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Roma, 6 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 111/2001

OGGETTO: tributi – imprese minori – d.p.r. 12.4.2001, n. 222, su g.u. n. 135 del 13.6.2001

 

Con il regolamento indicato in oggetto è stato elevato da 360 a 600 milioni annui, il tetto dei ricavi per l’individuazione delle imprese minori ai fini delle imposte sui redditi e IVA.

 

Il nuovo tetto vale per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (es. imprese di trasporto e di spedizione), mentre per le imprese che effettuano cessioni di beni il limite dei ricavi è stato confermato a 1 miliardo di lire annuo.

 

Com’è noto, le imprese individuali e le società di persone configurate come impresa minore sono esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e possono tenere la contabilità semplificata. Ciò stante, le imprese di servizi che nel 2000 abbiano conseguito ricavi inferiori a 600 milioni, dal 28 giugno 2001 (data di entrata in vigore del decreto in oggetto) possono adottare la contabilità semplificata. Le stesse imprese possono comunque continuare ad adottare la contabilità ordinaria: in tal caso dovranno comunicare l’opzione il prossimo anno in sede di dichiarazione annuale IVA (c.d. imprese in contabilità ordinaria per opzione).

Si fa osservare come la scelta della contabilità ordinaria consente di evitare i maggiori controlli previsti a carico delle imprese in contabilità semplificata.

 

Ai fini IVA le imprese minori possono scegliere di effettuare i versamenti dell’imposta trimestralmente, anziché mensilmente, con l’applicazione dell’interesse dell’1 per cento. Anche questa opzione dovrà essere comunicata il prossimo anno in sede di dichiarazione annuale IVA. Si rammenta peraltro che per le imprese di autotrasporto in conto terzi vige il regime agevolato che consente il versamento trimestrale dell’imposta IVA senza applicazione di interessi, nonché la registrazione delle fatture nel trimestre successivo a quello di emissione (art. 74 D.P.R. 633/72). Tale regime, ammesso per le operazioni di trasporto e per quelle connesse e ausiliare, è applicabile da parte di tutte imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dal tipo di contabilità tenuta.

 

Si rammenta infine che le imprese di autotrasporto merci in conto terzi configurate come imprese minori possono beneficiare delle deduzioni previste dall’articolo 79 del TUIR. In particolare per i viaggi effettuati direttamente dal titolare o dai soci dell’impresa, è riconosciuta una deduzione forfettaria Irpef giornaliera; inoltre le imprese che detengono veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate hanno diritto ad una deduzione pari a 300  mila lire annue a veicolo. Entrambe le deduzioni si applicano in sede di dichiarazione dei redditi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta Cir.re conf.le n. 162/1998

 

Allegato uno

 

D/f

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G.U. N. 135 DEL 13.6.2001 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2001, n.222
Regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori
                        Il presidente della repubblica
                                   E m a n a
                           il seguente regolamento:
                                    Art. 1.
Contabilità semplificata per le imprese minori      
      1.  L'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
    29 settembre  1973,  n.  600,  concernente  "Disposizioni  comuni  in
    materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi" e' abrogato e
    sostituito dalla seguente norma regolamentare:
      "Art.  18  (Disposizione  regolamentare concernente la contabilita'
    semplificata  per  le  imprese  minori).  -  1.  Le  disposizioni dei
    precedenti  articoli  si applicano anche ai soggetti che, a norma del
    codice  civile,  non  sono  obbligati  alla  tenuta  delle  scritture
    contabili  di  cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati
    alle  lettere  c)  e  d)  del primo comma dell'articolo 13, qualora i
    ricavi  di  cui  all'articolo  53  del  testo unico delle imposte sui
    redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
    22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in
    un  anno  intero  non  abbiano  superato l'ammontare di lire seicento
    milioni  per  le  imprese  aventi per oggetto prestazioni di servizi,
    ovvero  di  lire  un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
    attivita',  sono  esonerati  per l'anno successivo dalla tenuta delle
    scritture  contabili  prescritte  dai  precedenti articoli, salvi gli
    obblighi  di  tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse
    dal   presente   decreto.   Per   i   contribuenti   che   esercitano
    contemporaneamente  prestazioni  di  servizi ed altre attivita' si fa
    riferimento   al-l'ammontare   dei  ricavi  relativi  alla  attivita'
    prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei ricavi si
    considerano  prevalenti  le  attivita'  diverse  dalle prestazioni di
    servizi.  Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
    Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti i criteri per la individuazione
    delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
      2.   I  soggetti  che  fruiscono  dell'esonero,  entro  il  termine
    stabilito  per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano
    nel  registro  degli  acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
    aggiunto il valore delle rimanenze.
      3.   Le  operazioni  non  soggette  a  registrazione  agli  effetti
    dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono  separatamente annotate nei
    registri  tenuti  ai  fini  di  tale  imposta  con le modalita' e nei
    termini  stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
    che  effettuano  soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione
    annotano  in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e
    delle  uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e
    nella  seconda  meta'  di  ogni  mese ed eseguire nel registro stesso
    l'annotazione di cui al comma 2.
      4.  I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul
    valore  aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
    della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e
    disciplina   dell'imposta   sul   valore   aggiunto"   e   successive
    modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi
    2 e 3.
      5.  Il  regime  di  contabilita' semplificata previsto nel presente
    articolo  si  estende  di anno in anno qualora gli ammontari indicati
    nel comma 1 non vengano superati.
      6.  Il  contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
    L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del
    quale  e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per
    il periodo stesso e per i due successivi.
      7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
    qualora  ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
    ad  un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
    il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
    articolo.
      8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
    libri  e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i
    distributori  di  carburante,  ai  fini  del  calcolo  dei  limiti di
    ammissione  ai  regimi  semplificati  di  contabilita',  i  ricavi si
    assumono  al  netto  del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
    beni.  Per  le  cessioni  di  generi  di  monopolio, valori bollati e
    postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
    gli aggi spettanti ai rivenditori.
      9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
    nel  periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
    soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
    sul  valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
    norma del comma 3.".
                                    Art. 2.
                  Semplificazioni per i contribuenti minori
               relative alla fatturazione e alla registrazione
      1.  L'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
    26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente  "Istituzione  e  disciplina
    dell'imposta  sul  valore  aggiunto"  e'  abrogato e sostituito dalla
    seguente norma regolamentare:
      "Art. 32 (Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni
    per   i   contribuenti  minori  relative  alla  fatturazione  e  alla
    registrazione). - 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente,
    hanno  realizzato  un  volume  d'affari non superiore a lire seicento
    milioni  per  le  imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e
    per  gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per
    le  imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli
    obblighi  di  fatturazione  e registrazione di cui agli articoli 21 e
    23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica
    la  disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del
    decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive   modificazioni.   Nei   confronti  dei  contribuenti  che
    esercitano   contemporaneamente   prestazioni  di  servizi  ed  altre
    attivita'   e   non   provvedono   alla   distinta   annotazione  dei
    corrispettivi  resta  applicabile  il limite di lire seicento milioni
    relativamente a tutte le attivita' esercitate.
      2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui
    all'articolo  21,  secondo comma, nelle due parti del bollettario; la
    parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve
    essere  consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto
    comma dello stesso articolo.
      3.  Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare
    le  caratteristiche  del  bollettario, tenendo conto della disciplina
    stabilita  per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della
    Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni
    in materia di accertamento delle imposte sui redditi.".
                                      Art. 3.
             Semplificazioni per i contribuenti minori relative
               alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
                         imposta sul valore aggiunto
      1.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
    Repubblica     14 ottobre     1999,     n.     542,     la    parola:
    "trecentosessantamilioni"   e'  sostituita  dalle  parole:  "seicento
    milioni".
      2.  All'articolo  7,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
    Repubblica     14 ottobre     1999,     n.     542,     la    parola:
    "trecentosessantamilioni"   e'  sostituita  dalle  parole:  "seicento
    milioni".
                                     Art. 4.
                                  Norma finale
      1.  Il  limite di L. 360.000.000 di cui all'articolo 109-bis, comma
    1,  lettera  a),  n.  2), del decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre  1986,  n.  917, relativo al coefficiente di redditivita'
    che  gli  enti  non commerciali che effettuano prestazioni di servizi
    adottano qualora optino per la determinazione forfetaria del reddito,
    per effetto dell'articolo 1, si intende elevato a L. 600.000.000.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
                                   CIAMPI
                                  Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Del Turco, Ministro delle finanze
    Visto, il Guardasigilli: Fassino
      Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
      Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
    n. 2 Finanze, foglio n. 14