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Roma, 8 novembre 2001
CIRCOLARE N. 154/2001
OGGETTO: LAVORO – NUOVA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TERMINE – D.LGVO 6/9/2001, N.368, SU G.U. N.235 DEL
9/10/2001.
Accogliendo integralmente l’accordo siglato il 4 maggio 2001 dalla
maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali con CISL e UIL, il decreto in
oggetto ha recepito la direttiva europea 99/70 liberalizzando l’utilizzo dei
contratti a termine.
Rispetto alla precedente disciplina (leggi nn. 230/62 e 56/87) che
vietava l’assunzione a tempo determinato salvo in alcuni casi tassativamente
indicati, il nuovo decreto infatti non pone limitazioni consentendo la stipula
di contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
Si
evidenziano di seguito i principali aspetti del decreto 368.
Stipula (artt. da 1 a 3) – A fronte dell’ampia possibilità
di ricorso al contratto a termine, non più vincolata al rispetto di causali
predeterminate, l’azienda deve tuttavia aver cura di specificare nella lettera
di assunzione le ragioni che motivano la stipula di un tale contratto (ad esempio
per la sostituzione di un lavoratore assente, per la manutenzione degli
impianti, per l’esecuzione di nuovi servizi, per la riorganizzazione dei magazzini,
ecc).
Permangono
peraltro una serie di casi in cui è vietata l’assunzione a termine (ad esempio
per la sostituzione di scioperanti o di lavoratori in cassa integrazione ovvero
in caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
prevista dalle disposizioni in materia di sicurezza).
Durata (art. 4) – Come la precedente disciplina anche il decreto n.
368 non prevede limiti massimi di durata del contratto a termine (fatta
eccezione per i dirigenti per i quali è stato confermato il tetto di 5 anni).
Un limite indiretto deriva tuttavia dalle ragioni per cui si stipula il
contratto in quanto la sua durata non può essere sproporzionata rispetto a
queste.
La durata del contratto assume tuttavia rilevanza ai fini della
possibilità di proroga; infatti mentre per i contratti pari o superiori ai 3
anni è vietata qualsiasi proroga, per quelli inferiori è invece ammessa una
sola proroga purché la durata complessiva non superi comunque i 3 anni.
Rispetto al passato la proroga ha perso il carattere di eccezionalità, dovendo
essere sorretta semplicemente da ragioni oggettive, e può anche essere
di durata più lunga rispetto a quella iniziale. Rimangono invece ferme,come condizioni
di validità della proroga, il consenso del lavoratore e il mantenimento della
stessa attività per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Regime sanzionatorio (art. 5) – È stato confermato il regime sanzionatorio
previsto dalla precedente disciplina in caso di prosecuzione del contratto
oltre la scadenza. Come è noto, tale prosecuzione, se contenuta entro
determinati limiti temporali, comporta l’applicazione di maggiorazioni
retributive nei confronti dei lavoratori interessati, mentre se si protrae
ulteriormente determina la conversione in contratto a tempo indeterminato. In
particolare:
·
la prosecuzione del contratto non può oltrepassare i 20
giorni, nel caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi , e i 30 giorni
negli altri casi; per ogni giorno di continuazione deve essere riconosciuta una
maggiorazione retributiva del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i giorni
successivi;
·
qualora il contratto si protragga oltre i suddetti termini
scatta la trasformazione a tempo indeterminato;
·
è consentito riassumere per un numero di volte illimitato
lo stesso lavoratore con un nuovo contratto a termine purché siano trascorsi
dalla scadenza almeno 10 o 20 giorni (rispettivamente per i contratti fino a 6
mesi e per quelli di durata superiore); il mancato rispetto di tali termini
determina anche in questo caso la trasformazione del secondo contratto a tempo
indeterminato; in caso invece di due assunzioni successive a termine senza
alcuna soluzione di continuità, la trasformazione a tempo indeterminato decorre
dalla data di stipula del primo contratto.
Criteri
di computo (art. 8) – Alleggerendo anche in questo caso una disposizione
precedente, il nuovo decreto ha stabilito che, per calcolare la soglia
aziendale dei 15 dipendenti oltre la quale scatta il diritto dei lavoratori a
costituire rappresentanze sindacali, devono essere computati solo i contratti a
termine di durata superiore a 9 mesi.
Limiti quantitativi (art. 10) – Il decreto 368 rinvia alla
contrattazione collettiva nazionale l’eventuale individuazione di limiti
quantitativi all’utilizzo del contratto a termine, fissando nel contempo una
serie di ipotesi escluse da qualsiasi tetto. In particolare non sono soggetti a
restrizioni i contratti aventi una durata non superiore a 7 mesi, nonché quelli
stipulati:
·
nella fase di avvio di nuove attività (la relativa durata
dovrà essere stabilita dalla contrattazione collettiva);
·
per sostituire lavoratori assenti o per esigenze stagionali;
·
per far fronte a picchi di lavoro in determinati periodi
dell’anno;
·
per favorire la prima occupazione di giovani al termine di
un periodo di tirocinio o di stage;
·
con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Regime transitorio (art. 11) – Le nuove disposizioni abrogano la legislazione
precedente e sono immediatamente efficaci non essendo richiesto alcun
provvedimento di attuazione. Anche le parti rinviate alla contrattazione
collettiva (diritti di precedenza, di formazione e di informazione) non
impediscono, in assenza di una loro disciplina, la piena operatività del decreto
368.
In via transitoria rimangono peraltro in
vigore le clausole dei contratti collettivi che pongono tetti percentuali al
numero di assunzioni a termine nelle ipotesi individuate ai sensi della legge
n. 56/87 (si veda ad esempio l’art.3, comma 7 del CCNL trasporto merci)
Ciò stante, fino alla naturale scadenza del
CCNL applicato, al momento della stipula di ogni nuovo contratto a termine le
aziende dovranno verificare se le ragioni indicate nella lettera di assunzione
coincidono o meno con una delle suddette ipotesi; in caso di coincidenza continuano
ad applicarsi i tetti percentuali, anche se si tratta di assunzione che secondo
la nuova disciplina sarebbe esclusa da qualsiasi limitazione quantitativa (ad
esempio perché di durata inferiore a 7 mesi).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta
circ.ri conf.li n.69/2001 e 67/1998
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Allegato uno |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U.
N.235 DEL 9.10.2001 (FONTE GURITEL)
DECRETO
LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Apposizione del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni.
Art. 2.
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi
aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi
di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per
un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le
assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo'
essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi
aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di
cui al presente articolo.
Art. 3.
D i v i e t i
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per
provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e'
ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la
quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con
esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del
rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle
ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a
carico del datore di lavoro.
Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi
dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo
giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in
caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il
trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi
dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine,
intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
Art. 6.
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima
mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento
in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al
periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7.
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra'
ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche
delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi
specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere
modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a
tempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, per
aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne
la mobilita' occupazionale.
Art. 8.
Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili
ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Art. 9.
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono le
modalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo
determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili
nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono
modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle
rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato
nelle aziende.
Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali
legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur
caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli
operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa
l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai
contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al
centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i
dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un
triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice
civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni
di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano
il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di
prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge
8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che
saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche
in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi
comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in
determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo
di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'
superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione
abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o
predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o
occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di
durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga,
ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla
contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta'
occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al
precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per
le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che
siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto
a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei
mesi.
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la
individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la
stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore
dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste
dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I
lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non
concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della
percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo'
esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso.
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79,
l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le
disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve
diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla
scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non
si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti
dall'articolo 6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a
154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari
a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Fine testo D.LGVO n. 368 del 6 settembre 2001