Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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CIRCOLARE N.82/2001

 

OGGETTO: LAVORO – FASC – DIFFERIMENTO ALL’1.1.2002 DELL’ART.43 DEL CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE.

 

Con accordo siglato il 15 maggio tra i soci fondatori del FASC (Fedespedi, Federcorrieri e organizzazioni sindacali) è stato convenuto di differire ulteriormente all’1 gennaio 2002 (in precedenza 1 giugno 2001) l’applicazione di quanto disposto dall’art.43 del CCNL sulla nuova forma di previdenza integrativa per i dipendenti delle imprese di spedizione e di corriere.

 

Il nuovo slittamento si è reso necessario non essendo ancora state  definite le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari del Fondo stesso per dare concreta attuazione alla suddetta disposizione contrattuale.

 

I contributi versati al FASC nel periodo transitorio continuano pertanto a rientrare nel vecchio regime.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2001

 

Allegato uno

 

 

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Addì 15 maggio 2001 in Roma,

tra Fedespedi e Federcorrieri, assistite dalla Confetra

 

e

 

F.TO FILT-CGIL

F.TO FIT-CISL

F.TO UILTRASPORTI

F.TO FEDESPEDI

F.TO FEDERCORRIERI

 

Visto l’accordo del 22 gennaio 2001, essendo ancora in corso di definizione tra i soci fondatori del FASC le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari del Fondo stesso per dare concreta attuazione alla nuova forma di previdenza integrativa prevista dall’art.43 del CCNL trasporto merci, così come rinnovato con l’accordo del 18 luglio 2000, si conviene di differire ulteriormente l’applicazione di quanto disposto dal suddetto articolo all’1 gennaio 2002.