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Roma, 28 agosto 2001
CIRCOLARE N. 119/2001
OGGETTO: AUTOSTRADE – RIMBORSO
PEDAGGI PER DEVIAZIONI OBBLIGATORIE – DELIBERA C.C.A.A. N.13/2001 SU G.U. N.176
DEL 31.7.2001.
Come preannunciato, il Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori, utilizzando parte degli stanziamenti
messi a sua disposizione dalla legge n.488/99, rimborserà alle imprese di
autotrasporto in conto terzi i pedaggi versati nel 2000 per i tratti
autostradali percorsi a seguito delle deviazioni obbligatorie dalle strade
statali Aurelia, Emilia e Adriatica.
I rimborsi avverranno a condizione
che il pagamento dei pedaggi sia stato effettuato tramite il sistema Telepass e
sia riferito esclusivamente alle seguenti fattispecie:
Autostrada
A/12, tratto compreso tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo – transiti
effettuati con veicoli delle classi 3, 4 e 5 nel periodo dal 10 giugno al 20
settembre 2000;
Autostrada A/14, tratto compreso
tra Fano e Termoli – transiti effettuati con veicoli delle classi 4 e 5 nel
periodo dall’1 luglio al 30 settembre nella fascia oraria dalle 19,00 alle
5,00.
Entro il
30 novembre 2001 le imprese interessate dovranno presentare domanda al Comitato
Centrale dell’Albo redigendo l’apposito schema allegato alla delibera indicata
in oggetto.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.102/2000
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U.
n. 176 del 31-7-2001 (fonte Guritel)
DELIBERAZIONE
20 luglio 2001
Determinazione dei criteri,
modalita' e termini per la presentazione delle
domande di rimborso delle
quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati
obbligatoriamente nell'anno
2000 su tratte della A12 e della A14.
(Deliberazione n. 13/2001).
IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi
Delibera:
1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai
transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della
A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso
a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i
giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo dal 10 giugno al
20 settembre 2000, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui
al successivo punto 4 ed appartenenti alla classi 3, 4 e 5, ad
esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12
compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
nonche' effettuati tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5, nei mesi
di luglio, agosto e settembre 2000, con decorrenza dal 5 luglio 2000
dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al successivo
punto 4 ed appartenenti alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14
compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il
sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla societa' che
gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle
fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle
societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo
II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una
cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i
propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale,
sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i
viaggi effettuati da quest'ultime.
5. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2001
pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il
modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad
attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di
cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi',
nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un
consorzio o una societa' consortile tra imprese, che le singole
imprese aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano
anch'esse iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre essere
indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso
soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale che
emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche
soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare,
nell'apposito spazio della terza pagina del modulo, la parte del
fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti,
affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di
quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti potranno,
unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra,
trasmettere al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori,
su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche di cui
all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per
l'istruttoria dell'istanza.
7. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si chiede il rimborso
siano stati fatturati a cooperative, consorzi e societa' consortili,
le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare
l'effettuazione dei rimborsi sulle predette fatture intestate alle
cooperative, ai consorzi o alle societa' consortili; le predette
autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della
cooperativa, del consorzio o della societa' consortile si evinca il
potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese
associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le
autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alla domanda di
rimborso; tali autorizzazioni sono rilasciate attraverso apposita
dichiarazione, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata
qualora accompagnata da fotocopia di un documento di identita' del
dichiarante.
8. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa'
consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al
precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di
pedaggi a riscossione differita, il rimborso e' dovuto solo per i
pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
9. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
10. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare
dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata gia' precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei
pedaggi per l'anno 1999, sara' sufficiente indicare tale circostanza
attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella
quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di
tale licenza. Le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea dovranno indicare l'istituto bancario e le coordinate
bancarie ai fini dell'accredito del rimborso.
11. Il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo
l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla
societa' che gestisce il sistema telepass i dati necessari per il
calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa
avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa
societa', al fine di ottenere una situazione congruente per il buon
esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
12. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la societa' che
gestisce il sistema telepass invia al comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto
magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi
relativi ai transiti per i quali e' prevista l'applicazione del
rimborso. Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto
tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile
- alla quale e' stato fatturato il pedaggio - e la societa'.
13. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla
erogazione dei rimborsi e' corrisposto in unica soluzione dal
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla societa'
che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali
interessate dalla presente delibera.
14. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il comitato centrale.
15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2001
Il presidente: De Lipsis