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Roma, 30 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 122/2001

OGGETTO: TRIBUTI – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – CIRCOLARE MINISTERIALE N.67/E DEL 6 LUGLIO 2001.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative introdotta con l’articolo 34 della legge n.342/2000.

 

Com’è noto, in base alla nuova normativa da quest’anno i redditi derivanti da rapporti di collaborazione non sono più inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo (di cui all’abrogata lettera a dell’articolo 49 del TUIR), bensì sono stati classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 47 lettera c-bis del TUIR).

 

La circolare ministeriale n.67/E conferma le risposte fornite dal Ministero delle Finanze in occasione di una videoconferenza tenutasi all’inizio dell’anno (risposte che sono state raccolte nella circolare n.7/E del 26 gennaio 2001). Di seguito si riepilogano i principali aspetti.

 

Qualificazione dei rapporti di collaborazione – Vengono distinte due categorie di collaborazioni: i rapporti di collaborazione tipici, quali gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione e altri enti, la collaborazione a giornali e riviste e la partecipazione a collegi e commissioni; i rapporti di collaborazione non tipizzati, individuati sulla base di criteri di carattere oggettivo quali la continuità nel tempo della prestazione, la mancanza del vincolo di subordinazione, la mancanza di mezzi organizzati, la presenza di una retribuzione periodica prestabilita; la circolare rammenta che la nuova disciplina non prevede più tra i caratteri  distintivi della  collaborazione il contenuto intrinsecamente artistico e professionale, pertanto anche attività manuali ed operative possono ora rientrare tra i rapporti di collaborazione.

 

Determinazione del reddito – Ai fini della determinazione dei redditi di collaborazione si rendono ora applicabili le disposizioni dell’articolo 48 del TUIR in materia di reddito di lavoro dipendente; in particolare sono assoggettate a tassazione tutte le somme a qualunque titolo percepite dal collaboratore; al pari dei redditi di lavoro dipendente, inoltre, i compensi corrisposti entro il 12 gennaio di ciascun anno concorrono alla formazione del reddito dell’anno precedente; la circolare specifica che in fase di prima applicazione della nuova disciplina concorrono alla formazione del reddito imponibile del periodo d’imposta 2001 i redditi percepiti nel periodo 1.1.2001 – 12.1.2002; sono esclusi dalla formazione del reddito i contributi previdenziali obbligatori versati dal committente e dal collaboratore, nonché i premi Inail; sono inoltre esenti da tassazione le erogazioni liberali entro il tetto di 500 mila lire annue.

 

Trasferte – In base alla nuova disciplina, dall’1 gennaio 2001 si rendono applicabili anche ai collaboratori le disposizioni sulle indennità di trasferta previste dall’articolo 48 comma 5 del TUIR (esenzione di 90 e 150 mila lire giornaliere rispettivamente per le trasferte in Italia e all’estero); in caso di rimborso analitico di spese documentate, come in precedenza non concorrono a formare il reddito del collaboratore le spese per vitto e alloggio, nel limite giornaliero di 350 mila lire per le trasferte in Italia e 500 mila lire per quelle all’estero, e senza alcun limite le spese di viaggio e trasporto; il nodo principale dell’applicazione della nuova disciplina riguarda, com’è noto, la determinazione della sede di lavoro del collaboratore nel senso che se questa coincide con la sede dell’impresa non possono essere rimborsate le spese sostenute per raggiungerla. A questo riguardo l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già espresso nella circolare n.7/E del 26 gennaio 2001, ha chiarito che per alcune attività di collaborazione quali ad esempio quelle di amministratore e sindaci di società ed enti ai fini della sede dell’attività occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.

 

Adempimenti del sostituto – Il committente in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute d’acconto applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito (di cui all’articolo 11 del TUIR) con riferimento a tutte le somme dallo stesso erogate al collaboratore, ad esclusione ovviamente delle indennità di trasferta e delle spese di viaggio di cui al punto precedente; le relative detrazioni d’imposta (articoli 12 e 13 del TUIR) possono essere determinate in un’unica soluzione in sede di conguaglio fiscale annuale da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Addizionali Irpef – All’atto dell’effettuazione del conguaglio di fine anno il sostituto deve determinare l’ammontare delle addizionali Irpef dovute dal collaboratore e trattenerle a rate a partire dal primo periodo di paga successivo a quello sul quale è stato effettuato il conguaglio.

 

Indennità di fine mandato – L’articolo 34 comma 2 della legge n.342/2000, modificando l’articolo 24 del DPR 600/73, ha stabilito che sulle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione si applica una ritenuta d’acconto del 20 per cento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 160/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Circolare del 06/07/2001 n. 67 
Oggetto:
Ulteriori   chiarimenti   in   merito   alla   disciplina   dei   redditi
derivanti  da  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa.

Sintesi:

La circolare  fornisce  ulteriori  chiarimenti  in  merito alla disciplina dei
redditi derivanti  da  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa,
alla luce  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  34  della  legge  21
novembre 2000,  n.  342 (collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2000,
con particolare riguardo a:                                                   
- QUALIFICAZIONE    DEI    RAPPORTI    DI   COLLABORAZIONE   COORDINATA   E   
  CONTINUATIVA;                                                               
- DETERMINAZIONE  DEI  REDDITI  DERIVANTI  DAI  RAPPORTI  DI COLLABORAZIONE   
  COORDINATA E CONTINUATIVA;                                                  
- ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA;                                        
- DISCIPLINA  FISCALE  APPLICABILE AI REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI   
  A SOGGETTI NON RESIDENTI.                                                   
                                                                              
Testo: 
                                 INDICE                                      
                                                                              
1    PREMESSA                                                                 
2    QUALIFICAZIONE    DEI    RAPPORTI    DI   COLLABORAZIONE   COORDINATA   E
   CONTINUATIVA                                                               
3    DETERMINAZIONE  DEI  REDDITI  DERIVANTI  DAI  RAPPORTI  DI COLLABORAZIONE
   COORDINATA E CONTINUATIVA                                                  
4    ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA                                      
         4.1    Effettuazione delle ritenute                                  
         4.2    Effettuazione delle ritenute sui compensi in natura           
         4.3    Rapporti  di  collaborazione  intrattenuti  con piu' sostituti
              d'imposta o con il proprio datore di lavoro dipendente          
         4.4    Erogazione   dei  compensi  in  periodi  d'imposta  differenti
              rispetto al momento di effettuazione della prestazione          
         4.5    Operazioni di conguaglio                                      
         4.6    Addizionali all'Irpef                                         
         4.7    Trattamento fiscale delle indennita' di fine mandato          
5    DISCIPLINA  FISCALE  APPLICABILE AI REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI
   A SOGGETTI NON RESIDENTI                                                   
                                                                              
1 PREMESSA                                                                    
       Con l'articolo  34  della  legge  21  novembre  2000, n. 342 (collegato
fiscale alla   legge   finanziaria   per  il  2000)  e'  stato  modificato  il
trattamento fiscale  applicabile  ai  fini dell'IRPEF ai redditi derivanti dai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.                         
       Il comma   1,   lettera   b)  dell'articolo  citato,  infatti,  tramite
l'inserimento nell'articolo  47  del  TUIR della lettera c-bis), che definisce
le varie    fattispecie   di   rapporti   di   collaborazioni   coordinate   e
continuative, qualifica  fiscalmente  i  redditi  derivanti  da  tali rapporti
quali "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".                     
       Si precisa  che  i  redditi  derivanti  da  rapporti  di collaborazione
erano disciplinati,  fino  al 31 dicembre 2000, dalla lettera a) dell'articolo
49, comma  2,  del  TUIR ed erano pertanto inquadrati tra gli altri redditi di
lavoro autonomo   diversi   da  quelli  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
professione. Per   la   determinazione  di  tali  redditi  si  applicavano  le
disposizioni contenute  nel  primo  periodo  del  comma 8 dell'articolo 50 che
prevedevano, tra  l'altro,  una deduzione forfetaria dal reddito pari al 5 per
cento dei  compensi  percepiti  (elevata,  dal 1  gennaio 1999, al 6 per cento
per i  redditi  da  collaborazioni  di  ammontare  non  superiore  a  lire  40
milioni).                                                                     
       Con l'introduzione   dell'articolo   34  della  legge  n.  342  del  21
novembre 2000  tali  disposizioni  sono  state  abrogate  e  pertanto,  per la
determinazione del   reddito   derivante   dai   rapporti   di  collaborazione
coordinata e  continuativa  risultano  applicabili,  in  virtu'  del  richiamo
operato dall'articolo   48-bis   del   TUIR,   le   medesime  regole  previste
dall'articolo 48 per il reddito di lavoro dipendente.                         
                                                                              
2    QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  
       L'attuale formulazione  dell'articolo  47, comma 1, lettera c-bis), del
TUIR ripropone,   con   alcune   innovazioni,  la  precedente  definizione  di
rapporti di collaborazioni coordinate e continuative.                         
       Si possono  distinguere  sostanzialmente  detti  rapporti in due grandi
categorie:                                                                    
-  i   cosiddetti  "  rapporti  di  collaborazione  tipici"  nei  quali  vanno
   ricompresi gli  uffici  di  amministratore, sindaco o revisore di societa',
   associazione e   altri   enti,   la  collaborazione  a  giornali,  riviste,
   enciclopedie e simili e la partecipazione a collegi e commissioni;         
-  i  rapporti  di  collaborazione  "non tipizzati", individuati sulla base di
   criteri di  carattere  oggettivo  quali  la  continuita'  nel  tempo  della
   prestazione lavorativa  e  la  coordinazione,  che  si  realizza attraverso
   l'inserimento funzionale     del     parasubordinato    nell'organizzazione
   economica del  committente.  Tali  attivita' devono, inoltre, essere svolte
   senza vincolo  di  subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con
   retribuzione periodica prestabilita.                                       
       E' importante  segnalare  che l'attuale normativa non prevede piu', tra
i caratteri   distintivi   dei   rapporti   di   collaborazione  coordinata  e
continuativa, la  necessaria  circostanza  che  la  prestazione  resa abbia un
contenuto intrinsecamente  artistico  e  professionale, in tal modo risolvendo
alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base della precedente definizione.    
       Dal 1   gennaio  2001  potranno,  pertanto,  rientrare  nell'ambito dei
rapporti di   collaborazione  coordinata  e  continuativa,  se  presentano  le
caratteristiche sopra ricordate, anche attivita' manuali ed operative.        
       L'attuale normativa   esclude,   inoltre,   che  possano  ricondursi  a
rapporti di  collaborazione  coordinata  e continuativa quelle prestazioni che
rientrano nei  compiti  istituzionali del lavoratore dipendente o nell'oggetto
dell'arte o professione esercitata dal contribuente.                          
       Tale esame   diretto  a  verificare  l'eventuale  collegamento  tra  le
prestazioni rese  e  i  compiti istituzionali del dipendente, ovvero l'oggetto
della professione  o  arte  esercitata  deve essere operato sia per i rapporti
di collaborazione tipici che per quelli atipici.                              
       Rientrano nei  compiti  istituzionali  del  lavoro dipendente e restano
pertanto escluse  dalla  disciplina  prevista per i rapporti di collaborazione
coordinata e  continuativa  quelle  attivita'  che si collocano nelle mansioni
proprie del lavoro dipendente.                                                
       Al fine   di   stabilire   se  sussista  o  meno  una  connessione  tra
l'attivita' di   collaborazione   e   quella  di  lavoro  autonomo  esercitata
bisognera', invece,   valutare   se   per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
collaborazione siano  necessarie  conoscenze  tecnico  giuridiche direttamente
collegate all'attivita'  di  lavoro  autonomo esercitata abitualmente. In tale
ipotesi i  compensi  percepiti  per  lo  svolgimento di tale attivita' saranno
assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo.           
       Al riguardo,  si  precisa, per quanto concerne in particolare l'ufficio
di amministratore  di  societa',  che  tale attivita' non puo' essere attratta
nell'ambito del  lavoro  autonomo  in  quanto per l'esercizio della stessa non
e' necessario  attingere  a  specifiche conoscenze professionali. In tal senso
l'Amministrazione Finanziaria  si  e'  gia' espressa  con la circolare n. 97/E
del 9 aprile 1998.                                                            
       Per quanto  concerne,  invece,  l'incarico  di  sindaco  o  revisore di
societa' o    enti,    valgono    i    chiarimenti    forniti    in    passato
dall'Amministrazione finanziaria,  che  inducono  a  ritenere  che le relative
attivita' siano  riconducibili  al  reddito  professionale  solo  se  poste in
essere da   ragionieri  o  dottori  commercialisti.  Non  rileva,  invece,  la
semplice iscrizione   nel   registro  dei  revisori,  che  da'  esclusivamente
diritto all'uso   del   titolo   di  "revisore  contabile"  ma  non  configura
un'autonoma figura professionale (circolare n. 108/E del 3 maggio 1996).      
                                                                              
3    DETERMINAZIONE  DEI  REDDITI  DERIVANTI  DAI  RAPPORTI  DI COLLABORAZIONE
    COORDINATA E CONTINUATIVA                                                 
      L'inclusione dei  redditi  derivanti     da  rapporti  di collaborazione
coordinata e  continuativa  nell'ambito  dei  redditi  assimilati  a quelli di
lavoro dipendente  comporta  che, ai fini della determinazione del reddito, si
rendano applicabili,  per  il  richiamo operato dall'articolo 48-bis del TUIR,
le disposizioni  previste  dall'articolo  48  del medesimo testo unico in tema
di reddito di lavoro dipendente.                                              
      In base  al  comma  1  del  richiamato  articolo  48 sono assoggettate a
tassazione tutte  le  somme  e  i  valori  a  qualunque  titolo  percepiti nel
periodo d'imposta,  anche  sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di collaborazione, anche se corrisposti da terzi.                    
      In applicazione   della   nuova   disciplina   anche   ai  collaboratori
coordinati e  continuativi  si  rendera'  applicabile il cosiddetto "principio
di cassa  allargato"  che  considera  percepiti  nel periodo d'imposta anche i
compensi corrisposti  entro  il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferibili
all'anno precedente.  Pertanto  i  compensi  corrisposti, ad esempio, entro il
12 gennaio   dell'anno   2002   parteciperanno  alla  formazione  del  reddito
imponibile per il periodo d'imposta 2001.                                     
      I compensi  percepiti  entro  il  12  gennaio  dell'anno 2001, ancorche'
riferibili all'attivita'     esercitata    nell'anno    precedente,    invece,
concorreranno alla   formazione   della   base   imponibile,   quali   redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, per il periodo d'imposta 2001.      
      La nuova  disciplina,  che  prevede l'assimilazione al reddito di lavoro
dipendente dei   compensi   percepiti   dai   collaboratori   trova,  infatti,
applicazione a partire dal 1  gennaio 2001.                                   
      Il comma   2   dell'articolo   48   del   TUIR,  inoltre,  contiene  una
elencazione tassativa  di  somme e valori che, se pur corrisposti in relazione
al rapporto  di  lavoro  intrattenuto,  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile.                                                           
      La lettera  a)  dell'articolo 48 prevede, ad esempio, la non concorrenza
alla formazione  del  reddito  dei  contributi  previdenziali  e assistenziali
versati in  ottemperanza  a  disposizioni  di  legge. Pertanto, non concorrono
alla formazione  del  reddito  i  contributi  versati  dal  committente  e dal
collaboratore alla  Gestione  separata  tenuta  presso  l'INPS in ottemperanza
delle disposizioni  contenute  nell'articolo  2,  comma 26, della legge n. 335
dell'8 agosto 1995.                                                           
      Per quanto   riguarda   i  premi  corrisposti  per  l'assicurazione  dei
lavoratori parasubordinati  in  ottemperanza  alle  disposizioni contenute nel
decreto legislativo  del  23  febbraio  2000,  n.  38 la scrivente ritiene che
anche tali  somme  abbiano  la  natura  di  contributo assistenziale in quanto
volte a  garantire  il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o
malattia.                                                                     
      Pertanto, come   gia'  chiarito  per  i  lavoratori  dipendenti  con  la
circolare  n.  326/E  del  23  dicembre  1997,  si  precisa  che anche i premi
relativi ad   assicurazioni   per   infortuni  e  malattie  professionali  non
concorrono alla formazione del reddito del lavoratore parasubordinato.        
      La lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo 48 prevede, inoltre, la non
concorrenza alla  formazione  del reddito imponibile delle erogazioni liberali
concesse, in   occasione  di  festivita'  o  ricorrenze,  alla  generalita'  o
categorie di   dipendenti,   per   un   importo  non  superiore,  nel  periodo
d'imposta, a  lire  500.000,  e i sussidi occasionali corrisposti in relazione
ad esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti.                  
      Il riferimento  operato  dalla  norma  alla  generalita'  o categorie di
dipendenti deve   intendersi,   dal   1   gennaio  2001,  operato  anche  alla
generalita' o   categorie   di  collaboratori  e  sara',  pertanto,  possibile
applicare tale  disposizione  nella  determinazione  del reddito anche qualora
le erogazioni  siano  concesse  dal  committente  esclusivamente  a  favore di
alcune categorie di collaboratori.                                            
      Un effetto  particolarmente  rilevante  della  nuova disciplina concerne
la possibilita'   di   applicare   anche   ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi le  disposizioni  di  cui alla lettera g) dell'articolo 48, comma
2, che  prevede  uno speciale regime agevolativo per le assegnazioni di azioni
alla generalita'  dei  dipendenti,  ed  alla  lettera g-bis), in tema di stock
options.                                                                      
      La lettera   g)  dell'articolo  48  stabilisce  che  non  concorre  alla
formazione del  reddito  di  lavoro  dipendente il valore delle azioni offerte
alla generalita'  dei  dipendenti  e  detenute  per almeno un triennio, per un
importo che  non  puo'  superare complessivamente nel periodo d'imposta lire 4
milioni.                                                                      
      Tale disposizione   diretta   a   favorire  l'azionariato  popolare  dei
dipendenti e'  applicabile,  alla luce delle modifiche apportate dall'articolo
34 della  legge  n.  342  del 2000, anche nella determinazione del reddito dei
rapporti in  esame,  con  riferimento  a piani di azionariato rivolti sia alla
generalita' dei  dipendenti  e  collaboratori  dell'impresa che esclusivamente
alla generalita' dei collaboratori.                                           
      La successiva  lettera  g-bis)  dell'articolo  48  ha, invece, stabilito
che, in   caso   di  offerta  di  azioni  al  dipendente,  non  concorre  alla
formazione del   reddito  l'importo  corrispondente  alla  differenza  tra  il
valore delle  azioni  al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal
dipendente, a  condizione  che  tale  importo  sia almeno pari al valore delle

azioni al momento dell'offerta.                                

 

Si ritiene,  in  linea  con  quanto  precisato  per  le  assegnazioni di
azioni ai  lavoratori  dipendenti  con  la  circolare  n. 30/E del 25 febbraio
2000, che  tale  disciplina  agevolativa sia applicabile anche con riferimento
ad offerte  di  azioni  rivolte  a  categorie  di  collaboratori  o al singolo
collaboratore.                                                                
      Si ricorda  che  l'intera  disciplina  agevolativa  relativa alle azioni
offerte ai  dipendenti  e collaboratori si applica non solo alle azioni emesse
dalla societa'  in  cui  il  dipendente  o  collaboratore  presta  la  propria
attivita', ma   anche   a   quelle  emesse  da  societa'  che  direttamente  o
indirettamente controllano  l'impresa,  ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa.                                
      Come gia'  precisato  con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, si
ricorda che  di  tali  agevolazioni  i  collaboratori  possono  beneficiare  a
partire dal  1   gennaio 2001, ancorche' le assegnazioni di azioni siano state
deliberate in anni precedenti.                                                
      In virtu'  della  riconduzione  dei  redditi  derivanti  da  rapporti di
collaborazione coordinata  e  continuativa  nell'ambito dei redditi assimilati
a quelli  di  lavoro dipendente cambia, inoltre, il regime fiscale applicabile
alle trasferte effettuate dal collaboratore.                                  
      Dal 1   gennaio  2001,  infatti,  per il trattamento fiscale applicabile
alle indennita'   di   trasferta   e   rimborsi   di   spese   corrisposti  ai
collaboratori coordinati  e  continuativi,  occorre  fare  riferimento,  cosi'
come per   quelli   corrisposti  ai  lavoratori  dipendenti,  alla  disciplina
contenuta nell'articolo   48,   comma   5  del  TUIR.  Come  sopra  ricordato,
risultano, invece,  abrogate  le  disposizioni  contenute  nel  primo  periodo
dell'articolo 50  del  TUIR  che  stabilivano  l'esclusione  dal reddito delle
somme documentate  e  rimborsate  per  spese  di  viaggio,  alloggio  e  vitto
relative alle   prestazioni   effettuate  fuori  dal  territorio  comunale  di
residenza del collaboratore.                                                  
      Le disposizioni   contenute   nell'articolo   48,   comma  5,  del  TUIR
stabiliscono, invece,  l'applicazione  della  disciplina  delle  trasferte nei
casi in  cui  la  prestazione  dell'attivita'  lavorativa  e' resa fuori dalla
sede di  lavoro.  Tale  sede  e'  determinata  dal  datore  di  lavoro  ed  e'
generalmente indicata  nella  lettera  o  contratto  di  assunzione. Di norma,
tale sede coincide con una delle localizzazioni dell'impresa.                 
       Tuttavia, come  gia'  si  e' avuto modo di chiarire con la circolare n.
7/E del  26  gennaio 2001, per alcune attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa, per  le  quali non e' possibile, in virtu' delle caratteristiche
peculiari della  prestazione  svolta  determinare  contrattualmente la sede di
lavoro ne'  identificare  tale  sede  con  quella  della societa' occorre fare
riferimento, ai  fini  dell'applicazione  del  comma  5  dell'articolo  48 del
TUIR, al domicilio fiscale del collaboratore.                                 
       Tale criterio   puo'   essere   utilizzato,   ad   esempio,   per   gli
amministratori e  i  sindaci di societa' o enti sempreche' dall'atto di nomina
non risulti diversamente individuata la sede di lavoro.                       
                                                                              
4    ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA                                      
4.1    Effettuazione delle ritenute                                           
      L'introduzione dei  redditi  derivanti  da  rapporti  di  collaborazione
coordinata e  continuativa  nell'ambito  dell'articolo  47  del TUIR determina
l'applicazione delle  disposizioni  previste  dall'articolo  24 del DPR n. 600
del 29  settembre  1973,  in  materia  di  ritenute  sui  redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.                                                  
      Cio' comporta  che  sui  redditi corrisposti ai collaboratori coordinati
e continuativi  non  verra'  piu'  applicata  la  ritenuta  a titolo d'acconto
stabilita, nella  misura  fissa  del 20 per cento, dall'articolo 25 del citato
decreto, ma  sara'  operata, all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta
a titolo  d'acconto  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche calcolata
sulla base  delle  aliquote  progressive  per  scaglioni  di reddito contenute
nell'articolo 11 del TUIR.                                                    
      Il sostituto  d'imposta  deve effettuare tali ritenute con riferimento a
tutte le  somme  e  i  valori  che il collaboratore percepisce in relazione al
rapporto di collaborazione con lui intrattenuto.                              
      Si precisa  che  se il sostituto e' in grado di preventivare l'ammontare
complessivo dei  compensi  in  denaro  e  in natura che andra' a corrispondere
nel corso  del  periodo  d'imposta  e  procede periodicamente al pagamento dei
compensi, dovra'  provvedere  per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre,
mese, quindicina,  settimana,  giornata)  ad  effettuare il cumulo di tutte le
somme e   i  valori  imponibili  imputabili  al  periodo  stesso,  secondo  il
criterio di cassa.                                                            
      Su tale  valore  complessivo  il  sostituto sara' tenuto ad applicare la
ritenuta, sulla  base  delle aliquote progressive per scaglioni, ragguagliando
al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito.               
      L'imposta risultante   dall'applicazione   delle  ritenute,  come  sopra
determinata, dovra'   essere   diminuita  delle  detrazioni  previste  per  la
produzione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  nonche' delle detrazioni per
carichi di  famiglia  previste,  rispettivamente,  dagli  articoli 12 e 13 del
TUIR, comprese  le  ulteriori  detrazioni per redditi derivanti da rapporti di
lavoro dipendente  di  durata  inferiore  all'anno  disposte dai commi 2-ter e
2-quater dell'articolo 13 dello stesso TUIR.                                  
      Al riguardo  si  ricorda che, come gia' chiarito con la circolare n. 238
del 22  dicembre  2000,  l'attribuzione  di  tali  ulteriori  detrazioni  puo'
essere riconosciuta  dal  sostituto  d'imposta, se richieste dal contribuente,
anche esclusivamente in sede di conguaglio.                                   
      Si segnala,  inoltre,  la  soppressione,  nel  comma  2-ter  del  citato
articolo 13,   del   riferimento   ai   redditi   derivanti   da  rapporti  di
collaborazione coordinata  e  continuativa.  A  seguito  dell'assimilazione ai
redditi di  lavoro  dipendente,  infatti,  i redditi da collaborazione possono
usufruire di  tutte  le detrazioni spettanti ai redditi di lavoro dipendente e
pertanto appariva ormai superfluo il riferimento operato dalla norma.         
      Le detrazioni  di  cui  agli  articoli  12 e 13 devono essere effettuate
dal sostituto  se  il  percipiente  dichiara  di  avervi  diritto,  indica  le
condizioni di   spettanza   e  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
eventuali variazioni.  Tale  dichiarazione, resa dal sostituito, avra' effetto
anche per i periodi d'imposta successivi.                                     
      Per quanto  riguarda  le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, il
sostituto, salva  diversa  indicazione  del sostituito, deve fare riferimento,
in via  presuntiva,  per  il calcolo delle detrazioni spettanti, all'ammontare
complessivo dei redditi che nel corso dell'anno corrisponde.                  
      Si precisa,  al  riguardo,  che  le stesse, eccezion fatta per quelle di
cui ai  commi  2-ter  e  2-quater,   devono  essere  rapportate  al periodo di
lavoro nell'anno  e  cioe' al numero dei giorni compresi nel periodo di durata
del rapporto di collaborazione intrattenuto.                                  
      Tale periodo   deve   essere   determinato   con  riferimento  a  quanto
stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina.     
      Differenti modalita'  operative  devono  essere  osservate dai sostituti
qualora siano previste particolari modalita' di corresponsione dei compensi.  
      Talvolta, ad  esempio,  il  compenso  e' corrisposto al collaboratore in
unica soluzione  nel  corso  del  periodo  d'imposta.   In  tale  ipotesi, sia
l'attribuzione delle  detrazioni  che  l'effettuazione  delle  ritenute devono
essere commisurate    all'intero    ammontare   del   compenso,   atteso   che
nell'ipotesi considerata  non  e'  necessario fare una proiezione dei compensi
per periodo  d'imposta.  Si  precisa  che  le  detrazioni  andranno attribuite
interamente al  momento  dell'effettuazione  delle  ritenute,  con riferimento
all'intera durata  del  rapporto  nel periodo d'imposta e non sara' necessario
effettuare alcun ragguaglio al periodo di paga.                               
      Qualora, invece,    il   committente   proceda   ad  una  pluralita'  di
pagamenti nel  corso  del  periodo d'imposta ma non sia in grado di conoscere,
nemmeno in  via  presuntiva, l'ammontare complessivo degli stessi, per periodo
d'imposta, sara'  tenuto  ad  applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote
progressive per   scaglioni,   all'atto  dell'effettuazione  di  ciascuno  dei
pagamenti, sull'intero ammontare.                                             
      Anche in  questo  caso,  non  sara'  necessario operare alcun ragguaglio
per determinare  gli  scaglioni  di  riferimento.  (ad esempio nel caso di una
erogazione di  lire  15  milioni,  il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare
sull'intero ammontare  una  ritenuta  del  18  per  cento;  nel  caso  di  una
successiva erogazione  di  altri  15 milioni si dovra' operare la ritenuta sui
primi 5  milioni  con  l'aliquota  del  18  per cento e sui successivi 10  con
l'aliquota del 24 per cento).                                                 
       Tale ultima  modalita'  di  applicazione  delle  ritenute dovra' essere
osservata dal  sostituto  anche  nell'ipotesi  in  cui  questi sia in grado di
conoscere preventivamente    l'ammontare    complessivo   dei   compensi   che
corrispondera' nel  periodo  d'imposta ma non proceda al pagamento con cadenze
periodiche determinate.                                                       
       Va precisato,  che,  nelle  ipotesi da ultimo considerate, il sostituto
puo', d'accordo   con   il   sostituito,  calcolare  le  ritenute,  fin  dalla
corresponsione del  primo  compenso,  applicando  una aliquota piu' elevata di
quella che  spetterebbe  sul  reddito  erogato,  al  fine  di  evitare che gli
ulteriori compensi corrisposti scontino una imposta troppo elevata.           
       Per quanto  riguarda  l'attribuzione delle detrazioni si precisa che in
base alle   disposizioni  vigenti  le  stesse  devono  essere  attribuite  dal
sostituto nel  corso  del  periodo d'imposta, in considerazione dell'ammontare
complessivo dei  redditi  corrisposti  e  rapportando  le stesse al periodo di
paga. Qualora   pertanto,   il   sostituto  non  sia  in  grado  di  conoscere
l'ammontare complessivo  dei  compensi  che andra' a corrispondere nel periodo
d'imposta e  la  loro  periodicita',  procedera'  ad attribuire le detrazioni,
sempreche'  richieste dal sostituito,  esclusivamente in sede di conguaglio.  
4.2    Effettuazione delle ritenute sui compensi in natura                    
       L'articolo 23  del  DPR  n.  600  del  1973 stabilisce che il sostituto
d'imposta debba  operare  le  ritenute,  all'atto  del  pagamento,  su tutti i
compensi, compresi  quelli  in  natura,  a  qualunque  titolo  corrisposti  al
collaboratore nel periodo d'imposta.                                          
       Nell'ipotesi di   corresponsione   di   un   compenso   in   natura  al
collaboratore le   modalita'  di  determinazione  del  relativo  reddito  sono
contenute nell'articolo  48  del  TUIR. Ad esempio, per l'autovettura concessa
in uso   promiscuo   al  collaboratore,  concorre  a  formare  il  reddito  un
ammontare pari   al   30   per   cento   dell'importo  corrispondente  ad  una
percorrenza convenzionale  di  15  mila  chilometri,  calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.       
       Anche su  tali  valori  il  sostituto  deve  effettuare  le ritenute in
ciascun periodo  di  paga  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito delle
persone fisiche,  a  prescindere dall'esistenza di un contestuale pagamento in
denaro.                                                                       
       Nell'ipotesi in  cui  non  sia  stato  fissato  un  periodo di paga, le
ritenute sui   compensi   in   natura  devono  essere  effettuate  al  momento
dell'erogazione del  primo  compenso  in  denaro.  Se  nel  corso  del periodo
d'imposta non  e'  prevista  la  corresponsione  di compensi in denaro o se il
rapporto di  collaborazione  instaurato  non preveda l'erogazione di pagamenti
in denaro,   le   ritenute   sui   compensi  in  natura  corrisposti  andranno
effettuate in sede di conguaglio.                                             
       Qualora la  ritenuta  da operare su tali redditi non trovi capienza, in
tutto o  in  parte,  sui  contestuali  pagamenti  in  denaro, il sostituito e'
tenuto a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta.                                                                     
4.3    Rapporti  di  collaborazione  intrattenuti con piu' sostituti d'imposta
     o con il proprio datore di lavoro dipendente                             
       Non si  ravvisano  particolari  difficolta'  operative nelle ipotesi in
cui il  sostituto  d'imposta  debba  effettuare  le  ritenute  di  acconto sui
compensi corrisposti  a  collaboratori  che  prestano  la  loro  attivita' nei
confronti di piu' committenti.                                                
       Si ritiene,  infatti,  che  la  situazione  del collaboratore che opera
con piu'  sostituti  d'imposta e' identica a quella del dipendente che ha piu'
rapporti di  lavoro  dipendente.  Con riferimento a tale ultima fattispecie le
problematiche emerse  sono  gia'  state  in  parte affrontate e risolte con la
circolare n.  326/E  del  23  dicembre  1997 nella quale e' stato chiarito che
in  base  al  comma  4  dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973,
il sostituito  puo'  chiedere  al  sostituto  di  tener  conto,  ai  fini  del
compimento delle  operazioni  di  conguaglio, anche di altri redditi di lavoro
dipendente o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente, certificati da altri
sostituti d'imposta.  La  richiesta  e'  effettuata  consegnando  al sostituto
d'imposta, entro   il   12   gennaio  del  periodo  d'imposta  successivo,  la
certificazione unica   (CUD)   rilasciata   dagli  altri  soggetti  erogatori.
Analogamente a  quanto  chiarito  per  il  lavoratore dipendente, pertanto, il
sostituto d'imposta  dovra'  operare, nel corso del periodo d'imposta, come se
il reddito  da  lui  corrisposto  al  collaboratore  sia l'unico posseduto dal
contribuente e  dovra'  fare  riferimento  quindi  per  l'effettuazione  delle
ritenute a  tutte  le  somme  e  i  valori  che il collaboratore percepisce in
relazione al rapporto di collaborazione con lui intrattenuto.                 
       Sara' cura   del  sostituito  richiedere  ad  uno  solo  dei  sostituti
d'imposta l'attribuzione  delle  detrazioni  di  cui  all'articolo 12 e 13 del
TUIR specificando  le  condizioni  di  spettanza e l'ammontare complessivo dei
redditi che,  in  via  presuntiva, percepira' nel corso del periodo d'imposta,

dai vari rapporti di collaborazione intrattenuti.                             

       Al termine  del  periodo  d'imposta il collaboratore potra' chiedere ad
uno dei   sostituti  di  tener  conto, ai fini del compimento delle operazioni
di conguaglio,  degli  altri redditi percepiti nel corso del periodo d'imposta
consegnando allo   stesso,  entro  il  12  gennaio,  le  certificazioni  (CUD)
rilasciate dagli altri sostituti.                                             
       Diverse modalita'  di  effettuazione delle ritenute dovranno osservarsi
qualora sia  lo  stesso  sostituto  ad  intrattenere  con il sostituito sia un
rapporto di  lavoro  dipendente che un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa. In  tale  ipotesi,  qualora  sia  le  retribuzioni per il lavoro
dipendente che   i   compensi   per   l'attivita'   di   collaborazione  siano
corrisposti con  la  medesima  cadenza periodica,  il sostituto effettuera' le
ritenute ed  attribuira'  le  detrazioni considerando complessivamente tutti i
redditi corrisposti  al  sostituito  e  rapportando  sia le detrazioni che gli
scaglioni di  reddito  al  periodo di paga. Qualora le retribuzioni dovute per
il rapporto  di  lavoro dipendente siano corrisposte con una cadenza periodica
diversa da  quella  stabilita per l'erogazione dei compensi da collaborazione,
invece, le  ritenute  sui  compensi  corrisposti  dovranno  essere  effettuate
considerando separatamente  i  due  redditi. Si precisa, inoltre, che se i due
rapporti di  lavoro  si  svolgono  in  periodi  contemporanei,  le  detrazioni
andranno attribuite  considerando  esclusivamente  l'ammontare complessivo dei
redditi di  lavoro  dipendente  corrisposti.  In  sede  di effettuazione delle
operazioni di   conguaglio  il  sostituto  d'imposta  dovra'  invece,  per  il
calcolo dell'imposta  complessiva  dovuta  dal contribuente e delle detrazioni
spettanti, effettuare  il  cumulo  di  tutti  i  redditi da lui corrisposti al
sostituito nel  corso  del  periodo d'imposta, a prescindere dalla circostanza
che il sostituito ne abbia fatto esplicita richiesta.                         
      Peraltro, il    sostituito,    per    evitare   di   pagare   un'imposta
particolarmente elevata  in  sede  di  conguaglio, puo' chiedere che nel corso
del periodo   d'imposta  il  sostituto  applichi,  per  l'effettuazione  delle
ritenute sui  redditi  da collaborazione,  una aliquota piu' elevata di quella
che si ottiene rapportando i compensi agli scaglioni di reddito.              
4.4    Erogazione  dei  compensi  in  periodi d'imposta differenti rispetto al
     momento di effettuazione della prestazione                               
       Come sopra  ricordato  la  nuova  disciplina  dei  redditi derivanti da
rapporti di  collaborazione  coordinata e continuativa e' entrata in vigore il
1  gennaio   2001.   Dalla   stessa  data  sono  state,  quindi,  abrogate  le
previgenti disposizioni    contenute   nella   prima   parte   del   comma   8
dell'articolo 50  del  TUIR  che prevedevano per la determinazione dei redditi
da collaborazione  una  deduzione forfetaria ed una particolare disciplina per
i rimborsi  di  spese  documentate  sostenute dal collaboratore. Coerentemente
alle modifiche  apportate,  il legislatore ha, altresi', modificato l'articolo
25 del  DPR  n.  600 del 29 settembre 1973, in materia di ritenute sui redditi
di lavoro   autonomo,   al   fine   di  escludere  dall'applicazione  di  tale
disposizione, i predetti redditi.                                             
       Pertanto, i   compensi   erogati   nel  corso  dell'anno  2001  saranno
assoggettati alla  nuova  disciplina  dei  redditi  derivanti  da  rapporti di
collaborazione coordinata   e  continuativa,  ancorche'  i  suddetti  compensi
siano riferiti  a  prestazioni rese nel corso dell'anno 2000, e concorreranno,
in applicazione   del   principio   di  cassa,  alla  formazione  del  reddito
complessivo del periodo d'imposta in cui vengono percepiti.                   
       Sul tale    reddito,    determinato    secondo   le   regole   previste
dall'articolo 48  del  TUIR,  il  sostituto  d'imposta  dovra'  effettuare  le
ritenute sulla  base  delle  aliquote  progressive  per  scaglioni  di reddito
vigenti nel  corso  dell'anno  2001  ed  attribuire le detrazioni nella misura
prevista per l'anno 2001.                                                     
       Si precisa  per  completezza  che per le detrazioni che sono rapportate
al  periodo  di  lavoro nell'anno le stesse spettano con riferimento ai giorni
compresi nel periodo di durata del rapporto.                                  
       Pertanto, se  i  compensi  sono corrisposti nel 2001 ma sono relativi a
prestazioni rese  nel  corso  dell'anno  precedente, per determinare il numero
di giorni  per  i  quali  spettano le detrazioni previste dall'articolo 13 del
TUIR  bisogna  tener  conto  di  quelli  compresi  nel  periodo  di durata del
rapporto di lavoro, anche se tale periodo e' intercorso nell'anno precedente. 
       Si precisa,  inoltre,  che  in ogni caso non spettano detrazioni per un
periodo superiore  a  365  giorni  per ogni anno d'imposta, ragion per cui ove
il rapporto   di   collaborazione   prosegua   per  tutto  l'anno  2001  o  si
intrattengano altri  rapporti  di  lavoro  dipendente  o  assimilati al lavoro
dipendente sui  quali  spettano le detrazioni, non possono essere considerati,
ai fini dell'attribuzione delle stesse, i periodi prestati nel 2000.          
       Analogo discorso  puo'  essere  fatto  nell'ipotesi  in cui il compenso
riferito all'intero  rapporto  di  collaborazione  sia  corrisposto  nel  2002
anche se il  predetto rapporto si e' svolto nel corso dell'anno 2001.         
       Il principio  di  cassa,  infatti,  comporta che il reddito deve essere
assoggettato ad  imposizione  nell'anno in cui viene percepito e con le regole
vigenti in quell'anno.                                                        
       Pertanto, il   sostituto   d'imposta   sara'  tenuto  ad  applicare  la
ritenuta sulla  base  delle  aliquote  progressive  per  scaglioni  di reddito
vigenti nel momento della percezione del reddito.                             
       Anche le  detrazioni  saranno calcolate nella misura spettante nel 2002
e dovranno  essere  rapportate  alla  durata  del  periodo di lavoro prestato,
anche se tale periodo e' intercorso in anni precedenti.                       
       Si precisa,  pero',  che tra i giorni relativi ad anni precedenti per i
quali spetta   il   diritto  alle  detrazioni  non  vanno  considerati  quelli
compresi in  periodi  di  lavoro  per i quali si e' gia fruito, in precedenza,
delle detrazioni.                                                             
       Se, invece,   nel   corso   del   periodo   d'imposta   e'  corrisposto
esclusivamente un  acconto  relativo  alle  prestazioni  eseguite nello stesso
periodo d'imposta,   tale   somma  concorrera'  alla  formazione  del  reddito
secondo il   principio   di  cassa  e  dara'  diritto  all'attribuzione  delle
detrazioni per  lavoro  dipendente  commisurate all'intera durata del rapporto
svolto nel  periodo  d'imposta.  Al momento della corresponsione del saldo del
compenso pattuito,   ad   esempio   nell'anno   successivo,   tale  erogazione
concorrera' alla   formazione  del  reddito  complessivo  da  assoggettare  ad
imposizione nel  periodo  d'imposta  in  cui e' stato corrisposto ma non dara'
diritto all'attribuzione  delle  detrazioni  per reddito di lavoro dipendente,
in quanto delle stesse si e' gia' fruito nell'anno precedente.                
       Come gia   si   e'   avuto   modo  di  chiarire,  si  ricorda  che,  in
applicazione della  nuova  disciplina,  anche  ai  collaboratori  coordinati e
continuativi si   rendera'  applicabile  il  cosiddetto  "principio  di  cassa
allargato" che  considera  percepiti  nel  periodo  d'imposta anche i compensi
corrisposti entro  il  12  gennaio  dell'anno  successivo. Pertanto i compensi
corrisposti, ad  esempio,  entro  il  12 gennaio dell'anno 2002 parteciperanno
alla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta 2001.         
       I compensi  percepiti  entro  il 12 gennaio dell'anno 2001 e relativi a
prestazioni rese   nel   corso  dell'anno  2000,  invece,  concorreranno  alla
formazione della  base  imponibile  per  il periodo d'imposta dell'anno 2001 e
dovranno essere  ricondotti  alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente.                                                            
       La nuova  disciplina,  che prevede l'assimilazione al reddito di lavoro
dipendente dei   compensi   percepiti   dai   collaboratori   trova,  infatti,
applicazione a partire dal 1  gennaio 2001.                                   
4.5    Operazioni di conguaglio                                               
      L'articolo 23,   comma   3,  del  DPR  n.  600  del  29  settembre  1973
stabilisce che   i   sostituti  d'imposta,  entro  il  28  febbraio  dell'anno
successivo o  alla  data di cessazione del rapporto di lavoro,  se precedente,
devono effettuare  il  conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle
somme e  i  valori  corrisposti  nel  corso  del  periodo  d'imposta, compresi
eventualmente i   compensi   corrisposti   entro   il   12  gennaio  dell'anno
successivo, se  riferiti  a prestazioni rese nell'anno precedente, e l'imposta
dovuta sull'ammontare  complessivo  delle  somme  e  i  valori corrisposti nel
corso dell'anno.                                                              
       Come gia'  detto  in  precedenza,  il  sostituito  puo' chiedere che il
sostituto tenga   conto,   ai   fini   del   compimento  delle  operazioni  di
conguaglio, degli  altri  redditi  di lavoro dipendente o assimilati al lavoro
dipendente, percepiti nel corso del periodo d'imposta.                        
       In mancanza  di  una  apposita  richiesta  del lavoratore, il sostituto
dovra', comunque,  in  sede  di  conguaglio,  tenere  conto di tutti i redditi
percepiti dal  collaboratore  in  dipendenza del rapporto, o dei rapporti, con
lui intrattenuti.                                                             
       L'ammontare dell'imposta   dovra'  essere  diminuito  di  quello  delle
detrazioni, spettanti   ai   sensi  degli  articoli  12  e  13  del  TUIR,  se
richieste, anche  nel  caso  in  cui di esse non si sia tenuto conto nel corso
dell'anno.                                                                    
       In occasione  del  conguaglio  il  sostituto  deve  apportare  anche le
eventuali correzioni   alle   detrazioni   il  cui  importo  e'  variabile  in
relazione all'ammontare del reddito.                                          
       In tale   sede,   il   sostituto   dovra',   inoltre,   riconoscere  al
collaboratore anche   le   detrazioni   previste   per   gli   oneri  compresi
nell'articolo 13-bis  del  TUIR,  alle  condizioni e nei limiti ivi stabiliti,
se per  gli  oneri  in questione il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
nonche' per   gli   altri   oneri   ed  erogazioni  contemplate  nel  comma  3
dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.                                     
       Resta fermo  che  le  ritenute operate dai sostituti d'imposta, sia nel
corso del  periodo  d'imposta che in sede di conguaglio, devono essere versate
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione.             
4.6    Addizionali all'IRPEF                                                  
       A partire  dalle  operazioni di conguaglio di fine anno 1999 sono state
modificate le  modalita'  di  prelievo  dell'aliquota di addizionale regionale
all'IRPEF di   compartecipazione  per  i  possessori  di  redditi  di   lavoro
dipendente e  assimilati.  Tali modalita' si rendono applicabili, altresi', al
prelievo dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  dovuta dai predetti soggetti a
partire dal 1999, anno di prima applicazione di quest'ultima addizionale.     
       Il sostituto  di  imposta  e', pertanto, tenuto a determinare, all'atto
dell'effettuazione delle  operazioni  di  conguaglio di fine anno, l'ammontare
delle addizionali  dovute  e  ad  effettuarne  il relativo  prelievo in rate a
partire dal  primo  periodo  di  paga successivo a  quello che ha scontato gli
effetti del  conguaglio  stesso.  Il numero delle rate dipende dal mese in cui
sono state  effettuate  le  predette  operazioni  di conguaglio. Cosi', per il
conguaglio operato  nei  mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il sostituto di
imposta effettuera'  un  numero  massimo  di rate pari, rispettivamente, a 11,
10 o 9.                                                                       
       Nel caso,  invece,  di  operazioni  di  conguaglio  per  cessazione del
rapporto di   lavoro,   il  sostituto  di  imposta  e'  tenuto  a  determinare
l'ammontare complessivo    delle   addizionali   dovute   e   ad   effettuarne
contestualmente il relativo prelievo in unica soluzione.                      
       Le predette  modalita'   di determinazione e prelievo delle addizionali
all'IRPEF si  rendono  applicabili,  a partire dal 1  gennaio 2001, anche agli
emolumenti corrisposti per le collaborazioni coordinate e continuative.       
       Come gia'  precisato  con  circolare  n.  7/E  del 26 gennaio 2001, nel
caso di  compensi  corrisposti   al   collaboratore  in  unica  soluzione  nel
periodo di imposta, il sostituto dovra':                                      
   .    determinare   l'ammontare  delle  addizionali  all'IRPEF  in  sede  di
      conguaglio di  fine  anno  ed  effettuarne  il  prelievo  in rate l'anno
      successivo, ferma  restando  la  possibilita'  di un diverso accordo fra
      collaboratore e  committente  in  ordine al prelievo in un minore numero
      di rate;                                                                
   .    prelevare  in  unica soluzione l'ammontare delle addizionali dovute se
      l'erogazione del  compenso  in  unica  soluzione  e' consequenziale alla
      cessazione del rapporto.                                                
       Nel caso   prospettato   il   sostituto  di  imposta  e'  a  conoscenza
dell'importo annuo  che  corrisponde  al  collaboratore  e  della periodicita'
della corresponsione degli emolumenti.                                        
       Qualora, invece,  non  sia  nota  al  sostituto  di imposta la predetta
periodicita' di  corresponsione, lo stesso dovra':                            
   .    determinare   l'importo   dovuto   dal   collaboratore   a  titolo  di
      addizionali all'IRPEF   in   sede   di   conguaglio   di  fine  anno  ed
      effettuarne il  prelievo  in  unica  soluzione  l'anno  successivo sulla
      prima corresponsione di emolumenti;                                     
   .    prelevare  in  unica  soluzione  l'ammontare  delle addizionali dovute
      contestualmente all'erogazione  del  compenso  laddove  quest'ultimo sia
      consequenziale alla  cessazione del rapporto.                           
4.7    Trattamento fiscale delle indennita' di fine mandato                   
       L'articolo 34,  comma  2,  della  legge  342  del  2000  ha  stabilito,
tramite la  modifica  dell'articolo  24  del  DPR  n. 600 del 1973,  che sulla
parte imponibile  delle  indennita'  percepite  per la cessazione dei rapporti
di collaborazione   coordinata   e   continuativa   di  cui  alla  lettera  c)
dell'articolo 16  del  TUIR,  debba essere operata dal sostituto d'imposta una
ritenuta  a titolo d'acconto del 20 per cento.                                
       La nuova  norma  non  ha  modificato le altre disposizioni contenute in
particolare negli articoli 16 e 18 del TUIR.                                  
       Pertanto in  base  a  quanto  disposto dal comma 3 dell'articolo 16 per
le indennita'   in   esame   gli   uffici  provvederanno  alla  determinazione
dell'imposta definitivamente    dovuta    con    le     modalita'   stabilite 
dall'articolo 18  del  TUIR  ovvero  facendo  concorrere i redditi stessi alla
formazione del  reddito  complessivo  dell'anno in cui sono percepiti, se cio'
risulta piu' favorevole al contribuente.                                      
       Si precisa  che  per  i  redditi in commento l'imposta si applica anche
sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio.                              
                                                                              
5    DISCIPLINA  FISCALE  APPLICABILE AI REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI
    A SOGGETTI NON RESIDENTI                                                  
       Ai sensi   dell'articolo   20,  comma  2,  del  TUIR,  come  modificato
dall'articolo 34,  della  legge  n.  342  del  2000,  i  redditi  derivanti da
prestazioni di  collaborazioni  coordinate  e continuative di cui all'articolo
47, comma  1,  lettera  c-bis)  dello stesso TUIR, si considerano prodotti nel
territorio dello  Stato  se  corrisposti  dallo  Stato  italiano,  da soggetti
residenti in  Italia  o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato,
di soggetti non residenti.                                                    
       Se ad  erogare  il  compenso al non residente e' un soggetto nazionale,
quindi, l'imposta  e'  dovuta  in  Italia  a  prescindere  dal  fatto  che  le
prestazioni siano   materialmente   effettuate  nel  territorio  nazionale,  o
all'estero. Per  quanto  concerne  le  modalita'  e l'entita' della tassazione
occorre considerare  che  il  comma 1-ter dell'articolo 24, del DPR n. 600 del
1973, introdotto  dal  richiamato  articolo  34  della  legge n. 342 del 2000,
prevede che  sui  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa corrisposti  a  non  residenti  sia operata una ritenuta a titolo
d'imposta del 30 per cento.                                                   
       Quanto sopra  vale  naturalmente  sempreche' non esista una convenzione
contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia.          
       In tal  senso  devono  ritenersi  integrate e specificate le istruzioni
impartite con la circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, paragrafo 5.12.        
                                                                              
                                     ***                                      
                                                                              
       Le Direzioni  Regionali  vigileranno  sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.