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Roma, 19 ottobre 2001

 

CIRCOLARE N. 146/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – SCONTO ACCISE PER IL I SEMESTRE 2001 – CIRCOLARE AGENZIA DOGANE N.48/D DEL 17.10.2001.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo sconto accise per il primo semestre 2001, sconto che, com’è noto, è stato innalzato da 100 a 112 lire/litro (decreto ministeriale 9.10.2001).

 

In particolare è stato chiarito che le imprese che hanno già presentato agli Uffici Tecnici delle Finanze la domanda per lo sconto entro il termine del 31 agosto 2001 non devono ripresentare una nuova istanza: lo sconto s’intende adeguato a 112 lire/litro e le imprese possono usufruirne decorsi i 60 giorni dalla richiesta senza che gli uffici abbiano sollevato obiezioni (istituto del silenzio-assenso).

 

Per le imprese che, viceversa, non abbiano ancora presentato la domanda i termini sono aperti fino al 31 ottobre prossimo. Si fa notare che per queste imprese la decorrenza dei 60 giorni del silenzio assenso scadrà nella seconda metà del mese di dicembre quando oramai saranno già stati effettuati i versamenti di imposte e contributi (l’ultimo versamento è quello dell’acconto Iva il 24 dicembre); essendo stato chiarito a suo tempo dall’Amministrazione finanziaria che lo sconto è usufruibile in compensazione solamente nell’anno in cui esso è riconosciuto (nota ministeriale n.7960 del 12.12.2000), queste imprese potranno recuperare lo sconto esclusivamente tramite rimborso in denaro.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.139/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE                                                                       CIRCOLARE N. 48/D

Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti                                         Prot. n.1690/UDA

TEL. 06-50246092 - FAX 06-50957346

e-mail dogane.tributi@finanze.it

ROMA - Via Mario Carucci, 71                                                                Roma, 17 OTT. 2001

 

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DELL’ACCISA SUL GASOLIO UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO DI PERSONE E MERCI–ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388, COME MODIFICATO CON L’ARTICOLO 8, DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N° 356-DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 OTTOBRE 2001.

 

L’articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.356 introduce, come già preannunciato con comunicato prot. n.1501 del 29 settembre scorso, talune modifiche alle disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 concernente il beneficio in oggetto per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001.

Al riguardo, si comunica che con l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001 è stata rideterminata, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge ricordate, la misura definitiva della restituzione di accisa in lire 112 per litro di gasolio per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001.

L’articolo 2 del predetto provvedimento contiene disposizioni concernenti la regolazione contabile dei crediti le quali confermano, tra l’altro, la possibilità di utilizzare i crediti stessi in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero mediante rimborso delle relative somme.

Per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli esercenti nazionali e per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano apposita dichiarazione agli uffici tecnici di finanza territorialmente competenti mentre gli altri esercenti comunitari presentano la dichiarazione alla Direzione della Circoscrizione doganale di Roma I, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell’11 ottobre 2000).

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nel 31 ottobre 2001.

Nell’ipotesi in cui, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge n.388/2000 antecedentemente alle modifiche normative introdotte dall’articolo 8 del D.L. n.356 del 2001, gli aventi diritto abbiano già prodotto la prescritta dichiarazione calcolando l’importo spettante nella misura (provvisoria) di lire 100 per litro di gasolio, essi potranno avvalersi del credito, ricalcolando l’importo spettante sulla base della misura definitiva della riduzione pari a lire 112 per litro di gasolio, senza dover procedere alla ripresentazione di una seconda dichiarazione.

In tal caso, si riterrà valido quale termine iniziale per il decorso dei sessanta giorni utili per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n.277/2000, ai fini della utilizzazione del credito ricalcolato sulla base della nuova misura, il giorno della avvenuta presentazione della dichiarazione.

Sarà cura dell’ufficio competente alla trattazione della dichiarazione procedere alla riliquidazione ed alla comunicazione agli aventi diritto dell’importo del credito maturato in relazione al periodo ed ai dati dichiarati, utilizzando il sistema informatico sulla base delle istruzioni che saranno a breve impartite.

Per gli aventi diritto all’agevolazione, che non abbiano ancora prodotto la dichiarazione, è stato predisposto, qualora intendano avvalersene, l’unito modello disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.it - alla pagina “Accise” - unitamente al relativo software per la compilazione informatica della dichiarazione stessa.

Tale software permette di stampare la dichiarazione da consegnare al competente Ufficio dell’Agenzia insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom). Sul sito internet sono disponibili anche le istruzioni per l’installazione e l’uso del prodotto informatico.

Si prega di voler dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE f.f. (Ing. Walter DE SANTIS)