Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 19 ottobre 2001
CIRCOLARE N. 146/2001
OGGETTO:
AUTOTRASPORTO – SCONTO ACCISE PER IL I SEMESTRE 2001 – CIRCOLARE AGENZIA DOGANE
N.48/D DEL 17.10.2001.
Con la circolare indicata in
oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo
sconto accise per il primo semestre 2001, sconto che, com’è noto, è stato
innalzato da 100 a 112 lire/litro (decreto ministeriale 9.10.2001).
In particolare è stato chiarito che
le imprese che hanno già presentato agli Uffici Tecnici delle Finanze la
domanda per lo sconto entro il termine del 31 agosto 2001 non devono ripresentare
una nuova istanza: lo sconto s’intende adeguato a 112 lire/litro e le imprese
possono usufruirne decorsi i 60 giorni dalla richiesta senza che gli uffici
abbiano sollevato obiezioni (istituto del silenzio-assenso).
Per le imprese che, viceversa, non
abbiano ancora presentato la domanda i termini sono aperti fino al 31 ottobre prossimo.
Si fa notare che per queste imprese la decorrenza dei 60 giorni del silenzio
assenso scadrà nella seconda metà del mese di dicembre quando oramai saranno
già stati effettuati i versamenti di imposte e contributi (l’ultimo versamento
è quello dell’acconto Iva il 24 dicembre); essendo stato chiarito a suo tempo
dall’Amministrazione finanziaria che lo sconto è usufruibile in compensazione
solamente nell’anno in cui esso è riconosciuto (nota ministeriale n.7960 del
12.12.2000), queste imprese potranno recuperare lo sconto esclusivamente
tramite rimborso in denaro.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.139/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
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AGENZIA DELLE DOGANE CIRCOLARE
N. 48/D
Area Gestione Tributi
e Rapporti con gli Utenti Prot. n.1690/UDA
TEL. 06-50246092 -
FAX 06-50957346
e-mail dogane.tributi@finanze.it
ROMA - Via Mario
Carucci, 71 Roma,
17 OTT. 2001
Indirizzi omessi
OGGETTO:
RESTITUZIONE DELL’ACCISA SUL GASOLIO UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO DI
PERSONE E MERCI–ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388, COME
MODIFICATO CON L’ARTICOLO 8, DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N° 356-DECRETO
DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 OTTOBRE 2001.
L’articolo
8 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.356 introduce, come già preannunciato
con comunicato prot. n.1501 del 29 settembre scorso, talune modifiche alle
disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388
concernente il beneficio in oggetto per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001.
Al
riguardo, si comunica che con l’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001 è stata rideterminata, in attuazione di
quanto previsto dalle disposizioni di legge ricordate, la misura definitiva
della restituzione di accisa in lire 112 per litro di gasolio per il periodo 1°
gennaio-30 giugno 2001.
L’articolo
2 del predetto provvedimento contiene disposizioni concernenti la regolazione
contabile dei crediti le quali confermano, tra l’altro, la possibilità di
utilizzare i crediti stessi in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero mediante rimborso delle relative
somme.
Per
ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell’importo
della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli esercenti nazionali e
per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi presentano apposita dichiarazione agli uffici tecnici di finanza
territorialmente competenti mentre gli altri esercenti comunitari presentano la
dichiarazione alla Direzione della Circoscrizione doganale di Roma I, con
l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9
giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell’11 ottobre 2000).
Il
termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nel 31 ottobre
2001.
Nell’ipotesi
in cui, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge
n.388/2000 antecedentemente alle modifiche normative introdotte dall’articolo 8
del D.L. n.356 del 2001, gli aventi diritto abbiano già prodotto la prescritta
dichiarazione calcolando l’importo spettante nella misura (provvisoria) di lire
100 per litro di gasolio, essi potranno avvalersi del credito, ricalcolando
l’importo spettante sulla base della misura definitiva della riduzione pari a
lire 112 per litro di gasolio, senza dover
procedere alla ripresentazione di una seconda dichiarazione.
In tal caso, si riterrà valido quale termine iniziale per il
decorso dei sessanta giorni utili per la formazione del silenzio assenso ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n.277/2000, ai fini della
utilizzazione del credito ricalcolato sulla base della nuova misura, il giorno
della avvenuta presentazione della dichiarazione.
Sarà cura dell’ufficio competente alla
trattazione della dichiarazione procedere alla riliquidazione ed alla comunicazione
agli aventi diritto dell’importo del credito maturato in relazione al periodo
ed ai dati dichiarati, utilizzando il sistema informatico sulla base delle
istruzioni che saranno a breve impartite.
Per gli aventi diritto all’agevolazione, che non abbiano ancora prodotto
la dichiarazione, è stato predisposto, qualora intendano avvalersene, l’unito
modello disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.it
- alla pagina
“Accise” - unitamente al relativo software per la compilazione informatica
della dichiarazione stessa.
Tale software permette di stampare la dichiarazione da consegnare
al competente Ufficio dell’Agenzia insieme ai relativi dati salvati su supporto
informatico (floppy disk o cd rom). Sul sito internet sono disponibili anche le
istruzioni per l’installazione e l’uso del prodotto informatico.
Si prega di voler dare la massima diffusione al contenuto della
presente circolare.
IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE f.f. (Ing. Walter DE SANTIS)