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Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma,
12 giugno 2001
CIRCOLARE
N.86/2001
OGGETTO: CAMERE DI COMMERCIO – DIRITTO ANNUALE – D.M. 23.4.2001
SU G.U. N.126 DELL’1.6.2001 – CIRCOLARE MINISTERIALE
N.3513/C DEL 22 maggio 2001.
In base alla legge n.488/99 a decorrere dal 2001 il diritto per l’iscrizione
alle Camere di Commercio non è più dovuto in misura
fissa, bensì commisurata all’ammontare del fatturato.
Per quest’anno la nuova disposizione
non comporterà aumenti superiori al 6 per cento. Il decreto indicato in
oggetto, nel fissare gli scaglioni di fatturato e le relative aliquote impositive, ha previsto in via transitoria per il 2001 che
qualora dall’applicazione delle nuove disposizioni derivino
importi superiori a quello del diritto versato lo scorso anno maggiorato del 6
per cento, l’impresa sia comunque tenuta al versamento di quest’ultimo
importo. L’applicazione pratica della disposizione è stata illustrata nella
circolare ministeriale indicata in oggetto.
La norma transitoria è stata introdotta a seguito
dell’intervento della Confetra che ha denunciato come la nuova determinazione
dei diritti camerali avrebbe comportato per le imprese
di servizi aumenti abnormi, in certi casi dell’ordine addirittura dell’8.000%.
La Confetra si attiverà quindi per una modifica sostanziale della normativa.
Circa il versamento del diritto, si rammenta che da quest’anno esso va effettuato
tramite il modello F24 entro il termine del 20 giugno 2001 (ovvero 20
luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4%); l’importo del diritto può
essere compensato con eventuali crediti fiscali o contributivi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2000
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Allegati due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n.126
del 1.6.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 23 aprile 2001
Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni
singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa
iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreta:
Art. 1.
1. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio per ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, e'
determinata applicando le disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
1. Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura
fissa di L. 152.000.
2. Per le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di L. 276.000.
Art. 3.
1. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro
delle imprese il diritto annuale e' determinato applicando al
fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o
aliquote per scaglioni di fatturato:
=====================================================================
Scaglioni di fatturato da | |
lire | a lire | Aliquote
=====================================================================
-| 1.000.000.000|L. 742.000 (misura fissa)
---------------------------------------------------------------------
1.000.000.001 | 5.000.000.000| 0,040%
---------------------------------------------------------------------
5.000.000.001 | 20.000.000.000| 0,035%
---------------------------------------------------------------------
20.000.000.001 | 50.000.000.000| 0,025%
---------------------------------------------------------------------
50.000.000.001 |100.000.000.000| 0,015%
---------------------------------------------------------------------
100.000.000.001 |200.000.000.000| 0,010%
---------------------------------------------------------------------
200.000.000.001 |500.000.000.000| 0,005%
---------------------------------------------------------------------
| |0,005% fino ad un massimo
500.000.000.001 | -| di L. 150.000.000
2. In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli
importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di
fatturato di cui al comma 1:
a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese
sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione
2 dicembre 1999 della Conferenza unificata, concernente la
determinazione del diritto annuale per l'anno 2000;
b) siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato
del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante
dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%;
c) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000 maggiorato
del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante
dall'applicazione delle aliquote contenute nella tabella di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Il termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, della legge
n. 488/1999 deve intendersi come segue:
a) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
conto economico a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e
delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla
redazione del conto economico a norma dell'art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri
proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
c) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in enti
diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e
degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
d) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come
dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro
delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione
ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento
dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2,
dell'art. 3, che precede.
3. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al
momento dell'iscrizione o dell'annotazione.
Art. 5.
1. Per le imprese che esercitano attivita' economica anche
attraverso le unita' locali deve essere versato, per ciascuna di
queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio
ha sede l'unita' locale, un importo pari al 20 per cento di quello
dovuto per la sede principale coli arrotondamento alle L. 1.000
superiori, fino ad un massimo di L. 200.000.
2. Per le unita' locali con sede principale all'estero di cui
all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna
di esse in favore delle camere di commercio ove ha sede l'unita'
locale un diritto annuale pari a L. 212.000.
3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. 6.
1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme
relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha
luogo mediante l'apertura di contabilita' speciali di girofondi
presso le sezioni di tesoreria.
3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei
corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di
commercio.
Art. 7.
1. Con successivo decreto saranno stabiliti la quota del diritto
annuale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma
5, della legge n. 580/1993 e i relativi criteri e modalita' di
ripartizione.
Art. 8.
1. Per le imprese che si sono iscritte dal 1o novembre al
31 dicembre 2000, per il versamento del diritto annuale relativo
all'anno 2000, continuano ad essere applicate la normativa e le
modalita' di riscossione di cui alla citata deliberazione della
Conferenza unificata 2 dicembre 1999, con versamento da effettuare
entro la stessa scadenza stabilita per il pagamento del diritto
annuale per l'anno 2001.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
FINE TESTO DECRETO
MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DEL
COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE
DI COMMERCIO – UFFICIO B3
FINANZA E ATTIVITA’
PROMOZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
CIRCOLARE N.3513/C
ROMA, 22 maggio 2001
Prot.n. 507118
Indirizzi
omessi
Oggetto:
Decreto interministeriale 23 aprile 2001 riguardante la determinazione delle
misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio.
Il decreto interministeriale di cui all’oggetto, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato registrato alla Corte dei conti
il 9 maggio 2001, Foglio 56, Reg. n.1.
Il regolamento recante norme per l’attuazione della procedura di esazione del diritto annuale, e per il quale il Consiglio
di Stato ha già espresso il proprio parere, si trova attualmente alla
controfirma del Ministro del tesoro.
Il predetto regolamento e il decreto interministeriale 23 aprile 2001
di cui all’oggetto trovano entrambi la loro base giuridica nell’art.17 della legge 23 dicembre 1999, n.488
che modifica, in parte, l’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, introducendo il principio della determinazione del
diritto per alcune categorie di imprese, sulla base
del fatturato e definendo modalità di versamento e un sistema sanzionatorio diverso dal passato, oltre ad una serie di
altre disposizioni innovative.
Si coglie pertanto l’occasione per fornire alcune prime indicazioni
circa l’interpretazione e l’applicazione delle prescrizioni di tale decreto.
Innanzitutto si deve evidenziare che, all’art.2,
è stato stabilito che i diritti definiti in misura fissa, riguardanti i
soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle imprese
(imprese individuali, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti,
società semplici agricole) sono stati aggiornati del 6% e pertanto il diritto
dovuto da tali soggetti, che per il 2000 ammontava a lire 143.000, è stato
portato a lire 152.000.
Il diritto dovuto dalle società semplici non
agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese passa da
lire 260.000 a lire 276.000.
Come si vedrà più avanti l’aumento del 6% sopra introdotto, costituisce
il limite massimo di aumento di tutte le altre
determinazioni del tributo.
In merito all’articolo 3 del
decreto di cui in oggetto, che disciplina i casi delle imprese iscritte nella
sezione ordinaria del Registro delle imprese si deve innanzitutto ricordare che
l’introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti, che devono
essere commisurati al fatturato delle imprese, è stato stabilito dall’articolo
17 della legge 23 dicembre 1999, n.488.
Il significato del termine fatturato è stato precisato dall’articolo 4
del decreto 23 aprile 2001 in esame; tuttavia, si forniscono di seguito ulteriori elementi chiarificatori.
L’ammontare del fatturato di ciascuna impresa
si ricava dal modello UNICO 2001 – IRAP considerando, a seconda della categoria
di soggetti cui si appartiene, quanto segue:
..omississ…
Per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone,
società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.) la somma degli
importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e
IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’Irap.
Le imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle
imprese che non abbiano formalizzato le scritture
contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo
diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili
relative all’esercizio precedente.
La Tabella inserita nell’articolo 3 del
decreto 23 aprile 2001, riporta gli scaglioni di fatturato e le corrispondenti
aliquote.
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo
scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di
fatturato) che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa e arrotondando
l’importo alle mille lire più prossime.
All’importo così determinato va aggiunto quanto eventualmente dovuto
per le unità locali (come prescrive l’articolo 5, comma 1 del decreto di cui si
tratta).
Rimane però stabilito che comunque, in via
transitoria per l’esercizio 2001 il diritto da versare non potrà essere
inferiore né superiore del 6% a quello dovuto per l’anno 2000 che venne
stabilito con deliberazione della Conferenza unificata del 2 dicembre 1999 (art.3 comma 2 del DM 23 aprile 2001).
Per ulteriore chiarezza si presenta un esempio
concreto:
1^ ipotesi:
Una impresa srl che nell’esercizio 2000 ha versato un diritto annuale
di lire 742.000 che rientri nel primo scaglione di fatturato – relativo al 2000
– da lire zero a lire 1.000.000.000 sarà tenuta a versare un diritto di lire
742.000 (non inferiore al diritto versato nel 2000 come previsto dall’articolo
3 comma 2 lettera a).
2^ ipotesi:
Nel caso in cui la stessa impresa presenti un
fatturato – relativo al 2000 – di lire 1.100.000.000 sarà tenuta al versamento
di lire 782.000, somma derivante per lire 742.000 dal diritto dovuto per il
fatturato (1 miliardo) che rientra nel primo scaglione e per lire 40.000
derivanti dall’applicazione dell’aliquota prevista per il fatturato che rientra
nel secondo scaglione (100 milioni).
In questo caso, non superando il diritto da versare l’incremento
massimo del 6% rispetto al diritto versato nel 2000 l’impresa sarà tenuta a
versare esattamente quanto risulta dall’applicazione
delle aliquote previste dalla Tabella di cui al comma 1 all’articolo 3 del
citato decreto (casi previsti dall’articolo 3 comma 2 lettera c).
3^ ipotesi
Nel caso in cui la stessa srl abbia realizzato – nel corso del 2000 – un fatturato pari a
lire 3 miliardi, sarebbe tenuta secondo la Tabella di cui sopra a versare un
diritto di lire 1.542.000, costituito per lire 742.000 da quanto dovuto per il
fatturato che rientra nel primo scaglione e per lire 800.000 per il fatturato
che rientra nel secondo scaglione.
Ma superando in quest’ipotesi l’importo da
versare l’incremento massimo del 6% rispetto al 2000 il diritto effettivamente
da versare sarà limitato all’importo pagato nel 2000 maggiorato del 6%, cioè lire 787.000.
Le imprese individuali già iscritte nella sezione ordinaria del
Registro delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 143.000 sono tenute in base all’applicazione delle nuove
norme a versae per il 2001 un diritto di lire 152.000
(composto per lire 143.000 dal diritto 2000 e per lire 9.000 dall’applicazione
dell’incremento dovuto per il 2001).
Le società di persone già iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 260.000 sono tenute in base all’applicazione delle nuove
norme a versare per il 2001 un diritto di lire 276.000 (composto per lire
260.000 dal diritto 2000 e per lire 16.000 dall’applicazione dell’incremento
dovuto per il 2001).
Le nuove imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle
imprese dall’1 gennaio 2001 sono tenute al versamento
dei diritti di cui all’articolo 2 commi 1 e 2 del decreto in oggetto.
Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle
imprese dall’1 gennaio 2001 rientrano tutte nel primo
scaglione della Tabella di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto in
oggetto. Si precisa che le stesse sono tenute a versare, in base alle nuove
norme, per il 2001 i seguenti diritti:
imprese individuali
lire 152.000
società
cooperative lire 152.000
Consorzi lire 152.000
Società di persone lire 276.000
Società di capitali lire 742.000 (a prescindere dal capitale sociale).
Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per la
corresponsione delle altre contribuzioni per le quali si utilizza lo stesso
strumento di versamento (F24).
Il termine è pertanto il 20 giugno 2001. Per i pagamenti effettuati
fino al 20 luglio 2001 si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli
altri versamenti: ciò consente alle imprese di effettuare
contestualmente (se del caso) tutte le compensazioni possibili.
A partire dal 21 luglio 2001, pertanto, si applicheranno le sanzioni
previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento (sanzione amministrativa
dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto).
Gli stessi termini valgono anche per le imprese che si sono iscritte
nel Registro delle imprese dall’1 gennaio al 29 aprile
2001.
Per le imprese iscritte successivamente e alle
quali non è stato possibile inviare l’informativa né diverso avviso sulle nuove
modalità e sui termini di versamento, le camere di commercio con le modalità
ritenute più opportune provvederanno a fornire le indicazioni contenute nella
presente circolare comunicando inoltre un termine di versamento che non potrà
essere superiore ai 30 giorni dalla data di presentazione della domanda
d’iscrizione al Registro delle imprese.
Si sottolinea che le imprese che si iscrivono
dal 21 giugno 2001 sono tenute a versare il diritto previsto al momento della
presentazione della domanda d’iscrizione con le modalità che verranno indicate
allo sportello camerale.
Si evidenziano infine i soggetti che non sono tenuti al pagamento del
diritto annuale 2001:
·
Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2000 (salvo l’esercizio
provvisorio dell’attività);
·
Le imprese individuali che abbiano cessato
l’attività nell’anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal
Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001;
·
Le società ed altri enti collettivi che
abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2000 e abbiano
presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio
2001;
·
Le cooperative nei confronti delle quali
l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come
prevede l’articolo 2544 c.c.) nell’anno 2000.
Le eventuali agevolazioni in materia contributiva previste con legge in
occasione di eventi e situazioni di carattere
eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali) si applicano anche
al diritto annuale.
In merito alla procedura da seguire per l’applicazione delle sanzioni
per tardivo od omesso versamento si rinvia a successivi provvedimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(DR. Piero Antonio Cinti)