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Roma, 13 settembre 2001
CIRCOLARE N. 132/2001
OGGETTO: CAMERE DI COMMERCIO –
DIRITTI ANNUALI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO – D.M. 18.7.2001 SU
G.U. N.210 DEL 10.9.2001.
Come preannunciato, è stato riaperto fino al 31 ottobre 2001 il
termine per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio
per l’iscrizione al Registro Imprese, mediante maggiorazione dello 0,4% a
titolo di interesse.
Com’è noto, da quest’anno il versamento del diritto annuale alle
Camere di Commercio avviene tramite il modello
fiscale F24 e l’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti fiscali
o previdenziali; la scadenza di versamento del diritto annuale coincide col
termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (quest’anno 20
giugno, ovvero 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%).
Si rammenta che la misura del diritto varia in funzione dell’ammontare del fatturato, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2001; quest’anno l’importo da versare non deve comunque superare di oltre il 6% l’importo versato nel 2000.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.104 e
86/2001
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Allegato uno |
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D/d
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G.U. n. 210 del 10-9-2001
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 18 luglio 2001
Differimento dei termini di versamento del diritto annuale
dovuto dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3,
cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna
la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel
registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, da applicare
secondo le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi
gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonche' gli importi
dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita'
locali;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n.
488/1999;
Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993
come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 il quale
stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere
di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
Visto in particolare il comma 4, lettera d), dell'art. 18 della
legge n. 580/1993 cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge n.
488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della
norma l'importo del diritto annuale non potra' comunque essere
superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge
n. 488/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di
registro delle imprese;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme
in materia di registro delle imprese;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale e'
stata determinata la misura degli importi del diritto annuale dovuto
per l'anno 2001;
Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto il quale
stabilisce che il diritto annuale e' versato in unica soluzione con
le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001 - allegato
n. 1) emanato in forza della delega di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui
stabilisce i termini di presentazione ed il versamento relativi alle
imposte;
Tenuto conto delle oggettive difficolta' insorte per le imprese con
l'introduzione dell'uso del modello unificato F24 per effettuare i
versamenti del diritto annuale, anche a causa della novita' di tale
metodo di versamento;
Ritenuto pertanto necessario differire il termine per il versamento
del diritto annuale, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo, prevista al punto b) del comma 1 dell'art. 1
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 2001;
Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Articolo unico
Il termine di versamento del diritto annuale dovuto alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese, con la
maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo,
prevista al punto b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, e' differito
dal 20 luglio al 31 ottobre 2001.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2001
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2001
Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive
Registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 16