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Roma, 21 agosto 2001

 

CIRCOLARE N.114/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – SCONTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2000 – SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE 2001 – DELIBERA C.C.A.A. N.15/2001 SU G.U. N.178 DEL 2.8.2001.

 

 

Il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha fissato al 30 settembre 2001 il termine di presentazione delle domande per lo sconto sui pedaggi autostradali per l’anno 2000 da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi (termine che cadendo di domenica s’intende differito all’1 ottobre 2001).

 

Contrariamente al passato, non sono ammesse al beneficio le imprese che nel 2000 hanno effettuato traffici autostradali per un ammontare di pedaggi inferiore a 20 milioni di lire. A partire dal suddetto tetto di 20 milioni, lo sconto, per il quale risultano stanziati complessivamente oltre 116 miliardi di lire, sarà riconosciuto in misura crescente secondo la seguente progressione determinata dallo stesso Comitato Centrale (delibera n.14/2001):

 

Ammontare annuo pedaggi

(in milioni di lire)

Percentuale di sconto

Da    20 a   100

3%

Da   100 a   400

5%

Da   400 a   800

10%

Da   800 a 1.500

15%

Da 1.500 a 3.000

20%

Oltre 3.000

30%

 

Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema allegato alla delibera indicata in oggetto, disponibile sul sito internet www.trasportinavigazione.it.

 

Nel caso di imprese aderenti a cooperative e consorzi, la domanda dovrà essere presentata direttamente dal raggruppamento.

 

Si rammenta che lo sconto compete esclusivamente per i pedaggi pagati con sistemi di riscossione differita mediante fatturazione (es. Viacard, Telepass), riferiti a veicoli adibiti al trasporto merci in conto terzi delle classi B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni, autoarticolati).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.45/2001 e 109/2000

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. N. 178 DEL 2.8.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001
Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2000. (Deliberazione n. 15/2001).

IL  COMITATO  CENTRALE  PER  L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE EGIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Nella seduta del 20 luglio 2001;

 
                                  Delibera:
      1.  A  tutti  i  soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori
    alla  data del 31 dicembre 1999, ovvero nel corso dell'anno 2000, che
    si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
    riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
    del  pedaggio  per  tuffi  transiti  indicati  nelle  fatture ad essi
    intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1o gennaio  2000  al
    31 dicembre 2000.
      La  riduzione  del  pedaggio  sara'  applicata  solo  a  favore dei
    soggetti,  iscritti  all'albo  degli autotrasportatori, che nel corso
    dell'anno  2000  abbiano  realizzato  un fatturato pari o superiore a
    lire 20.000.000.
      2.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
    automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
    data  del  1o gennaio  2000,  la  riduzione del pedaggio e' applicata
    dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
    tali sistemi.
      3.  A  tal  fine  ciascun  soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
    trasmette  entro  il  termine  ultimo  del 30 settembre 2001, a mezzo
    raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al comitato
    centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
    terzi,  in  Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo,
    utilizzando  tassativamente  un  modulo  conforme  all'allegato  alla
    presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
    reperibile, a partire dal 20 agosto 2001, presso l'indirizzo internet
    www.trasportinavigazione.it   presso   lo  stesso  sito  e'  altresi'
    scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda
    e  degli  annessi  quadri  allegati  vengano  trasmessi  su  supporto
    magnetico  (floppy  disk  HO  1,5  Mb).  In  quest'ultimo caso rimane
    l'obbligo   di   allegare   la  copia  cartacea  della  sola  domanda
    regolarmente compilata e sottoscritta.
      La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
    a macchina oppure in carattere stampatello.
      4.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
    elementi:
        a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo,
    che richiede i benefici;
        b)  generalita'  del  titolare,  del  rappresentante legale o del
    procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
        c)  firma  autenticata  di  colui  che sottoscrive la domanda; in
    alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
    fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
    sottoscrive la domanda;
        d)  le  imprese  aventi  sede in altro Paese della Unione europea
    devono  allegare  copia  autenticata della licenza comunitaria di cui
    risultano  titolari,  rilasciata  ai sensi del regolamento CEE 881/92
    del 26 marzo 1992;
        e)  le  imprese  aventi  sede in altro Paese della Unione europea
    devono  indicare  l'istituto  bancario  e  le coordinate bancarie per
    l'accredito dei rimborso.
      5.  Nella  domanda  e  nei  relativi quadri allegati devono altresi
    essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
    ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 6 a 10 della
    presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
    errata indicazione, qualora cio' non consenta al comitato centrale di
    procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini
    della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
    caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
    benefici.
      6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
        a)   numero,   data  di  iscrizione  e  di  eventuale  cessazione
    dell'iscrizione  all'albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
    richiede  il  beneficio;  le imprese aventi sede in altro Paese della
    Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della
    licenza comunitaria;
        b)  societa'  autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
    sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
    relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
    richiede il beneficio.
      7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso dei 2000.
      Le  imprese iscritte all'albo nel corso del 2000 devono riempire il
    quadro  A,  indicando  se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi
    degli  articoli  12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della
    stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
      In  questi  ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e
    il  numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione
    all'albo  del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente
    al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.
      8.  Impresa  avente  sede  in  altro Paese della Unione europea con
    licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2000.
      Le  imprese  aventi sede in un altro Paese della Unione europea che
    abbiano   prodotto  una  licenza  comunitaria  rilasciata  nel  corso
    dell'anno  2000 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di
    licenza  ottenuta  per  la  prima  volta  ovvero  di  rinnovo  di una
    precedente  licenza.  In tale ultimo caso devono indicare il numero e
    le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.
      9.  Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa'  consortile
    italiano:
        a)   i   raggruppamenti  devono  sempre  riempire  il  quadro  C,
    specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
        b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
    iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
    dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare,
    nell'apposito   spazio   del   quadro   C,  la  parte  del  fatturato
    autostradale  del  raggruppamento  relativo  ai viaggi effettuati dai
    veicoli   appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,  affinche'  tale
    fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
    beneficio richiesto;
        c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
    imprese  che  siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero,
    qualora  aventi  sede  in  altro  Paese  della  Unione europea, siano
    titolari  di  licenza  comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito
    quadro  D,  denominazione,  sede,  numero  e  data di iscrizione e di
    eventuale  cessazione  dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero
    numero  e  data  di  rilascio  della licenza comunitaria, allegandone
    copia autenticata;
        d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
    punto    c)    abbiano    ottenuto    l'iscrizione   all'albo   degli
    autotrasportatori   nel   corso   dell'anno   2000   devono  indicare
    nell'apposito  quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
    sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
    dell'art.  15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra
    provincia,  indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
    numero  e  la  data  di  iscrizione all'albo del precedente soggetto,
    iscritto  all'albo  antecedentemente  al  2000,  dal  quale deriva il
    soggetto richiedente il beneficio;
        e)  i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
    punto  c)  siano  titolari  di una licenza comunitaria rilasciata nel
    corso  dell'anno  2000,  devono  indicare nell'apposito quadro IT2 se
    trattasi  di  licenza ottenuta per a prima volta ovvero di rinnovo di
    precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
    di rilascio della precedente licenza.
      10.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
    avente sede in altro Paese della Unione europea:
        a) i  raggruppamenti  di imprese aventi sede in altro Paese della
    Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale
    caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
        b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
    che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
    di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte
    del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
    effettuati   dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,
    affinche'   tale   fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede  di
    quantificazione del beneficio richiesto;
        c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
    imprese  titolari  di  licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia
    all'albo  degli  autotrasportatori,  devono  indicare,  nell'apposito
    quadro  D,  denominazione,  sede,  numero  e  data  di rilascio della
    licenza  comunitaria,  che deve essere allegata in copia autenticata,
    ovvero  denominazione,  sede,  numero  e  data  di  iscrizione  e  di
    eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
    in Italia;
        d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
    punto  o  abbiano  ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel
    corso  dell'anno  2000  devono  indicare  nell'apposito quadro UE1 se
    trattasi  di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di
    precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
    di rilascio della precedente licenza;
        e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
    punto    c)    abbiano    ottenuto    l'iscrizione   all'albo   degli
    autotrasportatori   nel   corso   dell'anno   2000,  devono  indicare
    nell'apposito  quadro  UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
    sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
    dell'art.  15  della  stessa  legge  o  per  trasferimento  da  altra
    provincia,  indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
    numero  e  la  data  di  iscrizione all'albo del precedente soggetto,
    iscritto  all'albo  antecedentemente  al  2000,  dal  quale deriva il
    soggetto richiedente il beneficio.
      11.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
    associate  nel  corso dell'anno 2000, debbono presentare una distinta
    domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
    rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
    al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
    cessazione del rapporto associativo.
      12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali
    per  i  quali  risulta  adottato,  alla  data del 1o gennaio 2000, il
    sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
    sulla sagoma del veicolo stesso.
      13.  Il  fatturato  annuale  a  cui  va  commisurata  la  riduzione
    compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 14/01, e'
    calcolato  unicamente  sulla  base  dell'importo  lordo  dei  pedaggi
    relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti
    alle  classi  B,  3,  4  e 5 nell'anno 2000 e per i quali le societa'
    concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2001.
      14. Le   societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
    soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
    convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.
      15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
        Roma, 20 luglio 2001

                                                 Il presidente: De Lipsis

FINE TESTO DELIBERA

 
 
 
G.U. N. 177 DEL 1.8.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001

Determinazione  delle  percentuali  di  riduzione  compensata dei pedaggi

autostradali pagati nell’anno 2000. (Deliberazione n. 14/2001).

IL  COMITATO  CENTRALE  PER  L'ALBO  NAZIONALE  DELLE  PERSONE  FISICHE  E

GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Nella seduta del 20 luglio 2001;

Delibera:

      1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,

    3,  4  e  5,  adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per

    conto  di  terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo

    punto  3,  sono  soggetti  ad una riduzione compensata, a partire dal

    1o gennaio  2000  fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del

    fatturato annuale in pedaggi.

      2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente

    per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono

    applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di

    pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti

    aventi titolo alla riduzione.

      3. Le  riduzioni  compensate  dei pedaggi autostradali si applicano

    alle  imprese  iscritte  all'albo  nazionale  delle persone fisiche e

    giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

    di  cui  all'art.  1  della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle

    cooperative  aventi  i  requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del

    decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre

    1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle

    societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo

    II,  sez.  II  e  II bis del c.c., aventi nell'oggetto l'attivita' di

    autotrasporto,  che  siano  iscritti  al predetto albo nazionale alla

    data  del  31 dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e

    le  societa' consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a

    tale  data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi

    effettuati   successivamente   alla   data   di  iscrizione  all'Albo

    nazionale.  Qualora  una  cooperativa,  un  consorzio  o una societa'

    consortile  abbia  fra i propri associati sia imprese non iscritte al

    predetto  Albo  nazionale,  sia  imprese  iscritte, la riduzione puo'

    essere   richiesta   esclusivamente   per   i  viaggi  effettuati  da

    quest'ultime.

      4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto

    di  merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione

    europea   ed   in   regola  con  le  norme  sull'accesso  al  mercato

    dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

      5.  La  riduzione  compensata  si  applica alle classi di fatturato

    realizzate  da  ciascun  soggetto  avente  titolo secondo la seguente

    tabella:

   

    =====================================================================

    Fatturato annuo in milioni|Fatturato annuo in euro dei|

       di lire dei pedaggi    |          pedaggi          |% di riduzione

    =====================================================================

    da 20 fino a 100          |da 10.329,14 a 51.645,69   |      3

    ---------------------------------------------------------------------

    da 100 e fino a 400       |da 51.645,69 a 206.582,76  |      5

    ---------------------------------------------------------------------

    da 400 e fino a 800       |da 206.582,76 a 413.165,52 |      10

    ---------------------------------------------------------------------

    da 800 e fino a 1500      |da 413.165,52 a 774.685,35 |      15

    ---------------------------------------------------------------------

    da 1500 e fino a 3000     |da 774.68535 a 1.549.370,70|      20

    ---------------------------------------------------------------------

    oltre 3000                |oltre 1.549.370,70         |      30

   

      6.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da

    applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'

    concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'albo   degli

    autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato

    provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo

    stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni

    richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per

    l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti

    di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative

    alle  domande  presentate,  calcolato  come  da  tabella  di  cui  al

    precedente  punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

    Tale  coefficiente,  applicato alle percentuali di riduzione fornisce

    il valore aggiornato delle percentuali stesse.

      7.   Il   Comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori

    provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le

    quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la

    documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di

    trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto

    magnetico.  La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria

    delle  domande  avanzate  anche  in relazione a quanto definito nelle

    convenzioni  con  le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento a

    riscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infine

    criteri  e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per

    l'albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  di

    autostrade  dei  minori introiti derivanti dalla riduzione compensata

    dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli

    aventi  titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte

    di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

      8.  La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    della Repubblica italiana.

        Roma, 20 luglio 2001

                                                 Il presidente: De Lipsis

FINE TESTO DELIBERA