Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 25 settembre 2001

 

CIRCOLARE N. 136/2001

 

OGGETTO: LAVORO – CCNL DIRIGENTI – RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA – ACCORDO DEL 20/9/2001.

 

Il 20 settembre è stata rinnovata la parte economica del CCNL dirigenti scaduta il 31 dicembre 2000 (la parte normativa scadrà il 31 dicembre 2002).

 

Aumenti – Rifacendosi allo schema già utilizzato per il rinnovo del 6 giugno 1997, il nuovo accordo non prevede per il biennio 2001/2002 aumenti in cifra fissa uguali per tutti, bensì aumenti differenziati da calcolarsi in percentuale sulle retribuzioni individuali di fatto.

In particolare:

·    per retribuzione di fatto si intende quella costituita da:

a)minimo contrattuale mensile;

b)eventuale importo ex scatti di anzianità;

c) eventuale importo ex elemento di maggiorazione;

d)superminimi corrisposti ad personam;

e)altri elementi derivanti dalla contrattazione aziendale o individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali;

 

·    con decorrenza dall’1 gennaio 2001 dovrà essere riconosciuto un aumento pari al 2,5% della retribuzione lorda relativa al mese di dicembre 2000; l’importo che ne deriverà potrà essere assorbito fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2001 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali o per le quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione;

 

·    gli arretrati per il 2001 (10 mensilità compresa la quattordicesima) dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre;

 

·    dall’1 gennaio 2002 dovrà essere riconosciuto un ulteriore aumento pari al 2,5% della retribuzione lorda relativa al mese di dicembre 2001;

 

·    gli aumenti di cui sopra andranno corrisposti a titolo di superminimo in quanto non incidono sul minimo contrattuale mensile che pertanto rimane fermo a lire 4.286.000 (2.213,53 euro) per i dirigenti assunti dall’ 1 settembre 1997 e a lire 5.381.000 (2.779,05 euro) per i dirigenti assunti precedentemente a tale data;

 

·    ai dirigenti assunti nel corso del 2001 dovrà essere corrisposto unicamente l’aumento previsto per  il 2002.

 

Fondo Mario Negri - La retribuzione convenzionale annua su cui calcolare i contributi al Fondo Mario Negri è stata elevata a lire 109.214.000 (56.404,32 euro ) per il 2001 e a lire 114.674.700 (59.224,54 euro) per il 2002. Conseguentemente i nuovi importi annui dei contributi sono pari a:

 

2001

2002

 

azienda

12.668.860 (6.542,92 euro)

13.302.560 (6.870,20 euro)

dirigente

 1.092.140   (564,04 euro)

 1.146.760   (592,25 euro)

 

Per il versamento degli arretrati bisognerà attendere le istruzioni del Fondo.

Si rammenta che gli aumenti di cui sopra (pari al 5% per ciascuno degli anni 2001 e 2002) sono stati stabiliti in applicazione del piano approvato dal Ministero del Lavoro per la trasformazione del Fondo dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione, così come imposto dal decreto legislativo n.124/93 sulla previdenza integrativa.

 

Euro - È stato convenuto che la conversione delle retribuzioni dalla lira all’euro dovrà essere effettuata adottando l’arrotondamento al centesimo di euro.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/2000

 

Allegato uno

 

M/f

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L’anno 2001, il giorno 20 del mese di settembre in Milano

 

tra

 

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

 

e

 

la FENDAC - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato

 

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo della parte economica e di previdenza ed assistenza integrative del CCNL 23 dicembre 1999 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato

 

Art. 1 - Minimo contrattuale mensile

1.   Il minimo contrattuale mensile è confermato in lire 4.286.000 (quattromilioniduecentoottantaseimila) lorde, corrispondenti a 2213,53 €, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997, ed in lire 5.381.000 (cinquemilionitrecentoottantunomila) lorde, corrispondenti a 2779,05 €, per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.

 

Art. 2 - Aumento retributivo

1.    Fermi restando i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione mensile di fatto[1] un aumento in percentuale da calcolarsi come segue:

 

§          2,5 % della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2000, per la determinazione dell'aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2001;

§          2,5 % della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2001, per la determinazione dell'aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

 

2.    L’aumento mensile di cui al comma precedente, con riferimento all’anno 2001, potrà essere assorbito fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2001 sino al 30 settembre 2001, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.

 

3.    Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001 verrà corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2002.

 

4.    Per i dirigenti in servizio al momento della stipula del presente contratto, le competenze arretrate e/o conguagli spettanti, dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre del 2001.

 

Chiarimento a verbale

Le parti convengono che la “retribuzione di fatto” ai soli effetti di cui all’art. 2 del presente accordo si debba intendere costituita dalle seguenti voci:

a)    minimo contrattuale mensile;

b)    eventuale importo ex scatti di anzianità;

c)    eventuale importo ex elemento di maggiorazione;

d)    superminimi corrisposti ad personam;

e)    altri elementi derivanti dalla contrattazione aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali.

 

Art. 3 - Previdenza integrativa (Fondo “Mario Negri”)

La retribuzione convenzionale annua di cui all’art. 24, comma 2 del ccnl 23 dicembre 1999 è elevata a L. 109.214.000 (56.404,32 €.) a partire dal 1° gennaio 2001 ed a L.114.674.700 (59.224,54 €.) a partire dal 1° gennaio 2002.

 

Art. 4 - Adeguamento all'Euro

Le parti concordano che la conversione dalla Lira all'Euro delle retribuzioni dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto dovrà essere effettuata adottando un arrotondamento al centesimo di Euro.

 

Art. 5 - Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002.

 

Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del ccnl 23 dicembre 1999.

 

f.to CONFETRA

f.to FENDAC

 

Cfr. “Chiarimento a verbale” annesso all’art. 1 del presente accordo.