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Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 8 giugno 2001
CIRCOLARE N.85/2001
OGGETTO: TRASPORTO
COMBINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA N.92/106 CEE –
DECRETO DIRIG. N.1008 DEL 14.5.2001 SU G.U. N.118 DEL 23.5.2001 – CIRCOLARE MIN.
TRASPORTI APC5 DEL 14.5.2001.
Con il decreto e la circolare in oggetto è stato completato il recepimento della
direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato tra Stati membri.
Viene stabilito che, limitatamente
all’esecuzione di trasporti combinati tra Stati dell’Unione Europea o aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, possono essere immatricolati veicoli
senza titolo autorizzativo con la sola iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. Sulla carta di
circolazione di tali veicoli risulterà la dicitura:
veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale.
Sulla parte anteriore della cabina di guida dei veicoli in questione
dovrà essere apposto un pannello non amovibile di colore blu, avente dimensioni
50x40 cm, sul quale risulti impressa la lettera “c”
minuscola (altezza 20 cm e colore bianco).
Tutti i trasporti effettuati con i suddetti veicoli devono essere
accompagnati da un documento compilato secondo lo schema allegato al decreto
del 14 maggio 2001.
Naturalmente, quando i trasporti non siano eseguiti con i veicoli
esclusivamente immatricolati per l’esecuzione di trasporti combinati
internazionali, tutto resta invariato rispetto alle precedenti regole, anche
con riferimento alla documentazione di accompagnamento.
La prossima cessazione del regime autorizzativo,
fissata al 1° luglio p.v.,
per tutte le imprese che esercitano qualsiasi tipo di trasporto su strada in
conto terzi, rendono di ben scarso interesse la nuova normativa per i trasporti
combinati internazionali.
f.to ing. Antonio Giacoma |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 51/2001
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Allegati due |
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G.U. n.118 del 23.5.2001
(fonte Guritel)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 14 maggio 2001
Norme attuative ed esplicative del decreto ministeriale 15
febbraio 2001, n. 28T, in materia di trasporto combinato.
IL CAPO
del Dipartimento trasporti terrestri
Decreta:
Art. 1.
Regime amministrativo
1. Gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione
del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta
di circolazione devono essere permanentemente individuati mediante
pannello inamovibile di colore blu avente le seguenti dimensioni cm
50 X 40 sul quale e' impressa la lettera "c" minuscola di altezza cm
20 di colore bianco. Il pannello deve essere fissato sulla parte
anteriore della cabina di guida.
Art. 2.
Documento di trasporto
1. Tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli
di cui all'art. 1 devono essere in possesso, per ogni trasporto
effettuato con tali veicoli, di un documento compilato come da schema
allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2001
Il capo del Dipartimento: Fabretti Longo
Allegato 1
DOCUMENTO RELATIVO AL TRASPORTO COMBINATO
(Art. 3, comma 2, decreto ministeriale
15 maggio 2001, n. 28T)
Mittente ....
Destinatario ....
Vettore ....
Merce ....
Stazione/i ferroviaria/e di carico della merce ....
.... (timbro dell'amministrazione ferroviaria)
Stazione/i ferroviaria/e di scarico della merce ....
.... (timbro dell'amministrazione ferroviaria)
Porto/i di imbarco .... fluviale/i ....
marittimo/i ....
.... (timbro dell'amministrazione portuale)
Porto/i di sbarco ....
fluviale/i ....
marittimo/i .... (timbro dell'amministrazione portuale)
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Unità di
gestione autotrasporto di persone e cose
Circolare
APC5 – 14 maggio 2001
Con Decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione del 15.2.2001, n. 28T, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19.3.2001, è stata data
completa attuazione alla direttiva comunitaria n. 92/106/CEE relativa
alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci
tra Stati membri.
Il recepimento della Direttiva potrà
inizialmente comportare problemi in ordine all’armonizzazione
con l’attuale disciplina.
Al riguardo, nel ricordare che al più tardi al 1° luglio
p.v. cesserà il regime autorizzativo per tutte le imprese
che esercitano trasporto di cose in conto di terzi, si ritiene che taluni altri
problemi potranno trovare soluzione definitiva all’atto di emanazione dei
provvedimenti delegati per la modifica del Codice della Strada.
Pertanto, premesso che le imprese titolari di autorizzazione
conto terzi possono effettuare trasporto combinato, nella presente circolare
sono contenute le prime indicazioni relative all’esecuzione dei trasporti combinati
ai sensi deI predetto decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
del 15.2.2001, n. 28T.
E’ utile sottolineare preliminarmente che i
trasporti combinati di cui si tratta possono essere effettuati, ove sussistano
modalità di trasporti alternative e nel rispetto del principio della continuità
territoriale, tra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo
Spazio Economico Europeo e quindi, comunque, nell’ambito di un trasporto
internazionale, e pertanto in presenza dei requisiti correlati a tale tipo di
trasporto che costituiscono idoneo titolo per l’ammissione alla circolazione.
Il decreto di recepimento precisa che il
trasporto combinato, come definito all’art. 1, può essere liberamente
esercitato, e che i veicoli destinati in via esclusiva all’effettuazione del
trasporto combinato debbano essere regolarmente immatricolati in uno degli
Stati membri, ed opportunamente identificati mediante l’annotazione nelle righe
descrittive della carta di circolazione (maschera SC13) della seguente
dicitura: veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale.
Si ritiene pertanto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.daII’82 all’88 del Codice
della Strada, l’adeguata iscrizione all’Albo costituisca titolo sufficiente per
l’ammissione alla circolazione.
Non
sembra vi sia necessità di particolari chiarimenti in ordine
ai trasporti combinati in conto proprio, che possono essere effettuati
da imprese titolari di licenza per il veicolo trattore, ma sembra comunque
utile tenere in considerazione le forme di disponibilità dei veicoli
attualmente ammissibili ai fini del rilascio della licenza.
Con decreto dirigenziale n. 1008 del 14.05.01 vengono
fornite le prime indicazioni per l’identificazione dei veicoli che effettuano
trasporti combinati.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI
TRASPORTI TERRESTRI
(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)