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Roma, 31 agosto 2001
CIRCOLARE N. 125/2001
OGGETTO: TRASPORTI ECCEZIONALI –
RINNOVO AUTORIZZAZIONI – NOTA MINISTERIALE DEL 5.7.2001.
In applicazione delle leggi sul
decentramento amministrativo, con il decreto legislativo n.461/1999
è stata individuata la rete autostradale e stradale d’interesse nazionale;
contestualmente la competenza sulle strade non comprese in quella rete è stata
trasferita dall’Anas alle Regioni con decorrenza dall’1 luglio di quest’anno.
Nelle more dell’effettivo
trasferimento della gestione, l’Ispettorato Circolazione e Sicurezza Stradale
con la nota indicata in oggetto ha previsto che le autorizzazioni
alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali continueranno ad
essere rilasciate dal competente compartimento Anas,
con le medesime procedure e validità fissate dall’articolo 10 del Codice della
Strada, fino a quando nell’ambito di ciascuna regione non sarà completata la
procedura di trasferimento.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.138/1998
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E
LA SICUREZZA STRADALE
Prot. n. 4507
OGGETTO:Applicazione dell’art. 10 del D.L. 285/92 nelle more del
trasferimento delle strade non comprese nella rete di interesse
nazionale.
Con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 è stata individuata la rete
autostradale e stradale di interesse nazionale con
contestuale previsione di trasferimento delle strade non comprese nella rete
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Alla
data odierna il materiale trasferimento delle strade con il connesso patrimonio
di informazioni inerente le stesse e gli archivi di
gestione non è ancora avvenuto.
La
situazione di mancato trasferimento, senza una ulteriore
previsione normativa di ulteriore differimento dei termini, crea incertezze di
carattere amministrativo in ordine all’ente che deve svolgere i compiti e i poteri
che il nuovo Codice della Strada attribuisce all’ente proprietario della
Stessa.
Tra
questi di rilievo appaiono i compiti di autorizzazione
alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10
del nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285/92) e connessi articoli del
regolamento di esecuzione (D.P.R 495/92), in
particolare per quelle autorizzazioni che sono di prossima scadenza o
addirittura già scadute.
La questione assume una importanza
rilevante in relazione al numero delle pratiche da evadere ed ai riflessi
economici connessi.
Al
fine di garantire la continuità amministrativa di tale attività autorizzatoria e per ovviare alle incertezze legate alla
fase transitoria in essere si precisa che, per ogni singola regione fino al
completamento delle procedure di trasferimento delle
strade, le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali
continueranno ad essere rilasciate dal competente compartimento ANAS con le
medesime procedure e validità fissate dall’art. 10 del nuovo Codice della
Strada e connessi articoli regolamentari.
Roma lì 5.7.2001
f.to IL MINISTRO