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Roma, 6 agosto 2001

 

 

CIRCOLARE N. 112/2001

 

OGGETTO: PORTI – CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER IL G8 DI GENOVA – CIRCOLARE INPS N. 158 DEL 2/8/2001.

 

L’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della cassa integrazione speciale riconosciuta dalla legge n. 251/2001 per la settimana dal 16 al 22 luglio (coincidente con lo svolgimento del G8) alle aziende op

eranti nel porto di Genova che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria.

In particolare l’Istituto ha precisato la modulistica che le aziende interessate devono utilizzare per la presentazione delle richieste entro il 25 agosto.

Si rammenta che la cassa integrazione speciale sarà concessa entro il limite massimo complessivo di 1320 unità e potrà riguardare qualsiasi lavoratore (ivi compresi i dirigenti, gli apprendisti ed i lavoratori interinali).

 

___________________

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 96/2001

 

Allegato uno

 

 

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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

A SOSTEGNO DEL REDDITO

 

DIREZIONE CENTRALE

FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO

 

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI

E TELECOMUNICAZIONI

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 2 agosto 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 158

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegato 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 3 luglio 2001, n. 251. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 2001, n.160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana dei G8 nell'anno 2001 e per il vertice di Genova.  Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

1  Art. 1-bis, 1° e 2°comma della Legge 3 luglio 2001, n.251

1.1 Campo di applicazione

La Legge 3 luglio 2001, n.251, prevede all'art. 1-bis, 1° comma la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori, ivi compresi gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori interinali, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova dei G8 in periodi di sospensione o riduzione di orario compresi tra il 16 luglio 2001 e il 22 luglio 2001.

Sono da ritenersi esclusi i dipendenti da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici.

Il 2° comma stabilisce che tale indennità sia corrisposta dall'Istituto per un numero massimo di 1.320 unità, su richiesta dei datori di lavoro da presentare entro il termine di cui all'art.7, 1° comma della Legge 20.5.75 n.164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

 

1.2 Misura e durata

La misura dell’indennità è pari al cento per cento del trattamento retributivo perso, e si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro deve essere compresa nel periodo tra il 16 luglio 2001 e il 22 luglio 2001.

I periodi integrati sono coperti da contribuzione figurativa.

 

2  Art. 1-bis, 3° comma della Legge 3 luglio 2001, n. 251

2.1 Campo di applicazione

Il 3° comma dell'art. 1-bis della legge in argomento prevede che in favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi o lavoranti ad orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova dei G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'art.2 della Legge 20 maggio 1975, n.164 sia dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.

 

2.2 Misura e durata

La misura del trattamento è pari al cento per cento della retribuzione persa, e si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro deve essere compresa nel periodo tra il 16 luglio 2001 e il 22 luglio 2001.

I periodi integrati sono coperti da contribuzione figurativa.

 

3  Stanziamento finanziario.

L’intero trattamento erogato in applicazione delle disposizioni contenute al 1°, 2° e 3° comma dell' art. 1-bis in esame, stimato dal 4° comma, in L. 2.840 milioni, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.336.

 

4  Adempimenti delle aziende.

Le aziende interessate devono essere invitate a presentare alle competenti agenzie dell’Istituto, entro il termine di cui all'art.7, 1° comma della Legge 20.5.75 n.164, le domande redatte sul mod. I.G.I. 15, con l'osservanza delle disposizioni vigenti stabilite dalla citata Legge n. 164/75, escludendo la compilazione dei quadri F, H, M e successivi, ad eccezione del quadro R su cui andrà apposta la dicitura "Indennità G8", indipendentemente se siano o meno soggette alla disciplina ordinaria della cig, allegando contestualmente i modelli I.G. STR/Aut per il pagamento diretto ai lavoratori.

 

5  Adempimenti delle Agenzie (provinciali – subprovinciali).

Considerate le finalita’ della norma, l’eccezionalita’ dell’intervento e l’approssimarsi del periodo feriale, che non consente la riunione delle Commissioni provinciali in tempi brevi, le Agenzie procederanno all’istruttoria e alla definizione delle domande (modd. I.G.I. 15) senza inoltrarle all’esame delle Commissioni stesse, utilizzando le istruzioni procedurali che saranno comunicate con specifico messaggio.

Si precisa che per tale indennità le aziende non sono obbligate al versamento del contributo addizionale.

La liquidazione dell'indennità G8 ai lavoratori dipendenti, sia quelli del 1°comma sia quelli del 3° comma, dovrà avvenire utilizzando la procedura automatizzata per i pagamenti diretti.

 

6. ISTRUZIONI CONTABILI

Per la rilevazione contabile dell’indennità di cui al precedente punto 1. e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/51 e GAT 30/51.

Per la contabilizzazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al precedente punto 2. e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti i conti GAU 30/57 e GAT 30/57.

Eventuali recuperi dell’indennità in argomento, dei trattamenti di integrazione salariale e degli  assegni per il nucleo familiare connessi con le predette prestazioni devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/67.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio esistente 69.

Nell’allegato si riportano i conti di nuova istituzione sopra indicati.   

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/51

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità ai lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice del G8 -  Art. 1-bis, comma 1, della legge n. 251/2001  

 

 

Denominazione abbreviata

ANF CONNESSI CON IND.LAV.ART.1-BIS C.1 L.251/2001

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/57

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice del G8 -  Art. 1-bis, comma 3, della legge n. 251/2001  

 

 

Denominazione abbreviata

ANF CONNESSI CON CIG LAV.ART.1-BIS C.3 L.251/2001

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 24/67

 

 

Denominazione completa

Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennità e dei trattamenti di integrazione salariale e dei connessi assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 3, della legge n. 251/2001 ai lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del vertice del G8. 

 

 

Denominazione abbreviata

E.V.-REC.INDENN.CIG E ANF ART.1-BIS C.1-3 L.251/01

 

 

 

 

Tipo variazione:

I

 

 

Codice conto:

GAU 30/51

 

 

Denominazione completa:

Indennità a favore dei lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice del G8 – Art. 1-bis, comma 1, della legge n. 251/2001

 

 

Denominazione abbreviata:

INDENNITA’ LAV.PORTO GENOVA ART.1-BIS C.1 L.251/01

 

 

 

 

Tipo variazione:

I

 

 

Codice conto:

GAU 30/57

 

 

Denominazione completa:

Trattamenti di integrazione salariale a favore dei lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice del G8 – Art. 1-bis, comma 3, della legge n. 251/2001

 

 

enominazione abbreviata:

INT.SAL.LAV.PORTO GENOVA ART.1-BIS C.3 L.251/01