Roma, 28 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 120/2001

 

OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – AUSTRIA – ECOPUNTI PER IL III QUADRIMESTRE 2001 – D.M. 7.8.2001 SU G.U.N.189 DEL 16.8.2001.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri di assegnazione degli ecopunti necessari per il transito sul territorio austriaco nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

 

Il contingente totale di ecopunti riservato all’Italia, pari a 1.400.405 ecopunti, non ha più subìto decurtazioni: le statistiche definitive sui transiti dell’anno 2000 hanno infatti dimostrato che, contrariamente a quanto affermava il governo austriaco, il superamento del numero dei transiti consentiti lo scorso anno non era stato tale da far scattare la riduzione di ecopunti in applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia.

 

I criteri di rinnovo di ecopunti per il III quadrimestre rimangono identici al passato (media dei transiti del III quadrimestre 2000 e 1999 moltiplicata per 7,23). L’assegnazione alle imprese avviene in maniera automatica, senza necessità di presentare domanda, al raggiungimento di un utilizzo pari al 90% degli ecopunti già ottenuti.

 

Le imprese non assegnatarie di ecopunti per l’anno 2001, o che abbiano ottenuto solo l’assegnazione nel I quadrimestre 2001, possono richiedere ecopunti per il III quadrimestre, presentando apposita richiesta secondo lo schema allegato al decreto in esame e a condizione di aver effettuato transiti nel III quadrimestre degli anni 1999 e 2000.

 

Com’è noto, il sistema degli ecopunti prevede che sui veicoli utilizzati per il transito sia installato un apparecchio che registra

 

il consumo di ecopunti (ecopiastrina), apparecchio che deve essere inizializzato dalle autorità austriache presso gli uffici di confine. Il decreto in esame rammenta che le domande per il rilascio delle ecopiastrine vanno formulate secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n.11 del 2000.

 

Possono essere abilitati al transito in Austria, senza alcuna limitazione, veicoli il cui consumo di ecopunti per ciascun transito sia valutato pari a 6; veicoli con consumo pari a 7 ecopunti possono essere abilitati solo a condizione che sostituiscano veicoli con consumo pari o maggiore a 7.

 

Infine le imprese aventi un’assegnazione per il III quadrimestre 2001 inferiore a 250 ecopunti non possono abilitare più di 3 veicoli.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.156/2000

 

Allegato uno

 

 

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G.U. n. 189 del 16-8-2001 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 7 agosto 2001

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio

austriaco. Criteri per  l'assegnazione di ecopunti  per il 3o quadrimestre

dell'anno 2001.

 

                                  Decreta:
                                   Art. 1.
      1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane
    interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
    3o quadrimestre 2001, pari a 1.400.405.
      2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e'
    riservata,  per  il  3o  quadrimestre 2001 una quota pari a 1.344.389
    ecopunti (96% dell'assegnazione quadrimestrale).
      3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
    e'  riservata,  per  il  3o quadrimestre 2001 una quota pari a 56.016
    ecopunti  (4% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce
   Autotrasporto di merci in conto terzi
                                   Art. 2.
      1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento
    del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di
    merci  in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa,
    per  il  3o  quadrimestre  dell'anno  2001,  sommando  il  numero dei
    transiti  effettuati  dall'impresa  interessata  nel  3o quadrimestre
    dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra cosi' ottenuta viene divisa
    per due e moltiplicata per 7,23.
      2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
    di  quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti
    i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
    periodi indicati con esclusione:
        a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il
    versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
        b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il
    posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si
    trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
      3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai
    precedenti  comma  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli
    ecopunti    corrispondenti   ai   transiti   illegittimi   effettuati
    dall'impresa nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3o quadrimestre
    dell'anno  2000.  La riduzione non potra', comunque, essere superiore
    al  50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente
    articolo.
      4.  I  viaggi  di transito comunque effettuati nel mese di dicembre
    dell'anno  2000,  non  saranno  valutati ai fini della penalizzazione
    dell'assegnazione.
      5.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
    transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3o quadrimestre dell'anno
    1999  e nel 3o quadrimestre dell'anno 2000 sono quelli registrati nel
    sistema informativo della Kapsch.
      6.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
    sul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
    scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
 nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
 
Art. 3.
      1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di
    ecopunti  alle  imprese  interessate  superi,  per il 3o quadrimestre
    dell'anno  2001,  il  numero totale degli ecopunti riservati, secondo
    quanto  indicato  nell'art.  1 del presente decreto, alle imprese che
    effettuano  trasporto  di  merci  in  conto  terzi,  il  numero degli
    ecopunti,  calcolato  per ciascuna impresa in base ai criteri esposti
    nel  precedente  art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale
    pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni calcolate
    per  le  singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il
    3o quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto
    di merci in conto terzi.
                                   Art. 4.
      1.  L'assegnazione  della  quota  di ecopunti attribuita a ciascuna
    impresa per il 3o quadrimestre 2001 sara' rilasciata in due parti, la
    prima  secondo  le  norme  dettate nel decreto dirigenziale 18 luglio
    2001  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, la
    seconda,  a saldo, verificandosi le condizioni indicate al successivo
    comma   3,  a  partire  dal  momento  in  cui  gli  ecopunti  del  3o
    quadrimestre  2001  verranno  accreditati  al  sistema elettronico di
    rilevazione dei transiti.
      2.  Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto
    terzi,  che  hanno  ottenuto  un  assegnazione  di ecopunti per il 2o
    quadrimestre  dell'anno  2001, otterranno la quota di ecopunti per il
    3o  quadrimestre,  calcolata  sulla  base  dei  criteri  indicati nel
    precedente  art.  2  e  rilasciata  ai  sensi  del presente articolo,
    automaticamente senza necessita' di presentare la relativa domanda.
      3.  L'assegnazione,  ai sensi del precedente comma 1, della seconda
    parte   degli  ecopunti  spettanti  a  ciascuna  impresa  per  il  3o
    quadrimestre  2001  sara' effettuata a favore di ciascuna impresa nel
    momento  in  cui questa raggiunge una percentuale di utilizzo pari al
    90%  degli ecopunti gia' assegnati e, comunque, nell'ambito dei tempi
    tecnici    necessari    per    l'effettuazione   dell'operazione   di
    assegnazione.
      4. L'effettuazione dell'assegnazione verra' comunicata alle singole
    imprese.
                                   Art. 5.
      1.  Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto
    terzi,  che  non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno
    2001  oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che
    abbiano  effettuato  dei  transiti  in  Austria  con  ecopunti nel 3o
    quadrimestre  dell'anno  1999  o  nel 3o quadrimestre dell'anno 2000,
    possono  presentare  domanda,  per  ottenere  la  quota  di  ecopunti
    spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data
    di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      2.  La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente
    decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di L. 20.000
    sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero
    delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti
    terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
      3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate
    nei   comma   precedenti  comportera'  l'impossibilita'  di  ottenere
    ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.
      4.  L'assegnazione  degli  ecopunti alle imprese che ne hanno fatto
    richiesta  ai  sensi  del  presente  articolo  avverra'  in  un'unica
    soluzione  nell'ambito  dei tempi tecnici necessari per il compimento
    di tale operazione.
 
                                   Art. 5.
      1.  Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto
    terzi,  che  non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno
    2001  oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che
    abbiano  effettuato  dei  transiti  in  Austria  con  ecopunti nel 3o
    quadrimestre  dell'anno  1999  o  nel 3o quadrimestre dell'anno 2000,
    possono  presentare  domanda,  per  ottenere  la  quota  di  ecopunti
    spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data
    di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      2.  La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente
    decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di L. 20.000
    sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero
    delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti
    terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
      3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate
    nei   comma   precedenti  comportera'  l'impossibilita'  di  ottenere
    ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.
      4.  L'assegnazione  degli  ecopunti alle imprese che ne hanno fatto
    richiesta  ai  sensi  del  presente  articolo  avverra'  in  un'unica
    soluzione  nell'ambito  dei tempi tecnici necessari per il compimento
    di tale operazione.
Autotrasporto di merci in conto proprio
                                   Art. 6.
      1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
    interessate   ad   attraversare   il  territorio  austriaco,  possono
    presentare  domanda,  in qualunque periodo dell'anno, per accedere al
    fondo  nazionale  ecopunti  conto  proprio entro i limiti indicati al
    comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.
      2.  La  domanda  di  cui  al comma precedente deve essere formulata
    secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione
    di  un  versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)
    ed  indirizzata  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
    Dipartimento  dei  trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3,
    via Caraci, 36 - 00157 Roma.
      3.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate nel sistema
    informativo  della  Kapsch  devono  presentare,  contestualmente alla
    richiesta  di  cui  al  comma  precedente, una domanda per ottenere i
    certificati  di  registrazione  necessari  per  l'installazione delle
    ecopiastrine  sui singoli veicoli secondo le modalita' indicate nella
    circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della
    navigazione  -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  -  Unita' di
    gestione autotrasporto persone e cose (APC).
Art. 7.
      1.  Le  domande  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
    necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
    effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
    devono essere formulate secondo le modalita' indicate nella circolare
    n.  11  del  15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento
    trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose
    (APC).
      2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
    in  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuano
    trasporto  di merci in conto proprio ed in conto terzi, e' possibile,
    unicamente  per  veicoli  che  abbiano un Cop-dokument che attesta un
    consumo,  per  ogni  transito attraverso il territorio austriaco, non
    superiore a 6 ecopunti.
      3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-document attesta un
    consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
    sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
    alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
    aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
      4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che
    per  il  3o  quadrimestre  dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di
    ecopunti  non  superiore a 250, possono essere titolari di un massimo
    di tre certificati di registrazione.
      5.  E'  consentita,  per  le  imprese  di  cui al comma precedente,
    nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
    veicoli   con   Cop-dokument  non  superiore  a  7  ecopunti,  previa
    cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
    in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
    inizializzati.
      6.   L'amministrazione   si   riserva  di  cancellare  d'ufficio  i
    certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o
    non  e'  stata  applicata  l'ecopiastrina  entro  due mesi dalla loro
    emissione.
      7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
    i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
    sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
    ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
      8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
    secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
    all'impresa interessata.
Art. 8.
      1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti
    costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
    dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare
    l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decreto
    ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
    anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate
    conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha
    effettuato i transiti irregolari.
                                   Art. 9.
      1.  Il  testo  del  presente  decreto  e  della  circolare indicata
    all'art.   6   sono   disponibili   nel   sito  del  Ministero  delle
    infrastrutture       e       dei       trasporti       all'indirizzo:

    www.trasportinavigazione.it

                                  Art. 10.
      1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale
    18 aprile  1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
    Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte
    nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
    domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
    presente decreto, verranno archiviate.
      2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
        Roma, 7 agosto 2001

                                                    Il direttore: Ricozzi