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Roma, 30 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 123/2001

OGGETTO: TRIBUTI – DEPOSITO DELLE BEVANDE ALCOLICHE – D.P.R. 18.5.2001, N.310, SU G.U. N. 178 DEL 2.8.2001.

 

Accogliendo le istanze della Confetra, con il regolamento indicato in oggetto sono state semplificate le disposizioni sui depositi dei prodotti alcolici soggetti ad accisa gestiti dai magazzini generali e dalle imprese di spedizione e di trasporto.

 

L’articolo 28 del T.U. accise prevede che nei recinti dei depositi di prodotti alcolici in regime sospeso non possano essere detenuti prodotti ad imposta assolta. Questa disposizione ha imposto fino ad oggi l’obbligo di detenere i prodotti in regime sospeso e quelli ad accisa assolta in locali diversi, divisi tra loro con opere murarie o recinzioni fisse.

 

La Confetra aveva chiesto da tempo l’introduzione di una maggiore flessibilità per i magazzini di logistica al fine di ottimizzare la loro piena funzionalità. Il regolamento in oggetto ha ora stabilito che, nei depositi di prodotti alcolici confezionati gestiti dai magazzini generali e dalle imprese di spedizione e trasporto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, per recinto s’intende la “delimitazione” dei locali o degli spazi destinati ai prodotti in regime sospeso, distinti dai locali o dagli spazi (anch’essi opportunamente delimitati) dove sono custoditi gli analoghi prodotti ad accisa assolta. Ferma restando l’opportunità di attendere i chiarimenti dell’amministrazione doganale, si ritiene che i magazzini di logistica dovrebbero ora poter delimitare le varie aree del deposito semplicemente utilizzando strutture mobili.

 

Il regolamento specifica inoltre che per i prodotti ad accisa assolta è sempre necessario tenere un registro di  carico-scarico,anche quando si tratti di prodotti per la cui detenzione non è prevista la denuncia agli Uffici Tecnici di Finanza (es. bevande alcoliche confezionate in recipienti inferiori a 5 litri).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

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G.U. n. 178 del 2-8-2001 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n.310

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  E m a n a
                          il seguente regolamento:
                                   Art. 1.
                   Regime dei recinti dei depositi fiscali
      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto
    legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole
    etilico,  birra  e  prodotti  alcoligeni  intermedi,  confezionati in
    recipienti  ermeticamente  chiusi,  istituiti nelle aree dei depositi
    doganali  di  tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n.
    2454  della  Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza
    degli  esercenti  l'autotrasporto  di  cose  per  conto terzi e degli
    esercenti  l'attivita'  di  spedizione,  per  recinto  si  intende la
    delimitazione  dei  locali  o  degli spazi destinati a tali prodotti,
    distinti   dai   locali   o  dagli  spazi,  anch'essi  opportunamente
    delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad
    accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non
    e' soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto
    legislativo  n.  504  del  1995,  e'  tenuto,  distintamente per ramo
    d'imposta,  un  registro  di  carico  e scarico, con riferimento alla
    documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le
    disposizioni  di  cui  all'articolo 12 del decreto del Ministro delle
    finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle
    aree  suddette  ed  impegnati  nel carico e nello scarico delle merci
    sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali
    o  spazi  gestiti  in  regime  di  deposito  fiscale od in quello dei
    reparti  di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina
    di  cui  al  presente comma si rende applicabile anche per ogni altro
    impianto,  escluse le fabbriche, svolgente attivita' per conto di una
    pluralita'  di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia
    delle  dogane  che  l'adozione della procedura per la reimmissione in
    regime  sospensivo  di  cui  all'articolo 6,  comma  6,  del predetto
    decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze
    operative.
                                   Art. 2.
                                 Abrogazioni
      1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
    n.  59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono
    abrogate le seguenti disposizioni:
        a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
        b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;
        c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
        d)  decreto-legge  18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge
    16 giugno 1950, n. 331;
        e) legge 28 marzo 1968, n. 415;
        f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
        g)  articolo  14-bis  del  decreto-legge  26 maggio 1978, n. 216,
    convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;
        h)  decreto  del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato
    nella  Gazzetta  Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero
    dalla  tenuta  del  registro di carico e scarico per l'alcole etilico
    denaturato  con  il  denaturante  generale  dello  Stato  detenuto in
    confezioni  fino  a  due  litri,  cosi'  come  modificato dal decreto
    23 gennaio  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 40 del 9
    febbraio  1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.
                                   Art. 3.
                              Entrata in vigore
      1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
    successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
 
                                   CIAMPI
    
                                  Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Del Turco, Ministro delle finanze
                                  Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                                  commercio   e  dell'artigianato  e  del
                                  commercio con l'estero
                                  Veronesi, Ministro della sanita'
                                  Bianco, Ministro dell'interno
                                  Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                                  politiche agricole e forestali
    Visto, il Guardasigilli: Castelli
      Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001

      Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 242

 
              Note all'art. 1:
                  -  Si  trascrivono  i  testi  dell'art.  28,  comma 4 e
              dell'art.  29  del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
              504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le
              note alle premesse):
                    4.  Nei  recinti  dei  depositi  fiscali  non possono
              essere  detenuti  prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta,
              eccetto   quelli  strettamente  necessari  per  il  consumo
              aziendale,   stabiliti   per   quantita'   e  qualita'  dal
              competente ufficio tecnico di finanza".
                  "Art. 29 (art. 25 testo unico spiriti 1924 - articoli 5
              e  6  regio  decreto-legge  n.  23/1933  - articoli 20 e 22
              decreto-legge  n.  1200/1948  -  art.  20  decreto-legge n.
              142/1950  -  articoli 4 e 13 decreto-legge n. 3/1956 - art.
              14-bis  decreto-legge  n.  216/1978 - art. 8 legge 11 marzo
              1988,  n.  67  -  art.  5  legge  28 marzo  1968,  n. 415.)
              (Deposito  di  prodotti alcolici assoggettati ad accisa). -
              1.   Gli   esercenti   impianti   di   trasformazione,   di
              condizionamento  e  di  deposito  di  alcole  e  di bevande
              alcoliche   assoggettati   ad   accisa  devono  denunciarne
              l'esercizio  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
              territorio.
                  2.  Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
              gli  esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
              con  denaturante  generale  in  quantita'  superiore  a 300
              litri.
                  3.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli
              esercenti il deposito di:
                    a) alcole,  frutta  allo spirito e bevande alcoliche,
              confezionati  in  recipienti di capacita' non superiore a 5
              litri  ed  aromi  alcolici per liquori o per vermouth e per
              altri  vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
              non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
              Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
                    b) alcole  non denaturato, aromi alcolici per bevande
              diverse   dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto
              spirito  e  profumerie  alcoliche  prodotte  con alcole non
              denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
                    c) aromi   alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
              superiore  a  0,5  litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
              alla vendita;
                    d) profumerie   alcoliche  prodotte  con  alcole  non
              denaturato,  condizionate  secondo  le  modalita' stabilite
              dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
              a 5000 litri;
                    e) birra,  vino e bevande fermentate diverse dal vino
              e   dalla   birra   se  non  destinate,  queste  ultime,  a
              distillerie;
                    f) vini    aromatizzati,    liquori    e   acquaviti,
              addizionati  con  acqua  gassata,  semplice  o  di soda, in
              recipienti   contenenti   quantita'   non  superiore  a  10
              centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico non superiore
              all'11 per cento in volume.
                  4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed esercizi di
              vendita  obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
              muniti  di  licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
              al  pagamento  di  un  diritto  annuale  e sono obbligati a
              contabilizzare  i prodotti in apposito registro di carico e
              scarico.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  del
              predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
              prodotti  alcolici  e  gli esercenti depositi di profumerie
              alcoliche  condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri. Con
              decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare ai sensi
              dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
              possono  essere  modificati  i casi di esclusione di cui al
              comma  3  e  possono essere stabilite eccezioni all'obbligo
              della  tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
              o  negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
              clandestina  o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
              bevande alcoliche".
                  -  Si  trascrive il testo dell'art. 504 del regolamento
              CEE  n.  2454  della  Commissione  del  2 luglio  1993 (ora
              divenuto  art.  525  del  regolamento  CEE  n.  2454  della
              Commissione    del   2 luglio   1993,   a   seguito   delle
              modificazioni  di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 993,
              del 4 maggio 2001, entrato in vigore dal 1o luglio 2001):
                  "Art.  525.  -  1.  I  depositi  doganali pubblici sono
              classificati come segue:
                    a) tipo  A,  se  sono  sotto  la  responsabilita' del
              depositario;
                    b) tipo  B,  se  sono  sotto  la  responsabilita'  di
              ciascun depositante;
                    c) tipo F, se sono gestiti dall'autorita' doganale.
                  2.  Quando  i  depositi  doganali  sono  privati  e  la
              responsabilita'  ricade  sul depositante, che si identifica
              con    il   depositario,   senza   essere   necessariamente
              proprietario   delle   merci,   si   applica   la  seguente
              classificazione:
                    a) tipo  D,  se  l'immissione  in  libera  pratica si
              effettua  secondo  la  procedura  di  domiciliazione e puo'
              basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantita' di
              merci  da  prendere  in  considerazione al momento del loro
              vincolo al regime;
                    b) tipo  E, se il regime si applica, sebbene le merci
              non  debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto
              come deposito doganale;
                    c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni
              specifiche di cui alle lettere a) e b).
                  3.  Un'autorizzazione  per  un  deposito di tipo E puo'
              prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.".
                  -  Si  trascrive  il testo dell'art. 12 del decreto del
              Ministro  delle  finanze  9 luglio  1996,  n.  524  (per il
              riferimento  al decreto ministeriale si vedano le note alle
              premesse):
                  "Art. 12 (Scritturazione e conservazione dei registri).
              -  1.  I  registri previsti dal presente regolamento devono
              essere  approntati  dalle  ditte  interessate e sottoposti,
              prima  del  loro  uso, alla vidimazione dell'UTF competente
              per  territorio.  Alla  fine  dell'esercizio  finanziario i
              registri  devono  essere  chiusi  e  le  giacenze effettive
              finali  devono  essere  riportate  sui  registri  dell'anno
              successivo.  E'  fatto obbligo all'esercente di custodire i
              registri  e  la  documentazione  di  accompagnamento  per i
              cinque   anni   successivi   alla  chiusura  dell'esercizio
              finanziario.
                  2.  I registri possono essere costituiti da schede o da
              fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti
              in  modelli,  idonei alla scritturazione mediante procedure
              informatizzate,  preventivamente  approvati  dal competente
              UTF.
                  3.  I registri ed i documenti di accompagnamento devono
              essere  scritturati  senza  correzioni  o  raschiature;  le
              parole  e  i numeri errati devono essere annullati mediante
              una  linea  orizzontale  in  modo  da restare leggibili; le
              annotazioni    esatte    devono    essere    riportate   in
              corrispondenza.
                  4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al
              precedente  comma  3, si considera irregolare la tenuta del
              registro  quando  la differenza fra la giacenza contabile e
              quella  effettiva  superi i limiti previsti dalla normativa
              doganale".
                  -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  6, art. 6, del
              decreto   legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (per  il
              riferimento  al  decreto legislativo si vedano le note alle
              premesse):
                  "6.  Le  disposizioni del comma 3 si applicano anche ai
              prodotti  assoggettati  ad accisa e gia' immessi in consumo
              quando,  su  richiesta di un operatore nell'esercizio della
              propria  attivita'  economica,  sono avviati ad un deposito
              fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
              prodotti   deve   essere   presentata   prima   della  loro
              spedizione.  Per  il  rimborso si osservano le disposizioni
              dell'art. 14".