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Roma, 28 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 119/2001

 

OGGETTO: AUTOSTRADE – RIMBORSO PEDAGGI PER DEVIAZIONI OBBLIGATORIE – DELIBERA C.C.A.A. N.13/2001 SU G.U. N.176 DEL 31.7.2001.

 

Come preannunciato, il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, utilizzando parte degli stanziamenti messi a sua disposizione dalla legge n.488/99, rimborserà alle imprese di autotrasporto in conto terzi i pedaggi versati nel 2000 per i tratti autostradali percorsi a seguito delle deviazioni obbligatorie dalle strade statali Aurelia, Emilia e Adriatica.

 

I rimborsi avverranno a condizione che il pagamento dei pedaggi sia stato effettuato tramite il sistema Telepass e sia riferito esclusivamente alle seguenti fattispecie:

 

Autostrada A/12, tratto compreso tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo – transiti effettuati con veicoli delle classi 3, 4 e 5 nel periodo dal 10 giugno al 20 settembre 2000;

 

Autostrada A/14, tratto compreso tra Fano e Termoli – transiti effettuati con veicoli delle classi 4 e 5 nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre nella fascia oraria dalle 19,00 alle 5,00.

 

Entro il 30 novembre 2001 le imprese interessate dovranno presentare domanda al Comitato Centrale dell’Albo redigendo l’apposito schema allegato alla delibera indicata in oggetto.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.102/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 176 del 31-7-2001 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001

Determinazione dei criteri, modalita' e termini per la presentazione delle

domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati

obbligatoriamente nell'anno 2000 su tratte della A12 e della A14.

(Deliberazione n. 13/2001).

IL COMITATO CENTRALE
    per   l'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che

            esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Delibera:
      1.  La  quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto
    di  cose  per  conto  di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai
    transiti  deviati  obbligatoriamente  sulle tratte autostradali della
    A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso
    a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
      2.  I  rimborsi  sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i
    giorni,  dalla  ore  0  alle  ore  24  nel  periodo  dal 10 giugno al
    20 settembre 2000, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui
    al  successivo  punto  4  ed  appartenenti  alla  classi 3, 4 e 5, ad
    esclusione  degli  autobus  e  dei  caravan,  sulla  tratta della A12
    compresa  tra  le  stazioni  di  Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
    nonche'  effettuati  tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5, nei mesi
    di  luglio, agosto e settembre 2000, con decorrenza dal 5 luglio 2000
    dai  veicoli  in  disponibilita'  delle  imprese di cui al successivo
    punto  4  ed  appartenenti  alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14
    compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.
      3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
    riscossione  differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il
    sistema  telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa' che
    gestisce  tale  sistema  di  pagamento  differito  del pedaggio sulle
    fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
      4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
    imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
    giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
    di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
    delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
    del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
    1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
    societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
    II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
    l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
    nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
    viene  richiesto  il  rimborso  della  quota di pedaggio. Qualora una
    cooperativa,  un  consorzio  o  una  societa'  consortile abbia fra i
    propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale,
    sia  imprese  iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i
    viaggi effettuati da quest'ultime.
      5.  I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di
    autotrasporto  di  merci  per  conto  di terzi aventi sede in uno dei
    Paesi  dell'Unione  europea ed in regola con le norme sull'accesso al
    mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
      6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
    societa'  consortile,  entro  il  termine ultimo del 30 novembre 2001
    pena  l'esclusione  dal  diritto,  trasmette a mezzo raccomandata con
    avviso   di  ricevimento,  al  comitato  centrale  per  l'albo  degli
    autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via
    Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il
    modello  di  cui  all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad
    attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di
    cui  all'art.  1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi',
    nel  caso  che  il  soggetto  richiedente  sia  una  cooperativa,  un
    consorzio  o  una  societa'  consortile  tra  imprese, che le singole
    imprese  aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano
    anch'esse  iscritte  a  detto albo. Nella domanda deve inoltre essere
    indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso
    soggetto  giuridico  dalla  societa'  concessionaria autostradale che
    emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche
    soggetti  iscritti  al  registro  delle imprese per attivita' diverse
    dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare,
    nell'apposito  spazio  della  terza  pagina  del modulo, la parte del
    fatturato   autostradale   del   raggruppamento  relativo  ai  viaggi
    effettuati   dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,
    affinche'   tale   fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede  di
    quantificazione  del  beneficio  richiesto.  I  richiedenti potranno,
    unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra,
    trasmettere  al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori,
    su   supporto  magnetico,  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
    all'allegato   2   alla  presente  delibera,  i  dati  necessari  per
    l'istruttoria dell'istanza.
      7.  Nel  caso  in  cui  i pedaggi per i quali si chiede il rimborso
    siano  stati fatturati a cooperative, consorzi e societa' consortili,
    le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare
    l'effettuazione  dei  rimborsi  sulle predette fatture intestate alle
    cooperative,  ai  consorzi  o  alle  societa' consortili; le predette
    autorizzazioni   non  sono  richieste  qualora  dallo  statuto  della
    cooperativa,  del  consorzio o della societa' consortile si evinca il
    potere  di  concludere  in  nome  proprio  e  per conto delle imprese
    associate,  contratti  e  convenzioni  per  l'acquisto di servizi. Le
    autorizzazioni,  qualora dovute, vanno trasmesse al comitato centrale
    per  l'albo  degli  autotrasportatori,  unitamente  alla  domanda  di
    rimborso;  tali  autorizzazioni  sono  rilasciate attraverso apposita
    dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  puo'  non essere autenticata
    qualora  accompagnata  da  fotocopia di un documento di identita' del
    dichiarante.
      8.  Per  le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa'
    consortili  che,  nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al
    precedente  punto  2,  si  sono  avvalse  di  sistemi di pagamento di
    pedaggi  a  riscossione  differita,  il rimborso e' dovuto solo per i
    pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
      9.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
    associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
    punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
    transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
    data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
    consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
    associativo.
      10.  Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
    l'esercizio  di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare
    dalla   copia   autenticata  della  licenza  comunitaria  di  cui  al
    regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla
    domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini
    richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
    stata  gia'  precedentemente  allegata  alla domanda di riduzione dei
    pedaggi  per l'anno 1999, sara' sufficiente indicare tale circostanza
    attraverso  una  dichiarazione  resa  nel  corpo della domanda, nella
    quale  deve  essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di
    tale  licenza.  Le  imprese  aventi  sede  in altro Paese dell'Unione
    europea   dovranno  indicare  l'istituto  bancario  e  le  coordinate
    bancarie ai fini dell'accredito del rimborso.
      11.  Il  comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo
    l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla
    societa'  che  gestisce  il  sistema telepass i dati necessari per il
    calcolo  dei  rimborsi  da  effettuare  a  favore di ciascuna impresa
    avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa
    societa',  al  fine di ottenere una situazione congruente per il buon
    esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
      12. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la societa' che
    gestisce  il  sistema  telepass invia al comitato centrale per l'albo
    degli  autotrasportatori,  entro  quarantacinque  giorni, un supporto
    magnetico   contenente  il  rendiconto  riepilogativo  degli  importi
    relativi  ai  transiti  per  i  quali  e' prevista l'applicazione del
    rimborso.  Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto
    tra  l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile
    - alla quale e' stato fatturato il pedaggio - e la societa'.
      13.  L'importo  corrispondente  ai minori introiti conseguenti alla
    erogazione  dei  rimborsi  e'  corrisposto  in  unica  soluzione  dal
    comitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori alla societa'
    che   gestisce   il  sistema  telepass  per  le  tratte  autostradali
    interessate dalla presente delibera.
      14.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
    secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
    stessa societa' ed il comitato centrale.
      15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    dalla Repubblica italiana.
        Roma, 20 luglio 2001
    

    Il presidente: De Lipsis