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Roma, 6 settembre 2001
CIRCOLARE
N. 128/2001
OGGETTO:
POSTE – CONTRIBUTI ANNUALI PER LA LICENZA INDIVIDUALE – SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE
2001 – DELIBERA MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI DELL’1.8.2001 SU G.U. N.199 DEL
28.8.2001.
Con la delibera indicata in oggetto il
Ministro delle Comunicazioni ha fissato il contributo annuale che i titolari di
licenza individuale devono versare al fondo di compensazione degli oneri di
servizio postale universale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
n.261/99, nella misura del 3 per cento degli introiti conseguiti nel 2000 per
l’attività autorizzata, introiti che sono risultati complessivamente pari a 930
milioni di lire.
Com’è noto, l’attività delle imprese di
trasporto e spedizione generalmente non è assoggettata alla licenza individuale;
rientrano infatti in quel regime i servizi postali (invii postali fino a 2 kg,
invii di pacchi fino a 20 kg) svolti senza prestazioni a valore aggiunto, quali
ad esempio il ritiro a domicilio, l’avviso di consegna, ecc.
I contributi di cui trattasi devono essere
versati entro il 30 settembre 2001 (termine che cadendo di domenica s’intende
differito all’1 ottobre) alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato tramite versamento diretto, ovvero tramite conto corrente postale o
vaglia postale; la causale del versamento deve contenere il codice fiscale del
versante, l’indicazione dell’anno di riferimento (ossia l’anno 2000), nonché
l’annotazione “importo da acquisireall’entrata del bilancio dello Stato, capo
26, capitolo 3317”. Copia dell’attestazione di versamento deve essere trasmessa
al Ministero delle Comunicazioni (Direzione per le Concessioni e Autorizzazioni
– Divisione VII – v.le America 201- 00144 Roma) ed al Ministero dell’Economia e
delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – via XX
Settembre 97– 00187 Roma).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.50/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U.
n. 199 del 28-8-2001 (fonte Guritel)
Deliberazione
1° agosto 2001
Contributo
al Fondo di compensazione per il servizio postale universale.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITA' DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare:
l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di
istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato,
per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e
per i servizi non facenti parte del servizio universale;
l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la
misura massima del dieci per cento e demanda ad un decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Fondo;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000,
con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del
fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
giorno 8 marzo 2001;
Vista la deliberazione dell'autorita' di regolamentazione del
settore postale 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della
riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del menzionato
decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore
postale e' chiamata a determinare la misura del contributo da
richiedere ai titolari di licenza individuale;
Vista la documentazione presentata dalla societa' per azioni Poste
Italiane relativa all'esercizio 2000, trasmessa in allegato alla nota
prot. n. 1843 del 13 giugno 2001;
Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati
approvati dal consiglio di amministrazione della soc. Poste Italiane
e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante
l'esercizio 2000, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per
integrazioni editoria ed invii elettorali pari a lire 564 miliardi e
per compensazioni pari a lire 850 miliardi, e' risultato pari a lire
1.306 miliardi;
Vista la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai
soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2000, pari a lire
930 milioni circa;
Ritenuto che debba procedersi a fissare la misura del contributo da
richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di
trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalita' ed anche di
equita', non tralasciando di considerare i costi di gestione del
servizio universale che non trovano compensazione nei proventi
derivanti dalla gestione dei servizi riservati;
Delibera:
Art. 1.
1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza
individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente
all'attivita' svolta nell'anno 2000, e' fissata nel tre per cento
degli introiti lordi conseguiti nell'anno
predetto
Art. 2.
1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le
modalita' indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato
nelle premesse, entro il 30 settembre 2001.
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1o agosto 2001