Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 4 giugno 2001

 

CIRCOLARE N.80/2001

OGGETTO: TRIBUTI – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE DEPRESSE – ARTICOLO 8 LEGGE N.388/2000 – CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE N.41/E/2001.

 

Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse istituito dalla legge finanziaria 2001 (articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n.388) è pienamente operante per le imprese di spedizione e di logistica.

A seguito dell’intervento di Confetra, il Ministero delle Finanze ha infatti confermato che, relativamente al settore trasporti, l’agevolazione è immediatamente applicabile alle attività ricompresse tra i beneficiari della legge n.488/92, quali appunto la spedizione e la logistica classificate nel codice Istat 63. Il chiarimento sarà formalizzato nelle prossime istruzioni ministeriali che verranno emanate sulla materia.

Per l’applicazione del beneficio alle imprese di autotrasporto, viceversa, sono tuttora in corso le trattative con la Commissione Europea. La Confetra, intervenendo sul Ministero delle Finanze, ha sottolineato come, in conseguenza della liberalizzazione del settore, gli aiuti di Stato alle imprese di autotrasporto possano oramai essere valutati alla luce delle deroghe generali previste dal Trattato di Roma. Gli esiti della questione verranno comunicati tempestivamente.

Il credito d’imposta costituisce una valida alternativa alla legge 488/92: entrambe le forme di finanziamento si applicano alle stesse tipologie di investimenti e sostanzialmente negli stessi ambiti territoriali (Mezzogiorno e zone svantaggiate del centro nord). Rispetto alla legge 488 le modalità di applicazione del credito d’imposta sono peraltro più semplici: gli interessati non devono fare domanda di agevolazione, bensì autodeterminare il credito spettante; per contro l’importo può essere usufruito esclusivamente in compensazione dei versamenti di imposte e con- tributi ed è esclusa la possibilità di richiesta di rimborso dell’eventuale eccedenza.

Le modalità di applicazione del nuovo regime di agevolazione sono state illustrate nella circolare del Ministero delle Finanze n.41/E/2001 il cui testo è riportato nel sito confederale www.confetra.com. Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti.

 

Investimenti agevolabili – L’agevolazione si applica sugli acquisti di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati, anche in leasing, nel periodo 2001–2006. In particolare il beneficio decorre dal 13 marzo 2001 (data di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione UE): non potranno essere agevolati i beni le cui fatture di acquisto sono anteriori alla predetta data.

 

Soggetti beneficiari – L’agevolazione compete alle imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali, società cooperative).

 

Ambito territoriale – Il regime di agevolazione opera in tutto il Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del centro nord; per quanto riguarda queste ultime zone si rileva che esse coincidono sostanzialmente con quelle nelle quali è applicabile la legge n.488/92 (l’elenco dettagliato dei comuni è allegato alla predetta circolare ministeriale n.41/E).

 

Ammontare del credito – Il beneficio varia in funzione della zona di ubicazione e della dimensione dell’impresa.

 

UBICAZIONE IMPRESA

DIMENSIONE

IMPRESA

% CREDITO D’IMPOSTA

Campania,Basilicata,Puglia

Sicilia, Sardegna

PMI

Altre imprese

50

35

Calabria

 

PMI

Altre imprese

65

50

Abruzzo e Molise

PMI

Altre imprese

30

20

Zone del Centro-Nord

Piccole imprese

Medie imprese

Altre imprese

18

14

8

 

Il credito spettante si determina applicando la relativa percentuale al valore dell’investimento netto, intendendo per tale il prezzo di acquisto del bene al netto degli ammortamenti relativi agli altri beni dell’impresa.

 

Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi a partire dalla prima scadenza successiva alla realizzazione dell’investimento; su ogni fattura d’acquisto relativa ai beni per i quali viene applicata l’agevolazione deve essere apposta, a pena di revoca dell’agevolazione stessa, la dicitura “Bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art.8 della l.388/200, esposto mediante il modello F24 del mese di ……”

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

 

 

 

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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2001).

                           Omissis

                           Art. 8.

     (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

   1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non

commerciali,  che,  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31

dicembre  2000  e  fino  alla chiusura del periodo d'imposta in corso

alla  data  del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle

aree  territoriali  individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita'

europee  come  destinatarie  degli aiuti a finalita' regionale di cui

alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),

del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal

Trattato  di  Amsterdam  di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e'

attribuito  un  credito  d'imposta entro la misura massima consentita

nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di  intensita'  di aiuto

stabiliti  dalla  predetta  Commissione.  Per il periodo d'imposta in

corso  al  31  dicembre  2000  sono  agevolabili i nuovi investimenti

acquisiti  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge  o,  se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da

parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta

non  e'  cumulabile  con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o

con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono

del credito d'imposta.

   2.  Per  nuovi  investimenti  si intendono le acquisizioni di beni

strumentali  nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle

imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della

Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  i  costi relativi

all'acquisto  di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla

tabella  approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre

1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento",

destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono

impiantate  nelle  aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte

del  loro  costo  complessivo  eccedente le cessioni e le dismissioni

effettuate  nonche'  gli  ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,

relativi  a  beni  d'investimento  della stessa struttura produttiva.

Sono   esclusi   gli   ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto

dell'investimento  agevolato  effettuati  nel periodo d'imposta della

loro entrata in funzione.

   Per  gli  investimenti  effettuati mediante contratti di locazione

finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto

dei  beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le

grandi  imprese,  come definite ai sensi della normativa comunitaria,

gli  investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del

25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

   3.   Agli   investimenti   localizzati   nei   territori   di  cui

all'obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del

21  giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si

applica  la  deduzione  degli  ammortamenti  nella  misura del 90 per

cento.   Le   disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  agli

investimenti  acquisiti  a  decorrere  dalla  approvazione del regime

agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee.

   4.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre

1997,   n.   466,   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:

"differenziabile  in  funzione  del  settore  di  attivita'  e  delle

dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione".

   5.  Il  credito  d'imposta  e'  determinato  con riguardo ai nuovi

investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta e va indicato

nella  relativa  dichiarazione  dei  redditi.  Esso non concorre alla

formazione   del  reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto

di  cui  all'articolo  63  del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,  n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai

sensi  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, a decorrere

dalla data di sostenimento dei costi.

   6.  Il  credito  d'imposta  a  favore  di  imprese o attivita' che

riguardano  prodotti  o appartengono ai settori soggetti a discipline

comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei

grandi  progetti,  e'  riconosciuto  nel  rispetto  delle  condizioni

sostanziali   e   procedurali   definite  dalle  predette  discipline

dell'Unione  europea  e previa autorizzazione della Commissione delle

Comunita'  europee.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e

dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta

di  preventiva  autorizzazione,  ove prescritta, nonche' al controllo

del  rispetto  delle  norme sostanziali e procedurali della normativa

comunitaria.

   7.  Se  i  beni  oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione

entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro

acquisizione  o  ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato

escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati

in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello

nel  quale  sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a

terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio dell'impresa

ovvero  destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno

dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato

escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;

se  nel  periodo  di  imposta  in  cui si verifica una delle predette

ipotesi  vengono  acquisiti  beni  della  stessa  categoria di quelli

agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo

non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede

i  costi  delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione

finanziaria  le  disposizioni  precedenti  si  applicano anche se non

viene  esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva

dall'applicazione  del presente comma e' versato entro il termine per

il  versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo

d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

   8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto

con  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

economica   e  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni

per   l'effettuazione  delle  verifiche  necessarie  a  garantire  la

corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da

effettuare  dopo  almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di

imposta,  sono  altresi'  finalizzate alla valutazione della qualita'

degli   investimenti   effettuati,   anche   al   fine   di  valutare

l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri strumenti

aventi analoga finalita'.

Omissis