Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 21
maggio 2001
CIRCOLARE N.74/2001
OGGETTO: TRASPORTO FERROVIARIO – STATO DELL’ARTE –
DIRETTIVE CEE 2001/12, 2001/13 e 2001/14 SU GUCE L75 DEL 15.3.2001.
Le
direttive comunitarie indicate in oggetto costituenti il cosiddetto “pacchetto
ferroviario” definiscono il funzionamento del mercato ferroviario europeo.
Hanno
prevalso criteri di grande prudenza e di dilatata progressività.
Per il
trasporto passeggeri nulla muta rispetto a quanto già in atto (direttiva
91/440), ovvero l’accesso alle infrastrutture ferroviarie resta limitato alle
associazioni tra imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi,
relativamente a servizi di trasporto internazionale tra gli Stati in cui hanno
sede le imprese che costituiscono l’associazione.
Per il
trasporto merci (combinato e tradizionale) nulla varia fino al 15 marzo 2003,
ovvero l’accesso alle infrastrutture resta limitato alle associazioni ferroviarie
per il trasporto tradizionale internazionale ed alle imprese per il combinato
internazionale. Dopo tale data alle imprese ferroviarie titolari di una licenza
è riconosciuto l’accesso anche per il trasporto tradizionale, limitatamente
alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci (TERFN), sempre per i
soli traffici internazionali.
Soltanto
dopo il 15 marzo 2008 l’accesso sarà esteso all’intera rete, per l’esercizio di
tutti i servizi di trasporto internazionale di merci (intendendo per tali i servizi
nei quali il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad un altro
convoglio e/o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni
diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera).
Ogni
ipotesi di liberalizzazione del cabotaggio delle merci e dei passeggeri, a
favore di imprese non residenti, è rinviato a future nuove direttive.
Entro il
15 marzo 2003 le funzioni relative al rilascio delle licenze e delle tracce
orarie, all’imposizione dei pedaggi, alla certificazione degli standard, ai
controlli, etc. - che determinano l’accesso (equo e non discriminatorio)
all’infrastruttura - devono essere attribuite a enti o società che non prestano
servizi di trasporto ferroviario.
E’
pertanto possibile attribuire tali funzioni ad una società od ente che sia
gestore dell’infrastruttura solamente se non presta anche servizi di trasporto.
Sul
mercato dei servizi ferroviari, compresi quelli di trasporto di merci, deve vigilare
un’autorità nazionale indipendente dai gestori dell’infrastruttura, dagli
organismi preposti alla determinazione dei pedaggi e dalle tracce orarie nonché
dai richiedenti.
A tale
autorità - che può essere anche il Ministero dei trasporti - ogni interessato
può proporre ricorso qualora ritenga di essere stato oggetto di un trattamento
iniquo o di una discriminazione.
Le
imprese ferroviarie sono tenute alla formulazione di bilanci separati per le
attività di trasporto merci e di persone.
Secondo
le nuove direttive, tra le imprese ferroviarie sono comprese anche quelle che
forniscono la sola trazione.
Con due
successivi Decreti del Presidente della Repubblica (277/98 e 146/99) sono state
a suo tempo recepite le tre direttive comunitarie sul trasporto ferroviario
(91/440, 95/18 e 95/19). Con i decreti
21 e 22 marzo 2000 il Ministro dei trasporti ha poi definito i criteri di
determinazione del canone di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie italiane.
Con la
legge 388/2000 il Ministro è stato delegato a rilasciare titoli autorizzatori
per il trasporto ferroviario nazionale italiano ad imprese (anche aventi sedi
all’estero, se esistono condizioni di reciprocità) che rispondano ai requisiti
prescritti dalle direttive comunitarie per il trasporto internazionale.
Un’impresa ferroviaria italiana può attualmente richiedere al Ministero
dei trasporti:
a) una
licenza per l’esecuzione di trasporti combinati internazionali di merci sulla
intera rete ferroviaria dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dalle direttive
comunitarie 91/440, 95/18 e 95/19 (ante modifica tramite “pacchetto ferroviario”);
b) una
licenza per l’esecuzione di trasporti ferroviari internazionali di merci e/o
passeggeri, secondo quanto previsto dalle suddette direttive; associandosi con
un’impresa ferroviaria dotata di analoga licenza e residente all’estero,
l’associazione internazionale risultante potrà richiede accesso alle reti
ferroviarie degli Stati ove hanno sedi le imprese associate (e alle eventuali
reti di transito) per effettuare trasporti internazionali tradizionali di merci
e/o di passeggeri tra gli Stati associati;
c)
una licenza per l’esecuzione di trasporti di merci (combinati
e/o tradizionali) e/o di passeggeri, secondo quanto previsto dalle direttive
comunitarie indicate alla lettera a); in
forza di tale licenza potrà richiedere tracce orarie anche per trasporti
nazionali sulla rete ferroviaria italiana.
Dopo il
15 marzo 2003 il rilascio delle licenze, l’accesso alla rete, etc. dovranno
avvenire nel rispetto delle nuove direttive comunitarie (2001/12 - 2001/13 e
2001/14).
f.to ing.
Antonio Giacoma |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.99/2000 |
|
Le
Direttive in oggetto data la loro voluminosità non vengono allegate, la copia
cartacea è disponibile su richiesta. |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |