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Roma, 31 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 125/2001

 

OGGETTO: TRASPORTI ECCEZIONALI – RINNOVO AUTORIZZAZIONI – NOTA MINISTERIALE DEL 5.7.2001.

 

In applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo, con il decreto legislativo n.461/1999 è stata individuata la rete autostradale e stradale d’interesse nazionale; contestualmente la competenza sulle strade non comprese in quella rete è stata trasferita dall’Anas alle Regioni con decorrenza dall’1 luglio di quest’anno.

 

Nelle more dell’effettivo trasferimento della gestione, l’Ispettorato Circolazione e Sicurezza Stradale con la nota indicata in oggetto ha previsto che le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali continueranno ad essere rilasciate dal competente compartimento Anas, con le medesime procedure e validità fissate dall’articolo 10 del Codice della Strada, fino a quando nell’ambito di ciascuna regione non sarà completata la procedura di trasferimento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.138/1998

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 4507

 

                                                                       INDIRIZZI OMESSI

 

OGGETTO:Applicazione dell’art. 10 del D.L. 285/92 nelle more del trasferimento delle strade non comprese nella rete di interesse nazionale.

 

Con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 è stata individuata la rete autostradale e stradale di interesse nazionale con contestuale previsione di trasferimento delle strade non comprese nella rete alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Alla data odierna il materiale trasferimento delle strade con il connesso patrimonio di informazioni inerente le stesse e gli archivi di gestione non è ancora avvenuto.

La situazione di mancato trasferimento, senza una ulteriore previsione normativa di ulteriore differimento dei termini, crea incertezze di carattere amministrativo in ordine all’ente che deve svolgere i compiti e i poteri che il nuovo Codice della Strada attribuisce all’ente proprietario della Stessa.

Tra questi di rilievo appaiono i compiti di autorizzazione alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 del nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285/92) e connessi articoli del regolamento di esecuzione (D.P.R 495/92), in particolare per quelle autorizzazioni che sono di prossima scadenza o addirittura già scadute.

La questione assume una importanza rilevante in relazione al numero delle pratiche da evadere ed ai riflessi economici connessi.

Al fine di garantire la continuità amministrativa di tale attività autorizzatoria e per ovviare alle incertezze legate alla fase transitoria in essere si precisa che, per ogni singola regione fino al completamento delle procedure di trasferimento delle strade, le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali continueranno ad essere rilasciate dal competente compartimento ANAS con le medesime procedure e validità fissate dall’art. 10 del nuovo Codice della Strada e connessi articoli regolamentari.

            Roma lì 5.7.2001

                                                                    f.to IL MINISTRO