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Roma, 6 settembre 2001

 

CIRCOLARE N. 128/2001

OGGETTO: POSTE – CONTRIBUTI ANNUALI PER LA LICENZA INDIVIDUALE – SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE 2001 – DELIBERA MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI DELL’1.8.2001 SU G.U. N.199 DEL 28.8.2001.

 

Con la delibera indicata in oggetto il Ministro delle Comunicazioni ha fissato il contributo annuale che i titolari di licenza individuale devono versare al fondo di compensazione degli oneri di servizio postale universale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.261/99, nella misura del 3 per cento degli introiti conseguiti nel 2000 per l’attività autorizzata, introiti che sono risultati complessivamente pari a 930 milioni di lire.

 

Com’è noto, l’attività delle imprese di trasporto e spedizione generalmente non è assoggettata alla licenza individuale; rientrano infatti in quel regime i servizi postali (invii postali fino a 2 kg, invii di pacchi fino a 20 kg) svolti senza prestazioni a valore aggiunto, quali ad esempio il ritiro a domicilio, l’avviso di consegna, ecc.

 

I contributi di cui trattasi devono essere versati entro il 30 settembre 2001 (termine che cadendo di domenica s’intende differito all’1 ottobre) alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato tramite versamento diretto, ovvero tramite conto corrente postale o vaglia postale; la causale del versamento deve contenere il codice fiscale del versante, l’indicazione dell’anno di riferimento (ossia l’anno 2000), nonché l’annotazione “importo da acquisireall’entrata del bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317”. Copia dell’attestazione di versamento deve essere trasmessa al Ministero delle Comunicazioni (Direzione per le Concessioni e Autorizzazioni – Divisione VII – v.le America 201- 00144 Roma) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – via XX Settembre 97– 00187 Roma).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.50/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 199 del 28-8-2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione 1° agosto 2001

Contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                       IN QUALITA' DI REGOLAMENTAZIONE
                             DEL SETTORE POSTALE
      Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
    attuazione  alla  direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
    sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
    miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare:
        l'art.  7  che  impone  al  fornitore  del servizio universale di
    istituire  la  separazione  contabile per ciascun servizio riservato,
    per  i  servizi non riservati facenti parte del servizio universale e
    per i servizi non facenti parte del servizio universale;
        l'art.  10  che,  nell'istituire  il fondo di compensazione degli
    oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la
    misura  massima  del  dieci  per  cento  e  demanda ad un decreto del
    Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
    del  bilancio  e  della programmazione economica, la disciplina delle
    modalita' di funzionamento del predetto Fondo;
      Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
    n.  73,  che  ha  dettato  il regolamento recante disposizioni per il
    rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
      Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000,
    con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del
    fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
    giorno 8 marzo 2001;
      Vista  la  deliberazione  dell'autorita'  di  regolamentazione  del
    settore  postale  22 dicembre  2000,  che  ha definito l'ambito della
    riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
      Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli  1 e 4 del menzionato
    decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore
    postale  e'  chiamata  a  determinare  la  misura  del  contributo da
    richiedere ai titolari di licenza individuale;
      Vista  la documentazione presentata dalla societa' per azioni Poste
    Italiane relativa all'esercizio 2000, trasmessa in allegato alla nota
    prot. n. 1843 del 13 giugno 2001;
      Considerato  che i prospetti della separazione contabile sono stati
    approvati  dal consiglio di amministrazione della soc. Poste Italiane
    e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
      Rilevato  che  l'onere  del servizio postale universale riguardante
    l'esercizio  2000,  al  netto delle somme corrisposte dallo Stato per
    integrazioni  editoria ed invii elettorali pari a lire 564 miliardi e
    per  compensazioni pari a lire 850 miliardi, e' risultato pari a lire
    1.306 miliardi;
      Vista la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai
    soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2000, pari a lire
    930 milioni circa;
      Ritenuto che debba procedersi a fissare la misura del contributo da
    richiedere  ai  titolari  di  licenza individuale secondo principi di
    trasparenza,  di non discriminazione, di proporzionalita' ed anche di
    equita',  non  tralasciando  di  considerare  i costi di gestione del
    servizio  universale  che  non  trovano  compensazione  nei  proventi
    derivanti dalla gestione dei servizi riservati;
                                  Delibera:
                                   Art. 1.
      1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza
    individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente
    all'attivita'  svolta  nell'anno  2000,  e' fissata nel tre per cento

    degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto

                                   Art. 2.
      1.  Le  somme  di  cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le
    modalita'  indicate  dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato
    nelle premesse, entro il 30 settembre 2001.
      La  presente  deliberazione  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
        Roma, 1o agosto 2001
 Il Ministro: Gasparri