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Roma, 28 maggio 2001

 

CIRCOLARE N.79/2001

 

OGGETTO: LAVORO – TESTO UNICO SULLA MATERNITA’ – D.LGVO 26.3.2001, N.151, SU S.O. ALLA G.U. N.96 DEL 26.4.2001.

 

In attuazione dell’art.15 della legge n.53/2000 (congedi parentali), il Governo ha raccolto in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di tutela delle lavoratrici madri. Viene in tal modo razionalizzata una disciplina che dalla prima regolamentazione (legge n.653/34) ad oggi aveva subito numerose modifiche con conseguente sovrapposizione di norme e difficoltà di applicazione.

 

In particolare nel testo unico sono state riunificate le disposizioni sui permessi (obbligatori o facoltativi) spettanti in caso di maternità e di malattia del bambino nonché i relativi riflessi economici e previdenziali e sono state espressamente elencate le normative che cessano di avere efficacia.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.83/2000

 

Allegato uno

 

 

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S.O alla G.U. n.96 del 26 aprile 2001 (fonte Guritel)

 

DECRETO 26 marzo 2001, n. 151

Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 

                               Capo I

                        disposizioni generali

 

                               Art. 1.
 
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
 
  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
 
  1. Ai fini del presente testo unico:
    a) per   "congedo   di   maternita'"   si   intende  l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
    c) per  "congedo  parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
    d) per   "congedo   per   la  malattia  del  figlio"  si  intende
l'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
  2.  Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per
le  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai
sensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  e
contrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiori
alle predette indennita'.
 
                               Art. 3.
                     Divieto di discriminazione
  1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'
di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a
tutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
  2.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concerne
sia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  3.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nella
carriera,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
 
                               Art. 4.
         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
  1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, il
datore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
  2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi  del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino
ad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a
tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in
congedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.
Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al
compimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel
primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento,
all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale
temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
 
                               Art. 5.
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto
                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
  1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e successive
modificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire tale
anticipazione.
 

                                Capo II
                tutela della salute della lavoratrice

 

                               Art. 6.
                Tutela della sicurezza e della salute
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la
gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni
erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,
previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
 
                               Art. 7.
                           Lavori vietati
  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
  1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I
lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e' previsto il divieto.
  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi
in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre
mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
 
                               Art. 8.
                 Esposizione a radiazioni ionizzanti
        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
  1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.
 
                               Art. 9.
            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al
servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale
femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
 
                              Art. 10.
                    Personale militare femminile
    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
  1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo di
gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personale
militare  femminile  non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi
ed  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito il
comitato  consultivo  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita'  per  il  personale  delle  Forze armate, nonche' con il
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
 
                             Art. 11.
                       Valutazione dei rischi
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o
condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni,
comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
 
                              Art. 12.
                    Conseguenze della valutazione
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
  1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie
affinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
del   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
 
                              Art. 13.
               Adeguamento alla disciplina comunitaria
   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predette
lavoratrici.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad
adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
 
                              Art. 14.
                         Controlli prenatali
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
  1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero
visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamente
presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.
 
                              Art. 15.
                      Disposizioni applicabili
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
  1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano
ferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonche' da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

                              Capo III
                         congedo di maternita'

 

                              Art. 16.
                Divieto di adibire al lavoro le donne
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
  1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
    a) durante  i  due  mesi  precedenti  la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
    b) ove   il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
    c) durante i tre mesi dopo il parto;
    d) durante  gli  ulteriori  giorni  non  goduti  prima del parto,
qualora  il  parto  avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a quella
presunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  di
maternita' dopo il parto.
 
                              Art. 17.
                       Estensione del divieto
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
  1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o
pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, l'interdizione dal
lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o  piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
    a) nel   caso   di   gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
    b) quando  le  condizioni  di  lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
    c) quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'
disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il
provvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della
propria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
 
                              Art. 18.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
  1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e
17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
 
                              Art. 19.
                    Interruzione della gravidanza
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
  1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei
casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa,
l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se
il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.
                              Art. 20.
               Flessibilita' del congedo di maternita'
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
  1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del
Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
 
                              Art. 21.
                           Documentazione
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
  1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cui
all'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare al
datore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennita'  di
maternita'  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta del
parto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostante
qualsiasi errore di previsione.
  2.  La  lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
                              Art. 22.
                  Trattamento economico e normativo
 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
 
  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
  2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge
29 febbraio  1980,  n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'
spettante per malattia.
  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati
nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli
relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7  della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  fermi  restando i limiti
temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi
periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di
lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
 
                              Art. 23.
                       Calcolo dell'indennita'
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
  1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed
immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternita'.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri
premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che
vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle
prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita'
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della
retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a) nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per  la
effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio
effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b) nei  casi  in  cui,  o  per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli
emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i
primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per
sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c) in  tutti  gli  altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di
paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
 
                              Art. 24.
            Prolungamento del diritto alla corresponsione
                      del trattamento economico
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
  1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi di
risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza
retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento
dell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della
sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative
assicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o di
congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente
maternita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in
godimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   diritto
all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo,
risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera
di maternita'.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
                              Art. 25.
                      Trattamento previdenziale
           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                       art. 2, commi 1, 4, 6)
  1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva
pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti
dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
 
                              Art. 26.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
  1.  Il  congedo  di  maternita'  di  cui  alla lettera c), comma 1,
dell'articolo  16  puo'  essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
  2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesi
successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia della
lavoratrice.
                              Art. 27.
          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
                    e 39-quater, lettere a) e c)
  1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivo
internazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di
cui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato   abbia   superato   i   sei   anni  e  sino  al  compimento
della maggiore eta'.
  2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice  ha,  altresi',  diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  straniero
richiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comporta
indennita' ne' retribuzione.
  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1  dell'articolo  26,  nonche'  la  durata  del periodo di permanenza
all'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presente
articolo.
 

                             Capo IV
                         Congedo di paternita'

 

                              Art. 28.
                        Congedo di paternita'
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la  durata  del  congedo  di  maternita'  o  per la parte residua che
sarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di grave
infermita'  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
  2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
                              Art. 29.
                  Trattamento economico e normativo
        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
  1.  Il  trattamento  economico  e  normativo e' quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.
 
                              Art. 30.
                      Trattamento previdenziale
  1.  Il  trattamento  previdenziale e' quello previsto dall'articolo
25.
 
                              Art. 31.
                       Adozioni e affidamenti
  1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che
non  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesime
condizioni, al lavoratore.
  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
  3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e
2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
 

                              Capo V
                         congedo parentale

 

                              Art. 32.
                          Congedo parentale
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                    comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
  1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali dei
genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci
mesi,  fattosalvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
    a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di congedo di
maternita'  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori e'
elevato a undici mesi.
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri
definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
  4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 
                              Art. 33.
                      Prolungamento del congedo
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
  1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore  con  handicap  in  situazione  di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale a
condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
  2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
  3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine del
periodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
 
                              Art. 34.
                  Trattamento economico e normativo
           (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,
                     commi 2 e 4, e 7, comma 5)
  1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, per
un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
  2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del
congedo di cui all'articolo 33.
  3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32
ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovuta
un'indennita'  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione
che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato
secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2.
  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di
servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia.
  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
 
                              Art. 35.
                      Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                     articoli 2, commi 2, 3 e 5)
  1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono
coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al
comma 1 dell'articolo 25.
  2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3,
compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore
retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo
dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la  facolta'  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le
modalita' della prosecuzione volontaria.
  3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti
iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale
(INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non
viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo
parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante
alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla
contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione
figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
  5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale,
collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque
anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'
lavorativa.
                              Art. 36.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
             legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
  1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa  fra  i  sei  e  i  dodici  anni, il congedo
parentale  e'  fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
 
                              Art. 37.
          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
                       e 39-quater, lettera b)
  1.  In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali
si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
  2.  L'Ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
 
                              Art. 38.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
 

                              Capo VI
                         riposi e permessi

 

                              Art. 39.
                   Riposi giornalieri della madre
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
  1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda.
  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la
lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea,
istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelle
immediate vicinanze di essa.
 
                              Art. 40.
                    Riposi giornalieri del padre
             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
 
                              Art. 41.
                      Riposi per parti plurimi
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma
1, possono essere utilizzate anche dal padre.
 
                              Art. 42.
          Riposi e permessi per i figli con handicap grave
     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
  1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino con
handicap  in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento
del  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
  2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
con  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi  sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.
  3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio
con  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo  33,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
sensi  dell'articolo  20  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53, detti
permessi,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa nell'ambito del
mese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o,
in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa
ed esclusiva.
  4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
  5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,
dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi di
soggetto  con  handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo
3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni
e  che  abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,
commi  1,  2  e  3, della medesima legge per l'assistenza del figlio,
hanno  diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire  un'indennita'  corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e  la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalita'  previste  per  la
corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita'  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti
all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitori
non  puo'  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il
periodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire dei
benefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimo
articolo.
  6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 
                              Art. 43.
                  Trattamento economico e normativo
               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
  1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero
ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi
medesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e'
portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
 
                              Art. 44.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
  1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
 
                              Art. 45.
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
  1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche in
caso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap in
situazione di gravita'.
 
                              Art. 46.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
  1.  L'inosservanza  delle disposizioni contenute negli articoli 39,
40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinque milioni.
 

                             Capo VII
               congedi per la malattia del figlio

 

                              Art. 47.
                 Congedo per la malattia del figlio
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                 comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
  1.   Entrambi   i  genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di
astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
  2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto di
astenersi   dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni  lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni.
  3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve
presentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medico
specialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   esso
convenzionato.
  4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il  decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
  5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
  6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
 
                              Art. 48.
                  Trattamento economico e normativo
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
  1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
  2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
 
                              Art. 49.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
  1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la
contribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
  2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino al
compimento  dell'ottavo  anno,  e'  dovuta  la copertura contributiva
calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
  3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4
e 5.
 
                              Art. 50.
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
  1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la
malattia  del  bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del
minore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo
47, comma 2.
 
                              Art. 51.
                           Documentazione
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
  1.  Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la
lavoratrice   ed   il   lavoratore   sono  tenuti  a  presentare  una
dichiarazione  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
l'altro  genitore  non  sia  in  congedo  negli  stessi giorni per il
medesimo motivo.
 
                              Art. 52.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
 
 

                              Capo VIII
                            lavoro notturno

 

                              Art. 53.
                           Lavoro notturno
 legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
  1.  E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento  dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di eta' del bambino.
  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2, lettera c), della legge
9 dicembre  1977,  n.  903,  non  sono  altresi' obbligati a prestare
lavoro  notturno  la  lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
 

                              Capo IX
    divieto di licenziamento, dimissioni diritto al rientro

 

                              Art. 54.
                      Divieto di licenziamento
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
                commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
         legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
   decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
  1.  Le  lavoratrici  non  possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro  previsti  dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno
di eta' del bambino.
  2.  Il  divieto  di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo  di  gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo  in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di
lavoro   idonea   certificazione   dalla  quale  risulti  l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
    a) di  colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
    b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
    c) di  ultimazione  della prestazione per la quale la lavoratrice
e'  stata  assunta  o  di  risoluzione  del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
    d) di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo il divieto di
discriminazione  di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.
125, e successive modificazioni.
  4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia  sospesa  l'attivita'  dell'azienda  o  del  reparto  cui essa e'
addetta,  sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito
di  licenziamento  collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni.
  5.  Il  licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
  6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione  del  congedo  parentale  e  per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.
  7.  In  caso  di  fruizione  del  congedo  di  paternita',  di  cui
all'articolo  28,  il  divieto  di  licenziamento si applica anche al
padre  lavoratore  per la durata del congedo stesso e si estende fino
al  compimento  di  un  anno  di  eta'  del  bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
  8.   L'inosservanza   delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni
a  lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di  adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica
fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso
di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
 
                              Art. 55.
                             Dimissioni
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
  1.  In  caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per  cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto di
licenziamento,  la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternita'.
  3.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il  periodo  di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o dal lavoratore
durante  il  primo  anno  di  vita  del  bambino  o nel primo anno di
accoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essere
convalidata   dal   servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,
competente  per  territorio.  A  detta  convalida  e' condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
  5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
 
                              Art. 56.
          Diritto al rientro e alla conservazione del posto
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
  1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II
e  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro
e,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di
gravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
  3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo  comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
 

                               Capo X
                       disposizioni speciali

 

                              Art. 57.
    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
       (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla
                legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)
  1.  Ferma  restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al
presente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cui
alla  legge  18 aprile  1962,  n.  230,  o  con  contratto  di lavoro
temporaneo,  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196, spetta il
trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo
unico  per  i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo
che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
  2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
altresi'  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione del
trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui
si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
 
                              Art. 58.
                         Personale militare
            (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
                 art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
  1.  Le  assenze  dal  servizio  per  motivi  connessi allo stato di
maternita',  disciplinate  dal presente testo unico, non pregiudicano
la  posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e
17,  sono  validi  a  tutti  gli  effetti  ai fini dell'anzianita' di
servizio.   Gli   stessi  periodi  sono  computabili  ai  fini  della
progressione   di   carriera,   salva  la  necessita'  dell'effettivo
compimento  nonche'  del  completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  o reparti e di
imbarco, previsti dalla normativa vigente.
  3.  Il  personale  militare che si assenta dal servizio per congedo
parentale   e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in  licenza
straordinaria  per  motivi  privati, equiparata a tutti gli effetti a
quanto  previsto  agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale
licenza  e'  computabile, ai fini della progressione di carriera, nei
limiti  previsti  dalla  disciplina  vigente  in materia di documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica relativamente
al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
 
                              Art. 59.
                          Lavoro stagionale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
  1.  Le  lavoratrici  addette  ad  industrie e lavorazioni che diano
luogo  a  disoccupazione  stagionale,  di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3
dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto  di  licenziamento,  sempreche'  non si trovino in periodo di
congedo   di   maternita',  alla  ripresa  dell'attivita'  lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
  3.  Alle  straniere  titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro
stagionale  e'  riconosciuta  l'assicurazione di maternita', ai sensi
della  lettera  d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
 
                              Art. 60.
                       Lavoro a tempo parziale
   (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo
25 febbraio  2000,  n.  61,  e,  in particolare, del principio di non
discriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parziale
beneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pieno
comparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  e'
riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazione
lavorativa.
  2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore
di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro
in  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente con
quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di
calcolo  piu'  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 4.
  3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano
le  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
 
                              Art. 61.
                         Lavoro a domicilio
      (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto al
congedo  di  maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni
di  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
  2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per
cento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nella
provincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
  3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si fara'
riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigenti
per  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche cio' non
fosse   possibile,   si  fara'  riferimento  alla  media  dei  salari
provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
  4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  con
apposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prendera' a
riferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinita'.
  5.   La  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  di
maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e
il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
 
                              Art. 62.
         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                       articoli 1, 13, 19, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
  1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari,
l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
 
                              Art. 63.
                        Lavoro in agricoltura
      (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
               legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
      decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
               legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
         decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
          legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
  1.  Le  prestazioni  di  maternita'  e  di  paternita'  di cui alle
presenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalita'
erogative   di   cui   all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge
30 dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri previsti per i
lavoratori dell'industria.
  2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a
condizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
  3.  E'  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle   prestazioni   di   maternita'   e   di   paternita',  mediante
certificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei
lavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo  luogotenenziale  9 aprile  1946,  n.  212,  e successive
modificazioni.
  4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
le  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,
IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cui
all'articolo  12  della  legge  30 aprile  1969,  n. 153, prendendo a
riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo.
  5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,
esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi,
riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzione
fissata  secondo  le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  27 aprile  1968,  n.  488,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il
salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo,
ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a
quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli
non  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province in
applicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative.  A decorrere da tale momento
trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni.
  7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti e
piccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in
misura pari a quella di cui al comma 5.
 
                              Art. 64.
              Collaborazioni coordinate e continuative
  1.  In  materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui
all'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non
iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di
cui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
  2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione
di  cui  al  comma  16,  quarto periodo, dell'articolo 59 della legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle forme e con le modalita'
previste per il lavoro dipendente.
 
                              Art. 65.
                     Attivita' socialmente utili
        (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,
                        comma 3, 15, 16 e 17;
    decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori di cui al decreto legislativo
1 dicembre  1997,  n.  468,  e successive modificazioni, impegnati in
attivita'  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e
di  paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di
cui all'articolo 17 del presente testo unico.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che non
possono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensi
dell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternita' e di
paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per
cento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3,
del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri
sono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  o del soggetto finanziatore
dell'attivita' socialmente utile.
  3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso
o  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternita' e di
paternita'.
  4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
  5.  L'assegno  e'  erogato anche per i permessi di cui all'articolo
33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di
quanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo
unico.
 

                              Capo XI
                       lavoratrici autonome

 

                              Art. 66.
      Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le
   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
 
  1.  Alle  lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette, mezzadre e
colone,  artigiane  ed  esercenti  attivita'  commerciali di cui alle
leggi  26 ottobre  1957,  n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966,  n.  613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e'
corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e
per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
 
                              Art. 67.
  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
  1.  L'indennita'  di  cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a
seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un
certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della
gravidanza  spontanea  o  volontaria  ai  sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194.
  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'
di  cui  all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso del bambino nella
famiglia  a  condizione  che  questo non abbia superato i sei anni di
eta',  secondo  quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta',
secondo quanto previsto all'articolo 27.
  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi
necessari.
 
                              Art. 68.
                       Misura dell'indennita'
         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
  1.   Alle   coltivatrici   dirette,   colone   e  mezzadre  e  alle
imprenditrici  agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data  del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa, una
indennita'  giornaliera  pari  all'80  per  cento  della retribuzione
minima  giornaliera  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato,
come   prevista   dall'articolo   14,   comma  7,  del  decreto-legge
22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
  2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed esercenti attivita'
commerciali  e'  corrisposta,  per i due mesi antecedenti la data del
parto  e  per  i  tre  mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto,  una  indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario
minimo   giornaliero  stabilito  dall'articolo  1  del  decreto-legge
29 luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre  1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica
di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
  3.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di
gravidanza,   su   certificazione   medica   rilasciata  dall'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  una
indennita'  giornaliera  calcolata  ai  sensi  dei commi 1 e 2 per un
periodo di trenta giorni.
 
                              Art. 69.
         Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                          art. 1, comma 4)
  1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati
a  decorrere  dal  1 gennaio  2000,  e'  esteso il diritto al congedo
parentale  di  cui  all'articolo 32, compreso il relativo trattamento
economico,  limitatamente  ad  un periodo di tre mesi, entro il primo
anno di vita del bambino.
 

                              Capo XII
                         libere professioniste

 

                              Art. 70.
        Indennita' di maternita' per le libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
  1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'
corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
  2.  L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80  per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito e
denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
  3.  In  ogni  caso  l'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  26 settembre  1981,  n.  537,  e
successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualifica
di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.
 
                              Art. 71.
     Termini e modalita' della domanda (legge 11 dicembre 1990,
                           n. 379, art. 2)
  1.   L'indennita'   di   cui   all'articolo   70   e'  corrisposta,
indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attivita',  dalla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti,    a   seguito   di   apposita   domanda   presentata
dall'interessata   a   partire  dal  compimento  del  sesto  mese  di
gravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni dal
parto.
  2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  da
certificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla dichiarazione redatta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennita' di
maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.
  3.  L'indennita'  di  maternita'  spetta in misura intera anche nel
caso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
  4.  Le  competenti  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi
professionisti  provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
 
                              Art. 72.
   Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
  1.   L'indennita'  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresi'  per
l'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che non
abbia superato i sei anni di eta'.
  2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre
alla  competente  cassa  di  previdenza  e  assistenza  per  i liberi
professionisti  entro  il  termine  perentorio  di centottanta giorni
dall'ingresso   del   bambino  e  deve  essere  corredata  da  idonee
dichiarazioni,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  attestanti  l'inesistenza del diritto a
indennita'  di  maternita'  per  qualsiasi  altro titolo e la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
  3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del
provvedimento di adozione o di affidamento.
 
                              Art. 73.
         Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
  1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di
gravidanza,  l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella
misura  pari  all'80  per cento di una mensilita' del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo
70.
  2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico,
rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e  deve  essere  presentata  alla  competente  cassa  di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di
centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
 

                             Capo XIII
                sostegno alla maternita' e alla paternita'

 

                              Art. 74.
       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,
            n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
         legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
  1.  Per  ogni  figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data,  alle  donne  residenti,  cittadine italiane o comunitarie o in
possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   che   non   beneficiano
dell'indennita'  di  cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo
unico,  e'  concesso  un  assegno  di  maternita'  pari a complessive
L. 2.500.000.
  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'.
  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data
del  parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad
informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
  4.   L'assegno   di   maternita'   di   cui  al  comma  1,  nonche'
l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE),  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella
1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
  5.  Per  nuclei  familiari con diversa composizione detto requisito
economico  e'  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenza
prevista  dal  predetto  decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
  6.   Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto  alle
lavoratrici  che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1  risulti  inferiore
all'importo  di  cui  al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono  avanzare  ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
  7.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la titolarita'
concessiva  in  capo  ai  comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei
dati  forniti  dai  comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9.
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del
presente articolo.
  10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,
se  non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
  11.  Per  i  procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'articolo 66 della legge
23 dicembre   1998,   n.  448.  Per  i  procedimenti  di  concessione
dell'assegno  di  maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000
al  31 dicembre  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 
                              Art. 75.
       Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
         legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
  1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono
stati  versati  contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria
della  maternita',  e'  corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal
2 luglio  2000,  un  assegno  di  importo  complessivo  pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita'
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per
la  quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva in
godimento  se  questa  risulta  inferiore, quando si verifica uno dei
seguenti casi:
    a) quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso di godimento una
qualsiasi  forma di tutela previdenziale o economica della maternita'
e  possa  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che
va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
    b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto  a  prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate  con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita
o  dell'effettivo  ingresso  del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore  a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non
sia  superiore  a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti e' altresi'
definita  la  data  di  inizio  del  predetto periodo nei casi in cui
questa non risulti esattamente individuabile;
    c) in  caso  di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'.
  3.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a
domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio  di  sei  mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare.
  4.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  5.  Con  i  decreti  di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei
quali  l'assegno,  se  non  ancora  concesso  o  erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
presente articolo.
 

                             Capo XIV
                              Vigilanza

 

                              Art. 76.
          Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                  articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
  1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testo
unico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati i
medici del Servizio sanitario nazionale.
  2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli
di  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale
la  lavoratrice  e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno
facolta'  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
  3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno
facolta' di controllo.
  4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presente
testo  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di
qualsiasi specie e natura.
 
                              Art. 77.
      Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,
                       comma 1, e 31, comma 4)
  1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
  2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,
XII  e  XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
  3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
 

                              Capo XV
        disposizioni in materia di oneri contributivi

 

                              Art. 78.
    Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,
                 n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
  1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamenti
intervenuti   successivamente   al  1 luglio  2000  per  i  quali  e'
riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale
obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei   decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49  della  legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  sono ridotti gli oneri contributivi per
maternita',   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  punti
percentuali.
  2.  Gli  oneri  contributivi per maternita', a carico dei datori di
lavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
  3.  L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1 e' rivalutato al
1 gennaio  di  ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
 
                              Art. 79.
          Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
  1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di
lavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
    a) dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il  settore
dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
    b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
    c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
    d) dello  0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per
cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli
operai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  791,  convertito  dalla  legge
26 febbraio  1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato
secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
    e) dello  0,01  per  cento  per gli allievi dei cantieri scuola e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
  2.  Per  gli  apprendisti  e'  dovuto  un  contributo  di  lire  32
settimanali.
  3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per   i   giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  e'  dovuto  un
contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
  4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presente
articolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quanto
altro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
  5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo  puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze
delle relative gestioni.
 
                              Art. 80.
         Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
     (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
  1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternita'  di  cui
all'articolo  74  e'  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le
relative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.
 
                              Art. 81.
             Oneri derivanti dall'assegno di maternita'
                  per lavori atipici e discontinui
         (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1.                L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
 
                              Art. 82.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle lavoratrici autonome
           (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XI,  si  provvede  con  un  contributo  annuo di lire 14.500 per ogni
iscritto  all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
vecchiaia  e  superstiti  per  le  gestioni  dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole gestioni
previdenziali,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione   dell'INPS,   con   proprio  decreto  stabilisce  le
variazioni  dei  contributi  di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.
 
                              Art. 83.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a
casse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Il
contributo  e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento
dei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
  2.  A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede
con  i  decreti  di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un
procedimento   che   preliminarmente   consideri  una  situazione  di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
  3.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato  che  le  singole  casse  di  previdenza e assistenza per i
liberi  professionisti  abbiano disponibilita' finanziarie atte a far
fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la
riduzione  della  contribuzione  o  la  totale  eliminazione di detto
contributo,  sentito  il parere dei consigli di amministrazione delle
casse.
 
                             Art. 84.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
           delle collaboratrici coordinate e continuative
         (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
  1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre forme
obbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 punti
percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante
dall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  alla
maternita'.

 

                              Capo XVI
                          disposizioni finali

 

                              Art. 85.
                       Disposizioni in vigore
  1.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni
legislative,  fatte  salve  le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi   ai   sensi   dell'articolo   72,  comma 1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
    a) l'articolo  41  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
    b) l'articolo   157-sexies   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
    c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
    d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
    e) la  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  5  della  legge
9 dicembre 1977, n. 903;
    f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    g) l'articolo  1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
    h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
    i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
    j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
    k) l'articolo  14  del  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
    l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
    m) la  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge
4 agosto  1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402;
    n) il  comma  1-bis  dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58;
    o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    p) il  comma  2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il
comma  2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443;
    q) il  comma  4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
    r) il  comma  2,  seconda  parte,  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
    s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    t) gli  articoli  5,  7  e 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
    u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
    v) il  comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n.
449;
    w) il  comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52;
    x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il
comma  3  dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
    y) la  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
    z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
    aa) la  lettera  e)  del  comma  2,  dell'articolo  1 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
    bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
    cc) il  comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
    dd) i  commi  2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  limitatamente  alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi ivi
previsto:
    ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
    ff) gli  articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3
dell'articolo   32,  il  comma  6  dell'articolo  41  e  il  comma  3
dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
    gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
  2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
    a) il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403;
    b) il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
    c) il  comma  4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    d) il   comma   2,   dell'articolo  20-quinquies  e  il  comma  2
dell'articolo  25-quater  del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337;
    e) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 giugno 1982;
    f) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
23 maggio 1991;
    g) l'articolo  14  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   21 aprile   1994,  n.  439,  fino  al  momento  della  sua
abrogazione  cosi'  come  prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
    h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;
    i) il  comma  4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
    j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
    k) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
27 maggio 1998;
    l) il  comma  1  dell'articolo  1  del decreto del Ministro della
sanita' 10 settembre 1998;
    m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 febbraio 1999;
    n) il   comma   2   dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
    o) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
4 agosto 1999;
    p) il  comma  6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
    q) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
20 dicembre 1999, n. 553;
    r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.
 
                              Art. 86.
 
        Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,
                        articolo 3, comma 2;
             legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
        legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
  1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
    a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
    b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
  2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
    a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
    b) il  secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e
b),  dell'articolo  5;  gli  articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903;
    c) la  lettera  n)  del  comma  3  dell'articolo  31 e l'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli
articoli  6  e  7  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano
anche  agli  affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma
dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    d) il  comma  4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41;
    e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
    f) l'articolo  13  della  legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come
modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
    g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
    h) l'articolo   8   del  decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
    i) il  comma  1  dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
    j) i  commi  1  e  3  dell'articolo  14  del  decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
    k) i  commi  3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
    l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre
1994, n. 566;
    m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    n) l'articolo  2  del  decreto  legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
    o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
    p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468;
    q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come
modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    r) i  commi  1,  8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    s) i  commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5
del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
    t) il  comma  5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e
l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto
dalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli
articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
    a) gli  articoli  1,  11  e  22  del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
 
                              Art. 87.
              Disposizioni regolamentari di attuazione
  1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
attuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente
testo unico.
  2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25 novembre  1976,  n.  1026,  che fanno riferimento alla
disciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
 
                              Art. 88.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari
                              opportunita'
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
 
                                                           Allegato A
 
                         (Articolo 5 del decreto del Presidente della
                                Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
 
               ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
                    E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7
 
    Il  divieto  di  cui  all'art. 7, primo comma, del testo unico si
intende  riferito  al  trasporto,  sia  a braccia e a spalle, sia con
carretti  a  ruote  su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
    I  lavori  faticosi,  pericolosi  ed  insalubri, vietati ai sensi
dello stesso articolo, sono i seguenti:
      A)  quelli  previsti  dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
      B)  quelli  indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l'obbligo  delle  visite  mediche preventive e periodiche: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      C)  quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'
alle  altre  malattie  professionali  di  cui  agli allegati 4 e 5 al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive  modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto;
      D)  i  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      E)  i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      F)  i  lavori  di  manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      G)  i  lavori  che comportano una stazione in piedi per piu' di
meta'  dell'orario  o  che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante,  durante  la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
      H)  i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando  il  ritmo  del  movimento  sia frequente, o esiga un notevole
sforzo:  durante  la  gestazione  e  fino  al  termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
      I)   i  lavori  con  macchine  scuotenti  o  con  utensili  che
trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la  gestazione  e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      L)  i  lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei  reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      M)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di
sostanze  tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
      N)  i  lavori  di  monda  e  trapianto  del  riso:  durante  la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      O)  i  lavori  a  bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman  e  di  ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
 
 
                                                               Allegato B
 
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,
                                                  n. 645, allegato 2)
 
                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7
 
    A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
    1. Agenti:
      a) agenti   fisici:   lavoro  in  atmosfera  di  sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
      b) agenti biologici:
        toxoplasma;
        virus  della  rosolia,  a  meno  che sussista la prova che la
lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;
      c) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere
minerario.
    B.  Lavoratrici  in periodo successivo al parto di cui all'art. 6
del testo unico.
    1. Agenti:
      a) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere
minerario.
 
 
                                                           Allegato C
 
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,
                                                  n. 645, allegato 1)
 
              ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11
 
    A. Agenti.
    1.  Agenti  fisici, allorche' vengono considerati come agenti che
comportano  lesioni  del  feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
      a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
      b) movimentazione  manuale  di  carichi  pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
      c) rumore;
      d) radiazioni ionizzanti;
      e) radiazioni non ionizzanti;
      f) sollecitazioni termiche;
      g) movimenti   e   posizioni   di   lavoro,   spostamenti,  sia
all'interno  sia  all'esterno  dello  stabilimento,  fatica mentale e
fisica  e  altri  disagi  fisici  connessi all'attivita' svolta dalle
lavoratrici di cui all'art. 1.
    2. Agenti biologici.
    Agenti  biologici  dei  gruppi  di  rischio  da  2  a  4 ai sensi
dell'art.  75  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella misura in cui sia
noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono
in  pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non
figurino ancora nell'allegato II.
    3. Agenti chimici.
    Gli  agenti  chimici  seguenti,  nella misura in cui sia noto che
mettono  in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
      a) sostanze  etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva  n.  67/548/CEE,  purche' non figurino ancora nell'allegato
II;
      b) agenti  chimici  che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c) mercurio e suoi derivati;
      d) medicamenti antimitotici;
      e) monossido di carbonio;
      f) agenti   chimici   pericolosi   di  comprovato  assorbimento
cutaneo.
    B. Processi.
    Processi  industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    C. Condizioni di lavoro.
    Lavori sotterranei di carattere minerario.
 
 
                                                           Allegato D
 
                             (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
 
            ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
           PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70
 
    1. Cassa nazionale del notariato.
    2.  Cassa  azionale  di  previdenza  ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori.
    3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
    4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
    5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
    6.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore dei
geometri.
    7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
    8.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
    9.  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
e gli architetti liberi professionisti.
    10.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
    11.  Ente  nazionale  di previdenza e assistenza per i consulenti
del lavoro.

FINE TESTO DECRETO