Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 luglio 2001
OGGETTO: DOGANE – RIFORMA DEL
TRANSITO – GARANZIA GLOBALE – CIRC.MIN. N.27/D DEL 20.6.2001.
E’ entrata in vigore la riforma del
transito doganale (articoli da 313 a 450 del Regolamento di Esecuzione al
Codice Doganale Comunitario così come modificati dal regolamento n.2787/2000);
l’applicazione delle nuove disposizioni avrebbe dovuto coincidere con l’avvìo a
regime del sistema informatizzato di controllo del transito (cosiddetto NCTS)
che ha invece subìto uno slittamento.
Com’è noto, attraverso il regime di
transito doganale interno le merci comunitarie possono attraversare paesi Efta
e Visegrad (Svizzera, Ungheria, Polonia, Repubbliche Ceca e Slovacca);
attraverso il regime di transito doganale esterno, viceversa, le merci allo
stato estero possono attraversare il territorio comunitario.
Nel
complesso le nuove disposizioni risultano più restrittive rispetto alle
precedenti. Di seguito si evidenziano alcuni aspetti.
Garanzia globale – L’importo della garanzia globale,
che l’obbli-gato principale deve prestare in dogana per avvalersi del regime di
transito, non viene più fissato in base alla tipologia dell’operazione di
transito, bensì in base ai requisiti soggettivi degli operatori; in particolare
la garanzia può essere fissata al 50% dell’importo di riferimento (ossia i dazi
gravanti sulle operazioni svolte mediamente nell’arco di una settimana) per gli
operatori che abbiano una situazione finanziaria sana e una sufficiente
esperienza nell’uso del regime di transito, e al 30% dell’importo di riferimento
per gli operatori che, oltre alla sana situazione finanziaria e all’esperienza
nell’uso del regime di transito, abbiano anche raggiunto un elevato livello di
collaborazione con le dogane; con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia
delle Dogane ha precisato che le autorizzazioni alla garanzia globale già
rilasciate alla data del 30 giugno 2001 restano valide fino al 31 dicembre
2001.
Domanda di rinnovo – L’Agenzia delle Dogane non ha elaborato
un fac-simile di domanda di rinnovo delle autorizzazioni alla garanzia globale
valido a livello nazionale; gli uffici doganali hanno pertanto discrezionalità
nell’accertamento dei requisiti richiesti agli operatori; a titolo di esempio
si riporta in calce alla presente circolare lo schema di domanda elaborato
dalla dogana di Milano.
Esonero dalla garanzia – Anche l’esonero dalla garanzia non è più
legato al valore delle merci (attualmente l’esonero era concesso per le merci
di valore inferiore a 100 mila euro), bensì ai requisiti soggettivi
dell’obbligato principale (affidabilità, buona capacità finanziaria, controllo
del trasporto); l’esonero dalla garanzia non è mai consentito nel caso di merci
sensibili (bovini vivi, carni bovine fresche e congelate, latte e burro,
zucchero, banane, alcolici e sigarette).
Procedure semplificate – Le procedure semplificate al regime di
transito verranno riconosciute esclusivamente agli operatori ammessi alla
garanzia globale o all’esonero della garanzia.
Itinerario del
trasporto – In base alle nuove
disposizioni le merci che circolano in regime di transito devono essere
trasportate fino all’ufficio di destinazione (ove avviene l’appuramento del
regime) seguendo un itinerario economicamente giustificato; per le merci
sensibili, o quando la dogana lo ritenga necessario, l’ufficio doganale di
partenza fissa un itinerario vincolante; la dispensa dall’itinerario
vincolante può essere concessa unicamente qualora l’obbligato principale adotti
misure che consentano alla dogana di accertare in qualsiasi momento dove si
trova la spedizione (es. sistema di rilevamento satellitare).
Appuramento – Come in precedenza l’appuramento del
regime di transito avviene attraverso la restituzione della copia n.5 della
dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza da parte
dell’ufficio di destinazione; qualora la restituzione non avvenga, l’obbligato
principale può dimostrare che il regime si è concluso avvalendosi delle prove
alternative; a tal fine, come avvenuto fino ad oggi, è opportuno che gli
interessati richiedano all’ufficio doganale di destinazione di vistare un
esemplare n.5 supplementare, ovvero una fotocopia dell’esemplare n.5; ulteriori
prove alternative possono essere i documenti certificati dalle autorità
doganali dello Stato membro di destinazione che comprovano che le merci sono
state presentate all’ufficio di destinazione, ovvero i documenti doganali di
vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo.
Transito via mare e via
aerea – Le disposizioni sul
transito via mare e via aerea sono rimaste sostanzialmente immutate.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
n.15/2000 e 168, 99, 68, 62/1996 |
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Allegati
due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
“Domanda di autorizzazione
all’uso di una garanzia globale per operazioni di transito comunitario/comune -
Regolamento(CE) n.2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000, art.372,
par.1, lettera a)
Al fine di adeguarsi alla recente riforma del transito
comune/comunitario, nella domanda di autorizzazione all’uso di una garanzia
globale, la Società richiedente è invitata a specificare, oltre ai propri dati
identificativi, i seguenti punti:
a)
essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art.373
b)
volume d’affari degli ultimi 12 mesi (numero
operazioni o importo complessivo delle merci) – (solo per la proroga) – art.379
par.2 -
c)
stima per i successivi 12 mesi – art.379
par.2 –
d)
diritti gravanti (solo IVA o anche Dazio). In
altri termini, va indicato se si effettuano esportazioni di merci nazionali
vincolate al regime del T.C. o anche transiti di merce extra CEE (in questo
caso riportare il volume e la tassazione più elevata) – art.379 par.2
e)
presenza di merci sensibili. Indicare qualità
e quantità. Presentare previsione per i 12 mesi successivi – art.381 e allegato
44 quarter –
f)
indicare se la dichiarazione di transito è
presentata utilizzando mezzi informatici (NTCS) – criterio agevolativo allegato
46 ter sub 1)
g)
indicare se si opera in una o in più dogane
italiane o comunitarie. Fare elenco – criterio agevolativo allegato 46ter sub
2)
h)
indicare se risultano blocchi di garanzia per
operazioni inappurate (con relativi importi) o contenziosi in materia di Transito
Comunitario – art.379 par.4 periodo 1 –
i)
elenco persone abilitate alla firma indicate
sui certificati TC31 – art.383 par.1 –
La società è tenuta inoltre ad inserire nell’istanza stessa una
dichiarazione di impegno
1) a segnalare all’ufficio di garanzia
(ricevitoria dogana Milano) ogni eventuale aumento del volume d’affari rispetto
a quello comunicato; - art.379 par.4 periodo
2) a non trasportare merci gravate da Risorse
Proprie CEE se non su dichiarate al
punto d)
3) a non trasportare merci sensibili se non
su dichiarate al punto e)
4) a comunicare tempestivamente i certificati
che sono stati rubati o perduti – art.384 –
5) a restituire senza indugio –art.384 - :
·
i certificati in seguito a revoca della
autorizzazione o risoluzione dell’obbligazione da parte del garante
·
i certificati scaduti
Sulla fideiussione e sui
certificati di garanzia TC31 l’importo va cosi indicato:
EURO...............pari a Lit.
Il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore le sole disposizioni
concernenti la garanzia globale per merci sensibili.
La nuova disciplina concernente la garanzia globale per le merci
non sensibili entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001; tuttavia le
autorizzazioni all’uso della garanzia globale in corso di validità a tale data
(rilasciate con la vecchia normativa), possono essere utilizzate fino al 31 dicembre
2001.
Per quanto sopra e considerati i corposi adempimenti da adottare
sia da parte dell’ufficio di garanzia sia da parte degli operatori (a questo
proposito si veda l’art.375 che fissa in tre mesi, a decorrere dal ricevimento
della domanda da parte delle autorità doganali, il termine massimo per rilasciare
l’autorizzazione o respingere la richiesta) si invitano le Società a
presentare la domanda di autorizzazione entro e non oltre la fine di ottobre
2001. Per le Società che intendono trasportare merci sensibili, la domanda
va presentata nel più breve tempo possibili.
Il regolamento (CE)
n.2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000 – recante modifica al regolamento
(CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario – è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.L330 del 27 dicembre
2000”.
___________________
Circolare n.27 del 20/06/2001
Emanato da Agenzia delle Dogane
Area Gestione dei Tributi e Rapporto con gli Utenti
Oggetto: Riforma della normativa sul transito comunitario/comune. Reg.to n. 2787/2000 della Commissione e Decisione 1/2000 del Comitato congiunto CE/EFTA Transito Comune.
Testo:
Con circolare n. 235/D prot. n. 3769/3481 del 20 dicembre 2000 sono state diramate le istruzioni relative alla prima fase di implementazione della nuova normativa sul transito comunitario/comune (1) concernenti soprattutto le garanzie globali per le merci fiscalmente sensibili. Con l'entrata in vigore dal 1 luglio 2001 della maggior parte della normativa in questione si rendono necessari i seguenti ulteriori adempimenti in materia di garanzia ed esonero dalla garanzia, al fine di razionalizzare l'attivita' amministrativa e nel contempo favorire l'utenza. (1) Reg. (CE) n. 2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000 e Decisione n. 1/2000 del Comitato Congiunto CE-Efta "transito comune" del 20 dicembre 2000. I. Adempimenti connessi alle merci fiscalmente non sensibili. La nuova normativa relativa alla garanzia ed all'esonero dalla garanzia per le merci non fiscalmente sensibili entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 2001. Da tale data le nuove autorizzazioni globali per tali tipi di merci debbono pertanto essere rilasciate secondo le modalita' previste dalla nuova regolamentazione. Come gia' precisato al punto IV della citata circolare 235/D, le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 30 giugno 2001 restano valide sino al 31 dicembre 2001. Si ritiene utile richiamare nuovamente l'attenzione sulla opportunita' che le richieste di autorizzazione disciplinate dalla nuova normativa siano presentate al piu' presto dagli operatori interessati. Cio' al fine di evitare inconvenienti di natura amministrativa ed economica derivanti da una abnorme concentrazione di richieste della specie nell'imminenza della citata scadenza del 31 dicembre p.v. con inevitabili ritardi e, dunque, incrementi dei costi delle garanzie. II. Adempimenti connessi alle garanzie globali relativi alle merci fiscalmente sensibili. Per gli adempimenti in questione si richiama quanto a suo tempo disposto al punto I della circolare 235/D, in quanto le nuove disposizioni sono gia' applicabili a partire dal 1 gennaio 2001. III. Esonero dalla garanzia. L'esonero dalla garanzia diviene applicabile a decorrere dal 1 luglio 2001 anche per il regime del transito comune. Come gia' fatto presente al punto II della circolare 235/D, a decorrere dal 1 luglio 2001, viene a decadere l'attuale "tetto" di 100.000 Euro. Per assicurare una maggiore correttezza amministrativa e per agevolare nel contempo l'attivita' degli operatori gli esoneri dalla garanzia attualmente in vigore per il regime del transito comunitario si estendono automaticamente a partire dal 1 luglio 2001 al regime del transito comune. Resta ovviamente inteso che sono escluse dall'esonero dalla garanzia le merci fiscalmente sensibili. IV. Modalita' per l'utilizzo dei certificati. La nuova normativa ha modificato sia i modelli di certificati di garanzia globale che di esonero dalla garanzia. Nel contempo sono state introdotte talune misure transitorie per l'utilizzo, in determinati casi, dei vecchi certificati. Piu' in particolare: 1) Nuovi modelli di certificati: . il modello di certificato di garanzia globale (TC31) e' stato modificato con l'allegato XVIII del reg. (CE) 2787/2000 (per il transito comunitario) e con l'allegato B5 dell'Appendice II della Decisione 1/2000 del comitato Congiunto CE-EFTA "Transito comune" (per il transito comune); . il modello di certificato di esonero dalla garanzia (TC33) e' stato modificato rispettivamente con l'allegato XIX del Reg. (CE) 2787/2000 (per il transito comunitario) e con l'allegato B6 dell'Appendice II della decisione 1/2000 del comitato Misto CE-EFTA "Transito Comune" (per quel che concerne il transito comune). 2) Utilizzo di vecchi certificati: In considerazione della tempistica della riforma normativa e della possibilita' che la nuova formulistica non sia tempestivamente disponibile l'utilizzo dei vecchi certificati puo' essere consentito, limitatamente alle spedizioni di merci non fiscalmente sensibili, alle condizioni seguenti: a. Autorizzazioni anteriori al 1 gennaio 2001: i formulari, essendo stati rilasciati sotto la vigenza della vecchia normativa, sono utilizzabili senza alcuna modifica; b. Autorizzazioni rilasciate nel periodo tra il 1 gennaio 2001 e il 30 giugno 2001: i vecchi formulari possono essere utilizzati purche' nella casella 7 del certificato di garanzia globale venga apposta la dicitura "Validita' limitata", come previsto dall'allegato XX del Reg. (CE) 2787/2000 e dall'allegato B7 della Decisione 1/2000. c. Autorizzazioni rilasciate posteriormente al 1 luglio 2001: i vecchi formulari utilizzati debbono essere integralmente allineati alla nuova normativa. Devono essere pertanto introdotte le seguenti modifiche: . Nella casella b) del TC31 le parole "importo della garanzia" devono essere sostituite dalle parole "importo di riferimento" e deve essere aggiunto il pertinente "codice valuta"; . le "osservazioni speciali" devono essere apposte mediante scrittura o timbratura nello spazio vuoto della casella 7 del formulario TC31 in luogo della nuova casella 8 introdotta dall'allegato 51B del Reg. (CE) 2454/93 e dall'allegato B7 dell'Appendice III della Convenzione CE-EFTA Transito Comune. Cio' vale in particolare per l'annotazione "Validita' limitata". V. Utilizzo della garanzia isolata multipla. Con la piena entrata in vigore della nuova normativa (1.7.2001) la garanzia globale puo' essere pienamente usata anche per le merci fiscalmente sensibili; essa sembra rendere di fatto "superata" la garanzia isolata multipla gia' introdotta con la procedura nazionale di cui alle circolari n.253/D del 17/10/1996 e n.113/D del 24/05/1999. Le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane, qualora intendano mantenere in vigore la procedura in questione, potranno procedere in tal senso dandone tempestiva comunicazione alla scrivente, indicando nel contempo l'entita' del fenomeno e le motivazioni che suggeriscono tale mantenimento. VI. Campo d'applicazione Vengono soppressi i Capitoli 1 e 2 della Parte II del Titolo II del Reg. (CE) 2454/93 (artt. 340bis e segg.). La modifica in questione ha carattere sia formale che sostanziale. a) Dal punto di vista formale il riallineamento in questione ha lo scopo di razionalizzare, mediante l'inserimento di taluni articoli (piu' precisamente 340bis e segg.), la presentazione delle disposizioni gia' disciplinate dagli artt. 309 e segg. del Reg. (CE) 2454/93. b) Da un punto di vista sostanziale si ritiene utile attirare l'attenzione sull'art. 340quater - comma 3. Tale disposizione, innovando profondamente la portata operativa del soppresso art. 310 del Reg. (CE) 2454/93, prevede una ridotta applicazione dell'utilizzo del T1 a fronte di merci comunitarie assoggettate all'esportazione. Infatti, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori tutelando nel contempo le "risorse proprie" comunitarie, circolano in regime di transito comunitario esterno le merci che sono esportate verso un Paese EFTA/Visegrad o transitino attraverso il territorio di uno o piu' Paesi EFTA/Visegrad e che: - sono state oggetto delle formalita' doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune oppure - provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalita' doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune oppure - beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori dal territorio doganale della comunita' oppure - sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalita' doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi. VII. Osservazioni conclusive L'importanza dell'effettivo e rapido rilascio delle autorizzazioni a beneficiare della garanzia globale va al di la dell'agevolazione in se stessa. Sta di fatto che ai sensi dell'art. 398 - paragrafo 2 - delle DAC e dell'art. 65 - paragrafo 2 - dell'Appendice I della Convenzione CE/Efta sul transito comune l'autorizzazione in parola costituisce condizione essenziale per il riconoscimento dello "status di speditore autorizzato" la cui figura rappresenta il tassello fondamentale per il successo del transito informatizzato (NCTS); infatti in quest'ultimo e' previsto che nel caso di operazioni doganali domiciliate la digitazione dei dati del DAT (2) (ex DAU) spetta allo speditore autorizzato, mentre nel caso di operazioni doganali ordinarie essa spetta all'ufficio doganale. (2) Documento Accompagnamento Transito (v. circ.re n. 95/D del 27/04/99 prot. 1309/3429/VI/SD) VIII. Tempistica applicativa della Riforma Al fine di una migliore comprensione della tempistica di cui trattasi si allegano talune tabelle esemplificative relative alle varie scadenze previste dalla riforma. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici nonche', a livello locale, delle categorie professionali interessate. |
Circolare n.235 del 20.12.2000
Oggetto: Riforma del transito/comunitario/comune. Documenti comunitari
n.ri 1285 rev. 10 (apportante modifiche al Reg. (CEE) 2454/93)
e 1402 rev. 10 (apportante modifiche alla Convenzione CEE-Efta
sul transito comune).
Istruzioni di servizio concernenti la garanzia globale con
particolare riferimento alla garanzia globale per le merci sensibili.
Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in ordine alle procedure da adottare a fronte della
garanzia globale prevista dalla nuova normativa sul transito comunitario.
Testo:
Si riporta qui di seguito il testo della nota pari oggetto prot. n. 3191/3481 del 4.12.2000. I) Premessa In ordine alla Riforma del Transito sono gia' state diramate con circolare n. 95/D del 27.4.99 prot. n. 1309/3429/VI/SD e con le note n.ri 1044/3429/VI/SD e 2185/3429/VI/SD rispettivamente del 07.07.2000 e del 27.07.2000 alcune istruzioni di servizio relative al nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) attualmente in fase di implementazione. Ora, presso le competenti sedi comunitarie e' stato raggiunto un accordo tecnico concernente una rivisitazione generale del regime del transito comunitario/comune. A tale scopo sono stati definiti i documenti di lavoro in oggetto che vengono trasmessi - attesa la loro voluminosita' - via E-mail. Tale accordo costituisce una tappa fondamentale per l'approvazione della nuova normativa di settore, che peraltro necessita di ulteriori adempimenti per la sua adozione formale e che comunque entrera' in vigore nel corso dell'anno 2001 con scadenze differenziate. In particolare il 1'gennaio 2001 entreranno in vigore le sole disposizioni concernenti la garanzia globale per merci sensibili. La misura e' stata adottata al fine di non reiterare il divieto di utilizzo della garanzia globale attualmente in vigore per tali merci e scadente il 31.12.2000. La nuova disciplina concernente, poi, la garanzia globale per le merci non sensibili entrera' in vigore a decorrere dal 1'luglio 2001; tuttavia le autorizzazione all'uso della garanzia globale in corso di validita' a tale data possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001. Comunque, per comodita' di trattazione si forniscono qui di seguito le necessarie informazioni circa la nuova regolamentazione attinente alla garanzia globale sia per le merci sensibili che per quelle non sensibili; cio' anche ai fini indicati nell'ultima parte del paragrafo IV (note conclusive). Infine la pubblicazione nella G.U.C.E. della riforma del transito comunitario/comune dovrebbe a venire entro il 1.1.2001. I riferimenti a specifici articoli del Reg.to (CEE) 2454/93 (DAC) o della Convenzione CEE-Efta sul transito comune riportati nella presente nota sono corrispondenti alla numerazione delle norme medesime risultante dai documenti di lavoro in oggetto indicati. II) Garanzie globali e dispensa dalla garanzia A - Generalita' Le garanzie globali costituiscono, com'e' noto, una notevole facilitazione per gli operatori. Tuttavia, qualora accordate a soggetti poco scrupolosi, esse possono costituire un grosso rischio ai fini della salvaguardia erariale. Le garanzie in questione sono infatti spendibili liberamente negli uffici doganali e tale utilizzo e' difficilmente controllabile da parte delle Autorita' doganali a causa della mancanza di una banca dati informatizzata comunitaria In conseguenza di quanto sopra la nuova regolamentazione prevede che la garanzia globale possa essere utilizzata unicamente da operatori opportunamente e previamente autorizzati in quanto altamente affidabili (1). (1) v. artt.li n. 372 DAC e 48 dell'appendice I Convenzione CEE/Efta sul transito comune. In piena coerenza con tale approccio la disciplina della garanzia globale e' stata inserita, da un punto di vista redazionale, tra le norme concernenti le semplificazioni che - come si evidenzia dai documenti in esame - sono oggetto di autorizzazione preventiva. Le autorizzazioni della specie vengono rilasciate secondo le modalita' di cui agli allegati 48 e 51 bis delle DAC e B4 e B7 dell'Appendice III della Convenzione CEE-Efta. L'esonero dalla garanzia, poi, non si applica alle merci sensibili. A decorrere dall'1.7.2001 l'istituto dell'esonero per merci non sensibili viene introdotto sia nel transito comunitario sia in quello comune allorche' beninteso ricorrono i presupposti previsti dall'emananda normativa; per esso viene soppresso il limite dei 100.000 EURO (2). (2) v. artt.li 381 DAC e 58 dell'appendice I Convenzione CEE/Efta sul transito comune. Le modalita' di calcolo dell'importo delle nuove garanzie globali sono in parte differenti da quelle attuali (3). (3) v. artt.li 379 DAC e 56 dell'appendice I Convenzione CEE/Efta sul transito comune. Esse sono infatti basate sulla fiscalita' piu' elevata relativa alle merci nel Paese in cui ha sede l'ufficio di garanzia (abrogando in particolare il principio secondo cui il calcolo deve essere effettuato a fronte della fiscalita' piu' alta fra quelle di tutti i Paesi interessati dalle operazioni di transito). La modifica si e' resa necessaria a causa della difficolta' da parte degli uffici di garanzia di conoscere la fiscalita' degli altri Paesi. E' inoltre opportuno sottolineare come la emananda normativa introduca un concetto piu' dinamico delle modalita' di calcolo, basato non solo su precedenti storici ma anche su una stima delle operazioni da effettuare. Il periodo di riferimento ai fini del calcolo e' di una settimana; rimane l'obbligo per l'ufficio di garanzia di procedere ad una revisione annuale dell'importo. Gli operatori pienamente affidabili possono godere di talune facilitazioni nell'utilizzo della garanzia globale. Per tale forma di garanzia (come per la garanzia isolata a mezzo fideiussione (4)) viene prescritto l'obbligo di designare un domiciliatario (5). (4) le cui disposizioni non entreranno in vigore il 1.1.2001, bensi' successivamente. (5) v. artt.li 342 del DAC e 6 dell'appendice I Convenzione CEE/Efta sul transito comune. Tutto cio' premesso si esaminano qui di seguito i principali adempimenti connessi alla nuova normativa sulla garanzia globale e sull'esonero dalla garanzia. B) Individuazione dei soggetti che possono essere autorizzati all'utilizzo della garanzia globale ed all'esonero dalla garanzia (6). (6) v. artt.li 373 DAC e 48 dell'appendice I Convenzione CEE/Efta sul transito comune. 1. L'autorizzazione e' rilasciata unicamente alle persone che: a) sono stabilite nel paese in cui e' costituita la garanzia; b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario/comune o le cui autorita' competenti sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questi regimi o, quando si tratta di destinatari autorizzati, ricevono regolarmente merci vincolate al regime del transito. c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale. 2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione e' rilasciata unicamente: a) se le autorita' competenti possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dover realizzare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessita' delle persone in causa, e; b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorita' competenti di effettuare un controllo efficace. L'introduzione della condizione di cui al punto sub 2a) conferisce alla dogana una certa discrezionalita' nel rilascio della garanzia o dell'esonero dalla garanzia. Tuttavia eventuali dinieghi devono essere ben motivati dall'ufficio. C) Modalita' per il calcolo dell'importo di riferimento (7). (7) Artt.li 379 DAC e 56 dell'appendice I Convezione CEE/Efta sul transito comune. 1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale (o la dispensa dalla garanzia) nel limite dell'importo di riferimento. 2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere per le merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario/comune per un periodo di almeno una settimana. Esso e'stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato, tenuto conto: a) dei dati relativi a precedenti trasporti delle merci e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario/comune da effettuare, determinata principalmente in base alle scritture commerciali e contabili dell'interessato; b) delle aliquote piu' elevate relative alle merci nel paese dell'ufficio di garanzia. 3. L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo. In ordine all'importanza di tale adempimento si richiamano le considerazione di cui al punto n. 3) della circolare n. 169/D prot. n. 2558/3804 del 12 settembre 2000. 4. L'obbligato principale dal suo canto e' tenuto ad assicurarsi, soprattutto per le operazioni ancora vincolate al regime, che gli importi impegnati non superino l'importo di riferimento. Ove l'importo di riferimento risultasse insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comune, l'obbligato principale e'tenuto a segnalarlo all'ufficio di garanzia. La disposizione di cui al precedente punto sub 4) e'innovativa rispetto alla normativa abroganda ; essa ha lo scopo di responsabilizzare l'operatore in virtu'della sua affidabilita', requisito che gli ha consentito di fruire dell'autorizzazione alla garanzia globale. La misura dovrebbe avere carattere transitorio in attesa che si renda possibile la gestione delle garanzie via NCTS (Nuovo Sistema di Transito Informatizzato). E'ovvio che la mancata collaborazione dell'operatore potrebbe incrinare il rapporto di fiducia con l'Amministrazione; tuttavia sara' compito dell'ufficio "pesare" di volta in volta un eventuale comportamento omissivo del beneficiario della semplificazione ed assumere le conseguenti determinazioni. D) Importo della garanzia globale e dispensa dalla garanzia (8). (8) Artt.li 380 e 381 DAC e 57 dell'appendice I Convenzione CEE/Efta sul transito comune. 1. L'importo da coprire con la garanzia globale e' pari all'importo di riferimento di cui al precedente punto C). 2. Le persone che provano alle Autorita' competenti di godere di una situazione finanziaria sana e di osservare le norme di affidabilita' di cui ai successivi paragrafi possono essere autorizzate a fornire una garanzia globale di importo ridotto a beneficiare della dispensa dalla garanzia. 3. L'importo della garanzia globale puo' essere ridotto: a) al 50% dell'importo di riferimento se l'obbligato principale dimostra di possedere un'esperienza sufficiente nell'utilizzazione del regime di transito comune; b) al 30% dell'importo di riferimento se l'obbligato principale dimostra di possedere un'esperienza sufficiente nell'utilizzazione del regime di transito comune e di aver raggiunto un'ampia collaborazione con le autorita' competenti. 4. Puo' essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di possedere un'esperienza sufficiente nell'utilizzazione del regime di transito comune, di aver raggiunto un'ampia collaborazione con le autorita' competenti, di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana, sufficiente a soddisfare i suoi impegni. Va da se'che la "situazione finanziaria sana" di cui al precedente punto sub D.2 va intesa in modo meno impegnativo sotto l'aspetto finanziario, rispetto al concetto di "buona capacita' finanziaria sufficiente a soddisfare gli impegni". Sta di fatto che mentre il primo requisito e' finalizzato a dare accesso al beneficio della garanzia globale il secondo requisito e' finalizzato a concedere l'esonero. E) Disposizioni particolari relative alle merci sensibili. 1. Per quanto attiene alle merci sensibili, (il cui elenco figura nell'allegato n. 1), la nuova normativa prevede criteri piu' rigorosi sia per l'accesso alla facilitazione della garanzia globale sia per la sua riduzione percentuale. L'esonero, poi, - come s'e' detto al par.II - |
non viene affatto previsto.
In particolare l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire
una garanzia globale, deve dimostrare di godere di una situazione
finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente
nell'utilizzazione del regime di transito comune e di avere raggiunto
un'ampia collaborazione con le autorita' competenti o di avere il
controllo delle operazioni di trasporto.
Al fine di una piu' agevole comprensione del citato all.1 si precisa
quanto segue.
- La prima colonna indica il codice delle merci.
- La seconda colonna riporta la descrizione delle merci.
- La terza colonna precisa il quantitativo minimo dei prodotti al di
sotto del quale non si applicano le misure limitative.
- La quarta colonna riporta il "codice merci sensibili" a cui e'
necessario far ricorso in taluni casi nei quali, utilizzando le
procedure NCTS, il codice di cui alla prima colonna non appare
sufficiente: si richiama quanto gia' detto al punto sub 4 della
circolare 95/D richiamata in premessa.
- La quinta colonna non e' allo stato da prendersi in considerazione
essendo relativa alla garanzia isolata le cui disposizioni - come
gia' detto - entreranno in vigore in tempi successivi.
2. Per le merci sensibili, l'importo della garanzia globale puo' essere
ridotto:
a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale
dimostra di avere raggiunto un'ampia collaborazione con le
autorita' competenti e di avere il controllo delle operazioni di
trasporto;
b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale
dimostra di avere raggiunto un'ampia collaborazione con le
autorita' competenti e di avere il controllo delle operazioni di
trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana,
sufficiente a soddisfare ai suoi impegni.
Per i concetti di "situazione finanziaria sana" e "situazione
........, sufficiente a soddisfare gli impegni" valgono le
considerazioni gia'espresse al precedente punto sub D).
3. Il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto puo' essere vietato
temporaneamente, in via eccezionale, in determinati casi.
4. Il ricorso alla garanzia globale puo' essere vietato temporaneamente per
le merci che sono state oggetto di frodi frequenti nell'ambito della
garanzia globale.
In ordine alle fattispecie di cui ai precedenti punti sub E.3 e E.4 ed
alle procedure da porre eventualmente in essere saranno impartite a tempo
debito le opportune istruzioni di servizio.
F) Criteri per l'applicazione della garanzia globale ridotta (o per
l'esonero dalla garanzia).
Si riporta qui di seguito la tabella di cui all'Allegato 46 ter del
Reg.(CEE) 2454/93 ed Allegato III dell'Appendice I della Convenzione
CEE-Efta sul transito comune.
------------------------------------------------------------------------------
Criteri |Commenti |
------------------------------------------------------------------------------
1) Esperienza |Un'esperienza sufficiente o attestata |
sufficiente |dall'utilizzazione corretta del regime di transito |
|comunitario/comune, in qualità di obbligato |
|principale, per uso dei seguenti periodi, che |
|precedono la domanda: - un anno per la riduzione al |
| 50% dell'importo di riferimento; - due anni per la|
|riduzione al 30% dell'importo di riferimento; - tre |
|anni per l'esonero dalla garanzia o la riduzione al |
| 30% dell'importo di riferimento per i prodotti|
|fiscalmente sensibili. Questi periodi sono ridotti |
|di un anno qualora la dichiarazione di transito sia |
|presentata utilizzando mezzi informatici. |
------------------------------------------------------------------------------
| |
------------------------------------------------------------------------------
2) Ampia |L'obbligato principale dimostra di aver raggiunto |
collaborazione con le |un'ampia collaborazione con le autorità competenti |
autorità competenti |quando introduce nella gestione delle sue operazioni|
|misure particolari, offrendo così alle autorità |
|maggiori possibilità di controllo e di protezione |
|degli interessi in materia. Tali misure possono in |
|particolare, con soddisfazione delle autorità |
|competenti, riguardare: - le condizioni di |
|presentazione della dichiarazione di transito (in |
|particolare tramite sistemi informatici), o - il |
|contenuto della dichiarazione di transito, qualora |
|l'obbligato principale faccia figurare su tale |
|dichiarazione dati supplementari anche in casi |
|diversi da quelli in cui tali dati sono obbligatori,|
|o - le modalità di esecuzione delle formalità di |
|vincolo al regime (in particolare la presentazione |
|della dichiarazione presso un unico ufficio |
|doganale). |
------------------------------------------------------------------------------
3) Controllo del|L'obbligato principale dimostra il controllo del |
trasporto |trasporto in particolare quando: a) assicura lui |
|stesso il trasporto rispondendo a norme di sicurezza|
|elevate o b) si rivolge ad un trasportatore legato |
|da un contratto a lungo termine che offre servizi |
|rispondenti a norme di sicurezza elevate o c) si |
|rivolge ad un intermediario legato per contratto a |
|lungo termine ad un trasportatore che offre servizi |
|che rispondono a norme di sicurezza elevate. |
------------------------------------------------------------------------------
| |
------------------------------------------------------------------------------
4) Buona capacità|L'obbligato principale dimostra una buona capacità |
finanziaria, |finanziaria, sufficiente a soddisfare i propri |
sufficiente a |impegni, presentando alle autorità competenti gli |
soddisfare gli impegni |elementi che provano che esso dispone dei mezzi per |
|pagare l'importo dell'obbligazione che potrebbe |
|sorgere nei confronti delle merci in questione. |
------------------------------------------------------------------------------
Le suesposte fattispecie astratte, che possono determinare le
agevolazioni in materia, sono esemplificative. Il legislatore ha ritenuto di
doverle riportare nel testo per dare un'idea dell'impegno che si chiede
all'utente in cambio del beneficio; cio' dovrebbe consentire agli uffici
doganali competenti di procedere a valutazioni analogiche.
I criteri agevolativi possono cumularsi. Cosi' ad esempio un operatore
che presenta la dichiarazione di transito utilizzando sistemi informatici
(NCTS) soddisfa il requisito dell'"esperienza sufficiente" (criterio sub 1)
in un lasso temporale minore degli altri operatori e contemporaneamente
"dimostra un'ampia collaborazione con le Autorita' competenti" (criterio sub
2) usufruendo in tal modo dei connessi ulteriori benefici.
Per agevolare l'operato degli uffici nella pratica gestione del nuovo e
complesso sistema della garanzia globale si allegano due tabelle riportanti
in modo schematico e riepilogativo i criteri su cui basarsi per una piu'
esatta definizione dei livelli di copertura assicurativa (all. 2 e 3).
III) Disposizioni transitorie
Come s'e' detto in premessa le nuove disposizioni sulla garanzia globale
per le merci sensibili entrano in vigore a decorrere dal 1'gennaio 2001.
Ne deriva la necessita' di adottare adempimenti tempestivi sia da parte
degli uffici di garanzia che da parte degli operatori. Pertanto si dispone
che:
- gli utenti che dall'1/1/2001 intendano avvalersi della garanzia globale
per merci sensibili possono a tale scopo presentare sin d'ora opportuna
istanza ai competenti uffici di garanzia;
- gli uffici di garanzia, ricevute le istanze degli operatori, daranno
immediatamente corso agli adempimenti finalizzati al calcolo delle
garanzie medesime sulla base delle nuove disposizioni di cui alle norme
sopracitate evitando in tal modo che per motivi burocratici si verifichino
ritardi nell'avvio dell'agevolazione.
Al rilascio delle autorizzazioni si potra' tuttavia dar corso unicamente
all'atto dell'approvazione formale della nuova normativa.
Resta inteso che potrebbe nella pratica verificarsi che non tutte le
istanze vengano definite alla data del 1'gennaio 2001; cio' anche in
considerazione della tempistica prevista dalle emanande Disposizioni di cui
al documento n. 1285 - Rev.10 art. 375 e n,1402 - Rev. art. 52.
In tal caso, possono, tra l'altro, venirsi a determinare le seguenti
fattispecie:
a) - l'ammissione alla garanzia globale e' stata richiesta, ma sono in corso
le relative pratiche istruttorie;
b) - l'ammissione alla garanzia globale e' stata richiesta, ma non accordata;
c) - l'ammissione alla garanzia globale non e' stata richiesta.
In tutte le precedenti ipotesi, e purche' sia stata formulata una
specifica richiesta degli operatori, possono essere eventualmente utilizzate
le procedure semplificate di cui alla circolare n. 253/D prot. n.
3051/3472/VI del 17/10/1996 integrate dalla circolare n. 113/D prot. n.
662/3472/VI del 24/05/1999 (procedure semplificate nazionali per l'accesso
alla garanzia isolata multipla).
Appare ovvio che nel caso sub a) l'utilizzo della garanzia isolata
multipla ha carattere transitorio e viene successivamente sostituita, ove ne
ricorrano le condizioni, dalla garanzia globale. Laddove infine, l'operatore
non abbia fatto richiesta di garanzia globale per merci sensibili e di
garanzia isolata multipla, al predetto vengono applicate sino al 30.06.2001
le disposizioni oggi vigenti in materia di garanzia isolata o forfettaria con
copertura al 100% dei diritti.
Dopo tale data entrano in vigore come s'e' piu' volte detto le nuove
disposizioni di settore.
IV) Note conclusive
I corposi documenti di riforma dei regimi del transito comunitario/comune
licenziati dai gruppi tecnici attendono il consenso dei competenti Organi
politici (Parlamento Europeo etc.).
In dipendenza di cio' le nuove disposizioni potrebbero subire emendamenti
o rinvii. In tale evenienza la scrivente diramera' le opportune modifiche
alle presenti istruzioni.
Si ritiene infine utile far presente l'opportunita' che anche per le
garanzie globali relative a merci non sensibili gli operatori interessati
presentino al piu' presto una richiesta di autorizzazione alla
semplificazione.
Sta di fatto che sebbene l'attuale diritto all'uso di tali garanzie
globali sia consentito sino al 31.12.2001 si paventa che, nell'imminenza di
tale data, gli uffici competenti interessati da un ingente numero di
richieste possono non essere in grado di soddisfare tempestivamente le
esigenze dell'utenza, con tutti i relativi inconvenienti di natura economica.
Sebbene le presenti istruzioni di servizio siano dirette ai principali
Enti e Confederazioni, gli Uffici doganali si faranno parte attiva per
informare con la massima tempestivita' gli operatori locali di tutto quanto
sopra.
Le Direzioni Compartimentali vorranno procedere alla integrale
diramazione del presente provvedimento ai dipendenti Uffici.
Va da se' che, ove esse lo riterranno opportuno, potranno essere
trasmesse - con separati provvedimenti - disposizioni integrative.
Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Dogane e II.II. Div.VI/SD
(allegato alla nota prot. n. 3769/3481)
MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE
------------------------------------------------------------------------------
1| 2| 3| 4| 5|
------------------------------------------------------------------------------
Codice |Designazione delle merci |Quantitð |Codice |Aliquota |
SA | |minime |prodotti |minima di |
| | |sensibili |garanzia |
| | | |isolata |
------------------------------------------------------------------------------
ex |Altri animali vivi della specie | 4 000 kg| 1| 1.500|
0102.90|bovina domestica | | |euro/t |
------------------------------------------------------------------------------
0201.10|Carni di animali della specie | 3 000 kg| | 2.700|
0201.20|bovina, fresche o refrigerate | | |euro/t |
0201.30| | | | 2.900|
| | | |euro/t |
| | | | 5.200|
| | | |euro/t |
------------------------------------------------------------------------------
0202.10|Carni di animali della specie | 3 000 kg| | 2.700|
0202.20|bovina, congelate | | |euro/t |
0202.30| | | | 2.900|
| | | |euro/t |
| | | | 3.900|
| | | |euro/t |
------------------------------------------------------------------------------
0402.10|Latte e crema di latte, concentrati | 2 500 kg| | 1.600|
0402.21|o con aggiunta di zuccheri o di | | |euro/t |
0402.29|altri dolcificanti | | | 1.900|
0402.91| | | |euro/t |
0402.99| | | | 2.500|
| | | |euro/t |
| | | | 1.400|
| | | |euro/t |
| | | | 1.600|
| | | |euro/t |
------------------------------------------------------------------------------
0405.10|Burro o altre materie grasse del | 3 000 kg| | 2.600|
0405.90|latte | | |euro/t |
| | | | 2.800|
| | | |euro/t |
------------------------------------------------------------------------------
ex |Banane fresche, escluse le frutta | 8 000 kg| 1| 800|
0803.00|della piantaggine | | |euro/t |
------------------------------------------------------------------------------
1701.11|Zuccheri di canna o di barbabietola | 7 000 kg| |-- -- -- |
1701.12|o saccarosio chimicamente puro, allo| | |-- |
1701.91|stato solido | | | |
1701.99| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
2207.10|Alcole etilico non denaturato, con | 3 hl| | 2.500|
|titolo alcolometrico volumico uguale| | |euro/hl di|
|o superiore a 80% vol | | |alcole |
| | | |puro |
------------------------------------------------------------------------------
2208.20|Acquaviti, liquori ed altre bevande | 5 hl| 1| 2.500|
2208.30|contenenti alcole di distillazione | | | euro/hl|
2208.40| | | | di |
2208.50| | | | alcole |
2208.60| | | | puro |
2208.70| | | | |
ex | | | | |
2208.90| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
2402.20|Sigarette contenenti tabacco | 35 000| | 120|
| | pezzi | |euro/1000 |
| | | |pezzi |
------------------------------------------------------------------------------
(1) Quando si applicano le disposizioni del capitolo VII del titolo II,
occorre utilizzare il codice dei prodotti sensibili di cui alla colonna
4 in aggiunta al codice SA indicato nella colonna 1 quando quest'ultimo
non consenta di identificare in maniera univoca le merci sensibili di
cui alla colonna 2.
ALLEGATO II
(Omissis)