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Roma, 30 ottobre 2001

 

CIRCOLARE N. 150/2001

OGGETTO: CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO – ARTICOLO 9 LEGGE 18.10.2001, N.383, SU G.U. N.248 DEL 24.10.2001.

 

Com’è noto, per la conversione del capitale sociale in Euro è stata prevista una procedura semplificata (articolo 17 del d.lgvo n.213/1998 così come modificato dal d.lgvo n.206/1999). Al fine di alleggerire ulteriormente l’adempimento, con l’ar­ticolo 9 della legge indicata in oggetto sono state introdotte nuove semplificazioni. Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

 

Società per azioni – La conversione si attua applicando al valore nominale di ciascuna azione il tasso fisso di conversione di 1.936,27 lire/euro e arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino (ossia secondo le regole di arrotondamento stabilite dall’articolo 5 del regolamento Ce n.1103/1997); se l’arrotondamento avviene per eccesso si deve procedere all’aumento del capitale sociale mediante l’utilizzo delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio (se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare il risultato della conversione ai centesimi); se l’arrotondamento avviene per difetto si deve procedere alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale; il capitale sociale convertito in euro non può essere inferiore a 100 mila euro; in deroga alle norme civilistiche, la conversione può essere deliberata dagli amministratori della società; sono stati espressamente esclusi l’obbligo dell’intervento materiale e dell’omologa della delibera da parte del tribunale; le delibere devono essere depositate presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio (il deposito è stato esentato dalle imposte di bollo e di registro).

 

Società a responsabilità limitata e società cooperative – In base alle disposizioni introdotte con la legge indicata in oggetto, le srl e le cooperative possono operare la conversione del capitale sociale secondo le stesse modalità valide per le spa; il capitale sociale convertito non può essere inferiore a 10 mila euro.

 

Società di persone – Per le società di persone l’operazione di conversione in euro delle quote di conferimento indicate nell’atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.174/1998

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 248 del 24.10.2001 (fonte Guritel)
LEGGE 18 ottobre 2001, n.383
Primi interventi per il rilancio dell'economia
ART. 9.
                       (Semplificazione di adempimenti
                   in vista dell'introduzione dell'euro).
    
       1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per
    l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  le  delibere,  anche  se
    risultano  da  verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
    omologazione  di  cui  al secondo comma dell'articolo 2411 del codice
    civile";
       b)  al  comma  10,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
    operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere
    deliberate  dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di
    cui al comma 5".
       2.  Per  le  societa' di persone, in conformita' alle disposizioni
    recate  dai  regolamenti  (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
    1997  e  n.  974/98  del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di
    conversione   degli   importi,  espressi  in  lire,  delle  quote  di
    conferimento  indicate  nell'atto  costitutivo  costituisce mero atto
    interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.
 
                                   
 
Note all'art. 9:
                  - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
              legislativo  24 giugno  1998, n. 213, recante "Disposizioni
              per  l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a
              norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
              n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998,
              n.  157, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla
              presente legge:
                  "Art.  17 (Conversione in euro del capitale sociale). -
              1.  Le  societa'  con  azioni  il  cui  valore  nominale e'
              superiore  a  lire  duecento,  che  intendono  avvalersi di
              quanto  disposto  dal  comma 5, provvedono a convertirle in
              euro  applicando il tasso di conversione ed arrotondando il
              risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5
              del  Regolamento  (CE)  n.  1103/1997.  In  alternativa, le
              medesime  societa'  possono avvalersi di quanto disposto al
              comma 6.
                  2.  Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede
              all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale
              sociale  mediante  l'utilizzo  delle  riserve, ivi compresa
              quella  legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti
              in bilancio.
                  3.  Se  le  riserve  mancano  o  sono  insufficienti e'
              consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della
              conversione  indicata al comma 1. In tal caso si applica il
              comma 4.
                  4.  Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede
              alla  riduzione  del  valore  nominale  delle  azioni e del
              capitale sociale mediante accredito della riserva legale.
                  5.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 4 sono
              deliberate  dagli  amministratori  in  deroga agli articoli
              2365   e   2376   del  codice  civile  e,  con  riferimento
              all'operazione  di  aumento  del capitale sociale di cui al
              comma  2,  anche in deroga all'art. 2443 del codice civile.
              Nei  casi  indicati  ai commi 3 e 4 non si applica il terzo
              comma  dell'art.  2445  del  codice civile. I verbali delle
              predette  deliberazioni  vengono  depositati  e  iscritti a
              norma  dell'art.  2436  del codice civile. Per l'iscrizione
              nel  registro delle imprese le delibere, anche se risultano
              da  verbale  non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
              omologazione  di  cui  al  secondo comma dell'art. 2411 del
              codice  civile.  Al  notaio  che  riceve il verbale compete
              l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui
              all'art.  7 della tariffa professionale. Gli amministratori
              riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
                  6.   Le   societa'  con  azioni  che  attribuiscono  un
              privilegio  commisurato  al  valore  nominale  delle azioni
              medesime  o  il  cui valore nominale sia pari o inferiore a
              lire  duecento  provvedono  a convertirle in euro, anche in
              deroga  al  comma  1, con non piu' di due cifre decimali. A
              tal  fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da
              attuarsi  mediante  accredito  della  riserva  legale,  non
              superiore  al cinque per cento del relativo ammontare; alla
              deliberazione  dell'assemblea non si applica il terzo comma
              dell'art.   2445   del  codice  civile.  E'  consentita  la
              movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale
              sociale,  come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto
              delle  azioni  proprie  in  deroga alle disposizioni di cui
              all'art. 2357 del codice civile.
                  Le  assemblee  speciali  deliberano  la  conversione in
              prima  e  in  seconda  convocazione  col voto favorevole di
              tante  azioni  che  rappresentino rispettivamente almeno il
              venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in
              terza  convocazione  le  assemblee  speciali  deliberano la
              conversione  a maggioranza  dei  presenti, qualunque sia la
              parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
                  6-bis.  In  applicazione  del  principio di neutralita'
              sancito  dalla  lettera  b)  del  comma 1 dell'art. 2 della
              legge  17 dicembre  1997, n. 433, le deliberazioni adottate
              all'esclusivo  fine  delle  conversioni  di  cui  ai  commi
              precedenti,  sono  esenti  dalle  imposte  di registro e di
              bollo.
                  7.  Limitatamente  alle variazioni del capitale sociale
              effettuate  ai  sensi del presente articolo, l'obbligo alla
              relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non
              ricorrono   altre   ragioni   di   modifica  e  le  imprese
              ottemperano  alla  disposizione  di  cui  al  secondo comma
              dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio
              successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
                  8.  Il  capitale  sociale  convertito  non  puo' essere
              inferiore  a  centomila euro per le societa' per azioni e a
              diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata.
                  9.  Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate
              esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre
              decimali   determinato   dalle  societa'  di  gestione  del
              mercato.
                  10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e
              societa'  cooperative  si applicano, in quanto compatibili,
              le  disposizioni  dei  commi  precedenti.  Le operazioni di
              conversione  in  euro  del  capitale sociale possono essere
              deliberate  dall'organo  amministrativo  secondo  le stesse
              modalita' di cui al comma 5.
                  10-bis.  In  presenza  di  obbligazioni convertibili in
              azioni,  il comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si
              applica  anche  nei  casi previsti dai commi 3 e 4, nonche'
              quando  si  modifica  il valore nominale delle obbligazioni
              convertibili  a  seguito  della ridenominazione di cui agli
              articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".
                  - Il  Regolamento  (CE)  n.  1103/97  del Consiglio del
              17 giugno 1997, recante "Regolamento del Consiglio relativo
              a  talune  disposizioni  per  l'introduzione dell'euro", e'
              pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162.
                  - Il  Regolamento  (CE)  n.  974/98  del  Consiglio del
              3 maggio  1998, recante "Regolamento del Consiglio relativo
              all'introduzione  dell'euro",  e' pubblicato nella G.U.C.E.
              11 maggio 1998, n. L 139.