Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 6 agosto 2001
OGGETTO: tributi – imprese minori –
d.p.r. 12.4.2001, n. 222, su g.u. n. 135 del 13.6.2001
Con il regolamento indicato in oggetto è
stato elevato da 360 a 600 milioni annui, il tetto dei ricavi per
l’individuazione delle imprese minori ai fini delle imposte sui redditi
e IVA.
Il nuovo tetto vale per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi (es. imprese di trasporto e di spedizione),
mentre per le imprese che effettuano cessioni di beni il limite dei ricavi è
stato confermato a 1 miliardo di lire annuo.
Com’è noto, le imprese individuali e le
società di persone configurate come impresa minore sono esonerate dalla
tenuta della contabilità ordinaria e possono tenere la contabilità
semplificata. Ciò stante, le imprese di servizi che nel 2000 abbiano conseguito
ricavi inferiori a 600 milioni, dal 28 giugno 2001 (data di entrata in vigore
del decreto in oggetto) possono adottare la contabilità semplificata. Le stesse
imprese possono comunque continuare ad adottare la contabilità ordinaria: in
tal caso dovranno comunicare l’opzione il prossimo anno in sede di
dichiarazione annuale IVA (c.d. imprese in contabilità ordinaria per opzione).
Si fa osservare come la scelta della
contabilità ordinaria consente di evitare i maggiori controlli previsti a
carico delle imprese in contabilità semplificata.
Ai fini IVA le imprese minori possono
scegliere di effettuare i versamenti dell’imposta trimestralmente, anziché mensilmente,
con l’applicazione dell’interesse dell’1 per cento. Anche questa opzione dovrà
essere comunicata il prossimo anno in sede di dichiarazione annuale IVA. Si
rammenta peraltro che per le imprese di autotrasporto in conto terzi vige il
regime agevolato che consente il versamento trimestrale dell’imposta IVA senza
applicazione di interessi, nonché la registrazione delle fatture nel trimestre
successivo a quello di emissione (art. 74 D.P.R. 633/72). Tale regime, ammesso
per le operazioni di trasporto e per quelle connesse e ausiliare, è applicabile
da parte di tutte imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori,
indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dal tipo di contabilità tenuta.
Si rammenta infine che le imprese di autotrasporto
merci in conto terzi configurate come imprese minori possono beneficiare delle deduzioni
previste dall’articolo 79 del TUIR. In particolare per i viaggi effettuati
direttamente dal titolare o dai soci dell’impresa, è riconosciuta una deduzione
forfettaria Irpef giornaliera; inoltre le imprese che detengono veicoli leggeri
fino a 3,5 tonnellate hanno diritto ad una deduzione pari a 300 mila lire annue a veicolo. Entrambe le deduzioni
si applicano in sede di dichiarazione dei redditi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta Cir.re conf.le n. 162/1998
|
|
Allegato uno |
|
D/f |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. N. 135 DEL 13.6.2001 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2001, n.222
Regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori
Il presidente della repubblica
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Contabilità semplificata per le imprese minori
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi" e' abrogato e
sostituito dalla seguente norma regolamentare:
"Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la contabilita'
semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei
precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del
codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture
contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati
alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i
ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in
un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli
obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse
dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa
riferimento al-l'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di
servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione
delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano
nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto il valore delle rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei
registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei
termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e
delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e
nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso
l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive
modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi
2 e 3.
5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati
nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del
quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per
il periodo stesso e per i due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i
distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di
ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del comma 3.".
Art. 2.
Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alla fatturazione e alla registrazione
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto" e' abrogato e sostituito dalla
seguente norma regolamentare:
"Art. 32 (Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni
per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla
registrazione). - 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente,
hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e
per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli
obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e
23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica
la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni
relativamente a tutte le attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui
all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la
parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve
essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto
comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare
le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina
stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi.".
Art. 3.
Semplificazioni per i contribuenti minori relative
alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola:
"trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento
milioni".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola:
"trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento
milioni".
Art. 4.
Norma finale
1. Il limite di L. 360.000.000 di cui all'articolo 109-bis, comma
1, lettera a), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, relativo al coefficiente di redditivita'
che gli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi
adottano qualora optino per la determinazione forfetaria del reddito,
per effetto dell'articolo 1, si intende elevato a L. 600.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Finanze, foglio n. 14