TO COLDIRETTI

F.TO CIA

 

 

ALLEGATO ALLA LETTERA DEL 4 MAGGIO 2001  INDIRIZZATA AL MINISTRO  DEL

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN RELAZIONE ALLA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA 99/70/CE

 

 

Art. 1.  Apposizione del termine

1 -        E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2 -        La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma precedente.

3 -        Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4 -        La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.

 

Art. 2 - Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali

1 -        E' inoltre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

 

Art. 3 -  Divieti

1 -        La apposizione di un  termine alla durata di un  contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a)      per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b)      salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei  mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c)       presso unità  produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d)      da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 4 - Disciplina della proroga

1 -        Il termine del  contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

2 -        L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso, è a carico del datore di lavoro.

 

Art. 5 -  Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti

1 -        Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2 -        Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

3 -        Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4 -        Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

Art. 6 - Principio di non discriminazione

1 -        Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la 13^ mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

Art. 7 - Formazione

1 -        Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

2 -        I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

 

Art. 8 - Criteri di computo

1 -        Ai fini di cui all’art. 35 della l. 20 maggio 1970, n.300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

 

Art. 9 - Informazioni

1 -        I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

2 -        I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.

 

Art. 10 - Esclusioni e discipline specifiche          

1 -        Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge in quanto già disciplinati da specifiche normative:  i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni; i contratti  di formazione e lavoro; i rapporti di apprendistato nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro (tirocini, stage, ecc.) che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.

2 -        Sono inoltre esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura  e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12, comma 2, del Dlgs. 11 agosto 1993, n. 375.

3 -        Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al Centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge.

4 -        E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli artt. 6 e 8.

5 -        Sono infine esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

6 -        Restano in vigore le discipline di cui  all’art. 8, co. 2, della legge 23 luglio 1991, n.223,  all'art. 10 della legge 8 marzo  2000 n. 53 ed all'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7 -     La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi  di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del precedente art. 1, comma 1,  è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:  nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;  ovvero per ragioni di carattere sostitutivo; o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al DPR 1525/1963 e successive modifiche o integrazioni; o di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno; o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono parimenti esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.

              Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai 7 mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.

8 -        E' parimenti affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

            In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

 

Art. 11 - Abrogazioni e disciplina transitoria

1 -        Con l'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo sono abrogate: la legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 8bis della legge 25 marzo 1983, n. 79; l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate negli articoli che precedono.

2 -        In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni sopra indicate, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del citato art. 23 e vigenti all'atto dell'entrata in vigore  del presente provvedimento legislativo, manterranno - in via transitoria e salve diverse intese - la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi.

3 -        I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.