Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 6 agosto 2001
CIRCOLARE N. 112/2001
OGGETTO: PORTI – CASSA
INTEGRAZIONE SPECIALE PER IL G8 DI GENOVA – CIRCOLARE INPS N. 158 DEL 2/8/2001.
L’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della cassa integrazione speciale riconosciuta dalla legge n. 251/2001 per la settimana dal 16 al 22 luglio (coincidente con lo svolgimento del G8) alle aziende op
eranti nel porto di Genova che non rientrano
nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria.
In particolare l’Istituto ha precisato la
modulistica che le aziende interessate devono utilizzare per la presentazione
delle richieste entro il 25 agosto.
Si rammenta che la cassa integrazione
speciale sarà concessa entro il limite massimo complessivo di 1320 unità e
potrà riguardare qualsiasi lavoratore (ivi compresi i dirigenti, gli
apprendisti ed i lavoratori interinali).
___________________
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 96/2001
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Allegato uno |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 2 agosto 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 158 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegato 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Legge 3 luglio 2001, n. 251. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 2001, n.160, recante
ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana dei G8 nell'anno 2001 e
per il vertice di Genova. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti. |
SOMMARIO: |
Indennità pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale. |
1 Art. 1-bis, 1° e 2°comma della Legge 3
luglio 2001, n.251
1.1
Campo di applicazione
La Legge 3 luglio 2001, n.251, prevede
all'art. 1-bis, 1° comma la corresponsione di un'indennità pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori, ivi compresi gli
apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori interinali, dipendenti da datori di
lavoro operanti nel porto di Genova non rientranti nel campo di applicazione
degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi o lavoranti ad orario
ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova dei G8 in periodi
di sospensione o riduzione di orario compresi tra il 16 luglio 2001 e il 22
luglio 2001.
Sono da ritenersi esclusi i dipendenti da
pubbliche amministrazioni o da enti pubblici.
Il 2° comma stabilisce che tale indennità sia
corrisposta dall'Istituto per un numero massimo di 1.320 unità, su richiesta
dei datori di lavoro da presentare entro il termine di cui all'art.7, 1° comma
della Legge 20.5.75 n.164, e secondo la procedura prevista dalla medesima
legge.
1.2
Misura e durata
La misura
dell’indennità è pari al cento per cento del trattamento retributivo perso, e
si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
La sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro deve essere compresa nel periodo tra il 16 luglio 2001 e
il 22 luglio 2001.
I periodi integrati
sono coperti da contribuzione figurativa.
2.1
Campo di applicazione
Il 3° comma dell'art. 1-bis della legge in
argomento prevede che in favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative
dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della
cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi o lavoranti
ad orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova dei G8,
nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui
all'art.2 della Legge 20 maggio 1975, n.164 sia dovuto nella misura del cento
per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.
2.2
Misura e durata
La misura del
trattamento è pari al cento per cento della retribuzione persa, e si
aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
La sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro deve essere compresa nel periodo tra il 16 luglio 2001 e
il 22 luglio 2001.
I periodi integrati
sono coperti da contribuzione figurativa.
L’intero trattamento erogato in
applicazione delle disposizioni contenute al 1°, 2° e 3° comma dell' art. 1-bis
in esame, stimato dal 4° comma, in L. 2.840 milioni, è posto a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.336.
La liquidazione dell'indennità G8 ai lavoratori
dipendenti, sia quelli del 1°comma sia quelli del 3° comma, dovrà avvenire
utilizzando la procedura automatizzata per i pagamenti diretti.
6.
ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile
dell’indennità di cui al precedente punto 1.
e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati
istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/51 e GAT 30/51.
Per la contabilizzazione dei trattamenti
di integrazione salariale di cui al precedente punto 2. e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti,
sono stati istituiti i conti GAU 30/57 e GAT 30/57.
Eventuali recuperi dell’indennità in
argomento, dei trattamenti di integrazione salariale e degli assegni per il nucleo familiare connessi con
le predette prestazioni devono essere imputati al conto di nuova istituzione
GAU 24/67.
Le somme non riscosse dai beneficiari
devono essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, al
codice di bilancio esistente 69.
Nell’allegato si riportano i conti di
nuova istituzione sopra indicati.
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IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
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Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI |
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Tipo variazione |
I |
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Codice conto |
GAT 30/51 |
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Denominazione completa |
Assegni per il nucleo familiare connessi con
l’indennità ai lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal
lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice del G8
- Art. 1-bis, comma 1, della legge n.
251/2001 |
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Denominazione abbreviata |
ANF CONNESSI CON IND.LAV.ART.1-BIS C.1 L.251/2001
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Tipo variazione |
I |
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Codice conto |
GAT 30/57 |
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Denominazione completa |
Assegni per il nucleo familiare connessi con i
trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori di aziende operanti nel
porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto dello
svolgimento del Vertice del G8 - Art.
1-bis, comma 3, della legge n. 251/2001
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Denominazione abbreviata |
ANF CONNESSI CON CIG LAV.ART.1-BIS C.3
L.251/2001 |
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Tipo variazione |
I |
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Codice conto |
GAU 24/67 |
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Denominazione completa |
Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle
indennità e dei trattamenti di integrazione salariale e dei connessi assegni
per il nucleo familiare di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 3, della legge n.
251/2001 ai lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal
lavoro o con orario ridotto per effetto dello svolgimento del vertice del
G8. |
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Denominazione abbreviata |
E.V.-REC.INDENN.CIG E ANF ART.1-BIS C.1-3
L.251/01 |
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Tipo variazione: |
I |
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Codice conto: |
GAU 30/51 |
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Denominazione completa: |
Indennità a favore dei lavoratori di aziende
operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o con orario ridotto per
effetto dello svolgimento del Vertice del G8 – Art. 1-bis, comma 1, della
legge n. 251/2001 |
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Denominazione abbreviata: |
INDENNITA’ LAV.PORTO GENOVA ART.1-BIS C.1
L.251/01 |
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Tipo variazione: |
I |
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Codice conto: |
GAU 30/57 |
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Denominazione completa: |
Trattamenti di integrazione salariale a favore
dei lavoratori di aziende operanti nel porto di Genova sospesi dal lavoro o
con orario ridotto per effetto dello svolgimento del Vertice del G8 – Art.
1-bis, comma 3, della legge n. 251/2001 |
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enominazione abbreviata: |
INT.SAL.LAV.PORTO GENOVA ART.1-BIS C.3 L.251/01 |