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Roma, 11 settembre 2001

 

CIRCOLARE N. 131/2001

OGGETTO: FINANZIAMENTI – INCENTIVI AUTOMATICI – APERTURA BANDI REGIONALI – D.M. 30.5.2001 SU S.O. ALLA G.U. N.197 DEL 25.8.2001.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri e le modalità di presentazione delle domande per la concessione degli incentivi automatici di cui alla legge n.341/95.

 

Com’è noto, la legge n.341/95 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto usufruibili sotto forma di crediti d’imposta a fronte di investimenti in macchinari e impianti. Per il settore dei trasporti, in base alla delibera Cipe 15 febbraio 2000, sono state ammesse all’agevolazione le attività di spedizione e di logistica delle merci, classificate col codice Istat 63. Si fa notare come il codice Istat individui propriamente l’attività per la quale sono realizzati gli investimenti agevolabili, e non necessariamente il codice di appartenenza dell’impresa richiedente (ad esempio un’impresa di autotrasporto classificata col codice Istat 60250 può rientrare tra i soggetti ammessi ai benefici relativamente ad investimenti per l’attività di logistica e spedizione). Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti lo stesso investimento (es. finanziamenti ex lege n.488/92, crediti d’imposta ex lege n.388/2000, ecc.).

 

Lo stanziamento per l’anno 2001 previsto dalla legge in esame, comprensivo del cofinanziamento europeo, è di circa 2.000 miliardi di lire. L’intensità degli aiuti varia in funzione della localizzazione e della dimensione dell’impresa richiedente, fermo restando che le grandi imprese (fatturato annuo superiore a 15 milioni di Euro, numero di dipendenti superiore a 95) sono ammesse al beneficio solo nel Mezzogiorno e in alcune aree in declino industriale del Centro Nord (aree ammesse alla deroga comunitaria sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 87.3.c), mentre le piccole e medie imprese, in virtù della legge n.266/97, sono ammesse agli incentivi automatici su tutto il territorio nazionale.

 

 

 

 

Aree

 

Percentuale di finanziamento

 

 

Grandi imprese

Medie imprese*

Piccole imprese**

 

Campania – Basilicata – Puglia Sicilia – Sardegna

 

35%

 

50%

 

50%

 

Calabria

 

 

50%

 

65%

 

65%

 

Abruzzo – Molise

 

 

20%

 

30%

 

30%

 

Aree del Centro Nord

con deroga 87.3.c

 

8%

 

14%

 

18%

 

Restante territorio nazionale

 

 

---

 

7,5%

 

15%

 

* Media impresa di servizi: fatturato fino a 15 milioni di Euro (oppure totale di bilancio fino a 10,1 milioni di Euro), numero di dipendenti inferiore a 95, capitale o diritti di voto non detenuti da una grande impresa per più del 25%.

** Piccola impresa di servizi: fatturato fino a 2,7 milioni di Euro (oppure totale di bilancio fino a 1,9 milioni di Euro), numero di dipendenti inferiore a 20, il capitale o i diritti di voto non detenuti da una media o grande impresa per più del 25%.

 

 

L’apertura dei bandi per la presentazione delle domande varia da regione a regione (in base al decreto legislativo sul decentramento amministrativo n.112/1998 la concessione degli incentivi automatici in precedenza affidata al Mediocredito Centrale è stata delegata alle regioni); i termini di presentazione delle domande rimangono aperti fino ad esaurimento delle risorse.

 

Ad oggi le regioni che hanno comunicato l’apertura del bando sono le seguenti:

 

Regioni

Data apertura bando

Piemonte

25 luglio 2001

Toscana **

10 settembre 2001

Veneto

20 settembre 2001

Molise

24 settembre 2001

Lombardia **

Lazio **

Valle d’Aosta, Trentino A.A.,

Friuli V.G., Sicilia, Sardegna

 

28 settembre 2001

Abruzzo

1 ottobre 2001

 

** N.B. In queste regioni l’apertura del bando è limitata alle PMI; il termine di presentazione delle domande per le grandi imprese decorrerà successivamente.

 

Investimenti agevolabili – Gli investimenti agevolabili sono quelli relativi ai macchinari e agli impianti (questi ultimi intesi come attrezzature interne); per le sole PMI sono inoltre agevolabili, con determinati limiti, gli acquisti di programmi informatici, nonché i costi per l’acquisizione del marchio di qualità ecologica e della certificazione di qualità; gli investimenti devono essere effettuati nell’ambito di un processo di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione dello stabilimento, oltre ovviamente al caso di creazione di nuovi stabilimenti; sono comunque esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro; sono inoltre esclusi i macchinari e gli impianti di tipica pertinenza degli immobili (es. impianti di condizionamento, di illuminazione, ecc.); ai fini della presentazione della domanda di agevolazione gli investimenti vengono distinti in investimenti fissi, intendendo per tali quelli utilizzabili da un’unica unità locale dell’impresa beneficiaria, ed investimenti mobili, intendendo per tali quelli per i quali non è previsto l’impianto e l’utilizzo esclusivo in una sola unità locale dell’impresa.

 

Presentazione delle domande – Le domande devono essere presentate agli sportelli abilitati della Banca di Roma, tramite gli appositi modelli rilasciati dalle banche; le imprese interessate, successivamente all’ordinazione dei beni oggetto dell’agevolazio-

ne (ovvero successivamente alla stipula dei contratti nel caso di acquisti in leasing), devono presentare una prima domanda per la prenotazione delle risorse; la domanda definitiva di fruizione delle agevolazioni può essere effettuata solo previa conferma da parte della regione circa la capienza delle risorse; alla domanda definitiva deve essere allegata la certificazione antimafia di cui al DPR n.252/98; condizione per l’ottenimento del beneficio è il completamento dell’investimento proposto entro un termine massimo di 30 mesi.

 

Fruizione delle agevolazioni – L’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta compensandolo con le imposte e i tributi che affluiscono sul conto fiscale, comprese quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta; la compensazione non potrà avvenire tramite il modello di versamento unico F24, ma dovrà essere operata presso il concessionario della riscossione.

 

Si fa riserva di fornire l’aggiornamento delle regioni che procederanno all’apertura dei bandi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.110/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 197 del 25-8-2001 - Suppl. Ordinario n.219 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 2001

Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETA

Articolo 1

       I  criteri  e  le  modalita'  secondo  le  quali  sono concesse le

    agevolazioni    in    forma   automatica   rispettivamente   previste

    dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,

    con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341  nonche'

    dall'articolo  8,  comma  2,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono

    riportati nell'allegato A al presente decreto.

Articolo 2

       I termini per la presentazione delle domande per gli interventi di

    cui all'articolo 1, per investimenti nelle regioni a statuto speciale

    e  nelle  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano, rientranti nella

    competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e

    dell'artigianato,  saranno  determinati unitamente alla comunicazione

    con  la  quale si provvedera' alla divulgazione delle decisioni della

    Commissione  Europea in ordine alle rettifiche delle aree di cui alle

    premesse.

       Il  presente  decreto verra' trasmesso alla Corte dei Conti per la

    registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

    italiana.

   

    Roma, 30 maggio 2001

                                                       Il Ministro: LETTA

   

       Registrato alla corte dei conti l'11 luglio 2001-08-25

       Registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 307

ALLEGATO A

       CRITERI  E  MODALITA'  PER  LE  "AGEVOLAZIONI AUTOMATICHE" - LEGGE

    341/95 E 266/97

          Premesse

          L'articolo   1  del  decreto  legge  23  giugno  1995  n.  244,

       convertito  dalla  legge  8  agosto  1995 n. 341, con i successivi

       adeguamenti di cui all'articolo 8 - comma 1 - della legge 7 agosto

       1997,  n.  266,  ha disposto "agevolazioni in forma automatica" in

       favore  delle  imprese operanti nelle aree depresse del territorio

       nazionale,  individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 16, della

       legge 22 dicembre 1999, n. 488.

          Il  comma 2 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.266 ha

       esteso la concessione delle agevolazioni in forma automatica della

       legge  341/95  alle piccole e medie imprese dell'intero territorio

       nazionale.

          Le  principali  modalita' di applicazione delle due norme hanno

       fatto rispettivamente riferimento alla delibera del CIPE n. 259/97

       del  18  dicembre  1997  ed  al  regolamento  di cui al decreto 28

       ottobre  1998,  n.  446  rispettivamente pubblicati nella Gazzetta

       Ufficiale  Serie  generale  n.  68  del  23/3/1998  e  n.  299 del

       23/12/1998.

          Relativamente  alla  legge  341/95, con la delibera del CIPE n.

       16/2000  del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

       Serie  generale n. 104 del 6 maggio 2000, sono state uniformate le

       disposizioni  relative  ai  soggetti beneficiari a quelli previsti

       dalla   legge   488/92   nonche'   sono   state  rilasciate  delle

       precisazioni sulle voci di spesa ammissibili.

          A  seguito delle procedure di notifica alla Commissione europea

       degli  strumenti di intervento in parola, in data 28 marzo 2001 si

       e'    registrato    il   parere   favorevole   della   Commissione

       condizionatamente   ad   una  serie  di  indicazioni  che  rendono

       compatibili  gli  "incentivi automatici" con il quadro comunitario

       autorizzato.

          Pertanto,  con  il  presente documento si intendono riepilogare

       gli aspetti che accomunano le normative sopra richiamate e fornire

       le  indicazioni  aggiornate  per l'applicazione degli strumenti di

       intervento.

          1.  Aree  di  applicazione,  soggetti  beneficiari e settori di

       attivita'

          Lo strumento 341/95, che si inquadra nella logica degli aiuti a

       finalita'  regionale,  trova applicazione nelle aree depresse: con

       modalita'    differenziate   secondo   la   localizzazione   degli

       investimenti  e  la  dimensione  dell'impresa, sono interessate le

       aree  previste  dalla  mappa  degli  aiuti  a  finalita' regionale

       (periodo  2000  -  2006),  e  riguardano  quelle individuate dalla

       Commissione   delle   Comunita'   europee  come  ammissibili  agli

       interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse,

       ai  sensi  dell'articolo  6  del regolamento (CE) n. 1260/1999 del

       Consiglio  del  21  giugno  1999, al sostegno transitorio a titolo

       degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia' obiettivo 5b)

       e  quelle  rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c

       del  Trattato,  nonche', ferme restando le limitazioni di cui alla

       normativa  comunitaria  in  materia  di aiuti di Stato, la regione

       Abruzzo  (articolo  27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n.

       488).

          Lo strumento 266/97, inquadrabile nella logica degli aiuti alle

       PMI, trova applicazione nell'intero territorio nazionale, operando

       con  i  massimali  di  intervento previsti dalla vigente normativa

       comunitaria  delle  PMI  nelle  aree  non assistite del territorio

       nazionale e gli stessi massimali della 341/95 nelle aree depresse.

          1.1 I soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei settori

       delle  attivita'  estrattive,  manifatturiere,  della produzione e

       distribuzione  di  energia elettrica, vapore ed acqua calda, delle

       costruzioni   di   cui   alle   sezioni   C,   D,  E  ed  F  della

       "classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 1991", nonche'

       le  imprese  delle telecomunicazioni e delle attivita' dei servizi

       potenzialmente  diretti  ad  influire positivamente sullo sviluppo

       delle   predette   attivita'   produttive,   secondo  le  medesime

       limitazioni  previste  per  l'accesso  alle  agevolazioni  di  cui

       all'art.1,  comma  2,  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,

       convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (vedi allegato 1).

       Gli  investimenti oggetto di intervento debbono essere finalizzati

       all'avvio  ovvero  alla  prosecuzione  di attivita' ricomprese tra

       quelle dei settori agevolabili.

          1.2   Nell'allegato   n.  2  sono  riportati  i  divieti  e  le

       limitazioni  derivanti dall'Unione europea riguardanti il sostegno

       a  taluni  settori  delle  attivita'  industriali ed applicabili a

       tutti  gli  strumenti  di  aiuto  per  investimenti:  le richieste

       provenienti  dalle  imprese  che intendano effettuare investimenti

       nell'ambito  di detti settori, ovvero che operano nei comparti ivi

       indicati,  sono  ammesse  alle  agevolazioni  a condizione che gli

       investimenti   oggetto   degli  interventi  rientrino  tra  quelli

       ammissibili ovvero, per i casi soggetti a notifica preventiva alla

       Commissione   UE,  subordinatamente  all'acquisizione  del  parere

       favorevole di quest'ultima. In particolare, rimangono valide tutte

       le  limitazioni ed esclusioni definite nell'ambito della normativa

       di  cui  alla  legge  488/92 per i settori limitati e esclusi, ivi

       comprese  quelle  relative al settore agro-alimentare, fatta salva

       l'esistenza  di  piani  regionali  di sviluppo rurale, autorizzati

       dalla  Commissione Europea, a fronte dei quali sara' verificata la

       compatibilita'   delle   singole   iniziative  da  ammettere  agli

       interventi di cui alla presente normativa.

          1.3 Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, i

       parametri  da  utilizzare  sono riportati nell'allegato 3, tenendo

       presente  che  debbono  essere valutati in base ai criteri in esso

       pure   indicati.   Allo   stesso   scopo,  per  le  imprese  delle

       Telecomunicazioni  si  applicano i parametri relativi alle imprese

       di servizi.

          1.4   Non   possono   accedere  alle  agevolazioni  le  imprese

       sottoposte  a procedure concorsuali, nonche' quelle che si trovano

       nelle condizioni di difficolta' ai sensi della Comunicazione della

       commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:

          -  le  societa'  a  responsabilita'  limitata  qualora  abbiano

       perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e la perdita di

       piu'  di  un  quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici

       mesi ;

          -  le  societa'  a  responsabilita'  illimitata qualora abbiano

       perduto  piu'  della  meta'  dei  fondi propri, quali indicati nei

       libri  della  societa'  ,  e  la  perdita di piu' di un quarto sia

       intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

          -   per  qualsiasi  forma  di  societa'  qualora  ricorrano  le

       condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.

          Sono  altresi'  escluse  dai benefici le societa' in stato di

       liquidazione volontaria.

          2. Iniziative e spese ammissibili

          2.1.  Le  iniziative  ammissibili alle agevolazioni sono quelle

       relative alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento,

       all'ammodernamento,  alla  ristrutturazione,  alla  riconversione,

       alla   riattivazione   ed  alla  delocalizzazione  degli  impianti

       produttivi.  Gli  investimenti  oggetto  di  tali  iniziative sono

       quelli  utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.

       Gli investimenti si distinguono in:

          * investimenti fissi;

          * investimenti mobili.

          Devono  intendersi  "fissi"  gli  investimenti  per  i quali la

       collocazione  e  l'utilizzo  esclusivo riguardano un'unita' locale

       dell'impresa beneficiaria; devono intendersi "mobili" quelli per i

       quali  non siano previsti l'impianto e l'utilizzo esclusivo in una

       unita' locale dell'impresa beneficiaria.

          In analogia a quanto anche previsto dalla normativa di cui alla

       legge  488/92,  gli  investimenti  "mobili"  sono ammissibili alle

       agevolazioni condizionatamente all'esclusivo utilizzo degli stessi

       nelle  aree  ammissibili di un'unica regione. Per gli investimenti

       "mobili"  l'importo delle agevolazioni e' determinato in relazione

       alla  dimensione  dell'impresa,  sulla  base  dell'aliquota minima

       prevista per le aree ammissibili della regione medesima.

          Sono  comunque  esclusi  dalle agevolazioni i veicoli abilitati

       alla  circolazione stradale, nonche' i mezzi di trasporto iscritti

       al pubblico registro.

          2.2.  Le  spese  ammissibili  per  le  suddette iniziative sono

       quelle sostenute per l'acquisizione di:

          a) macchinari ed impianti;

          b)     attrezzature di controllo della produzione;

          c)     unita' e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

          d)     programmi  per  elaboratore  e  servizi  di  consulenza  per

       l'informatica e le telecomunicazioni;

          e1)    servizi  finalizzati all'adesione di un sistema di gestione

       ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio

       di qualita' ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);

          e2)    servizi   finalizzati   all'acquisizione   del  sistema  di

       qualificazione  del  processo  produttivo dell'impresa, secondo le

       normative UNI EN ISO 9000;

          f)     opere  murarie  di  installazione  dei  macchinari  e  degli

       impianti,   oneri   per   l'imballaggio,  trasporto,  montaggio  e

       collaudo,  oneri doganali, materiale di consumo e gli accessori di

       prima dotazione.

          2.3. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto

       2.2 devono possedere il requisito della "nuova fabbricazione".

          2.4.  Non  sono  ammessi alle agevolazioni gli investimenti che

       riguardano  aspetti legati alla gestione corrente ovvero alla mera

       sostituzione  di  beni  gia'  detenuti  dall'impresa  per  le  sue

       finalita'   produttive;   le   spese   sono  ammissibili  solo  se

       determinano  un  cambiamento  fondamentale del prodotto ovvero del

       processo di produzione.

          2.5. Gli investimenti di cui alla lettera d) del punto 2.2 sono

       considerati  ammissibili  solo  se  effettuati  da piccole e medie

       imprese e se forniti, sulla base di appositi dettagliati contratti

       nei  quali  risulti  la  finalizzazione  delle  acquisizioni  alle

       attivita'   agevolate   del  committente,  dai  seguenti  soggetti

       indicati nella delibera CIPE del 18.12.1997:

          a)  imprese  o societa', anche sotto forma cooperativa iscritte

       al registro delle imprese;

          b) enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica;

          c)  professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente

       riconosciuto.

          Gli  investimenti  costituiti  dall'acquisto  di  pacchetti  di

       programmi  per  elaboratore  immessi  in  commercio  in copie "per

       tiratura"   per   i  quali  cioe'  non  vengono  fornite  apposite

       specifiche  di  rispondenza  tecnica  sulla  base  delle  quali il

       prodotto viene realizzato od adeguato, possono essere riconosciuti

       a  fronte  di  ordini  e conferme d'ordine ovvero contratti con le

       stesse  formalita'  dei  beni  di cui alle lettere a), b) e c) del

       punto 2.2.

          Le  spese  relative  all'acquisizione  di servizi di consulenza

       [lettera  d),  e1),  e2)  del  punto  2.2]  non  sono riconosciute

       ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico e se sono

       iscritte  nell'attivo  dello  stato  patrimoniale come immobilizzi

       immateriali.

          2.6.  Gli investimenti di cui alle lettere e1) ed e2) del punto

       2.2  sono  considerati ammissibili solo se effettuati da piccole e

       medie   imprese   e  sono  riconosciuti,  anche  indipendentemente

       dall'effettuazione  di  altri investimenti produttivi. L'ammontare

       di  tali  investimenti  ritenuto  ammissibile ai benefici non puo'

       superare il 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attivita'

       produttive  dell'impresa  richiedente  (intendendosi per fatturato

       utile,  quello  corrispondente  alla  voce  A1 del Conto Economico

       relativo  all'ultimo  bilancio chiuso e approvato, redatto secondo

       le vigenti norme del codice civile); l'agevolazione corrispondente

       a  tali  investimenti, calcolata come indicato al successivo punto

       3.1, non puo' in ogni caso superare i seguenti massimali:

          * 200 milioni di lire per la registrazione EMAS, per il marchio

       ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;

          * 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard

       ISO 14001;

          * 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard

       UNI EN ISO 9000.

          Per  il  riconoscimento  di  tali prestazioni e' necessario che

       esse  vengano  effettuate  sulla base di dettagliati contratti dai

       quali  deve  risultare  la  natura  delle  prestazioni  e  la loro

       relazione   con  le  iniziative  di  miglioramento  ambientale  di

       prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria. E'

       fatto obbligo all'impresa beneficiaria di trattenere ed esibire in

       caso  di  richiesta da parte dell'Amministrazione competente o del

       Gestore concessionario le certificazioni effettivamente rilasciate

       e   sussistenti   all'atto  della  richiesta  di  fruizione  delle

       agevolazioni.

          2.7. Gli investimenti di cui alla lettera f) del punto 2.2 sono

       considerati  ammissibili  nel  limite  massimo  del  10% del costo

       complessivo  del  singolo macchinario o impianto (voce di spesa a)

       cui  si  riferiscono. La pertinenza di tali spese ai macchinari ed

       agli   impianti  agevolati  deve  esplicitamente  risultare  dalla

       fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione

       ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la

       messa in marcia del macchinario od impianto.

          Si  precisa  che  gli  accessori, ivi compresi gli stampi, sono

       ammissibili  nella  loro situazione di prima dotazione se coesiste

       nella  stessa  dichiarazione-domanda  il  relativo  macchinario  -

       impianto cui si riferiscono.

          2.8.  Sono  esclusi  dalle  agevolazioni  i  macchinari  e  gli

       impianti  di  tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di

       ventilazione  ed areazione, di riscaldamento e di condizionamento,

       di  illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e

       dei  fluidi  tecnici  nonche' degli impianti di sorveglianza fatto

       salvo  il  caso  per  quelle  realizzazioni  la cui necessita' sia

       giustificata  dalla  specificita'  del  processo produttivo per il

       quale  gli investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non

       aventi   autonoma  funzionalita',  finalizzata  alla  modifica  di

       macchinari   esistenti,   e'  ammissibile  a  condizione  che  gli

       interventi attuati determinino un incremento netto della capacita'

       produttiva  degli  impianti/macchinari  stessi,  ovvero  che dette

       parti  siano  classificabili tra quelle di cui alla lettera b) del

       punto 2.2.

          2.9.  Le  spese  sono ammissibili al netto delle imposte, delle

       spese  notarili,  degli  interessi  passivi ed oneri accessori non

       compresi tra quelli di cui alla lettera f) del punto 2.2.

          2.10.    Non    e'    ammesso   a   riconoscimento,   ai   fini

       dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

          2.11. I beni possono essere acquisiti:

          * mediante acquisto diretto;

          *  ai  sensi  dell'art.  1523  del  codice  civile (vendita con

       riserva di proprieta);

          *  ai  sensi  della  legge  28  novembre  1965,  n. 1329 (legge

       Sabatini  -  operazioni  di  sconto,  effettuate  da  istituto  di

       credito,    di    effetti    cambiari   derivanti   esclusivamente

       dall'acquisto  di  nuove  macchine destinate al ciclo produttivo),

       nella  forma  del  "pro-soluto",  purche'  non vi sia richiesta di

       contributi in conto interessi;

          * tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.

          2.12.  Per  le  iniziative  da  realizzare con il sistema della

       locazione finanziaria non sono ammesse spese relative all'acquisto

       da  parte  della  societa'  di leasing di beni che fossero gia' di

       proprieta'  dell'impresa  beneficiaria delle agevolazioni all'atto

       della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

          2.13.   Non  possono  formare  oggetto  di  agevolazione  costi

       relativi    ai   beni   e   servizi   autofatturati   dall'impresa

       beneficiaria.

          2.14.  E'  fatto  obbligo all'impresa di non alienare, cedere o

       distrarre  per  il  periodo  di  cinque  anni,  dalla  data  della

       dichiarazione  per  la  fruizione,  gli  investimenti  , "fissi" e

       "mobili"   ai   sensi   del   precedente  punto  2.1,  oggetto  di

       agevolazione.  Relativamente  agli  investimenti  "fissi",  tenuto

       conto   dei  vincoli  di  cui  sopra,  l'impresa  puo'  provvedere

       all'installazione  od  all'utilizzazione  dei  medesimi  in  altra

       unita'  locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che

       detta  unita' produttiva sia collocata in area con identico o piu'

       favorevole  trattamento  agevolativo  e che ne sia data preventiva

       comunicazione,  con  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, al

       Gestore  concessionario.  Qualora  nei  successivi  30  giorni dal

       ricevimento  di  detta  comunicazione,  all'impresa non pervengano

       indicazioni contrarie, si intende accordato l'assenso alla diversa

       localizzazione  del  bene  agevolato.  La  condizione  relativa al

       trattamento  agevolativo  delle  aree  deve  sussistere al momento

       della  dichiarazione-domanda  di  prenotazione.  Nel  caso  in cui

       l'unita'  produttiva  interessata alla variazione sia collocata in

       area   con   miglior  trattamento  agevolativo,  l'Amministrazione

       competente  non  da'  luogo alla rideterminazione in aumento delle

       agevolazioni concesse.

          2.15.   I   beni   agevolati  non  possono  essere  oggetto  di

       nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o

       comunitarie  o  comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

       Pertanto,  in  presenza  di atti concessivi di altre agevolazioni,

       non  risulta possibile presentare la domanda di prenotazione delle

       risorse ai sensi della legge 341/95 e 266/97 per i medesimi beni.

          2.16. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti

       dichiarati   sussistenti   alla   data   di  sottoscrizione  della

       dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non

       potra'   risultare  antecedente  di  oltre  30  giorni  quella  di

       spedizione o di consegna, a pena di decadenza.

          3. Misura dell'agevolazione

          3.1.  Fermo restando quanto previsto al punto 2.1 relativamente

       agli   investimenti   mobili,   la   misura  dell'agevolazione  e'

       determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in funzione

       delle  dimensioni dell'impresa richiedente nonche' dell'ubicazione

       dell'unita'   locale   in  cui  e'  effettuata  l'installazione  e

       l'utilizzazione  dei  beni  oggetto  dell'agevolazione, secondo le

       seguenti misure percentuali:

   

       TABELLA  1: Legge n. 341/95 e successive modifiche di cui al comma

       1 dell'articolo 8 della legge n. 266/97

   

    =====================================================================

              Aree          |Grandi imprese|Medie imprese|Piccole imprese

    =====================================================================

    87.3.a) Calabria        |     50%      |     65%     |      65%

    ---------------------------------------------------------------------

    87.3.a)                 |     35%      |     50%     |      50%

    ---------------------------------------------------------------------

    87.3.c) Abruzzo e Molise|     20%      |     30%     |      30%

    ---------------------------------------------------------------------

    87.3.c)                 |      8%      |     14%     |      18%

    ---------------------------------------------------------------------

    Ob. 2 - "phasing out" - |              |             |

    non 87.3.c)             |      -       |    7,5%     |      15%

   

       TABELLA 2: Legge n. 266/97 - comma 2 dell'articolo 8

   

    =====================================================================

                    Aree                 |Medie imprese |Piccole imprese

    =====================================================================

    87.3.a) Calabria                     |     65%      |      65%

    87.3.a)                              |     50%      |      50%

    87.3.c) Abruzzo e Molise             |     30%      |      30%

    87.3.c)                              |     14%      |      18%

    Ob. 2 - "phasing out" - non 87.3.c)  |     7,5%     |      15%

    Altre aree del territorio nazionale  |     7,5%     |      15%

 

          L'acquisizione dei servizi di cui alle lettere d), e1), e2) del

       comma  2.2,  e'  agevolata  secondo le misure percentuali indicate

       nella  precedente  tabella  2, riferita al comma 2 dell'articolo 8

       della  legge  n. 266/97, e comunque non oltre i relativi massimali

       indicati al punto 2.6.

          Inoltre,  in  rispetto degli orientamenti comunitari in materia

       degli  aiuti  di  Stato  per il settore agricolo, per quest'ultimo

       settore, gli aiuti concedibili per servizi di cui alle lettere d),

       e1),  e2)  del  comma 2.2 non possono comunque superare l'aliquota

       massima del 50%.

          3.2.  Nell'arco di 12 mesi dalla prima dichiarazione-domanda di

       prenotazione  delle  risorse,  per  ciascuna  unita'  locale,  gli

       investimenti  "fissi"  ai sensi del punto 2.1, considerati ai fini

       del  calcolo  dell'agevolazione,  non  possono  superare il limite

       massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di investimenti "mobili",

       il   predetto  limite  di  cumulo  e'  riferito  al  totale  degli

       investimenti di tale natura nell'ambito del territorio di un'unica

       regione.

          4. Modalita' e procedure per la prenotazione delle agevolazioni

          4.1. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse

       (allegato 4 per investimenti "fissi" e 5 per "mobili") deve essere

       presentata  successivamente  alla  stipula dei contratti, che, nel

       caso  delle  acquisizioni  dirette possono prendere anche forma di

       ordine  e relativa conferma d'ordine; i contratti (ovvero ordini e

       conferme  d'ordine)  devono  risultare  non antecedenti di oltre 6

       mesi  alla  data  di  presentazione della dichiarazione-domanda di

       prenotazione e, comunque, non antecedenti al 29 marzo 2001, giorno

       successivo  a  quello di autorizzazione da parte della Commissione

       europea  del regime d'aiuto. Con riferimento alle diverse forme di

       acquisizione  indicate al punto 2.11, i contratti o in alternativa

       gli  ordini/conferme  d'ordine  devono  essere condizionati, anche

       attraverso  idonea  alternativa  documentazione, al positivo esito

       della dichiarazione-domanda di prenotazione. Indipendentemente dal

       momento   del   contratto,   non   possono   essere  ammessi  alle

       agevolazioni  quei  beni/servizi  che,  a  qualsiasi titolo, siano

       stati  anche  parzialmente  realizzati o parzialmente acquistati e

       comunque  gia'  posseduti  in  data  antecedente  ai termini sopra

       richiamati.   In  sede  di  domanda  di  fruizione  e'  consentito

       all'impresa  di  richiedere  le  agevolazioni  tenuto  conto delle

       intervenute  modifiche  delle modalita' di acquisto. In tali casi,

       al  fine  di  consentire  la  verifica del possesso dei requisiti,

       unitamente  alla  documentazione  comprovante l'acquisto dei beni,

       deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle modalita'

       di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione.

          4.2. Il Gestore concessionario rendera' disponibili, attraverso

       appositi  canali  distributivi  (ivi  inclusa la rete internet), i

       moduli  prestampati  che  permetteranno la piu' veloce ed organica

       trattazione dei dati, anche attraverso la raccolta degli stessi su

       supporto informatico.

          4.3.  Gli  "investimenti  mobili", a pena di esclusione, devono

       essere  oggetto  di specifica istanza di agevolazioni, separata da

       quella  concernente gli eventuali altri investimenti da utilizzare

       stabilmente   in  un'unica  sede  operativa  dell'impresa.  A  tal

       riguardo,  deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica di

       cui  all'allegato n. 5. Con la domanda di prenotazione e fruizione

       delle   agevolazioni,  l'impresa  sottoscrive,  tra  l'altro,  uno

       specifico  impegno  a  tenere costantemente aggiornato un registro

       dal quale risulti l'effettiva localizzazione dei beni mobili per i

       quali e' previsto l'intervento.

          4.4. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse

       deve essere sottoscritta, nelle forme di dichiarazione sostitutiva

       di   atto   di   notorieta',  dal  legale  rappresentante,  ovvero

       procuratore  speciale,  dell'impresa e dal Presidente del Collegio

       Sindacale  o,  in  mancanza del Collegio Sindacale, da un revisore

       contabile   iscritto   al   relativo  registro.  Essa,  riportando

       sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione

       e    classificazione    del   beneficiario,   dell'unita'   locale

       interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e

       delle  eventuali  altre  agevolazioni  richieste,  ma  non  ancora

       concesse, per i medesimi beni, attesta il possesso dei requisiti e

       della    sussistenza   delle   condizioni   per   l'accesso   alle

       agevolazioni,    impegnando    i   soggetti   relativamente   alle

       responsabilita' civili e penali conseguenti ( Art. 38 D.P.R. n.445

       del 28/12/2000 ).

          4.5. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse

       su "investimenti fissi" deve:

          a) essere riferita ad una sola unita' locale;

          b) essere inoltrata agli uffici del Gestore Concessionario:

          *   mediante   consegna  diretta,  nel  qual  caso  il  Gestore

       rilascera' ricevuta contenente la data di ricezione;

          ovvero

          * per raccomandata con avviso di ricevimento;

          c)  essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al

       giorno di spedizione o di consegna.

          4.6. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse

       su  "investimenti mobili" oltre ad osservare le prescrizioni delle

       lettere  b)  e c) di cui sopra deve essere riferita ad impresa che

       abbia,  alla  data  della domanda di prenotazione, almeno una sede

       operativa nelle aree del territorio regionale interessato.

          4.7.  Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,

       previa  verifica  da  parte  del Gestore della regolarita' formale

       della  stessa  e della disponibilita' delle risorse, e' effettuata

       la   prenotazione   delle  agevolazioni,  sulla  base  dell'ordine

       cronologico  di  arrivo, della quale e' data comunicazione scritta

       all'impresa interessata.

          4.8.  Per  quanto  riguarda le dichiarazioni-domanda presentate

       per  le  unita'  locali nelle quali l'attivita' esercitata rientra

       tra  quelle  elencate  nell'allegato  n.  2,  e  che devono essere

       notificate  alla Commissione europea, si provvede ad effettuare la

       prenotazione  con  riserva. Tale riserva e' sciolta solo a seguito

       delle   determinazioni   favorevoli   adottate   in  merito  dalla

       Commissione medesima.

          4.9.  Le  imprese  operanti  in  settori soggetti a particolari

       limitazioni  e  divieti derivanti dagli orientamenti comunitari in

       materia  di  aiuti  di  stato sono ammesse alla prenotazione delle

       risorse    condizionatamente    alla   positiva   valutazione   di

       ammissibilita'  per  la  quale,  con  la  domanda,  si obbligano a

       fornire tutti gli elementi ritenuti necessari. In particolare, per

       il   settore   della  trasformazione  dei  prodotti  agricoli,  la

       prenotazione  e' disposta condizionatamente alla valutazione della

       provata  redditivita'  delle  imprese richiedenti sulla base di un

       esame  delle  loro prospettive, attraverso l'analisi del bilancio,

       per  le  societa'  di  capitali,  ovvero  della  dichiarazione dei

       redditi,  per  i  restanti  soggetti,  relativi  agli  ultimi  due

       esercizi   nonche'   del  conto  economico  previsionale  relativo

       all'esercizio  successivo  a  quello previsto di ultimazione degli

       investimenti per cui sono richieste le agevolazioni Solo a seguito

       di   tale   positivo   esito   la  condizione  sospensiva  per  la

       prenotazione   delle   risorse  sara'  sciolta.  Tale  valutazione

       inoltre,  prende  in  esame  gli  aspetti  legati  al possesso dei

       requisiti  minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli

       animali.

          4.10.  Possono essere presentate piu' dichiarazione-domanda per

       la  stessa unita' locale purche' per investimenti diversi. Ai fini

       delle  limitazioni  per  cumulo,  e'  verificato l'ammontare degli

       investimenti ammessi a prenotazione nei 12 mesi precedenti la data

       di presentazione di ogni dichiarazione-domanda.

          4.11.  Sono  motivi  di  esclusione  dalla  prenotazione  delle

       agevolazioni:

          a)  l'incompletezza  della  dichiarazione-domanda relativamente

       agli  elementi  di  cui  agli  allegati  4  ovvero  5 nonche' alle

       dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  prescritti  e  degli

       impegni  conseguenti  ovvero  la  non  conformita'  degli elementi

       risultanti dalla dichiarazione-domanda;

          b)  l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita

       dal Gestore;

          c)  la  spedizione  o  la  consegna della dichiarazione-domanda

       oltre 30 giorni dopo la sua sottoscrizione.

          5. Modalita' e procedure per la fruizione delle agevolazioni

          5.1.  Nel  limite  massimo  di  30 mesi dalla data di ricezione

       della  dichiarazione-domanda  di  prenotazione,  gli  investimenti

       devono essere totalmente realizzati (ad esempio: data di ricezione

       10   maggio   2002,   data   ultima  per  il  completamento  degli

       investimenti  10  novembre  2004). In base alla natura dei beni ed

       alla modalita' di acquisizione, si considerano realizzati:

          a)   beni   materiali:   quando  sono  interamente  consegnati,

       installati, fatturati e pagati;

          b)  beni  immateriali,  servizi,  consulenza  e certificazioni:

       quando  siano  "consegnati"  -  condizione  che  deve risultare da

       apposito  verbale  di consegna riferito al contratto - fatturati e

       pagati.   Il   verbale   di   consegna  deve  fare  riferimento  a

       documentazione  tecnica  sufficiente  a comprovare la natura delle

       prestazioni,  l'inerenza  con  l'attivita'  esercitata  ed il loro

       sviluppo.  Sono  esentati dal verbale di consegna i soli programmi

       per  elaboratore  "per  tiratura". Le certificazioni devono essere

       rilasciate   e   sussistenti  alla  data  di  presentazione  della

       dichiarazione-domanda di fruizione.

          Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

          1)  nel  caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai

       sensi  dell'art.  1523 del codice civile, il pagamento deve essere

       completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA;

          2)  nel  caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria,

       e'  sufficiente  che l'ammontare dei canoni pagati nei 30 mesi sia

       non inferiore:

          I. all'agevolazione effettivamente spettante;

          II.  al  30  per  cento  del  costo  dei beni, risultante dalle

       fatture   quietanzate   intestate   alle   societa'  di  locazione

       finanziaria: ai fini del calcolo, e' assunto il valore complessivo

       del canone, al netto dell'IVA;

          3) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla legge

       28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), e' sufficiente che:

          I.  siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a

       copertura totale delle fornitura;

          II.  il  fornitore  si sia dichiarato soddisfatto del pagamento

       effettuato per il tramite dell'istituto di credito;

          III.  siano  stati  pagati  effetti  dall'acquirente  in misura

       almeno  pari  al  30 per cento del costo dei beni ed in misura non

       inferiore all'agevolazione effettivamente spettante.

          Per  la quantificazione in lire italiane dei pagamenti relativi

       all'acquisto   di   beni   in   valuta  estera,  si  considera  il

       controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e piu' precisamente:

          *  per  i  beni  provenienti  dai Paesi extracomunitari, quello

       riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";

          * per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante

       dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del

       bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del

       decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93.

          Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

          5.2.  In  sede  di presentazione della dichiarazione-domanda di

       fruizione  il  soggetto beneficiario deve indicare la modalita' di

       acquisizione  dei  beni/servizi  fermo  restando  l'obbligo per il

       richiedente di rispettare le modalita' e procedure di cui al punto

       5.1.

          5.3.  Per  garantire  che  gli  investimenti  ammissibili siano

       economicamente  redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del

       beneficiario  destinato  al  loro finanziamento deve corrispondere

       almeno  al  25%, esente da qualsiasi aiuto, come definito al punto

       4.2  degli  Orientamenti  in materia di aiuti di Stato a finalita'

       regionale  (98/C  74/06) pubblicati nella GUCE n. C74 del 10 marzo

       1998.

          5.4.  La  dichiarazione-domanda  per  la fruizione, deve essere

       presentata in un'unica soluzione, deve essere inoltrata al Gestore

       concessionario,  secondo  le  medesime modalita' indicate al punto

       4.5  e  4.6,  non  anteriormente  alla  comunicazione  di avvenuta

       prenotazione  delle  risorse  e, comunque, entro 2 mesi dalla data

       fissata per l'ultimazione degli investimenti.

          5.5.  La dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta

       e  sottoscritta,  con  modalita'  del  tutto  analoghe a quelle di

       prenotazione,    secondo    gli   schemi   obbligatori   riportati

       rispettivamente  negli  allegati  4  e  5.  Anche  per  la fase di

       fruizione, il Gestore concessionario rendera' disponibili i moduli

       per   consentire   una   agevole   e   spedita  trattazione  delle

       informazioni.

          5.6.   Alla  dichiarazione-domanda  di  fruizione  deve  essere

       allegata  la  documentazione riportata nell'allegato 6, che verra'

       esaminata,  successivamente  alla liquidazione della agevolazione,

       al  fine di verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati

       dall'impresa.

          5.7.  Previa  verifica  del  Gestore  concessionario,  circa la

       regolarita'     formale     e     della    compatibilita'    della

       dichiarazione-domanda  di fruizione con quanto dichiarato all'atto

       della  prenotazione, tenuto conto della certificazione "antimafia"

       (per  la  quale nel seguito si forniscono dettagliate istruzioni),

       e'  disposta la liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione

       nel  limite  delle  risorse  prenotate.  Eventuali  variazioni  in

       aumento  del  costo  complessivo  dei  beni  per  i quali e' stata

       prenotata  l'agevolazione  sono  considerate prive di efficacia ai

       fini  della liquidazione, che verra' comunque commisurata al costo

       effettivo dell'investimento qualora variato in diminuzione.

          5.8.  La comunicazione relativa all'emissione del provvedimento

       di  liquidazione  all'impresa  beneficiaria  viene  effettuata nei

       tempi  piu'  rapidi  possibili,  entro  30  giorni dalla ricezione

       dell'istanza,  fatti  salvi  i  casi  in  cui occorre acquisire la

       documentazione antimafia o l'approvazione dell'intervento da parte

       della   Commissione   europea.  In  tali  casi  si  provvede  alla

       comunicazione dell'accoglimento condizionato.

          5.9.   La   comunicazione,   che  reca  i  dati  identificativi

       dell'impresa  beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione

       liquidata,  e'  corredata di un modulo in duplice esemplare per la

       registrazione,   a   cura   del  concessionario  del  servizio  di

       riscossione  dei  tributi,  dell'importo dell'agevolazione fruita.

       L'impresa,  quindi,  utilizzera'  la suddetta comunicazione per il

       pagamento,  presso il concessionario competente per territorio del

       servizio  di riscossione dei tributi, delle imposte ed altri oneri

       in   compensazione   attraverso   il  modello  F24.  Nei  casi  di

       comunicazione   condizionata,  il  predetto  modulo  e'  trasmesso

       soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.

          5.10.  L'agevolazione  puo'  essere  utilizzata  in  una o piu'

       soluzioni,  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo alla

       ricezione  della citata comunicazione, entro il termine massimo di

       cinque   anni   dalla  data  di  ricezione  del  provvedimento  di

       liquidazione   dell'agevolazione  stessa.  Qualora  l'impresa  sia

       titolare  di  piu' provvedimenti di liquidazione, e' fatto obbligo

       alla  stessa  di  procedere  alla fruizione secondo il loro ordine

       cronologico.

          5.11.  Gli  investimenti  oggetto  della  domanda  di fruizione

       devono  essere  quelli  indicati  nella  dichiarazione-domanda  di

       prenotazione  o  essere  funzionalmente  equivalenti  agli stessi.

       L'equivalenza    funzionale    dovra'   essere   attestata   nella

       dichiarazione-domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere

       anche  allegata  una perizia giurata, rilasciata da professionista

       competente  nella  materia,  iscritto  in  un  albo  professionale

       legalmente  riconosciuto  ed  esterno  alla  struttura  aziendale,

       contenente  le  indicazioni  minime  di  cui  all'allegato  7,  in

       mancanza   delle  quali  non  potranno  essere  agevolati  i  beni

       sostituiti.

          5.12.  Sull'originale  di  ogni  fattura, sia di acconto che di

       saldo,  riguardante  beni  per i quali e' stata chiesta e ottenuta

       l'agevolazione,  deve  essere riportata, con scrittura indelebile,

       anche  mediante  l'utilizzo  di  un  apposito timbro, la dicitura:

       "Bene  acquistato  con  il  concorso  delle  provvidenze  previste

       dall'art. 1 legge 341/1995 ovvero art. 8 comma 2 legge 266/1997.".

       Ogni  fattura  che,  a  seguito  di  controlli  e verifiche, venga

       trovata  sprovvista di tale dicitura, non sara' considerata valida

       e determinera' la revoca della corrispondente agevolazione.

          5.13.      Certificazione     Antimafia:     la     concessione

       dell'agevolazione  e' disposta con l'adozione del provvedimento di

       liquidazione   e  con  il  conseguente  rilascio  del  modello  di

       liquidazione.  L'atto  concessivo  e' subordinato all'acquisizione

       della  certificazione  prevista  dalla vigente normativa antimafia

       (DPR 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni

       di  legge,  la  dichiarazione-domanda  di  fruizione  deve  essere

       corredata dai documenti di cui all'allegato 8.

          Ai  fini di accelerare le procedure, e' consentito alle imprese

       di  presentare  in via anticipata la documentazione necessaria per

       il   rilascio   della   certificazione   antimafia  rispetto  alla

       presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.

          6. Controlli documentali

          6.1.  Successivamente  alla  liquidazione dell'agevolazione, il

       Gestore  concessionario  verifica  se  la documentazione trasmessa

       trova  piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche

       si concludono, entro 120 giorni dal provvedimento di liquidazione,

       con   la   comunicazione   scritta  dell'esito  anche  all'impresa

       interessata.

          6.2.   Nel  caso  di  carenza  di  documentazione,  il  Gestore

       concessionario  chiedera'  all'impresa  beneficiaria le necessarie

       integrazioni,  assegnando,  a  pena  di  revoca delle agevolazioni

       concesse,  60  giorni  per  la  ricezione degli atti. Decorso tale

       termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non

       esauriente,  il  Gestore concessionario provvedera' ad avviare gli

       adempimenti  del  caso. La richiesta di integrazioni interrompe, a

       partire  dalla  data di notifica all'interessato, i termini per la

       conclusione del controllo di cui al precedente punto 6.1.

          7. Ispezioni, revoche e sanzioni.

          7.1.   L'Amministrazione  competente,  direttamente  o  per  il

       tramite  del Gestore concessionario, provvede ad effettuare visite

       ispettive  presso  le imprese interessate al fine di verificare il

       possesso   delle  condizioni  di  legge.  A  tal  fine,  l'impresa

       beneficiaria,   con  la  dichiarazione-domanda  di  fruizione,  si

       obbliga  e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione

       competente   o   dei   suoi  incaricati,  in  originale  tutta  la

       documentazione  contabile,  tecnica  e  amministrativa relativa ai

       rapporti  con  fornitori  e  gli  altri  soggetti richiamati nelle

       istanze  presentate,  per  un  periodo non inferiore a cinque anni

       dalla data del provvedimento di liquidazione.

          7.2.  Le  ispezioni hanno finalita' di accertare la sussistenza

       delle  condizioni  per  l'agevolazione  e  possono essere disposte

       dell'Amministrazione  competente  e/o del Gestore concessionario a

       discrezione  oppure  su  campione statistico, nel corso dei cinque

       anni  successivi  al  provvedimento  di  liquidazione,  al fine di

       verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realta'.

          7.3.   Le   ispezioni,   inoltre,   possono   essere  espletate

       sistematicamente,  a  discrezione  dell'Amministrazione competente

       e/o  del  Gestore  concessionario,  per le iniziative per le quali

       sussistono  dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale

       ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

          7.4.  Qualora  i  controlli  documentali,  ovvero  le ispezioni

       dovessero  dare  esito  negativo, l'Amministrazione competente, su

       segnalazione  del  Gestore concessionario, avvia i procedimenti di

       revoca  delle  agevolazioni  concesse  e  di  recupero delle somme

       indebitamente   fruite,   gravate   delle  rivalutazioni  e  delle

       eventuali sanzioni.

 

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

   

          B3) - i costi debbono essere espressi in Lire o in Euro (1 EURO

       =  1.936,27  Lire)  barrando la relativa casella. Se la scelta non

       viene  operata,  gli  importi si intendono espressi in Lire. Tutti

       gli  importi  da  riportare nel prosieguo del modulo devono essere

       indicati  nella  valuta  prescelta  al  punto B3). I costi inoltre

       debbono  essere  esposti  al  netto  delle  imposte,  delle  spese

       notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori e di beni

       dati in permuta.

          B4)  del  modulo  "investimenti  fissi"- da determinare in base

       alla  dimensione dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione

       dell'unita'  locale  di  cui al punto A7), all'ammontare dei costi

       agevolabili e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr. punto

       3  - Misura dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa

       legge).

          B4)  del  modulo  "investimenti mobili"- da determinare in base

       alla  dimensione  dell'impresa  di cui al punto A6), all'ammontare

       dei   costi  agevolabili,  sulla  base  della  piu'  bassa  misura

       percentuale   agevolata   applicabile   al   territorio  regionale

       interessato e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr. punto

       3  - Misura dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa

       legge).

          B6)   -   devono   essere   indicati   gli   elementi  relativi

       all'investimento,  per  "Acquisto  diretto";  per "Acquisizione in

       locazione  finanziaria";  per  "Acquisizione  ai sensi della legge

       1329/65  (Sabatini)  -  pro-soluto";  per  "Acquisizione  ai sensi

       dell'art. 1523 c.c.".

          N. Progr. - Numero Progressivo del bene/servizio;

          Descrizione  dell'investimento  -  indicare  sinteticamente  le

       caratteristiche  di  ciascun  bene  o  servizio.  Ciascuna casella

       dovra' contenere la descrizione di un solo bene e/o servizio.

          Per  i  costi  afferenti  la  lettera  f)  del  punto B3) della

       dichiarazione-domanda  (ammissibili  nella  misura massima del 10%

       del  costo  dei macchinari e impianti relativi di cui alla lettera

       a)   del   punto  B3)  della  dichiarazione-domanda),  oltre  alla

       sintetica  descrizione  degli  stessi, deve essere indicato il "N.

       Progr."  corrispondente  al  bene  cui  tali  costi  accessori  si

       riferiscono;

          Voce  di  spesa  -  per  ciascun  bene  o  servizio indicare la

       corrispondente  lettera  della "Voce di spesa" di cui al punto B3)

       della domanda nella quale il bene o servizio e' inserito. Esempio:

       a)  =  Macchinari  e impianti, b) =Attrezzature di controllo della

       produzione, etc.

          Modalita'  di  acquisto - nella colonna "Modalita' di acquisto"

       inserire le sigle AD se l'azienda prevede la realizzazione a mezzo

       acquisto   diretto,  LEA  se  prevede  la  realizzazione  a  mezzo

       locazione  finanziaria,  SAB  se  prevede la realizzazione a mezzo

       legge  Sabatini,  art  1523  se  prevede  la realizzazione a mezzo

       cambiario.

          La  tabella B6) del modulo di domanda consente l'inserimento di

       n.  18  beni  e/o  servizi  ciascuna.  Qualora  i  beni/servizi da

       elencare  dovessero  risultare  di  numero  superiore  agli  spazi

       predisposti,  la  ditta deve completare l'elencazione, proseguendo

       la  progressione dei numeri, utilizzando gli allegati al modulo di

       domanda (Allegato A).

          Se  -  per  le  esigenze  di  cui  sopra  -  dovesse  risultare

       necessario   aggiungere   piu'  di  due  allegati,  dovra'  essere

       applicata  una  marca  da  bollo sulla terza delle pagine aggiunte

       (tenendo  comunque presente che la dichiarazione-domanda, e i suoi

       schemi allegati, deve risultare bollata ogni quattro facciate).

          Considerato  che l'impresa deve indicare il numero degli schemi

       aggiunti nell'apposito riquadro in calce alla dichiarazione, prima

       di  procedere  alla  bollatura  e'  consigliabile  procedere  agli

       opportuni riscontri.

 

          ELENCO DELLE AGENZIE DOVE PRESENTARE LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

          Legge 341/95 Legge 266/97

   

VALLE D'AOSTA

AOSTA

BANCA DI ROMA

C.so Padre Lorenzo, 10

 

 

ALESSANDRIA

BANCA DI ROMA

Via Pontida, 17

 

CUNEO

BANCA DI ROMA

C.so Nizza, 30/a

 

IVREA (TO)

BANCA DI ROMA

P.za del Municipio, 19

 

TORINO

BANCA DI ROMA

Via V. Alfieri, 11

PIEMONTE

ASTI

BANCA DI ROMA

C.so Vittorio Alfieri, 166

 

BIELLA

BANCA DI ROMA

Via XX Settembre, 7/a

 

NOVARA

BANCA DI ROMA

Via San Francesco D'Assisi, 8/a

 

VERBANIA

BANCA DI ROMA

Via G. Mameli, 47 -Loc. Intra

 

VERCELLI

BANCA DI ROMA

P.zza P. Pajetta, 9

 

TORINO

BANCA DI ROMA

Via Buenos Aires,114

 

 

BERGAMO

BANCA DI ROMA

Via G. Camozzi, 11

 

BRESCIA

BANCA DI ROMA

Via Creta, 28

 

VARESE

BANCA DI ROMA

Via V. Veneto, 3

 

MILANO

BANCA DI ROMA

P.za T. Edison, 1

 

COMO 1

BANCA DI ROMA

Piazzetta Peretta, 5/6

LOMBARDIA

CREMONA 1

BANCA DI ROMA

Piazza Roma, 21

 

LECCO

BANCA DI ROMA

C.so Carlo Alberto,122/B

 

MANTOVA

BANCA DI ROMA

Via G. Matteotti 1

 

MILANO 34

BANCA DI ROMA

Via G. Fara, 20

 

PAVIA

BANCA DI ROMA

P.zza Emanuele Filiberto, 9

 

LODI

BANCA DI ROMA

V.le Agnelli, 26

 

 

BOLZANO

BANCA DI ROMA

V.le Duca d'Aosta, 102

TRENTINO

MERANO (BZ)

BANCA DI ROMA

P.za della Rena, 18

ALTO ADIGE

ROVERETO (TN)

BANCA DI ROMA

P.zza A. Leoni,24

 

TRENTO

BANCA DI ROMA

Via Gazzoletti, 41 (Pal. Giulia)

 

 

ROVIGO

BANCA DI ROMA

C.so del Popolo, 377

 

TREVISO

BANCA DI ROMA

V.le R. Cadorna, 13

 

VENEZIA

BANCA DI ROMA

Via Forte Marghera, 101 (Mestre)

 

VICENZA

BANCA DI ROMA

V.le Mazzini, 77

VENETO

SAN DONA' DI PIAVE

BANCA DI ROMA

Via Ancillotto, 2

 

BASSANO DEL GRAPPA

BANCA DI ROMA

Via Roma, 83

 

PADOVA 2

BANCA DI ROMA

Via G. Matteotti, 15

 

BELLUNO 2

BANCA DI ROMA

Via V. Veneto, 184

 

VERONA 2

BANCA DI ROMA

C.so Porta Nuova, 60

 

 

GORIZIA

BANCA DI ROMA

P.za Municipio, snc

FRIULI

MONFALCONE (GO)

BANCA DI ROMA

P.za Cavour, 34

VENEZIA GIULIA

PORDENONE

BANCA DI ROMA

Via G. Mazzini, 11

 

TRIESTE

BANCA DI ROMA

C.so Italia, 15

 

 

GENOVA

BANCA DI ROMA

P.za De Ferrari, 3/N

LIGURIA

IMPERIA

BANCA DI ROMA

Via V. Alfieri, 12

 

LA SPEZIA

BANCA DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 95

 

SAVONA

BANCA DI ROMA

P.za A. Diaz, 52/R

 

 

BOLOGNA

BANCA DI ROMA

Via U. Bassi, 1

 

FERRARA

BANCA DI ROMA

V.le Cavour, 51

 

FORLI'

BANCA DI ROMA

V.le G. Matteotti, 31

EMILIA

PARMA

BANCA DI ROMA

Via Cavour, 16

ROMAGNA

MODENA

BANCA DI ROMA

Via Fabriani, 3

 

PIACENZA

BANCA DI ROMA

Piazza dei Cavalli, 5

 

RAVENNA

BANCA DI ROMA

Via A. Mariani, 14

 

REGGIO EMILIA

BANCA DI ROMA

Via Roma, 5/B

 

RIMINI

BANCA DI ROMA

Piazzetta Castelfidardo,5

 

 

AREZZO

BANCA DI ROMA

Via Calamandrei, 62

TOSCANA

FIRENZE

BANCA DI ROMA

Via Vecchietti, 5

 

LIVORNO

BANCA DI ROMA

Via Cairoli, 69

 

LUCCA

BANCA DI ROMA

Via Veneto, 5

 

 

FOLIGNO (PG)

BANCA DI ROMA

C.so Cavour, 16

 

PERUGIA

BANCA DI ROMA

C.so Vannucci, 78

UMBRIA

ORVIETO (TR)

BANCA DI ROMA

Via Duomo, 1

 

TERNI

BANCA DI ROMA

C.so del Popolo, 48

 

CITTA' DI CASTELLO

BANCA DI ROMA

C.so Vittorio Emanuele 5/C

 

 

ANCONA

BANCA DI ROMA

P.zza Repubblica, 1B-1C-1D

MARCHE

ASCOLI PICENO

BANCA DI ROMA

V.le Indipendenza, 10/A

 

MACERATA

BANCA DI ROMA

Via Gramsci, 18

 

PESARO

BANCA DI ROMA

Via S. Francesco, 32

 

 

FROSINONE

BANCA DI ROMA

Via Ponte della Fontana, snc

LAZIO

LATINA

BANCA DI ROMA

Via Isonzo, snc

 

POMEZIA (RM)

BANCA DI ROMA

Piazza San Benedetto, 1

 

ROMA

BANCA DI ROMA

Via E. D'onofrio, 114

 

 

CHIETI

BANCA DI ROMA

V.le B. Croce, 140 - Chieti Scalo

ABRUZZO

L'AQUILA

BANCA DI ROMA

P.za D'uomo, 62

 

PESCARA

BANCA DI ROMA

P.za Unione, 18

 

SULMONA

BANCA DI ROMA

P.za Vittorio Veneto, 7

 

TERAMO

BANCA DI ROMA

V.le G. Mazzini, 1/A

 

 

CAMPOBASSO

BANCA DI ROMA

Via F. Crispi, 1/C

MOLISE

ISERNIA

BANCA DI ROMA

Via Farinacci, snc

 

TERMOLI (CB)

BANCA DI ROMA

C.so Umberto I, 45

 

VENAFRO (IS)

BANCA DI ROMA

C.so Campano, 51

 

 

BENEVENTO

BANCA DI ROMA

P.za Guerrazzi, 4

CAMPANIA

CASERTA

BANCA DI ROMA

P.za Luigi Vanvitelli, 24

 

NAPOLI

BANCA DI ROMA

Via G. Verdi, 31

 

SALERNO 1

BANCA DI ROMA

P.za Sedile di Portanuova

 

 

BARI

BANCA DI ROMA

Via Calefati, 80

PUGLIA

FOGGIA

BANCA DI ROMA

Via U. Giordano, 17

 

LECCE

BANCA DI ROMA

Via Foscarini, 2

 

TARANTO

BANCA DI ROMA

P.za Giovanni XXIII, 13

 

 

MATERA

BANCA MEDITERRANEA

V.le Europa, 2

BASILICATA

MELFI (PZ)

BANCA MEDITERRANEA

Via Gabriele D'Annunzio,15

 

POTENZA

BANCA MEDITERRANEA

Via Nazario Sauro snc

 

RIONERO

BANCA MEDITERRANEA

Via Galliano snc

         

 

CATANZARO

BANCA DI ROMA

C.so Mazzini, 155

 

COSENZA

BANCA DI ROMA

C.so G. Mazzini, 214

CALABRIA

R. CALABRIA

BANCA DI ROMA

Via degli Arconti, 6

 

VIBO VALENTIA

BANCA DI ROMA

Via E. Gagliardi, 66

 

R. CALABRIA

BANCA DI ROMA

Via Sbarre Centrali, 314/a

 

 

CATANIA

BANCA DI ROMA

C.so Sicilia, 64

SICILIA

NICOSIA (EN)

BANCA DI ROMA

L.go Duomo, 17

 

PALERMO

BANCA DI ROMA

Via M. Stabile, 245

 

TRAPANI

BANCA DI ROMA

C.so Italia, 38/A

 

 

CAGLIARI

BANCA DI ROMA

P.za P. Jenne, 5

SARDEGNA

ORISTANO

BANCA DI ROMA

Via G. Carducci, 37

 

OLBIA (SS)

BANCA DI ROMA

V.le A. Moro, snc

 

SASSARI

BANCA DI ROMA

Via Budapest, 20