Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 17 maggio 2001
CIRCOLARE N.70/2001
Con il decreto indicato in oggetto
sono state approvate le condizioni generali per l’espletamento dei servizi postali.
Per quanto concerne i pacchi, si
può anzitutto osservare che ne viene data definizione quale “invii che non
eccedano i 20 kg di peso”.
I prezzi del recapito sono rapportati
alle dimensioni dei pacchi stessi. Le altre condizioni sono fissate negli
articoli da 53 a 69.
f.to ing Antonio Giacoma |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 50/2001
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Allegato uno |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.95 del 24.4.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO
9 aprile 2001
Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di autorita' di regolamentazione
del settore postale
Adotta
la seguente deliberazione:
Art. 1.
1. Sono approvate le accluse condizioni generali del servizio
postale, che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Le condizioni generali di cui all'art. 1, entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Il presente documento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2001
Il Ministro: Cardinale
CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO
DEI SERVIZI POSTALI
1. Parte generale
Art. 1.
Tariffe e prezzi
Poste italiane applica per i prodotti ed i servizi compresi nel
servizio universale le tariffe ed i prezzi la cui misura massima e'
fissata dall'autorita' di regolamentazione del settore postale, ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Poste italiane puo' richiedere corrispettivi diversi a clienti o
gruppi di clienti nell'ambito di accordi contrattuali, in base a
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, fondati sui
quantitativi degli invii, sulla loro destinazione e su eventuali
prelavorazioni eseguite dal mittente.
Tariffe e prezzi sono pubblicizzati in modo appropriato e sono
disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 2.
Qualita' del servizio
Gli standards di qualita' relativi ai tempi medi di recapito sono
stabiliti dall'autorita' di regolamentazione, pubblicizzati in modo
appropriato anche nella carta della qualita' e resi disponibili
presso tutti gli uffici postali.
Gli accordi contrattuali previsti dall'art. 1, comma secondo,
possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali
corrispondono prezzi proporzionali, standards di qualita' differenti.
Art. 3.
Confezionamento e indirizzo
Il mittente deve confezionare gli invii come indicato agli
articoli 22 e 60 e deve indicare in modo chiaro e completo
l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via,
piazza o altro; numero civico, scala; localita' e codice di
avviamento postale esatto.
Per alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli.
Art. 4.
Invii non ammessi
Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente
dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con
disposizioni in vigore.
Se rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, tali invii
sono tolti di corso e consegnati agli organi di polizia.
Art. 5.
Responsabilita' per oggetti non ammessi
Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti,
causati dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.
Art. 6.
Obbligo di assicurazione
Per spedire denaro contante e valori in genere il mittente e'
tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15,
dichiarando il relativo valore.
Art. 7.
Diritti del mittente
Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della
consegna. Prima della consegna egli ha titolo a chiedere la
restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del
destinatario, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo.
Art. 8.
Oggetto dei servizi
Gli invii postali trattati da Poste italiane si distinguono, in
base al peso e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamente
descritti negli articoli 10 e 53.
Art. 9.
Reclami, rimborsi e indennizzi
La materia dei reclami e' disciplinata dall'art. 14 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per ciascun servizio la carta
della qualita' fissa i termini e le procedure per presentare reclamo
e determina l'entita' dei rimborsi e degli indennizzi.
Il reclamo puo' essere presentato dal mittente dell'invio o da
chiunque vi abbia specifico interesse.
2. Posta
2.1. Descrizione dei servizi
Art. 10.
Definizione
Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso.
La carta della qualita' stabilisce le dimensioni minime e massime
degli invii.
Art. 11.
Posta prioritaria
E' il servizio per la spedizione rapida della posta.
Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 12.
Posta ordinaria
E' il servizio per la spedizione della posta in via normale.
Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 13.
Posta commerciale
E' il servizio per la spedizione, in base a specifici accordi
contrattuali di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistenti
di invii tra loro indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformi
all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono
rapportati al peso, al formato degli invii e ad eventuali
prelavorazioni effettuate dal mittente.
Art. 14.
Posta raccomandata
E' il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova
dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso
dell'invio. A richiesta del mittente, e' altresi' possibile ottenere
conferma dell'avvenuta consegna.
Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 15.
Posta assicurata
Il mittente puo' assicurare gli invii di posta raccomandata
contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento
di un corrispettivo proporzionale agli scaglioni di valore
dichiarati; dietro pagamento di un corrispettivo maggiorato, puo'
chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e di
forza maggiore.
Per gli invii assicurati con valore superiore alle 100.000 lire
sono richieste particolari modalita' di confezionamento
dell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane in modo appropriato e
le cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 16.
Posta gravata da assegno - Contrassegno
La consegna degli invii di posta raccomandata e/o assicurata puo'
essere subordinata alla riscossione dal destinatario di un
corrispettivo indicato dal mittente, entro limiti prestabiliti, da
eseguirsi all'atto della consegna.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero
l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso, con le
modalita' da scegliere all'atto della spedizione fra quelle previste.
Art. 17.
Avviso di ricevimento
Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata puo'
chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con
avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento,
anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo
strumento prescelto.
Art. 18.
Atti giudiziari
Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai
procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e
successive modifiche e integrazioni.
2.2 Accesso alla rete
Art. 19.
Cassette d'impostazione
Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, per immettere
nella rete gli invii di posta ordinaria e prioritaria sono
disponibili le cassette di impostazione installate a cura di Poste
italiane, recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli
orari di ritiro.
Art. 20.
Altre modalita' di accettazione
Gli uffici postali accettano tutti gli invii di posta
raccomandata nonche' gli invii di posta ordinaria e prioritaria non
introducibili nelle cassette d'impostazione o affrancati a macchina.
Specifiche modalita' di accettazione possono essere stabilite in
applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, delle
presenti condizioni.
Art. 21.
Condizioni di accesso
Gli invii di posta vengono avviati alla rete di Poste italiane
dietro pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezzi
in vigore, nelle forme di seguito precisate.
Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e le
prescrizioni della convenzione postale universale.
Art. 22.
Modalita' di confezionamento degli invii
Gli invii di posta devono essere imbustati o confezionati con
modalita' idonee, in rapporto al peso e al contenuto, e comunque in
modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose.
Art. 23.
Condizioni di accesso della posta commerciale
La posta commerciale di cui all'art. 13 deve essere immessa nella
rete in conformita' agli accordi contrattuali o tramite consegna agli
uffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate in
modo conforme alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane e
suddivise per destinazione, tenuto conto del volume e della forma
delle stesse.
Per spedizioni di volumi di posta particolarmente rilevanti, gia'
assoggettate ad ulteriori prelavorazioni, Poste Italiane puo'
praticare condizioni particolari.
Le specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento sono
pubblicizzate in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli
uffici postali.
2.3. Modalita' di pagamento
Art. 24.
Affrancatura
La modalita' ordinaria di pagamento del corrispettivo e'
l'apposizione sugli invii dei francobolli, in vendita presso tutti
gli uffici postali e presso i terzi autorizzati da Poste italiane.
Art. 25.
Affrancatura a macchina
L'affrancatura puo' essere ottenuta, in luogo dell'apposizione
dei francobolli, mediante un'impronta valore impressa da macchine
affrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici.
Chiunque a questo fine puo' stipulare con Poste italiane accordi
contrattuali; lo schema delle relative clausole e' disponibile presso
tutti gli uffici postali.
Art. 26.
Modalita' alternative di pagamento
Il pagamento dell'affrancatura puo' essere effettuato anche con
le seguenti modalita':
a) conto di credito: i pagamenti, rapportati al numero degli
oggetti spediti o ricevuti e comprendenti una commissione per la
gestione del conto, vengono addebitati sul conto appositamente
aperto;
b) abbonamento postale: i pagamenti fanno carico a somme
precedentemente versate;
c) conto corrente postale: i pagamenti possono essere eseguiti
mediante addebito su conto corrente postale intestato al cliente
oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali
intestati a Poste italiane.
Le condizioni e le clausole contrattuali relative sono
disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 27.
Invii di posta privi di affrancatura
Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati e sono
restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto.
Se il mittente non e' individuato con certezza o rifiuta il
pagamento, gli invii sono distrutti.
Art. 28.
Invii di posta con affrancatura insufficiente
Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituiti
al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell' affrancatura.
Se il mittente non e' individuato con certezza, o rifiuta
l'integrazione, gli invii sono distrutti.
Se tale irregolarita' e' rilevata in fase di recapito, prima
della restituzione al mittente Poste Italiane tenta la consegna al
destinatario dietro pagamento dell'integrazione.
Art. 29.
Invii di posta da e per l'estero
Gli invii di posta provenienti dall'estero senza affrancatura o
con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietro
pagamento o integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto,
vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioni
internazionali.
Gli invii di posta diretti all'estero senza affrancatura o con
affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se
individuabile, altrimenti vengono distrutti.
2.4. Recapito
2.4.1. Disposizioni generali
Art. 30.
Specie di invii
Ai fini delle attivita' di recapito, gli invii di posta si
distinguono in invii semplici e invii a firma.
Art. 31.
Invii semplici
Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui
agli articoli 11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati
mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna
al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito
specificato .
Art. 32.
Invii a firma
Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al
destinatario o ad altra persona individuata come di seguito
specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario e'
impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna e'
fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico
servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e
altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso
l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza
previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi,
l'attestazione dell'avvenuta consegna puo' essere fornita
dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per
il recapito degli invii semplici.
Art. 33.
Invii con avviso di ricevimento
Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento
deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata,
la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale
incaricato di pubblico servizio.
Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'operatore
postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario,
per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento
contestualmente alla consegna risulti impraticabile.
2.4.2. Modalita' di recapito
Art. 34.
Esecuzione del recapito
Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o
giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente
all'indirizzo indicato.
Il tentativo di consegna viene effettuato per non piu' di due
volte.
Art. 35.
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne e'
impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii
con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati
quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in
modo certo e senza particolari difficolta', altrimenti vengono
trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono
inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono
trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile
eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato
recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile,
indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.
Art. 36.
Difficolta' di recapito
Quando sussistono difficolta' che comportano speciali aggravi o
pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso
l'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalita' di cui
all'art. 37.
Poste italiane puo' concordare con i destinatari la collocazione
di cassette postali o altri ausili e modalita' che consentano la
distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficolta' o
pericoli.
Art. 37.
Distribuzione nell'ufficio postale
Gli invii di posta che non e' possibile recapitare all'indirizzo
indicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale di
distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo
stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza
indicati all'art. 49.
In particolare, la consegna avviene presso l'ufficio postale di
distribuzione se:
a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di cui e'
gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo
indicato;
b) sussistono rilevanti difficolta' per il recapito;
c) la cassetta domiciliare manca, non e' idonea o conforme alle
prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;
d) l'invio presenta segni visibili di manomissione.
In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gli
indica l'ufficio postale ove puo' effettuare il ritiro.
La consegna puo' avvenire presso l'ufficio postale di
distribuzione, anche in base ad accordi contrattuali con i
destinatari.
Art. 38.
Rifiuto dell'invio
Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato dal
destinatario e' restituito al mittente, accompagnato da conforme
attestazione dell'operatore postale quale incaricato di pubblico
servizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non risulti
possibile, l'invio sara' distrutto.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gli
accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un
corrispettivo.
2.4.3. Soggetti abilitati al ritiro degli invii
Art. 39.
Nuclei familiari
Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio
del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i
conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e'
servizio di portierato, il portiere.
Art. 40.
I m p r e s e
Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati
presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare
delle stesse o al personale incaricato. L'impresa puo' indicare i
nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di
distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.
Art. 41.
Autorita' e uffici pubblici
Gli invii spediti ad autorita' ed uffici pubblici aventi piu'
sedi in una localita', qualora l'indirizzo non consenta di
individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede
principale della localita' indicata.
Le autorita' e gli uffici pubblici devono indicare le persone
incaricate di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione
scritta all'ufficio postale di distribuzione.
Art. 42.
Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili
Gli invii diretti a comunita', enti, persone giuridiche e
associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono
consegnati al rappresentante o al personale incaricato.
Il legale rappresentante puo' indicare i nomi delle persone
incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una
comunicazione scritta.
Art. 43.
Ritiro degli invii presso l'ufficio postale
Il destinatario, o altra persona abilitata, puo' ritirare gli
invii in giacenza, con le modalita' di cui agli articoli precedenti,
presso l'ufficio postale di distribuzione, che accerta in forme
idonee l'identita' di chi si presenta per il ritiro.
Art. 44.
Esito della consegna
Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modi
indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente
recapitati.
2.5. Cassette domiciliari
Art. 45.
Cassette
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere
installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al
portalettere.
Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura
devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali
da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta' particolari.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome
dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46.
Ubicazione
Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta',
sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi
accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Art. 47.
Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu'
edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle
lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Art. 48.
Adeguamento delle cassette non conformi
I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da
Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine
concordato con l'ufficio richiedente.
2.6. Giacenza della posta
Art. 49.
Termini di giacenza
La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso
l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a
decorrere dal mancato recapito:
invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni.
Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, puo'
prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Trascorsi i termini di giacenza, se non e' possibile o dovuta la
restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.
2.7. Servizi di supporto
Art. 50.
Cambio di indirizzo
E' il servizio di Poste italiane che, per un periodo non
superiore a tre mesi, consente a chi lo richiede in forma scritta
all'ufficio postale di destinazione di far prosegnire la posta ad un
indirizzo fornito dal richiedente diverso da quello indicato sugli
invii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato.
Art. 51.
Fermo posta
E' il servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di un
prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici
postali di distribuzione la posta per la quale tale servizio e'
richiesto dal mittente.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio
sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 52.
Caselle postali
E' il servizio di Poste italiane che mette a disposizione, nei
limiti delle disponibilita', l'uso di caselle collocate presso gli
uffici postali a cio' abilitati. Chi ne dispone puo' far indirizzare
alla propria casella la posta a lui destinata. Per il servizio puo'
essere previsto il pagamento di un corrispettivo.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio
sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
3. Pacchi
3.1. Descrizione
Art. 53.
Definizione
Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso.
I prezzi sono rapportati alle dimensioni degli invii.
Art. 54.
Avviso di ricevimento
Il mittente puo', dietro pagamento di un corrispettivo, chiedere
che gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, con
le modalita' a sua scelta tra quelle previste.
Art. 55.
Pacco assicurato
Il mittente puo' assicurare il pacco contro i rischi di
smarrimento, di furto e di danneggiamento dietro pagamento di un
corrispettivo commisurato al valore dichiarato, e fino ad un massimo
stabilito.
Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche
modalita' di confezionamento pubblicizzate in modo appropriato e
disponibili presso tutti gli uffici postali.
Per i pacchi contenenti armi, preziosi e qualunque specie di
valori e' obbligatoria l'assicurazione nonche' il rispetto delle
norme di sicurezza vigenti in materia.
Art. 56.
Pacco gravato da assegno - Contrassegno
La consegna dei pacchi puo' essere subordinata alla riscossione
dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo
indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti
prestabiliti.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero
l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le
modalita' a sua scelta fra quelle previste.
3.2. Accesso alla rete
Art. 57.
Accettazione allo sportello
L'accettazione del pacco avviene presso gli sportelli degli
uffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio.
Specifici accordi contrattuali con la clientela possono regolare
la raccolta in altro modo.
All'atto dell'accettazione viene consegnata al mittente una
ricevuta.
Art. 58.
Condizioni di accesso
I pacchi vengono avviati da Poste italiane dietro pagamento di
quanto dovuto in base ai prezzi in vigore.
Ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni, per spedizioni
massive Poste italiane puo' praticare condizioni particolari.
Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e la
convenzione postale universale.
Art. 59.
Informazioni integrative
In aggiunta all'indirizzo del destinatario, Poste italiane si
riserva di chiedere, se necessarie per il miglior trattamento dei
pacchi, tutte o alcune delle seguenti indicazioni:
a) numero telefonico del destinatario;
b) contenuto;
c) nome, cognome, domicilio, codice di avviamento postale e
numero telefonico del mittente;
d) scelta del trattamento da riservare al pacco, in caso di
mancata consegna.
Art. 60.
Modalita' di imballaggio dei pacchi
I pacchi devono essere imballati con modalita' idonee in rapporto
al peso ed al contenuto e chiusi in modo da prevenire qualunque
rischio di danni a persone o cose; non e' ammessa la spedizione di
pacchi che risulti in contrasto con disposizioni in vigore.
3.3. Modalita' di pagamento
Art. 61.
Pagamento del servizio
All'atto della consegna del pacco a Poste Italiane, il relativo
prezzo deve risultare pagato per intero, anche mediante addebito in
conto corrente postale o versamento su appositi conti correnti
postali intestati a Poste italiane oppure con altre modalita' scelta
del mittente fra quelle previste.
Le condizioni e le clausole contrattuali sono disponibili presso
gli uffici postali.
3.4. Recapito
Art. 62.
Recapito dei pacchi
I pacchi sono consegnati al destinatario o ad altra persona
individuata com specificato all'art. 67, nel luogo corrispondente
all'indirizzo indicato, previa firma per ricevuta. Se il destinatario
e' impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna
e' fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblici
servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le
altre persone abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo presso
l'ufficio postale abilitato, entro i termini d giacenza previsti
all'art. 68.
Art. 63.
Pacchi con avviso di ricevimento
Il destinatario di un pacco con avviso di ricevimento deve
sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la
prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale
incaricato di pubblico servizio.
Art. 64.
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
I pacchi che recano un indirizzo inesistente, inesatto o
insufficiente, quando risulta impossibile individuare il destinatario
effettivo in modo certo e senza particolari difficolta' ed e'
impossibile o non dovuta la restituzione al mittente, possono esseri
alienati con assegnazione del corrispettivo a Poste Italiane ovvero
distrutti.
Art. 65.
Distribuzione nell'ufficio postale
I pacchi che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato
possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal
destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla
normativa vigente, entro i termini di giacenza di cui all'art. 68.
L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso cui puo'
essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postale
di distribuzione:
a) i pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenza
del destinatario;
b) i pacchi indirizzati "fermo posta";
c) i pacchi per i quali tale modalita' di consegna e' richiesta
dal mittente o dal destinatario, il quale puo' indicare un incaricato
secondo le modalita' di cui all'art. 67;
d) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di
assicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori);
e) i pacchi che presentano visibili segni di manomissione o di
avaria del contenuto, per consentire le verifiche ed i controlli
necessari nel reciproco interesse del cliente e di Poste italiane.
Art. 66.
Rifiuto del pacco
Il pacco rifiutato dal destinatario, in mancanza di diversa
indicazione nel bollettino di spedizione, e' restituito al mittente
corredato da conforme attestazione dell'addetto al recapito, quale
incaricato di pubblico servizio.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti concernenti i
prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di
un corrispettivo.
3.4.2. Soggetti abilitati al ritiro dei pacchi
Art. 67.
R i n v i o
Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.3 delle
presenti condizioni.
3.5. Giacenza dei pacchi
Art. 68.
Termini di giacenza
I pacchi non recapitati, ove previsto, rimangono in giacenza
presso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo di sette
giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.
Trascorso il termine di giacenza, il pacco viene restituito al
mittente, salvo sue diverse indicazioni.
3.6. Fermo posta
Art. 69.
Fermo posta
E' il servizio di Poste italiane che, dietro pagamento di un
prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici
postali abilitati i pacchi per i quali tale servizio e' richiesto dal
mittente.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio
sono disponibili presso gli uffici postali.