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Roma, 3 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 108/2001

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE – LICENZA DI P.S. – NOTA ANCI DEL 18/07/2001.

 

L’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha diramato le prime istruzioni a seguito del passaggio di competenze dalle questure ai comuni in materia di licenza di P.S. (D.P.R. 12/9/2000).

 

Recependo la richiesta della Confetra è stata riconosciuta anche dai comuni, così come già avveniva con le questure, la possibilità di sostituire la licenza con la denuncia di inizio attività prevista dalla legge n. 241/90 (trasparenza amministrativa).

È stato altresì precisato che ai fini del rilascio della licenza non deve essere richiesta agli interessati alcuna tassa di concessione comunale, né alcuna cauzione (in precedenza il versamento di una cauzione poteva essere richiesto a titolo discrezionale dalle questure sulla base dell’art. 116 del TULPS).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.81/2001

 

Allegato uno

 

M/F

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ANCI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 95/AP/S

Roma, 18 luglio 2001

Ai Sigg. Direttori

Anci regionali

Loro sedi

 

Oggetto: nota di indirizzi in merito alla problematica interpretativa relativa alle licenze di P.S. trasferimento di competenze dalle questure ai comuni.

 

            Il D.P.R. 12 settembre 2000 ha reso operativo dal 1° gennaio 2001 il trasferimento di competenze dalle questure ai comuni in materia di licenza di P.S.. Come è noto detto trasferimento, previsto dall’articolo 163 del D.Lgs 112/98, fino ad oggi era rimasto inattuato per mancanza dei necessari provvedimenti attuativi.

            Ai fini della corretta applicazione della nuova disposizione occorre tener conto che sulla materia era già intervenuto l’articolo 19 della legge 241 del 1990 (“trasparenza amministrativa”), così come modificato dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 537/1993, secondo il quale la licenza di P.S., artt. 115 e segg. del T.U.L.P.S. (ditte di spedizione, agenzie di affari, eccetera), al pari di tutti gli atti concessori che prescindano da valutazioni tecniche discrezionali o di contingenti prefissati, è sostituita da una semplice dichiarazione di inizio attività da parte del soggetto interessato.

Poiché tale semplificazione reca ovviamente notevoli alleggerimenti burocratici che investono le nostre amministrazioni ed al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale il comportamento dei nostri enti, si ritiene opportuno precisare che:

1.       il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, è di competenza del comune a partire dalla data del 1 gennaio 2001;

2.       ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 del 1990, è ammessa in sostituzione della licenza la denuncia di inizio attività da parte dell’interessato;

3.       non è dovuta alcuna tassa di concessione comunale;

4.       non è richiesto alcun versamento di cauzione.

Spetta pertanto ai comuni la verifica dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio di tali attività sulla base dei dati forniti nella denuncia di inizio attività da parte del soggetto interessato.

Con preghiera di massima attenzione e diffusione, si inviano i più distinti saluti.

 

f.to Fabio Melilli