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Roma, 8 giugno 2001

 

CIRCOLARE N.85/2001

 

OGGETTO: TRASPORTO COMBINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA N.92/106 CEE – DECRETO DIRIG. N.1008 DEL 14.5.2001 SU G.U. N.118 DEL 23.5.2001 – CIRCOLARE MIN. TRASPORTI APC5 DEL 14.5.2001.

 

 

Con il decreto e la circolare in oggetto è stato completato il recepimento della direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato tra Stati membri.

 

Viene stabilito che, limitatamente all’esecuzione di trasporti combinati tra Stati dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, possono essere immatricolati veicoli senza titolo autorizzativo con la sola iscrizione al­l’Albo degli autotrasportatori. Sulla carta di circolazione di tali veicoli risulterà la dicitura: veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale.

 

Sulla parte anteriore della cabina di guida dei veicoli in questione dovrà essere apposto un pannello non amovibile di colore blu, avente dimensioni 50x40 cm, sul quale risulti impressa la lettera “c” minuscola (altezza 20 cm e colore bianco).

 

Tutti i trasporti effettuati con i suddetti veicoli devono essere accompagnati da un documento compilato secondo lo schema allegato al decreto del 14 maggio 2001.

 

Naturalmente, quando i trasporti non siano eseguiti con i veicoli esclusivamente immatricolati per l’esecuzione di trasporti combinati internazionali, tutto resta invariato rispetto alle precedenti regole, anche con riferimento alla documentazione di accompagnamento.

 

La prossima cessazione del regime autorizzativo, fissata al 1° luglio p.v., per tutte le imprese che esercitano qualsiasi tipo di trasporto su strada in conto terzi, rendono di ben scarso interesse la nuova normativa per i trasporti combinati internazionali.

 

 

f.to ing. Antonio Giacoma

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 51/2001

 

Allegati due

 

 

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G.U. n.118 del 23.5.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 maggio 2001

   Norme   attuative  ed  esplicative  del  decreto  ministeriale  15
febbraio 2001, n. 28T, in materia di trasporto combinato.
                               IL CAPO
                del Dipartimento trasporti terrestri
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Regime amministrativo
   1.  Gli  autoveicoli  destinati in via esclusiva all'effettuazione
del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta
di  circolazione  devono  essere permanentemente individuati mediante
pannello  inamovibile  di colore blu avente le seguenti dimensioni cm
50  X 40 sul quale e' impressa la lettera "c" minuscola di altezza cm
20  di  colore  bianco.  Il  pannello deve essere fissato sulla parte
anteriore della cabina di guida.
                               Art. 2.
                       Documento di trasporto
   1. Tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli
di  cui  all'art.  1  devono  essere  in possesso, per ogni trasporto
effettuato con tali veicoli, di un documento compilato come da schema
allegato al presente decreto.
   2.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 maggio 2001
                             Il capo del Dipartimento: Fabretti Longo
 
                                                           Allegato 1
              DOCUMENTO RELATIVO AL TRASPORTO COMBINATO
               (Art. 3, comma 2, decreto ministeriale
                       15 maggio 2001, n. 28T)
   Mittente ....
   Destinatario ....
   Vettore ....
   Merce ....
   Stazione/i ferroviaria/e di carico della merce ....
   .... (timbro dell'amministrazione ferroviaria)
   Stazione/i ferroviaria/e di scarico della merce ....
   .... (timbro dell'amministrazione ferroviaria)
   Porto/i di imbarco .... fluviale/i ....
   marittimo/i ....
   .... (timbro dell'amministrazione portuale)
   Porto/i di sbarco ....
   fluviale/i ....
   marittimo/i .... (timbro dell'amministrazione portuale)








Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Unità di gestione autotrasporto di persone e cose

Circolare APC5 – 14 maggio 2001

 

OGGETTO:  Trasporti combinati internazionali. Disposizioni attuattive

Con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione  del 15.2.2001, n. 28T, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19.3.2001, è stata data completa attuazione alla direttiva comunitaria n. 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

Il recepimento della Direttiva potrà inizialmente comportare problemi in ordine all’armonizzazione con l’attuale disciplina.

Al riguardo, nel ricordare che al più tardi al 1° luglio p.v. cesserà il regime autorizzativo per tutte le imprese che esercitano trasporto di cose in conto di terzi, si ritiene che taluni altri problemi potranno trovare soluzione definitiva all’atto di emanazione dei provvedimenti delegati per la modifica del Codice della Strada.

Pertanto, premesso che le imprese titolari di autorizzazione conto terzi possono effettuare trasporto combinato, nella presente circolare sono contenute le prime indicazioni relative all’esecuzione dei trasporti combinati ai sensi deI predetto decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15.2.2001, n. 28T.

E’ utile sottolineare preliminarmente che i trasporti combinati di cui si tratta possono essere effettuati, ove sussistano modalità di trasporti alternative e nel rispetto del principio della continuità territoriale, tra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e quindi, comunque, nell’ambito di un trasporto internazionale, e pertanto in presenza dei requisiti correlati a tale tipo di trasporto che costituiscono idoneo titolo per l’ammissione alla circolazione.

Il decreto di recepimento precisa che il trasporto combinato, come definito all’art. 1, può essere liberamente esercitato, e che i veicoli destinati in via esclusiva all’effettuazione del trasporto combinato debbano essere regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri, ed opportunamente identificati mediante l’annotazione nelle righe descrittive della carta di circolazione (maschera SC13) della seguente dicitura: veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale.

Si ritiene pertanto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.daII’82 all’88 del Codice della Strada, l’adeguata iscrizione all’Albo costituisca titolo sufficiente per l’ammissione alla circolazione.

Non sembra vi sia necessità di particolari chiarimenti in ordine ai trasporti combinati in conto proprio, che possono essere effettuati da imprese titolari di licenza per il veicolo trattore, ma sembra comunque utile tenere in considerazione le forme di disponibilità dei veicoli attualmente ammissibili ai fini del rilascio della licenza.

Con decreto dirigenziale n. 1008 del 14.05.01 vengono fornite le prime indicazioni per l’identificazione dei veicoli che effettuano trasporti combinati.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)