Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 21 agosto 2001
CIRCOLARE N.114/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – SCONTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2000 – SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE 2001 – DELIBERA C.C.A.A. N.15/2001 SU G.U. N.178 DEL 2.8.2001.
Il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha fissato al 30 settembre 2001 il termine di presentazione
delle domande per lo sconto sui pedaggi autostradali per l’anno 2000 da parte
delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi
(termine che cadendo di domenica s’intende differito all’1 ottobre 2001).
Contrariamente al passato, non sono
ammesse al beneficio le imprese che nel 2000 hanno effettuato
traffici autostradali per un ammontare di pedaggi inferiore a 20 milioni di
lire. A partire dal suddetto tetto di 20 milioni, lo sconto, per il quale risultano stanziati complessivamente oltre 116 miliardi di lire,
sarà riconosciuto in misura crescente secondo la seguente progressione
determinata dallo stesso Comitato Centrale (delibera n.14/2001):
Ammontare
annuo pedaggi (in milioni di
lire) |
Percentuale di
sconto
|
Da 20 a
100 |
3% |
Da 100 a
400 |
5% |
Da 400 a
800 |
10% |
Da 800 a 1.500 |
15% |
Da 1.500 a
3.000 |
20% |
Oltre 3.000 |
30% |
Le domande dovranno essere redatte
secondo lo schema allegato alla delibera indicata in oggetto, disponibile sul sito
internet www.trasportinavigazione.it.
Nel caso di imprese
aderenti a cooperative e consorzi, la domanda dovrà essere presentata
direttamente dal raggruppamento.
Si rammenta che lo sconto compete
esclusivamente per i pedaggi pagati con sistemi di riscossione differita
mediante fatturazione (es. Viacard, Telepass),
riferiti a veicoli adibiti al trasporto merci in conto terzi delle classi B, 3,
4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni, autoarticolati).
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.45/2001 e 109/2000
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Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. N. 178 DEL 2.8.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001
Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2000. (Deliberazione n. 15/2001).
IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE
PERSONE FISICHE EGIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.
Nella seduta del 20 luglio 2001;
Delibera:
1. A tutti i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori
alla data del 31 dicembre 1999, ovvero nel corso dell'anno 2000, che
si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tuffi transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2000 al
31 dicembre 2000.
La riduzione del pedaggio sara' applicata solo a favore dei
soggetti, iscritti all'albo degli autotrasportatori, che nel corso
dell'anno 2000 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a
lire 20.000.000.
2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1o gennaio 2000, la riduzione del pedaggio e' applicata
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2001, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo,
utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla
presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
reperibile, a partire dal 20 agosto 2001, presso l'indirizzo internet
www.trasportinavigazione.it presso lo stesso sito e' altresi'
scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda
e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto
magnetico (floppy disk HO 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane
l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda
regolarmente compilata e sottoscritta.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo,
che richiede i benefici;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui
risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92
del 26 marzo 1992;
e) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per
l'accredito dei rimborso.
5. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al comitato centrale di
procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della
Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della
licenza comunitaria;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio.
7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso dei 2000.
Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2000 devono riempire il
quadro A, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi
degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della
stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e
il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione
all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente
al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.
8. Impresa avente sede in altro Paese della Unione europea con
licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2000.
Le imprese aventi sede in un altro Paese della Unione europea che
abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso
dell'anno 2000 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di
licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una
precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e
le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.
9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile
italiano:
a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C,
specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare,
nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato
autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai
veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinche' tale
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto;
c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese della Unione europea, siano
titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito
quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di
eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero
numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone
copia autenticata;
d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori nel corso dell'anno 2000 devono indicare
nell'apposito quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra
provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto,
iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il
soggetto richiedente il beneficio;
e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto c) siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel
corso dell'anno 2000, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se
trattasi di licenza ottenuta per a prima volta ovvero di rinnovo di
precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
di rilascio della precedente licenza.
10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese della Unione europea:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della
Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale
caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti,
affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di
quantificazione del beneficio richiesto;
c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia
all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito
quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, che deve essere allegata in copia autenticata,
ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di
eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
in Italia;
d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto o abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2000 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se
trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di
precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
di rilascio della precedente licenza;
e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori nel corso dell'anno 2000, devono indicare
nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra
provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto,
iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il
soggetto richiedente il beneficio.
11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2000, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali
per i quali risulta adottato, alla data del 1o gennaio 2000, il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso.
13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione
compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 14/01, e'
calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi
relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti
alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2000 e per i quali le societa'
concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2001.
14. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.
15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2001
Il presidente: De Lipsis
G.U. N. 177 DEL 1.8.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001
Determinazione delle
percentuali di riduzione
compensata dei pedaggi
autostradali
pagati nell’anno 2000. (Deliberazione n.
14/2001).
IL COMITATO
CENTRALE PER L'ALBO
NAZIONALE DELLE PERSONE
FISICHE E
GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Nella
seduta del 20 luglio 2001;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli
appartenenti alle classi B,
3,
4 e 5,
adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di
cose per
conto di terzi
in disponibilita' delle imprese di cui al successivo
punto 3,
sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal
1o gennaio
2000 fino al 31 dicembre 2000,
commisurata al volume del
fatturato annuale
in pedaggi.
2.
Le predette riduzioni compensate
sono apportate esclusivamente
per i
pedaggi a riscossione differita
mediante fatturazione e sono
applicate
direttamente da ciascuna societa' che gestisce i
sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture
intestate ai soggetti
aventi titolo alla
riduzione.
3. Le
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle imprese
iscritte all'albo nazionale
delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi
di cui
all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle
cooperative aventi
i requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del
decreto legislativo
del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre
1947,
n. 1577, e
successive modificazioni, ai
consorzi ed alle
societa' consortili
costituiti a norma del libro V,
titolo X, capo
II,
sez. II e II
bis del c.c., aventi
nell'oggetto l'attivita' di
autotrasporto, che
siano iscritti al predetto albo nazionale alla
data del 31
dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e
le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a
tale data, possono richiedere la riduzione di cui
sopra per i viaggi
effettuati
successivamente alla data
di iscrizione all'Albo
nazionale.
Qualora una cooperativa,
un consorzio o una societa'
consortile abbia
fra i propri associati sia imprese non iscritte al
predetto Albo
nazionale, sia imprese
iscritte, la riduzione puo'
essere richiesta
esclusivamente per i
viaggi effettuati da
quest'ultime.
4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto
di merci per conto di terzi aventi sede in uno
dei Paesi dell'Unione
europea ed
in regola con
le norme sull'accesso
al mercato
dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi.
5.
La riduzione compensata
si applica alle classi di fatturato
realizzate da
ciascun soggetto avente
titolo secondo la seguente
tabella:
=====================================================================
Fatturato annuo in milioni|Fatturato
annuo in euro dei|
di lire dei pedaggi |
pedaggi |% di riduzione
=====================================================================
da 20 fino a
100 |da 10.329,14 a
51.645,69 | 3
---------------------------------------------------------------------
da 100 e fino a
400 |da 51.645,69 a 206.582,76 |
5
---------------------------------------------------------------------
da 400 e fino a
800 |da 206.582,76 a 413.165,52
| 10
---------------------------------------------------------------------
da 800 e fino a
1500 |da 413.165,52 a 774.685,35
| 15
---------------------------------------------------------------------
da 1500 e fino a
3000 |da 774.68535 a
1.549.370,70| 20
---------------------------------------------------------------------
oltre 3000 |oltre 1.549.370,70 |
30
6.
Nel caso in
cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da
applicare, risultante
dai rendiconti trasmessi
dalle societa'
concessionarie al
Comitato centrale per
l'albo degli
autotrasportatori, superi
le disponibilita', lo
stesso Comitato
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal
rapporto tra lo
stanziamento
disponibile e la
somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'albo degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti
di riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande
presentate, calcolato come
da tabella di
cui al
precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale
coefficiente, applicato alle
percentuali di riduzione fornisce
il valore
aggiornato delle percentuali stesse.
7.
Il Comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori
provvede, con
successiva delibera, a definire le modalita'
con le
quali i
soggetti aventi titolo
procedono ad avanzare domanda, la
documentazione da
allegare a dette
domande, le modalita' di
trasmissione dei
dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico.
La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria
delle domande
avanzate anche in relazione a quanto definito nelle
convenzioni con
le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione differita
del pedaggio. La delibera disciplina infine
criteri e modalita' di
erogazione da parte del Comitato centrale per
l'albo degli
autotrasportatori, alle societa' concessionarie di
autostrade dei
minori introiti derivanti dalla riduzione compensata
dei pedaggi
autostradali applicati dalle societa' concessionarie
agli
aventi titolo, nonche' i
criteri e le modalita' di rimborso da parte
di queste ultime
ai soggetti aventi titolo.
8.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 20 luglio 2001
Il
presidente: De Lipsis
FINE
TESTO DELIBERA