Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 6 luglio 2001
OGGETTO:
AUTOTRASPORTO – ACCESSO ALLA PROFESSIONE – REGIME AUTORIZZATIVO – TARIFFE
OBBLIGATORIE – D.L. 3.7.2001, N.256, SU G.U. N.153 DEL 4.7.2001.
Con il decreto legge indicato in oggetto il nuovo Governo è intervenuto su alcuni punti
chiave di politica dell’autotrasporto introducendo in materia tariffaria norme
non condivisibili.
La Confetra, con una lettera
inviata al Presidente Berlusconi, ha criticato il
provvedimento chiedendo di emendare la norma di interpretazione
autentica sui contratti di trasporto, disposizione che inasprisce il regime
delle tariffe a forcella con effetto retroattivo. La Confetra ritiene che
l’argomento delle tariffe a forcella non possa essere modificato sulla base
delle richieste avanzate soltanto da una delle parti in causa.
Di seguito si illustrano
nel dettaglio le norme introdotte.
Accesso alla professione (art.1) – E’
stato differito al 31 dicembre 2001 il termine per l’emanazione del decreto attuativo del decreto legislativo n.395/2000
recante la nuova disciplina sull’accesso alla professione; fino ad allora continueranno ad applicarsi le attuali
disposizioni sull’onorabilità, sulla capacità finanziaria e sull’idoneità
professionale previste dai decreti 84/98, 448/91 e 198/91.
Regime autorizzativo (art.2) – Com’è
noto, in base all’articolo 22 del decreto legislativo n.395/2000,
dall’1 luglio 2001 è cessato il regime autorizzativo:
le imprese iscritte all’Albo possono pertanto esercitare l’attività senza che
sia più necessario il rilascio delle autorizzazioni per immatricolare i veicoli;
il decreto legge in esame inoltre ha bloccato fino al 30 giugno 2003 il libero
accesso alla professione da parte di nuove imprese, per le quali rimane in
piedi la precedente disciplina (accesso al mercato esclusivamente mediante
l’acquisizione di un’impresa di autotrasporto che
cessa l’attività).
Tariffe a forcella (art.3) – Com’è
noto, l’articolo 26 della legge n.298/74 così come
modificato dal D.L. n.82/93 convertito dalla legge n.162/93, ha introdotto l’obbligo di annotare nel contratto di autotrasporto i dati del vettore (numero di iscrizione
all’Albo e estremi dell’autorizzazione di autotrasporto), pena la nullità del
contratto stesso; secondo la costante giurisprudenza quella disposizione ha
imposto l’obbligo della forma scritta del contratto di autotrasporto, con la
conseguenza che i contratti verbali debbono essere considerati nulli e quindi
privi di efficacia anche ai fini del rispetto delle tariffe obbligatorie; il
decreto legge in esame con una norma di interpretazione autentica chiarisce,
viceversa, che quella disposizione non comporta l’obbligo della forma scritta
dei contratti di autotrasporto, ma soltanto la nullità dei contratti stipulati
per iscritto per scelta delle parti e mancanti degli estremi dell’iscrizione
all’Albo e dell’autorizzazione. La norma, di fatto, rilancia la piena applicazione
delle tariffe a forcella anche con effetto retroattivo.
Il decreto per mantenere efficacia
dovrà essere convertito in legge entro il 2 settembre 2001.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.168/2000, n.88/1998 e n.96/
|
|
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Lettera del Presidente Confetra Aldo Gatti del 4.7.2001 al Presidente del Consiglio Berlusconi e p.c. al Ministro Infrastrutture e Trasporti Lunardi e al Ministro Attività Produttive Marzano.
Caro Presidente,
con il primo atto compiuto in materia di politica dei
trasporti, il Suo Governo ha fatto proprie posizioni così illiberali e
dirigistiche che neanche i Governi di sinistra si erano sentiti di sostenere.
Mi
riferisco al recente decreto legge sull’autotrasporto con il quale il Suo
Governo ha non solo bloccato per due anni l’accesso al mercato da parte di
nuove imprese, ma anche inasprito il regime tariffario obbligatorio con una
norma di «interpretazione autentica» che, di fatto, esporrà tutte le
medie e grandi imprese di trasporto alle esasperate rivendicazioni tariffarie
dei sub-vettori anche con effetto retroattivo.
Ritengo
opportuno rammentarLe, Signor Presidente, che a
precisa domanda Confetra formulata a tutte le forze politiche in competizione
alle scorse elezioni del 13 maggio, Forza Italia a firma Paolo Mammola il 4
maggio scorso testualmente ci rispose: “La strada della completa
liberalizzazione va percorsa sino in fondo. Naturalmente è necessario regolare,
nell’interesse dei consumatori, che l’accesso al mercato sia
aperto solo alle imprese in grado di assicurare alla clientela capacità
finanziaria e professionale. Le tariffe obbligatorie debbono
essere sostituite dalla libera contrattazione fra le parti. L’unico vincolo
che deve essere posto agli operatori è quello di
praticare tariffe che non li costringano ad affrontare il lavoro in condizioni
tali da non garantire la sicurezza stradale.”
Un
conto è muoversi con cautela verso la meta, altro conto è
andare nella direzione opposta come il Suo Governo sta facendo con questo
decreto ultra dirigistico!
Prescindendo
al momento da qualsiasi riflessione sulla compatibilità di tale provvedimento
con la nostra Costituzione e con il diritto comunitario, e avendo solo a mente
l’interesse di quell’Italia con la quale Ella ha sottoscritto un patto, La prego, signor Presidente,
di voler disporre affinché il decreto legge venga sostanzialmente emendato in
Parlamento al momento della sua trasformazione in legge, in direzione liberale
e non vessatoria nei confronti di tutto il mondo imprenditoriale italiano.
In attesa di cortesi puntuali rassicurazioni, Le invio
migliori saluti.
f.to
Aldo Gatti
G.U n.153 del 4.7.2001 (fonte Guritel)
Interventi urgenti nel settore dei trasporti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da
emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste
disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei
trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo
1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre
1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate
dall'articolo 20.".
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla
data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la
professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono
possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e
capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito,
per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero
parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di
titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".
Art. 3.
1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.
162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia
del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi
dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose
per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente
nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano
l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto
previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto
nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano
scelto la forma scritta.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per le conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli